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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, Dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente
decreto
nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 694/2024, promossa da:
(C.F.: ), sito in Via Italia n. 51 Parte_1 P.IVA_1
di Cannitello di Villa San Giovanni (R.C.), in persona del suo Amministratore legale rappresentante pro-tempore Ing. (C.F.: Controparte_1
, nata a [...] (R.C.) in data 30.10.1982, residente C.F._1
in Villa San Giovanni (R.C.) alla Via Zanotti Bianco n. 5, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria alla Via Paolo Pellicano n. 36, presso lo Studio Legale dell'Avv.
Antonio Manuel Maresca (C.F.: – Pec C.F._2
- fax al n. 0965/812050), del Foro di Email_1
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale come in atti,
contro
, in persona del Ministro, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15.
Con atto depositato in data 18/12/2024, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955.
Il ricorrente chiede la condanna del al pagamento di un'equa Controparte_2
riparazione in relazione alla durata del procedimento civile di primo grado iscritto al n.
4876/2009 R.G., celebratosi innanzi il Tribunale civile di Reggio Calabria e del giudizio di appello iscritto al n. 553/2017 R.G., celebratosi innanzi la Corte di Appello di Reggio
Calabria e avente ad oggetto azione di regolamento di confini.
Il ricorso è stato assegnato al sottoscritto estensore in data 17.01.2025.
La sentenza che ha definito il giudizio è passata in giudicato il 21.05.2024, pertanto il ricorso è tempestivo.
Il procedimento, promosso dalle Signore e nei Controparte_3 Controparte_4 confronti, tra gli altri, anche del – odierno ricorrente - Parte_1 ha avuto inizio in data 26.11.2009 con la notifica dell'atto di citazione ed è stato definito con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 211/2017, pubblicata in data
08.02.2017 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Con atto di citazione in appello notificato in data 07.09.2017, la Sig.ra Controparte_5
proponeva gravame avverso la suddetta sentenza.
Il procedimento d'appello prendeva il n. 553/2017 e si concludeva con sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria n. 844/2023 pubblicata il 21.11.2023, con la quale la Corte rigettava l'appello.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Pertanto, il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di 13 anni, 4 mesi e
26 giorni (già detratto il periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'atto di citazione in appello).
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il primo grado e di due anni per il secondo grado.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari a 8 anni, 4 mesi e 26 giorni indennizzabile, ai fini dell'equa riparazione, nella misura di 8 anni in quanto il periodo residuo è inferiore a sei mesi.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001
(mero regolamento di confini, senza significativi riflessi economici per il Parte_1 resistente) ,può essere quantificato nella misura di € 400,00 per gli anni dal primo al terzo, con aumento del 10% per gli anni dal quarto al settimo e del 20% per il residuo anno.
Spetta, pertanto, la somma di € 3.440,00, oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez.
VI-II 26206 del 2016). Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_2
parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m.
n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto
a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella
n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 236,50 per onorari ed € 27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022, pari al minimo, stante l'assenza di complessità dell'attività e la serialità delle questioni oggetto di domanda), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione, in favore del Controparte_2
in persona del suo Amministratore legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di € 3.440,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente Controparte_2 procedimento, liquidate in complessivi € 263,50 oltre i.v.a., c.p.a. e il 15% per spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 07.04. 2025
Il Consigliere designato
Dott. Eugenio Scopelliti
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, Dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente
decreto
nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 694/2024, promossa da:
(C.F.: ), sito in Via Italia n. 51 Parte_1 P.IVA_1
di Cannitello di Villa San Giovanni (R.C.), in persona del suo Amministratore legale rappresentante pro-tempore Ing. (C.F.: Controparte_1
, nata a [...] (R.C.) in data 30.10.1982, residente C.F._1
in Villa San Giovanni (R.C.) alla Via Zanotti Bianco n. 5, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria alla Via Paolo Pellicano n. 36, presso lo Studio Legale dell'Avv.
Antonio Manuel Maresca (C.F.: – Pec C.F._2
- fax al n. 0965/812050), del Foro di Email_1
Reggio Calabria che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale come in atti,
contro
, in persona del Ministro, domiciliato ex lege presso Controparte_2
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15.
Con atto depositato in data 18/12/2024, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955.
Il ricorrente chiede la condanna del al pagamento di un'equa Controparte_2
riparazione in relazione alla durata del procedimento civile di primo grado iscritto al n.
4876/2009 R.G., celebratosi innanzi il Tribunale civile di Reggio Calabria e del giudizio di appello iscritto al n. 553/2017 R.G., celebratosi innanzi la Corte di Appello di Reggio
Calabria e avente ad oggetto azione di regolamento di confini.
Il ricorso è stato assegnato al sottoscritto estensore in data 17.01.2025.
La sentenza che ha definito il giudizio è passata in giudicato il 21.05.2024, pertanto il ricorso è tempestivo.
Il procedimento, promosso dalle Signore e nei Controparte_3 Controparte_4 confronti, tra gli altri, anche del – odierno ricorrente - Parte_1 ha avuto inizio in data 26.11.2009 con la notifica dell'atto di citazione ed è stato definito con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 211/2017, pubblicata in data
08.02.2017 con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea.
Con atto di citazione in appello notificato in data 07.09.2017, la Sig.ra Controparte_5
proponeva gravame avverso la suddetta sentenza.
Il procedimento d'appello prendeva il n. 553/2017 e si concludeva con sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria n. 844/2023 pubblicata il 21.11.2023, con la quale la Corte rigettava l'appello.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Pertanto, il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di 13 anni, 4 mesi e
26 giorni (già detratto il periodo compreso tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'atto di citazione in appello).
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il primo grado e di due anni per il secondo grado.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari a 8 anni, 4 mesi e 26 giorni indennizzabile, ai fini dell'equa riparazione, nella misura di 8 anni in quanto il periodo residuo è inferiore a sei mesi.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001
(mero regolamento di confini, senza significativi riflessi economici per il Parte_1 resistente) ,può essere quantificato nella misura di € 400,00 per gli anni dal primo al terzo, con aumento del 10% per gli anni dal quarto al settimo e del 20% per il residuo anno.
Spetta, pertanto, la somma di € 3.440,00, oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez.
VI-II 26206 del 2016). Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_2
parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m.
n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto
a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella
n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 236,50 per onorari ed € 27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022, pari al minimo, stante l'assenza di complessità dell'attività e la serialità delle questioni oggetto di domanda), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione, in favore del Controparte_2
in persona del suo Amministratore legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, della somma di € 3.440,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente Controparte_2 procedimento, liquidate in complessivi € 263,50 oltre i.v.a., c.p.a. e il 15% per spese generali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 07.04. 2025
Il Consigliere designato
Dott. Eugenio Scopelliti