Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 3824/2013 R.G.A.C., promossa da:
(P.I.: ), in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Catanzaro, via F. Acri, n. 67, presso lo studio dell'avv. Carmela Parisi (C.F.: , che C.F._1 la rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione depositato in cancelleria il 4.10.2013;
- ENTE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE ATTORE IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
- CONVENUTA OPPONENTE CONTUMACE -
Nonché
, in persona del Direttore Generale e del l.r.p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Vinicio Cortese, n. 25, presso l'Ufficio legale dell' , rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciana Condemi e Maria Controparte_2
Lorusso, in virtù di procura a margine della comparsa costitutiva e di risposta depositata in cancelleria il 7.01.2014;
- CONVENUTA TERZO PIGNORATO -
Avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
C o n c l u s i o n i
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 27.3.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Il presente giudizio trae origine dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato in data
10.4.2013, in virtù di quattro cartelle di pagamento e nove intimazioni di pagamento, con il quale
L'odierna società convenuta ha presentato opposizione con richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso il suddetto atto di pignoramento, eccependo l'omessa notifica del titolo esecutivo ovvero del verbale di contestazione del codice della strada;
l'omessa notifica delle intimazioni di pagamento;
la violazione dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73.
Con ordinanza dell'1.7.203, il Giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva assegnando il termine di 90 giorni per l'introduzione dell'odierno giudizio di merito.
Con atto di citazione del 4.10.2013 ritualmente notificato, ha quindi citato, in Parte_1 riassunzione, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, nonchè l' Controparte_1 [...]
(quest'ultima in qualità di terzo pignorato), chiedendo, in via preliminare, Controparte_2 di accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione dalla ex Controparte_1 art. 57 del DPR n. 602/1973 e la tardività della stessa, da qualificarsi, comunque, come opposizione ex art 617, in quanto diretta a far valere “pretesi vizi attinenti al quomodo dell'esecuzione”; nel merito, poi, instava per il rigetto dell'opposizione avversaria che riteneva infondata in fatto e diritto, con conseguenziale assegnazione delle somme pignorate, ad Parte_1
Si è costituita l , in persona del Direttore Generale e del Controparte_2
l.r.p.t., affinché venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla stessa.
La società in persona del l.r.p.t., è rimasta contumace e la causa, istruita Controparte_1 esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza cartolare del 27.3.2024, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della società convenuta, la quale, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente all'instaurato giudizio di merito.
Quanto al merito della controversia, poi, previa qualificazione della promossa opposizione quale opposizione agli atti esecutivi, non può che dichiararsi l'inammissibilità della stessa alla luce delle considerazioni che seguono.
In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la Corte di Cassazione con la sentenza n.
24235/2015 ha chiarito che “l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicché, mentre il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l'avviso di mora, la cui cognizione è riservata al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere. Atteso che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e – se l'espropriazione non è iniziata entro un anno – della notificazione dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma
2, cui segue l'atto di pignoramento, l'omissione della notifica dell'uno e/o dell'altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto di pignoramento col quale inizia l'espropriazione forzata (così Cass. n. 9246/15). Con la precisazione, peraltro, che il giudice ordinario adito con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'atto di pignoramento, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, dovrà verificare se la notificazione sia stata totalmente omessa ovvero sia giuridicamente inesistente e solo in tale eventualità potrà pronunciare la nullità del pignoramento, laddove nel caso in cui la notificazione della cartella di pagamento sia nulla, ma non inesistente, dovrà procedere a verificare se si sia avuta sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, secondo i principi già affermati da questa
Corte per la nullità della notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto (cfr. Cass. n.
5906/06, nel senso che “La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi – quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. co., cod proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 cod. proc. civ.”, nonché Cass. n. ord. 23894/12 e n. 13038/13;
Cass. n. 19498/13). Ed invero la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all'Agente della Riscossione) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 cod. proc. civ. alla notificazione del precetto (atteso che, ai sensi del già citato art. 25, comma secondo, D.P.R. n. 602/73, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo)”.
Ne consegue, quindi, che nel caso di specie l'opposizione non può che risultare inammissibile, stante l'accertata regolarità delle notifiche delle cartelle e delle successive e connesse intimazioni di pagamento, la cui mancata impugnazione nei termini di legge ha finito col determinare il consolidarsi della pretesa creditoria, con conseguente legittimità dell'atto di pignoramento oggetto di causa.
Tuttavia, si dà atto dell'estinzione del credito, posto che l' , Controparte_2 in ottemperanza all'atto di pignoramento notificato da ha emesso il mandato di Parte_1 pagamento n. 3351 del 27.05.2013 di euro 7.534,14 in favore di a chiusura Parte_1 dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Le spese, nel rapporto intercorrente tra le parti principali (creditore opposto e debitrice opponente, odierna contumace, che a seguito dell'opposizione promossa dinanzi al G.E. ha dato causa all'instaurazione dell'odierno giudizio), segue il criterio della soccombenza e trova ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta relazione col valore della controversia e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare, nello specifico, della fase istruttoria). Part Per quel che riguarda, infine, la posizione dell occorre rilevare che la sua presenza nell'ambito dell'odierno giudizio nasce dalla circostanza che trattasi di litisconsorte necessario, avendo la stessa rivestito la qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva che ha dato origine CP_2 all'opposizione per cui è lite (cfr. Cass. n. 9000/2022).
Ciò che determina, pertanto, la sua necessaria evocazione in giudizio, a prescindere dal fatto che, poi, nei suoi confronti non venga mossa alcuna lagnanza.
Ne deriva, quindi, il rigetto della sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva per come articolata al riguardo dalla medesima , nulla disponendosi per le spese del giudizio Controparte_2 in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia della
[...]
così provvede: Controparte_1
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società avverso il Controparte_1 pignoramento oggetto di lite e, per l'effetto, la condanna alla refusione delle spese del giudizio, in favore di che si determinano in complessivi € 3.200,00, oltre al rimborso spese Parte_1 generali, Iva e Cpa se dovute, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 18.03.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)