Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1503 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), titolare dell'Impresa ED di NO Controparte_1 C.F._1
IO, con il patrocinio dell'Avv. VANCINI CARLO ALBERTO ( ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in VIA DE CARBONESI 6 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ) e ( ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_4 C.F._5
dell'Avv. ROSSI GIANLUCA ) con domicilio eletto presso lo Studio del C.F._6
difensore in VIA S. FELICE, 26 40122 BOLOGNA;
APPELLATI
1
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA DE' RUINI, 5 C.F._8
BOLOGNA;
APPELLATA
ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL Controparte_6
CERTIFICATO N. A1C220515, con il patrocinio dell'Avv. ANNA BERRA
( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA IV GIUGNO, C.F._9
41 MAGENTA;
APPELLATI
in punto a: appello avverso la sentenza n. 1114 del 21-27.07.2020 del Tribunale di Bologna
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: nei confronti di parte accertato il merito come risultante dalle CP_2 acquisizioni processuali, dichiarare sussistenti i presupposti per la dichiarazione di soccombenza nel procedimento di primo grado, in particolare quanto alle spese, dei ricorrenti. Accertarsi in particolare che gli stessi sono risultati soccombenti in relazione a capi di domanda temerariamente reiterati nel merito, sebbene questi constassero già inammissibili e comunque non riferibili al convenuto alla luce della precedente CTU svolta in sede di ATP, dando altresì atto della CP_1 condotta processuale dei ricorrenti medesimi ed in particolare della costante consapevole reticenza, negli atti, circa le conclusioni come sopra rese dal CTU. Darsi pure atto, quanto ai vizi ravvisati in sentenza come imputabili al (€ 4.362,05), dell'offerta conciliativa formulata dallo stesso CP_1
immediatamente dopo la chiusura dell'ATP e prima del procedimento di merito instaurato CP_1 dai nei termini tutti di cui in parte espositiva e motiva dell'atto di citazione in appello. Per CP_2 tutti i motivi di cui all'atto stesso, dichiararsi insomma, in via principale, , e CP_2 CP_3
tenuto conto della loro ampia soccombenza rispetto a quella del e della Controparte_4 CP_1 loro condotta extraprocessuale e processuale, soccombenti nelle spese sia quanto al procedimento di ATP in atti, sia quanto al successivo procedimento di merito;
in subordine, dichiararsi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, eventualmente anche parziale, sia per l'ATP che per il merito. Nei confronti dell'arch. : darsi atto, per quanto esposto in parte espositiva CP_5 e motiva della citazione in appello, del buon diritto dell'appellante nel primo grado e così riconoscersi il titolo per dichiarare l'arch. responsabile, o in subordine corresponsabile, CP_5 per eventuali vizi rilevati nei lavori de quibus effettuati dall'impresa , con esclusione di CP_1 quelli coperti dal giudicato sul d.i. del Tribunale di Bologna n. 2534/2015 e comunque ricondotti in
ATP e nella sentenza gravata come a fatto o responsabilità non ascrivibili al . Dichiararsi CP_1 così la D.L. tenuta al corrispettivo risarcimento nei confronti dei ricorrenti medesimi, e/o in ogni caso a tenere manlevato il sig. dagli inerenti effetti pregiudizievoli, vinte le spese del primo CP_1
e del presente grado o, in subordine, compensate, anche in quota, sia in ragione della soccombenza dell'appellata sulla sempre reiterata eccezione preliminare di pretesa nullità della CP_5
2 chiamata come descritta in atti, sia per l'oggettiva complessità della materia controversa. Nei confronti di dato atto del rapporto di stretta correlazione Controparte_6 processuale tra e valgono per questi ultimi, nel merito e CP_5 Controparte_6 CP_6 sulle spese, le stesse ragioni domande appena svolte contro la chiamata arch. da CP_5 intendersi qui riproposte, mutatis mutandis, nel relativo contenuto. Sulle spese in generale, tenersi comunque conto del rifiuto di tutte le parti appellate di prestarsi ad una soluzione conciliativa della vertenza, proposta senza pregiudizio di diritti dall'appellante immediatamente dopo il deposito della sentenza impugnata. Disporsi, in definitiva, la restituzione delle somme rispettivamente pagate dall'appellante a parte all'arch. e a in CP_2 CP_5 Controparte_6 CP_6 esecuzione – non acquiescente – della sentenza impugnata, pronunciando le condanne corrispondenti.”
Parte appellata ( : in via preliminare dichiarare la inammissibilità dell'appello avversario CP_2 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni consequenziale statuizione;
nel merito respingere l'appello formulato dal Sig. per le causali di cui in narrativa perché infondato in fatto e in Controparte_1 diritto con qualsiasi statuizione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1114/2020 pubblicata dal Tribunale di Bologna il 27.07.2020; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Parte appellata ( ): accertare e dichiarare la nullità dell'appello proposto CP_5 dall'Impresa ED IO NO avverso la sentenza indicata n° 1114/2020 del Tribunale di Bologna per i motivi indicati in narrativa;
in ogni caso, rigettare l'appello proposto dall'Impresa
ED IO NO avverso la sentenza indicata n° 1114/2020 del Tribunale di Bologna in quanto erroneo, illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere ogni avversa domanda ivi contenuta;
in subordine, nella denegata ipotesi di condanna per i titoli dedotti in Giudizio dalla parte appellante Impresa ED IO NO, dichiarare tenuti
[...]
a mantenere l'Arch. integralmente manlevato ed indenne Controparte_6 CP_6 CP_5 da ogni avere/pretesa vantata da parte appellante, in virtù della polizza assicurativa dimessa in atti.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di causa.
Parte appellata ( : Rigettarsi integralmente l'appello formulato e per l'effetto confermarsi CP_6 integralmente la sentenza n° 1114/2020 pubblicata il 27 luglio 2020 notificata in data 29 luglio 2020 pronuncia dal Tribunale di Bologna nella causa iscritta al numero di R.G. 2382/2017. In ogni caso si rassegnano le conclusioni di primo grado, in via preliminare 1. Dichiarare la non opponibilità delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo avente Rg 4315/16 – Tribunale di Bologna all'arch. nonché agli non essendo stati parte CP_5 Controparte_6 del relativo giudizio;
2. Dichiarare l'inammissibilità del ricorso attoreo di primo grado in quanto precluso dal giudicato relativo al decreto ingiuntivo n. 2534/15 emesso dal Tribunale di Bologna;
3. Dichiarare l'intervenuta prescrizione/decadenza ex art. 1667 e 1669 c.c. per i motivi esposti nel presente atto con tutte le conseguenze anche in relazione alla chiamata in garanzia;
in via principale 4. Rigettarsi in ogni caso tutte le conclusioni ex adverso formulate nei confronti dell'ing. CP_5 in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto anche delle domande svolte nei confronti degli 5. Dichiararsi l'inoperatività della polizza stante l'accertata Controparte_6 pregressa conoscenza dei fatti di causa così come ampiamento dimostrato in corso di primo grado ed esposto nel presente atto;
6. Dichiararsi l'inoperatività della Polizza n. A1C220515 relativamente alle spese legali che l'arch. sosterrà in relazione al presente giudizio, stante la violazione CP_5 dell'art. C.7 delle condizioni generali di assicurazione e comunque per tutti i motivi esposti nel presente atto;
in via subordinata 7. Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti precedenti si insiste fin da ora affinché, in denegata ipotesi di condanna, il diritto all'indennizzo dell'arch. venga ridotto o annullato ex lettera B, n. 4 delle CP_5 condizioni di polizza rispetto alla misura dell'aggravamento del rischio.
8. Nella denegata ipotesi di
3 mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, dichiarare i qui esponenti tenuti al risarcimento dei soli danni che in corso di causa verranno riconosciuti come diretta conseguenza dell'operato dell'arch. nei limiti di cui al massimale indicato nella scheda del contratto assicurativo a CP_5 previa detrazione della franchigia di € 5.000,00, fatte salve eventuali cause di esclusione che dovessero successivamente emergere;
in via istruttoria 9. Ammettere l'interrogatorio formale del Signor NO IO sui seguenti capitoli di Prova: Vero che l'arch. era a conoscenza CP_5 delle problematiche insorte con i signori già a far data dal gennaio 2014, allorquando le CP_2 inviarono la raccomandata del 30 gennaio 2014 di denuncia dei pretesi vizi, che mi si rammostra? Vero che l'arch. rispose alla raccomandata di cui al capitolo precedente contestando la CP_5 denuncia stessa sia nella tempestività che nel merito? in ogni caso 10. Spese e competenze legali oltre spese generali al 15%, iva e cpa interamente refuse.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1114/2020 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento delle domande ex art. 1669 cpc proposte dai fratelli , e (committenti) nei confronti Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'impresa , condannava quest'ultima al pagamento di € 4.362,05 compresa Iva, ritenendo CP_1 alla stessa addebitabili i vizi da infiltrazione emersi nell'ottobre 2015; escludeva invece il risarcimento del danno connesso alle precedenti infiltrazioni manifestatesi nel marzo 2015, perché detto danno era coperto dal giudicato conseguito alla definitività del d.i. n. 2534/2015 non opposto;
escludeva altresì il danno derivato dalle successive infiltrazioni manifestatesi nel mese di novembre
2015, poiché non era stata provata la causa della rottura del canalino di scarico verificatasi dopo la conclusione dell'ATP; compensava le spese tecniche e legali dell'ATP fra attori e impresa convenuta, mentre condannava l'Impresa alla rifusione delle spese di causa a favore degli attori, del DL Arch.
e dei Assicuratori. CP_5 CP_6
Proponeva appello l'Impresa ED IO NO censurando la sentenza laddove il Tribunale aveva ricompreso nel danno anche i costi per l'installazione delle linee vita (opera che, a prescindere dall'accertamento del danno, è comunque rimasta a beneficio dei committenti in via permanente, determinando così un arricchimento senza causa) e per aver ingiustamente addebitato all'appellante la rifusione delle spese di causa, comprese quelle sostenute dall'Arch. e dai CP_5 CP_6
Concludeva come in epigrafe.
Si costituivano tutti gli appellati contestando l'ammissibilità e il fondamento dell'appello di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese.
4 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.06.2024
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Con il primo motivo l'appellante si duole dell'addebito a suo carico a titolo di risarcimento del danno di € 1.562,00 spesa relativa all'installazione delle linee-vita.
La realizzazione di detta opera, per quanto resa necessaria dall'esigenza di accedere al coperto per la verifica del fenomeno infiltrativo denunciato, era comunque un'opera divenuta obbligatoria per legge e quindi, secondo l'appellante, il relativo costo avrebbe dovuto essere escluso dalla quantificazione del danno e rimanere a carico dei committenti.
Il rilievo, continua l'appellante, diviene determinante in punto di spese di causa, atteso che l'eliminazione di detta voce dal danno da risarcire, avrebbe consentito di considerare congrua la proposta conciliativa proposta dall'Impresa subito dopo l'ATP di versare € 2.800,00 a spese compensate e avrebbe determinato la compensazione, quantomeno parziale, delle spese anche del giudizio, peraltro liquidate applicando lo scaglione di riferimento, ma senza considerare la reciproca soccombenza fra le parti.
Il motivo è infondato.
Infatti, come già il CTU ha precisato rispondendo alle osservazioni del consulente di parte dell'odierno appellante, l'installazione delle linee-vita devono essere obbligatoriamente installate solo sulle nuove costruzioni, mentre per gli edifici già esistenti l'obbligo sorge solo in occasione di interventi sul coperto.
Dunque, è vero che dette linee-vita sono poi rimaste a beneficio del fabbricato, ma è altrettanto vero che l'occasione per la dotazione delle stesse è stata determinata dall'inadempimento dell'Impresa
NO che pertanto è tenuta anche a sopportane i costi.
Ciò esclude che l'offerta transattiva di € 2.800,00 proposta al termine dell'ATP possa considerarsi congrua.
Quanto al gravame proposto nei confronti del DL Arch. , a prescindere dalla genericità CP_5 degli addebiti mossi nei confronti del DL e prontamente evidenziati dall'Arch. va CP_5 comunque considerato che sin dal deposito della CTU in sede di ATP, l'impresa aveva acquisito elementi sufficienti per escludere ogni possibile responsabilità dell'appellata, atteso che la causa delle infiltrazioni era già stata individuata dal CTU in errori esecutivi dell'impresa nella realizzazione dell'impermeabilizzazione “8.2 Infiltrazioni ai piani superiori Secondo filone delle rimostranze del
Ricorrente sono le infiltrazioni visibili nel soggiorno dell'appartamento di , di Controparte_3
5 acque provenienti da una sovrastante terrazza, e infiltrazioni visibili in una stanza nel sottotetto di proprietà del Sig. per acque provenienti dal coperto. Con le prove in opera Controparte_2
effettuate in collegio peritale il 22 e 24/06/2016 se n'è dimostrata l'eziologia. Nel caso del soggiorno, le infiltrazioni provengono da un rialzo a foggia di panca presente nel terrazzo sovrastante. Come accertato, trattasi del muro perimetrale preesistente, che non è stato demolito quando si è deciso di rimuovere una porzione di coperto per ricavarvi il terrazzo. L'effetto è quello di una sorta di panca in muratura, fornita di parapetto. L'impermeabilizzazione su questo manufatto è carente e malfatta, come visibile nelle foto (nuovamente allegati 8, 9 e 10) e come riscontrato in opera. Carente, in quanto si è appurato che è stata data un'unica mano di catrame liquido, interrompendo la continuità dell'impermeabilizzazione effettuata in terrazza, consistente in almeno una mano di catrame in rotoli ed una di impermeabilizzante elastomerico. Malfatta, in quanto la lattoneria laterale del coperto inspiegabilmente si infila nella panca, anziché girarvi attorno. Se la prima situazione crea la possibilità di infiltrazione, questa fornisce una via preferenziale all'acqua, che viene quasi spinta ad insinuarsi sotto il rivestimento applicato sulla panca. Poiché la terrazza de quo è realizzata in duplex, simmetricamente su due lati del fabbricato, lo Scrivente ha ritenuto di verificare se la terrazza opposta presentasse gli stessi difetti. Ed invero non solo sono stati osservati gli stessi difetti, ma sono pure stati notati segni di infiltrazioni preesistenti ma non precedentemente notati: in questo caso infatti, anziché permeare in un ambiente interno, l'acqua infiltratasi defluiva nello sporto di gronda, creando un distaccamento a sfogliamento della tinteggiatura superficiale. Anche in questo caso la prova di allagamento ha confermato le teorie avanzate. (…) 8.3.3 Ed infatti lo Scrivente, insieme ai
Tecnici delle Parti, ha constatato che le infiltrazioni dei piani superiori dipendono proprio da errori materiali dell'impresa; talora meno gravi (come nel caso dell'infiltrazione dallo zoccolino della canna fumaria), talora più gravi (come già affermato, l'impermeabilizzazione del rialzo in terrazza
è un susseguirsi di errori, effettuati sia dal muratore che ha posato i diversi strati di impermeabilizzanti, sia dal lattoniere che ha applicato le bandinelle laterali).”.
Alla luce di quanto sopra l'impresa aveva sufficienti elementi a disposizione per valutare il rischio della condanna alle spese, in caso di chiamata in causa del DL e avrebbe dovuto astenersi dal farlo.
Pertanto, la sentenza appellata va confermata anche sul punto.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
6
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1114/2020 del Controparte_1
Tribunale di Bologna
condanna a rifondere in solido a e Controparte_1 Controparte_2
, nonché a e a Controparte_3 CP_5 Controparte_6
ASSUNTO IL RISCHIO DI CUI AL CERTIFICATO N. A1C220515 le
[...]
spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna parte in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 14 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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