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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 415/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 14.2.2024 per la decisione ex artt. 429 e 437 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c..
- Pagina 1 - n. 415/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunziato, ai sensi degli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c. e quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 415 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 416 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, c.f. Parte_1
in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello P.IVA_1
Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla via Diaz n. 11
APPELLANTE sia nella causa n. 415/2024 r.g.a.c. che nella causa n. 416/2024
r.g.a.c.
E
c.f. , c.f. CP C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco C.F._2
Pepe ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in LV IR (Av), alla piazza della Vittoria n. 14
APPELLATI sia nella causa n. 415/2024 r.g.a.c. che nella causa n. 416/2024 r.g.a.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4
- Pagina 2 - luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, gli odierni appellati proponevano opposizione al G.d.p. di AN IR (Av) avverso il verbale di accertamento n. 680809226 del 18.4.2022, elevato dai Carabinieri di
LV IR.
In particolare, quest'ultimi avevano contestato la violazione dell'art. 214, co. 8, c.d.s. (“Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. [periodo, post Corte Costituzionale n. 54/2024, diventato
“Può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.”] L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.”) in quanto era stato fermato alla guida del veicolo CP
Hyundai IX35, tg EX659GZ, di proprietà della sorella già sottoposto a fermo CP_2
amministrato per tre mesi con verbale n. 680809128 del 7.4.2022, elevato dai Carabinieri di
LV IR per violazione dell'art. 218, co. 6, c.d.s. (“Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.”) poiché il era stato, a sua volta, sorpreso alla guida della CP
predetta autovettura con patente sospesa dall'ordinanza n. 14378/UP del 22.2.2022, emessa dalla Prefettura di a seguito di verbale n. 64 del 17.2.2022, con cui la Polizia Pt_1
Municipale di San NO AL IN, nel contestare al la violazione dell'art. CP
179, co. 2 e 9, c.d.s., gli aveva comminato la sanzione amministrativa di € 866,00.
L'opposizione veniva accolta sulla base della considerazione per cui la confisca non avrebbe potuto essere disposta poiché il precedente fermo amministrativo sarebbe stato illegittimo.
La interponeva appello (n. 415/2024 r.g.a.c.) eccependo: la sussistenza Parte_1 Parte_1
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 305/2022 del G.d.P. di Cervinara che aveva rigettato
- Pagina 3 - l'opposizione di avverso l'ordinanza n. 14378/UP del 22.2.2022 emessa dalla CP
medesima; la violazione dei princìpi regolatori dell'onere probatorio. Parte_1
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di prime cure, rigettarsi l'opposizione di primo grado. Si costituivano e i quali instavano per il rigetto del CP CP_2
gravame.
La , poi, impugnava - e la causa (n. 416/2024 r.g.a.c.) veniva riunita alla Parte_1
presente - la sentenza n. 302/2023, depositata il 5.7.2023 dal Giudice di Pace di AN IR, con cui veniva annullata la predetta ordinanza n. 14378/UP del 22.2.2022 della Parte_1
.
[...]
In particolare, deduceva: la tardività del ricorso di prime cure;
la sussistenza del giudicato formatosi nei confronti di per effetto della sentenza n. 305/2022 emessa dal CP
Giudice di Pace di Cervinara e avente ad oggetto la medesima ordinanza della;
Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale osserva.
Principiando, per mere ragioni di ordine consequenziale-temporale, dalla causa di cui al n.
416/2024 r.g.a.c., si evince, analizzando gli atti di causa, che con verbale n. 64 del 17.2.2022 la Polizia di San NO AL IN (Av) contestava a la violazione dell'art. CP
179, co. 2 e 9, c.d.s., perché circolante alla guida dell'autocarro tg. DN160ST con cronotachigrafo rotto, comminando la sanzione di € 866,00. Successivamente, con ordinanza n. 14378/UP del 22.2.2022, notificata allo stesso a mani proprie il 29.3.2022, la Parte_1
sospendeva, ai sensi degli artt. 179, co. 2 e 9, e 218 c.d.s., per quindici giorni a
[...]
la patente cat. C n. . CP NumeroD_1
Orbene, sia all'interno del ricorso di prime cure con cui è stata impugnata l'o.i.a. che sul timbro apposto dalla Cancelleria del Giudice di Pace di AN IR, viene indicata come data di deposito il 6.5.2022.
Conseguentemente, come giustamente rilevato dalla difesa erariale, l'opposizione andava dichiarata d'ufficio inammissibile perché tardiva ai sensi dell'art. 6, co. 6, d.lg. n. 150/2011, il quale prescrive che il ricorso va depositato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
In conclusione, l'appello (causa n. 416/2024 r.g.a.c.) avverso la sentenza n. 302/2023, depositata il 5.7.2023 dal Giudice di Pace di AN IR, è fondato e va accolto, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso di prime cure.
Resta assorbita ogni altra questione.
- Pagina 4 - Passando alla causa n. 415/2024 r.g.a.c., l'appello va, parimenti, accolto. Assorbente è, invero, il secondo motivo.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che la confisca del veicolo Hyundai IX35, tg. EX659GZ, non poteva essere disposta in quanto il precedente fermo era illegittimo.
Secondo il g.d.p., poiché a mente dell'art. 214, co. 3, c.d.s. “Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato”, la dichiarazione rilasciata da all'atto di notifica del verbale n. 680809128 del 7.4.2022, elevato dai CP_2
Carabinieri di LV IR per violazione dell'art. 218, co. 6, c.d.s. (“Al momento del fatto non ero a conoscenza che il IG. avesse utilizzato il veicolo a me intestato CP perché ero a Monza”) era sufficiente a dimostrare che la circolazione abusiva da parte di fosse avvenuta “prohibente domino”, con la conseguenza che “I Carabinieri di CP
LV IR, pertanto, a norma del predetto articolo 214 c.d.s., avrebbero dovuto immediatamente provvedere alla restituzione del veicolo alla IG.ra , essendo CP_2 il trasgressore persona diversa dal proprietario del veicolo” che, nella specie, sarebbe estranea all'illecito perché domiciliata per lavoro a Monza.
Tuttavia, in disparte la considerazione per cui il precedente fermo neanche risulta essere stato opposto, va evidenziato, come correttamente fatto dalla difesa erariale, che la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 15478/2011, 1820/2016) è concorde sul punto nel ritenere che non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata.
Nella specie, quindi, la mera dichiarazione della proprietaria – peraltro, sorella del conducente
– di non conoscenza dell'utilizzo del veicolo da parte del fratello non può ritenersi bastevole ai fini della dichiarazione di illegittimità del fermo.
Quanto, poi, alle altre deduzioni riproposte dagli appellati, esse sono infondate.
Invero, l'illegittimità dell'atto di vendita, a seguito di confisca, è novum rispetto al ricorso introduttivo, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
In ordine, invece, ai motivi riproposti perché assorbiti, infondato, oltre che generico, è il motivo inerente alla nullità del verbale n. 680809226 del 7.4.2022, elevato dai Carabinieri di
- Pagina 5 - LV IR per violazione dell'art. 218, co. 6, c.d.s., il quale contiene tutti gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 532/2010).
Parimenti da respingere il motivo circa l'omessa indicazione dell'autorità cui impugnare, che non invalida il provvedimento sanzionatorio (cfr. Cass. n. 2201/2008).
In conclusione, quindi, anche l'appello (causa n. 415/2024 r.g.a.c.) avverso la sentenza n.
301/2023, depositata il 5.7.2023 dal Giudice di Pace di AN IR, è fondato e va accolto, con rigetto del ricorso di prime cure.
In ordine alle spese di lite del doppio grado, esse seguono la soccombenza in entrambe le cause e si liquidano - secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, le fasi effettivamente espletate e il tenore delle difese proposte - nella causa n. 416/2024 r.g. in base allo scaglione fino ad € 1.100,00, dovendo guardarsi alla sanzione principale e non a quella accessoria
(Cass. n. 26800/2014), mentre nella causa n. 415/2024 r.g. in base allo scaglione indeterminabile basso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sugli appelli promossi come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'appello nella causa n. 415/2024 r.g.a.c. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 301/2023, depositata il 5.7.2023 dal Giudice di Pace di AN IR, rigetta l'opposizione di primo grado;
b) accoglie l'appello nella causa n. 416/2024 r.g.a.c. e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 302/2023, depositata il 5.7.2023 dal Giudice di Pace di AN IR, dichiara l'opposizione di primo grado inammissibile;
c) per l'effetto sub a), condanna e al pagamento, in favore CP CP_2
della , delle spese di lite, che liquida, in relazione al primo grado, in € Parte_1
1.046,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso), e, in relazione al presente grado, negli importi prenotati a debito per esborsi ed € 1.453,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
d) per l'effetto sub a), condanna e al pagamento, in favore CP CP_2
della , delle spese di lite, che liquida, in relazione al primo grado, in € Parte_1
346,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del
15% del compenso), e, in relazione al presente grado, negli importi prenotati a debito per
- Pagina 6 - esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Benevento, 14.2.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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