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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/11/2025, n. 15936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15936 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5011 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con domicilio eletto in Roma, alla Via Livio Parte_1
Andronico 25, in Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Pietro, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato
-opponente –
E
con domicilio eletto in Largo Brindisi, 11 a Roma, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Boccuccia, procuratore e difensore per procura allegato all'atto di costituzione.
- opposta–
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo...).
Conclusioni come da verbale del 25.6.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, il rapporto contrattuale da cui è scaturita la controversia risulta documentalmente provato e non contestato. L'ingiunzione in oggetto derivava dal mancato pagamento, da parte di delle fatture Parte_1 Co emesse da (di seguito e corrispondenti al servizio di Controparte_2 spedizione e consegna merci da quest'ultima effettuato su incarico dell'opponente.
A tal riguardo, la parte opposta ha non soltanto confermato le ragioni del credito e la fonte negoziale da cui esso deriva, ma ha altresì versato in atti una copiosa documentazione (fatture per i servizi svolti, lettere di vettura, estratto conto autentico) a suffragio dell'adempimento delle proprie obbligazioni e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Le eccezioni formulate dall'opponente, sul quale incombeva l'onus probandi relativo all'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto dell'opposta non hanno, invece, trovato riscontro nel processo.
Nello specifico, l'opponente ha fatto valere il parziale inadempimento di controparte, sollevando Co dunque eccezione di inadempimento dovuto al ritardo da alcune merci consegnate dalla ai clienti della ditta del SILES.
A ben vedere, tutte le eccezioni di parte opponente sono infondate in fatto e in diritto.
Co In ordine all'asserito inadempimento di questo Tribunale ritiene che la produzione documentale della parte opponente, afferente al reclamo ricevuto dal destinatario finale della merce non costituisce idonea prova dell'eccepito inadempimento dell'opposta.
Ed invero, tali circostanze, oltre a non essere state adeguatamente provate, non sono comunque idonee a ritenere rilevante l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto afferenti ad una sola ed unica consegna.
Per tali ragioni, le doglianze formulate in tal senso dall'opponente non sono idonee a far ritenere infondata la pretesa creditoria avanzata da controparte, in quanto non giustificano il mancato Co pagamento delle fatture scadute ed esigibili da parte della creditrice
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenute infondate le eccezioni sollevate dalla , l'opposizione va respinta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1.- Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo. 2.- Condanna alla rifusione, a favore dell'opposta delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano complessivamente in 3.500,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 12/11/2025
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5011 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con domicilio eletto in Roma, alla Via Livio Parte_1
Andronico 25, in Roma, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Pietro, rappresentante e difensore per procura alle liti a margine dell'atto di citazione notificato
-opponente –
E
con domicilio eletto in Largo Brindisi, 11 a Roma, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Boccuccia, procuratore e difensore per procura allegato all'atto di costituzione.
- opposta–
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo...).
Conclusioni come da verbale del 25.6.2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso in esame, il rapporto contrattuale da cui è scaturita la controversia risulta documentalmente provato e non contestato. L'ingiunzione in oggetto derivava dal mancato pagamento, da parte di delle fatture Parte_1 Co emesse da (di seguito e corrispondenti al servizio di Controparte_2 spedizione e consegna merci da quest'ultima effettuato su incarico dell'opponente.
A tal riguardo, la parte opposta ha non soltanto confermato le ragioni del credito e la fonte negoziale da cui esso deriva, ma ha altresì versato in atti una copiosa documentazione (fatture per i servizi svolti, lettere di vettura, estratto conto autentico) a suffragio dell'adempimento delle proprie obbligazioni e dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Le eccezioni formulate dall'opponente, sul quale incombeva l'onus probandi relativo all'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto dell'opposta non hanno, invece, trovato riscontro nel processo.
Nello specifico, l'opponente ha fatto valere il parziale inadempimento di controparte, sollevando Co dunque eccezione di inadempimento dovuto al ritardo da alcune merci consegnate dalla ai clienti della ditta del SILES.
A ben vedere, tutte le eccezioni di parte opponente sono infondate in fatto e in diritto.
Co In ordine all'asserito inadempimento di questo Tribunale ritiene che la produzione documentale della parte opponente, afferente al reclamo ricevuto dal destinatario finale della merce non costituisce idonea prova dell'eccepito inadempimento dell'opposta.
Ed invero, tali circostanze, oltre a non essere state adeguatamente provate, non sono comunque idonee a ritenere rilevante l'inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto afferenti ad una sola ed unica consegna.
Per tali ragioni, le doglianze formulate in tal senso dall'opponente non sono idonee a far ritenere infondata la pretesa creditoria avanzata da controparte, in quanto non giustificano il mancato Co pagamento delle fatture scadute ed esigibili da parte della creditrice
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenute infondate le eccezioni sollevate dalla , l'opposizione va respinta. Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1.- Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo. 2.- Condanna alla rifusione, a favore dell'opposta delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano complessivamente in 3.500,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Roma il giorno 12/11/2025
Il Giudice Onorario.
Dott. Erminio Colazingari