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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/11/2024, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 487/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimino
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...] (C.F. CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Cherubini, Mimmo Manfredi C.F._2
ed Emanuela Bellizzi
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 11.09.2016 in OR BR con (atto n. 26, parte I, CP_1 serie -, anno 2016); che dall'unione nasceva un figlio, in data Persona_1
pagina 1 di 8 27.09.2019; lamentava che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa di una incompatibilità caratteriale tale da compromettere l'affectio maritalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: ”a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre il collocamento del figlio minore con la madre presso l'abitazione familiare in via Gorizia, 73
OR di 87064 OR-Rossano (CS), con affidamento congiunto a entrambi i genitori;
c) Assegnare la casa familiare in via Gorizia, 73 a.u. OR di 87064 OR-
Rossano alla resistente, ; d) Stabilire un assegno mensile per il CP_1 mantenimento del figlio minore di € 150,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. Nulla per il coniuge;
e) Regolamentare la frequentazione dei figli minori in questi termini: Il padre potrà avere e tenere i figli minori con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente alle esigenze del minore. In caso di disaccordo tra i genitori l'Istante chiede che il Decidente Voglia disciplinare come di seguito la frequentazione del padre: − lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
16,00 alle 20,00 con impegno a curare, nello stesso intervallo di tempo, le esigenze personali del figlio, facultando le parti, in rapporto alle rispettive esigenze, ma soprattutto in considerazione dell'esigenze del minore, di concordare giorni e ore diverse;
− Disporre altresì il diritto per il padre di trascorrere alternativamente il giorno di sabato o domenica di ogni settimana con il figlio minore dalle ore 9,00 alle ore 20,00. − Facultare i genitori a concordare di volta in volta le frequentazioni e il soggiorno del minore presso ciascun genitore, anche per le festività e per le vacanze estive. In caso di disaccordo disporre le seguenti determinazioni:
Il minore, nel rispetto del principio di alternanza, trascorra con ciascun genitore un periodo continuativo di 7 giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale;
di gg. 3 durante le vacanze pasquali, alternando il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
di almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo. − Facultare le parti all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio nonché a presentare reciproco assenso all'eventuale espatrio del minore;
- Con vittoria sempre e comunque, condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.”.
pagina 2 di 8 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale - pur aderendo CP_1
alla declaratoria di separazione personale dei coniugi - contestava le avverse deduzioni.
In particolare, la resistente confermava che la convivenza era divenuta intollerabile, ma sosteneva che ciò avveniva a causa dei comportamenti del ricorrente, il quale - soprattutto dopo la nascita del piccolo – aveva accentuato il suo atteggiamento aggressivo ed Per_1
infantile, dando priorità agli amici, alla palestra ed al divertimento. Invero, la stessa già nel
2020 aveva comunicato al marito la sua intenzione di separarsi. La specificava, altresì, CP_1
che la casa coniugale, di proprietà della madre, le era stata concessa in occasione del matrimonio, ma questa doveva essere una soluzione temporanea, in quanto il ricorrente le aveva promesso che avrebbe acquistato una nuova casa, invece, nottetempo si era allontanato dalla casa coniugale e la stessa – rimasta insieme al figlio priva di sostentamento materiale e morale – si era trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori. In ultimo, evidenziava che alla cura ed al mantenimento del figlio aveva provveduto sempre da sola e che il ricorrente da quando si era allontanato aveva mostrato un totale disinteresse verso il bambino.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “A – Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al ricorrente;
B – Stabilire l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre in c.da Mandria del Forno area urbana di OR BR (CS); C –
Disporre l'assegno di mantenimento in favore della moglie €. 200,00 e del figlio €. 200,00 per un totale di €. 400,00; oltre, il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
D - risarcimento del danno per mobing familiare che sarà meglio dimostrato in corso di causa;
E –
Regolamentare la frequentazione con il figlio e che questo tempo sia provvisoriamente solo diurno, tenuto conto della tenera età dello stesso;
F – Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di OR BR - Rossano (CS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio”.
Svoltasi l'udienza presidenziale in data 08.09.2021, a seguito del fallito tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: ”1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno. 2) dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederlo il martedì ed il venerdì nel pomeriggio per due ore da concordare, stante l'età del pagina 3 di 8 minore, con i servizi sociali che vengono delegati per assistere all'incontro presso l'abitazione sita in via Nazionale 40 OR BR. Nel periodo natalizio le date degli incontri saranno concordate compatibilmente con la disponibilità dei servizi sociali. 5) concede al coniuge un termine di giorni trenta per prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale.
6) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 200 quale contributo Parte_1
per il mantenimento per il minore, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per
: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 7) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche […]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 301/2022, pubblicata in data 09.03.2022, il Tribunale di
Castrovillari dichiarava la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in OR BR (Cs) l'11.09.2016 (atto n. 26, parte I, CP_1
Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Il giudizio proseguiva nel merito, anche con l'intervento dei Servizi Sociali, innanzi al G.I.
In vista dell'udienza del 07.11.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava un accordo, firmato da e fatto proprio da in udienza, nei seguenti Parte_1 CP_1 termini: “1. Le parti confermano l'affidamento condiviso del minore con allocazione Per_1 dello stesso presso l'abitazione della madre in OR c.da Mandria del CP_1
Forno n. 98; 2. Il padre verserà a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio la somma di
€200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3. I coniugi rinunziano al reciproco mantenimento dichiarandosi autosufficienti;
4. In considerazione della grave condizione di invalidità cognitivo-comportamentale del figlio , certificata dall'Istituto BambinGesù di Per_1
Roma e dall'Inps, e della conseguente obbligatorietà di frequenza scolastica e delle terapie psicomotorie e del comportamento necessarie:
5. I genitori espressamente si impegnano a non far saltare un sol giorno di terapia al figlio presso le associazioni La Fenice –ANMI –
Studio medico di Neuropsicomotricità dr.ssa Santoro C., tutte di OR-Rossano ove è iscritto, e dichiarando di adeguare i propri impegni alle necessità terapiche e di frequenza scolastica del figlio.
6. il padre tratterrà il figlio presso di sé nei giorni di martedì e venerdì dalla uscita dalle terapie e dalle 16,00 alle 18,00, salvo diverso accordo con la madre in pagina 4 di 8 considerazione dei bisogni del figlio;
7. la madre si impegna a continuare a favorire la frequenza figlio/padre;
8. il padre tratterrà presso di sé il figlio a settimane alternata Per_1
la domenica mattina con indicazione oraria di massima dalle 10,00 alle 14,00. 9. Il bambino trascorrerà le festività annuali nazionali e comunali, ad anni alterni con ciascun con ciascun genitore e in riferimento al padre secondo l'orario 10,00/14,00 oppure 16,00/18,00 (a titolo esemplificativo: un anno Natale con la madre – Capodanno con il padre;
l'anno successivo
Natale con padre, Capodanno con la madre) ovvero secondo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze del figlio;
10. Il bambino ha diritto a trascorrere i compleanni dei genitori, con ciascuno di essi e con orario massimo da concordarsi secondo le possibilità e bisogni fisici, emotivi e comportamentali del minore;
11. Il sig. si impegna a osservare Pt_1
scrupolosamente i bisogni e gli impegni di durante il periodo in cui è con lui, Per_1
obbligandosi a portarlo alle eventuali terapie e all'asilo e/o a porre in essere tutte le attività in cui è impegnato il figlio. Si obbliga a comunicare alla madre con preavviso di almeno 2 ore che non ha la possibilità di svolgere l'incontro settimanale con il figlio;
12. la sig.ra sin CP_1
d'ora acconsente a che il figlio sia sottoposto a visita specialistica da medico di Per_1
fiducia del sig. previo preavviso di 30 gg. 13. la sig.ra continuerà a preavvertire il Pt_1 CP_1
sig. delle visite di controllo del minore con indicazione del luogo, ora e medico Pt_1
specialista del Bambin Gesù di Roma, non appena la struttura darà conferma dell'appuntamento richiesto;
14. la sig.ra acconsente a che, in periodi di assenza del CP_1 padre sig. dall'Italia e per tutta la durata degli stessi, il figlio continui a frequentare i nonni Pt_1
due ore la domenica a settimane alterne e due ore il sabato a settimane alterne quando non lo vedono la domenica. Parimenti in caso di impedimento del padre a incontrare il figlio negli incontri settimanali saranno i nonni paterni a contattare la madre, sig. , e organizzare CP_1
con lei la permanenza del minore presso di loro;
15. nel caso di cui al precedente punto i nonni si impegnano a seguire con scrupolo le indicazioni della madre riguardanti il minore;
16. il minore unitamente ai genitori è titolare del conto corrente BPER BANCA n. 0647-
004282043 nel quale saranno convogliate le somme che a qualsivoglia titolo l'Inps verserà al minore. Precisamente oggi è versata l'indennità di frequenza, in futuro quella di accompagnamento, invalidità civile e quant'altro allo stesso lo Stato riconoscerà a sostegno della sua condizione di disabilità 17. Il sig. , nell'interesse del figlio disabile, si impegna a Pt_1
sottoscrivere la domanda di riconoscimento delle indennità economica di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento) con versamento degli emolumenti sull'indicato conto, nonché ogni altra domanda utile al percepimento di sostegni statali e/o pagina 5 di 8 regionali ecc.. 18. La sola indennità di frequenza è, oggi, dalla madre prelevabile e utilizzabile per il pagamento delle terapie cognitive-comportamentali e di logopedia in cui il minore è e sarà impegnato. La parte eccedente è versata dai due genitori nella misura del 50% ciascuno direttamente alle associazione e logopedista incaricata, con avallo espresso dei rispettivi nonni materni e paterni in caso di impossibilità al pagamento di ciascun genitore. 19. Le altre indennità riconoscende e corrispondende (ad esempio indennità di accompagnamento) non saranno in alcun modo utilizzabili, dovendo costituire una forma di risparmio per il figlio per il suo “dopo di noi”. 20. il sig. acconsente a che i versandi arretrati della Per_1 Pt_1
indennità di frequenza scolastica (alla data odierna pende riesame della domanda per mancata sottoscrizione dei documenti da parte del sig. ), siano prelevati dalla madre Pt_1
sig.ra a compensazione delle somme dalla stessa anticipate a titolo di terapie cognitive- CP_1
comportamentali e di logopedia come da allegati bonifici. 21. Il sig. si impegna a Pt_1
sottoscrivere le domande amministrative utili e necessarie al riconoscimento del sostegno scolastico ed educatore scolastico sino al termine della frequenza scolastica del figlio, anche oltre il tempo ordinario per legge previsto da ciascun percorso, al fine di consentire al figlio stesso il massimo grado di frequentazione sociale tra pari. 22. eventuali regalie economiche in favore del minore devono necessariamente essere versate sul riferito conto corrente, salvo espressa destinazione diversa del donante;
23. per ogni eventuale necessità economica del minore in luogo dei genitori, se temporaneamente o stabilmente inadempienti, saranno onerati, altresì a sensi di legge, i nonni paterni e materni in solido pro quota.”.
Nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo già intervenuta sentenza parziale sullo status (n. 301/22), il thema decidendum attiene ai soli provvedimenti accessori. Sul punto, poiché gli accordi raggiunti dalle parti - ritualmente espressi nell'atto depositato in data 07.11.2024 e confermati in udienza in pari data - non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle parti e del figlio minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione, considerando anche l'assenza di parere contrario da parte del Pubblico Ministero.
Appare, altresì, equo compensare le spese di lite in ragione del comportamento processuale assunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 8 - DISPONE l'affidamento condiviso del minore con collocazione Persona_1 dello stesso presso l'abitazione della madre in OR (Cs), alla CP_1
c.da Mandria del Forno, n. 98;
- DISPONE l'obbligo per di versare a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE che il possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei Parte_1 giorni di martedì e venerdì dall'uscita dalle terapie e dalle 16,00 alle 18,00, salvo diverso accordo con la madre in considerazione dei bisogni del figlio, nonché a settimane alterne la domenica mattina con indicazione oraria di massima dalle 10,00 alle 14,00. Inoltre, il bambino trascorrerà le festività annuali nazionali e comunali, ad anni alterni, con ciascun genitore e in riferimento al padre secondo l'orario 10,00/14,00 oppure 16,00/18,00 ovvero secondo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze del figlio;
così come trascorrerà i compleanni dei genitori con ciascuno di essi e con orario massimo da concordarsi secondo le possibilità ed i bisogni fisici, emotivi e comportamentali dello stesso. Il minore intratterrà rapporti anche con i nonni sia paterni che materni;
- DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori in conformità agli accordi raggiunti tra le parti, come indicati in motivazione;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.11.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Italia Gabriele.
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 487/2021 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimino
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...], il [...] (C.F. CP_1
) rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Cherubini, Mimmo Manfredi C.F._2
ed Emanuela Bellizzi
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.02.2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 11.09.2016 in OR BR con (atto n. 26, parte I, CP_1 serie -, anno 2016); che dall'unione nasceva un figlio, in data Persona_1
pagina 1 di 8 27.09.2019; lamentava che la convivenza coniugale era divenuta intollerabile a causa di una incompatibilità caratteriale tale da compromettere l'affectio maritalis e rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, adiva l'autorità giudiziaria al fine di sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: ”a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) Disporre il collocamento del figlio minore con la madre presso l'abitazione familiare in via Gorizia, 73
OR di 87064 OR-Rossano (CS), con affidamento congiunto a entrambi i genitori;
c) Assegnare la casa familiare in via Gorizia, 73 a.u. OR di 87064 OR-
Rossano alla resistente, ; d) Stabilire un assegno mensile per il CP_1 mantenimento del figlio minore di € 150,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie. Nulla per il coniuge;
e) Regolamentare la frequentazione dei figli minori in questi termini: Il padre potrà avere e tenere i figli minori con sé quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente alle esigenze del minore. In caso di disaccordo tra i genitori l'Istante chiede che il Decidente Voglia disciplinare come di seguito la frequentazione del padre: − lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
16,00 alle 20,00 con impegno a curare, nello stesso intervallo di tempo, le esigenze personali del figlio, facultando le parti, in rapporto alle rispettive esigenze, ma soprattutto in considerazione dell'esigenze del minore, di concordare giorni e ore diverse;
− Disporre altresì il diritto per il padre di trascorrere alternativamente il giorno di sabato o domenica di ogni settimana con il figlio minore dalle ore 9,00 alle ore 20,00. − Facultare i genitori a concordare di volta in volta le frequentazioni e il soggiorno del minore presso ciascun genitore, anche per le festività e per le vacanze estive. In caso di disaccordo disporre le seguenti determinazioni:
Il minore, nel rispetto del principio di alternanza, trascorra con ciascun genitore un periodo continuativo di 7 giorni durante le festività natalizie, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre con il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale;
di gg. 3 durante le vacanze pasquali, alternando il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
di almeno 3 settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, salvo diverso accordo. − Facultare le parti all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del minore, valida anche per l'espatrio nonché a presentare reciproco assenso all'eventuale espatrio del minore;
- Con vittoria sempre e comunque, condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento.”.
pagina 2 di 8 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , la quale - pur aderendo CP_1
alla declaratoria di separazione personale dei coniugi - contestava le avverse deduzioni.
In particolare, la resistente confermava che la convivenza era divenuta intollerabile, ma sosteneva che ciò avveniva a causa dei comportamenti del ricorrente, il quale - soprattutto dopo la nascita del piccolo – aveva accentuato il suo atteggiamento aggressivo ed Per_1
infantile, dando priorità agli amici, alla palestra ed al divertimento. Invero, la stessa già nel
2020 aveva comunicato al marito la sua intenzione di separarsi. La specificava, altresì, CP_1
che la casa coniugale, di proprietà della madre, le era stata concessa in occasione del matrimonio, ma questa doveva essere una soluzione temporanea, in quanto il ricorrente le aveva promesso che avrebbe acquistato una nuova casa, invece, nottetempo si era allontanato dalla casa coniugale e la stessa – rimasta insieme al figlio priva di sostentamento materiale e morale – si era trasferita presso l'abitazione dei suoi genitori. In ultimo, evidenziava che alla cura ed al mantenimento del figlio aveva provveduto sempre da sola e che il ricorrente da quando si era allontanato aveva mostrato un totale disinteresse verso il bambino.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “A – Dichiarare la separazione giudiziale con addebito al ricorrente;
B – Stabilire l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre in c.da Mandria del Forno area urbana di OR BR (CS); C –
Disporre l'assegno di mantenimento in favore della moglie €. 200,00 e del figlio €. 200,00 per un totale di €. 400,00; oltre, il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
D - risarcimento del danno per mobing familiare che sarà meglio dimostrato in corso di causa;
E –
Regolamentare la frequentazione con il figlio e che questo tempo sia provvisoriamente solo diurno, tenuto conto della tenera età dello stesso;
F – Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di OR BR - Rossano (CS), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000; Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio”.
Svoltasi l'udienza presidenziale in data 08.09.2021, a seguito del fallito tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in pari data il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: ”1) dispone che i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno. 2) dispone che il figlio minore resti affidato ad entrambi i genitori con abitazione presso la madre con diritto del padre di vederlo il martedì ed il venerdì nel pomeriggio per due ore da concordare, stante l'età del pagina 3 di 8 minore, con i servizi sociali che vengono delegati per assistere all'incontro presso l'abitazione sita in via Nazionale 40 OR BR. Nel periodo natalizio le date degli incontri saranno concordate compatibilmente con la disponibilità dei servizi sociali. 5) concede al coniuge un termine di giorni trenta per prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale.
6) dispone che corrisponda un assegno mensile di € 200 quale contributo Parte_1
per il mantenimento per il minore, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
L'assegno è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, quali, a titolo esemplificativo, le spese per
: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. 7) dispone che il predetto genitore concorra al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche […]”, disponendo altresì per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 301/2022, pubblicata in data 09.03.2022, il Tribunale di
Castrovillari dichiarava la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in OR BR (Cs) l'11.09.2016 (atto n. 26, parte I, CP_1
Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Il giudizio proseguiva nel merito, anche con l'intervento dei Servizi Sociali, innanzi al G.I.
In vista dell'udienza del 07.11.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava un accordo, firmato da e fatto proprio da in udienza, nei seguenti Parte_1 CP_1 termini: “1. Le parti confermano l'affidamento condiviso del minore con allocazione Per_1 dello stesso presso l'abitazione della madre in OR c.da Mandria del CP_1
Forno n. 98; 2. Il padre verserà a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio la somma di
€200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
3. I coniugi rinunziano al reciproco mantenimento dichiarandosi autosufficienti;
4. In considerazione della grave condizione di invalidità cognitivo-comportamentale del figlio , certificata dall'Istituto BambinGesù di Per_1
Roma e dall'Inps, e della conseguente obbligatorietà di frequenza scolastica e delle terapie psicomotorie e del comportamento necessarie:
5. I genitori espressamente si impegnano a non far saltare un sol giorno di terapia al figlio presso le associazioni La Fenice –ANMI –
Studio medico di Neuropsicomotricità dr.ssa Santoro C., tutte di OR-Rossano ove è iscritto, e dichiarando di adeguare i propri impegni alle necessità terapiche e di frequenza scolastica del figlio.
6. il padre tratterrà il figlio presso di sé nei giorni di martedì e venerdì dalla uscita dalle terapie e dalle 16,00 alle 18,00, salvo diverso accordo con la madre in pagina 4 di 8 considerazione dei bisogni del figlio;
7. la madre si impegna a continuare a favorire la frequenza figlio/padre;
8. il padre tratterrà presso di sé il figlio a settimane alternata Per_1
la domenica mattina con indicazione oraria di massima dalle 10,00 alle 14,00. 9. Il bambino trascorrerà le festività annuali nazionali e comunali, ad anni alterni con ciascun con ciascun genitore e in riferimento al padre secondo l'orario 10,00/14,00 oppure 16,00/18,00 (a titolo esemplificativo: un anno Natale con la madre – Capodanno con il padre;
l'anno successivo
Natale con padre, Capodanno con la madre) ovvero secondo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze del figlio;
10. Il bambino ha diritto a trascorrere i compleanni dei genitori, con ciascuno di essi e con orario massimo da concordarsi secondo le possibilità e bisogni fisici, emotivi e comportamentali del minore;
11. Il sig. si impegna a osservare Pt_1
scrupolosamente i bisogni e gli impegni di durante il periodo in cui è con lui, Per_1
obbligandosi a portarlo alle eventuali terapie e all'asilo e/o a porre in essere tutte le attività in cui è impegnato il figlio. Si obbliga a comunicare alla madre con preavviso di almeno 2 ore che non ha la possibilità di svolgere l'incontro settimanale con il figlio;
12. la sig.ra sin CP_1
d'ora acconsente a che il figlio sia sottoposto a visita specialistica da medico di Per_1
fiducia del sig. previo preavviso di 30 gg. 13. la sig.ra continuerà a preavvertire il Pt_1 CP_1
sig. delle visite di controllo del minore con indicazione del luogo, ora e medico Pt_1
specialista del Bambin Gesù di Roma, non appena la struttura darà conferma dell'appuntamento richiesto;
14. la sig.ra acconsente a che, in periodi di assenza del CP_1 padre sig. dall'Italia e per tutta la durata degli stessi, il figlio continui a frequentare i nonni Pt_1
due ore la domenica a settimane alterne e due ore il sabato a settimane alterne quando non lo vedono la domenica. Parimenti in caso di impedimento del padre a incontrare il figlio negli incontri settimanali saranno i nonni paterni a contattare la madre, sig. , e organizzare CP_1
con lei la permanenza del minore presso di loro;
15. nel caso di cui al precedente punto i nonni si impegnano a seguire con scrupolo le indicazioni della madre riguardanti il minore;
16. il minore unitamente ai genitori è titolare del conto corrente BPER BANCA n. 0647-
004282043 nel quale saranno convogliate le somme che a qualsivoglia titolo l'Inps verserà al minore. Precisamente oggi è versata l'indennità di frequenza, in futuro quella di accompagnamento, invalidità civile e quant'altro allo stesso lo Stato riconoscerà a sostegno della sua condizione di disabilità 17. Il sig. , nell'interesse del figlio disabile, si impegna a Pt_1
sottoscrivere la domanda di riconoscimento delle indennità economica di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento) con versamento degli emolumenti sull'indicato conto, nonché ogni altra domanda utile al percepimento di sostegni statali e/o pagina 5 di 8 regionali ecc.. 18. La sola indennità di frequenza è, oggi, dalla madre prelevabile e utilizzabile per il pagamento delle terapie cognitive-comportamentali e di logopedia in cui il minore è e sarà impegnato. La parte eccedente è versata dai due genitori nella misura del 50% ciascuno direttamente alle associazione e logopedista incaricata, con avallo espresso dei rispettivi nonni materni e paterni in caso di impossibilità al pagamento di ciascun genitore. 19. Le altre indennità riconoscende e corrispondende (ad esempio indennità di accompagnamento) non saranno in alcun modo utilizzabili, dovendo costituire una forma di risparmio per il figlio per il suo “dopo di noi”. 20. il sig. acconsente a che i versandi arretrati della Per_1 Pt_1
indennità di frequenza scolastica (alla data odierna pende riesame della domanda per mancata sottoscrizione dei documenti da parte del sig. ), siano prelevati dalla madre Pt_1
sig.ra a compensazione delle somme dalla stessa anticipate a titolo di terapie cognitive- CP_1
comportamentali e di logopedia come da allegati bonifici. 21. Il sig. si impegna a Pt_1
sottoscrivere le domande amministrative utili e necessarie al riconoscimento del sostegno scolastico ed educatore scolastico sino al termine della frequenza scolastica del figlio, anche oltre il tempo ordinario per legge previsto da ciascun percorso, al fine di consentire al figlio stesso il massimo grado di frequentazione sociale tra pari. 22. eventuali regalie economiche in favore del minore devono necessariamente essere versate sul riferito conto corrente, salvo espressa destinazione diversa del donante;
23. per ogni eventuale necessità economica del minore in luogo dei genitori, se temporaneamente o stabilmente inadempienti, saranno onerati, altresì a sensi di legge, i nonni paterni e materni in solido pro quota.”.
Nella medesima udienza la causa veniva trattenuta in decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo già intervenuta sentenza parziale sullo status (n. 301/22), il thema decidendum attiene ai soli provvedimenti accessori. Sul punto, poiché gli accordi raggiunti dalle parti - ritualmente espressi nell'atto depositato in data 07.11.2024 e confermati in udienza in pari data - non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi delle parti e del figlio minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione, considerando anche l'assenza di parere contrario da parte del Pubblico Ministero.
Appare, altresì, equo compensare le spese di lite in ragione del comportamento processuale assunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 8 - DISPONE l'affidamento condiviso del minore con collocazione Persona_1 dello stesso presso l'abitazione della madre in OR (Cs), alla CP_1
c.da Mandria del Forno, n. 98;
- DISPONE l'obbligo per di versare a titolo di contribuzione al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE che il possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei Parte_1 giorni di martedì e venerdì dall'uscita dalle terapie e dalle 16,00 alle 18,00, salvo diverso accordo con la madre in considerazione dei bisogni del figlio, nonché a settimane alterne la domenica mattina con indicazione oraria di massima dalle 10,00 alle 14,00. Inoltre, il bambino trascorrerà le festività annuali nazionali e comunali, ad anni alterni, con ciascun genitore e in riferimento al padre secondo l'orario 10,00/14,00 oppure 16,00/18,00 ovvero secondo diverso accordo tra i genitori tenuto conto delle esigenze del figlio;
così come trascorrerà i compleanni dei genitori con ciascuno di essi e con orario massimo da concordarsi secondo le possibilità ed i bisogni fisici, emotivi e comportamentali dello stesso. Il minore intratterrà rapporti anche con i nonni sia paterni che materni;
- DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori in conformità agli accordi raggiunti tra le parti, come indicati in motivazione;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.11.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magaro'
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott.ssa Italia Gabriele.
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