Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6401/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BELLINI BEATRICE
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'ill.Mo Tribunale di Mantov affinchè esso Voglia regolare la separazione tra loro intervenuta, omologando le seguenti condizioni :
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza.
2) L'immobile già adibito a residenza coniugale, sito in Mantova, Via P. Amedeo n.14, di proprietà della Sig.ra sarà assegnato alla moglie, la quale Controparte_1 continuerà abitarvi unitamente ai figli ed;
Persona_1 Per_2
4) In considerazione dell'età del ragazzo e delle attuali abitudini di frequentazione con il padre, sarà il Sig. ad accordarsi direttamente con il figlio in ordine Pt_1 alla permanenza presso di sé, sia nei giorni infrasettimanali, sia nei w.e., sia durante le festività natalizie e pasquali e nel periodo estivo. In ogni caso il padre avrà cura di tenere con sé il minore per due settimane durante le vacanze estive ed una settimana durante le vacanze invernali, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo. In occasione delle villeggiature ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro, l'ubicazione della struttura ricettiva.
5) Ciascun genitore provvederà in forma diretta al mantenimento ordinario dei figli ed , mentre saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese Persona_1 Per_2 straordinarie necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche:
• tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
• quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
• tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la
• ad università pubblica (qualora i figli vogliano proseguire negli studi);
• acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
2 • spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
• spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
• spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
• spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc..
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
- Tutte le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte in ragione del 50% ciascuno, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale, idonea documentazione recante il codice fiscale del figlio cui la spesa si riferisce, affinchè sia garantito il beneficio della deducibilità e/o detraibilità in egual misura;
7) L'assegno unico universale per i figli verrà fruito al 100% dalla Sig.ra CP_1 il sig. si impegna a sottoscrivere la modulistica necessaria per la fruizione Pt_1 dell'assegno unico da parte della moglie;
3 8) La sig.ra provvederà a restituire al sig. secondo accordi diretti CP_1 Pt_1 i quadri dal titolo “Trieste”, “Trittico”, “Armstrong”, “Agnelli”; I quadri verranno restituiti entro il 28.02.2025.
9) Le spese legali sono compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 30/08/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 54, parte I, anno 2003) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 29.05.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
4 Giorgio Bertola
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