Decreto cautelare 16 aprile 2021
Decreto cautelare 7 maggio 2021
Ordinanza cautelare 19 maggio 2021
Sentenza 27 ottobre 2021
Parere interlocutorio 27 ottobre 2022
Inammissibile
Sentenza 28 febbraio 2023
Parere definitivo 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 10/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00171/2025 e data 10/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00652/2022
OGGETTO:
Ministero dell'università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti, proposto dal prof. AN RN contro l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e nei confronti della prof. SA MA, per l’annullamento dei seguenti atti:
A) quanto al ricorso originario:
1) procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010- SSD BIO/17, avviso prot. n. 3503 del 25.9.2020;
2) delibera n. 215 del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia del giorno 24.9.2020, e del relativo verbale, convocato con nota prot. n. 201775 del 17.9.2020;
3) diniego relativo alla “Domanda di revoca del bando BIO/17 avviso prot. n. 3503”, inoltrata dal sig. AN RN in data 7.10.2020, emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e Neuroscienze dell’università di Modena e Reggio Emilia, avente prot. n. 4088 del 30.10.2020;
4) riscontro dell’ateneo alla “Richiesta di sospendere, con urgenza ed anche in via di autotutela e/o gerarchica, la procedura e l’istanza di intervento ex art. 9 l. 241/1990”, prot. n. 4815 del 12.12.2020;
5) Verbale della riunione del 17.11.2020 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e Neuroscienze, a conclusione della procedura di reclutamento, dichiara idonea a ricoprire il posto di professoressa di prima fascia mediante chiamata la Prof. SA MA;
6) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
B) quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento dei seguenti ulteriori atti:
1) delibera del Consiglio di amministrazione del 20.11.2020;
2) decreto rettorale di nomina della prof. SA MA del 26.11.2020.
LA SEZIONE
Visto il ricorso originario e visto il ricorso per motivi aggiunti;
Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n. 6247 del 6.5.2022, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
visto il parere n. 01726/2022 reso nell’adunanza del 26.10.22;
vista la relazione ministeriale datata 28.5.24;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;
Premesso:
1.-Il ricorrente chiede l’annullamento dei seguenti atti:
- procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di professore ordinario, mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1, e art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010- SSD BIO/17, avviso prot. n. 3503 del 25.9.2020;
- delibera n. 215 del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia del giorno 24.9.2020, e del relativo verbale, convocato con nota prot. n. 201775 del 17.9.2020;
- diniego relativo alla “Domanda di revoca del bando BIO/17 avviso prot. n. 3503”, inoltrata dal sig. AN RN in data 7.10.2020, emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e Neuroscienze dell’università di Modena e Reggio Emilia, avente prot. n. 4088 del 30.10.2020;
- riscontro dell’ateneo alla “Richiesta di sospendere, con urgenza ed anche in via di autotutela e/o gerarchica, la procedura e l’istanza di intervento ex art. 9 l. 241/1990”, prot. n. 4815 del 12.12.2020; - Verbale della riunione del 17.11.2020 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche, metaboliche e Neuroscienze, a conclusione della procedura di reclutamento, dichiara idonea a ricoprire il posto di professoressa di prima fascia mediante chiamata la Prof. SA MA;
- ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Ne ha dedotto l’illegittimità e chiesto, pertanto, l’annullamento, previa adozione di misura cautelare. Parte ricorrente ha, altresì, proposto domanda di condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Ateneo alla ripetizione della procedura valutativa e, in subordine, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego opposto.
2.-Il prof. RN espone che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia pubblicava, in data 25.9.2020, avviso n. 3503 di indizione di procedura concorsuale volta al reclutamento di un professore ordinario nel settore disciplinare BIO/17 (Istologia); evidenziando che l’articolo 2 del bando consentiva la partecipazione ai “professori di seconda fascia ovvero ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo”, che avessero “conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 240/2010 per uno dei settori ricompresi nel macro-settore concorsuale del professore di seconda fascia o del ricercatore”.
In tal modo, a differenza delle precedenti gestioni, la partecipazione non veniva limitata ai soli soggetti in possesso dell’abilitazione nello specifico settore concorsuale, ma anche a coloro che la avessero conseguita in settore diverso pur se afferente allo stesso macrosettore.
In presenza di detti requisiti di partecipazione, esso ricorrente si vedeva escluso in quanto non ancora in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, atteso che alla data di pubblicazione del bando egli si trovava nella fase conclusiva del percorso di abilitazione, che veniva conseguita in data 18.11.2020 proprio nello specifico settore concorsuale SSD BIO/17.
Il ricorrente evidenzia ancora che il regolamento concorsuale veniva adottato il giorno 25.9.2020 e, in particolare, il giorno successivo alla riunione del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in cui si stabiliva di ampliare la platea dei partecipanti alle procedure di reclutamento di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 “ al fine di non penalizzare docenti e ricercatori che, anteriormente alla pronuncia del Consiglio di Stato e al conforme orientamento ministeriale, hanno conseguito l’abilitazione in un settore concorsuale diverso da quello di appartenenza seppure all’interno dello stesso macrosettore”.
Rileva in proposito che l’Ateneo, sino alla data di adozione del predetto deliberato, aveva sempre richiesto, quale requisito di partecipazione, il conseguimento dell’ASN nello stesso settore concorsuale e ciò in conformità dell’orientamento del Consiglio di Stato (sent. n. 5344 del 20.11.2017) e dello stesso MIUR (parere n. 179879 del 29.11.2017); evidenziando l’illogicità della disposta modifica, in quanto in elusione a quanto disposto dal giudice amministrativo e dal Ministero, senza alcuna motivazione e giustificazione, se non quella individuabile nella volontà di favorire l’unico soggetto in possesso di abilitazione in servizio nell’Ateneo e, cioè, la prof. IR (abilitata non nel SSD BIO/17, ma nel diverso settore BIO/16, rientrante nel medesimo macrosettore), poi risultata vincitrice della procedura di reclutamento.
Sottolinea, inoltre, che la pubblicazione del bando avveniva il giorno successivo alla riunione del Consiglio di amministrazione senza attendere neppure il parere del Senato accademico, onde era lampante la volontà di bandire la procedura nel momento in cui era preclusa la possibilità di partecipazione ad altri possibili concorrenti, tra i quali esso ricorrente, che avrebbe di lì a poco conseguito l’abilitazione proprio nel settore BIO/17 e, pertanto, avrebbe avuto maggiore possibilità di vittoria.
3.-Il ricorrente deduce, pertanto, l’illegittimità della sua mancata ammissione al concorso per i seguenti motivi:
A) Illogicità ed ingiustizia manifesta, arbitrio, violazione del principio di ragionevolezza, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione del principio del favor partecipationis, sviamento di potere, violazione del principio di proporzionalità, disparità di trattamento, violazione del principio del merito, sviamento di potere e carenza di motivazione.
Rileva che egli era escluso dalla partecipazione al concorso per non avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, pur trovandosi nella fase conclusiva del medesimo percorso e, pertanto, solo per pochi giorni non vi aveva potuto prendere parte.
Egli, infatti, al momento di conclusione della procedura e della conseguente assunzione come professore di I fascia, sarebbe stato in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Evidenzia che vi è stata violazione del principio del favor partecipationis e del buon andamento della pubblica amministrazione; rispondendo, infatti, al perseguimento dell’interesse pubblico garantire ad esso la partecipazione alla procedura, in quanto già docente presso l’Ateneo nel settore disciplinare BIO/17, con eccellenti competenze in tale specifica materia.
Egli sarebbe stato escluso per meri pretesti temporali e formali e in spregio a quanto disposto dal Consiglio di Sato e dal Ministero, che hanno ritenuto necessario il conseguimento dell’ASN nello stesso settore concorsuale di appartenenza.
Avendo l’amministrazione piena contezza dell’ormai prossimo conseguimento dell’abilitazione, essa avrebbe dovuto prorogare i termini di iscrizione alla procedura o quantomeno consentirgli la partecipazione con riserva di abilitazione.
Vi sarebbe, inoltre, violazione dell’articolo 3 della Costituzione, con evidente disparità di trattamento: da una parte sarebbero stati ampliati i requisiti di ammissione, consentendo la partecipazione della prof. MA; dall’altra, ci sarebbe stata l’esclusione di esso ricorrente.
Il principio del merito sarebbe stato violato, atteso che egli avrebbe partecipato proprio come docente abilitato nella specifica materia di concorso, maggiormente qualificato e con probabilità di vittoria maggiori della controinteressata.
Vi sarebbe, dunque, un manifesto eccesso di potere per sviamento, in quanto non risponde all’interesse pubblico escludere il soggetto più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso, poichè unico aspirante specializzato e con pregressa esperienza nella materia.
Il ricorrente lamenta, infine, l’omessa motivazione in ordine all’urgenza di conclusione della procedura di reclutamento, atteso che si era stabilito un termine di soli sedici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, senza alcuna ragione giustificatrice.
B) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 2, del dPR n. 489/1994, violazione dell’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ingiustizia manifesta, illogicità manifesta, contraddittorietà e irragionevolezza dell’operato della P.A.
Il principio di imparzialità dei pubblici concorsi sarebbe stato violato, in quanto l’Ateneo avrebbe privilegiato notevolmente una candidata a scapito di altri e garantendole la partecipazione esclusiva alla procedura e la vittoria.
Trattandosi di un concorso interno, l’ agere dell’Amministrazione sarebbe stato illogico, in quanto era stata indetta una procedura interna in un momento in cui non vi era in servizio nessun soggetto in possesso dell’abilitazione nel settore BIO/17.
L’assunzione della prof. MA sarebbe stata, pertanto, un’assunzione diretta, in violazione dell’articolo 97 della Costituzione e dell’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, che prevedono l’assunzione mediante procedure selettive pubbliche.
L’improvviso mutamento delle regole della procedura di reclutamento e la consequenziale ed imminente pubblicazione del bando di concorso si spiegherebbero unicamente nella volontà di favorire la partecipazione di un soggetto che, ove tali modifiche non vi fossero state, non avrebbe potuto partecipare, approfittando oltretutto di una frazione temporale in cui non vi erano altri possibili candidati.
3.-L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha rassegnato le proprie controdeduzioni al ricorso straordinario, deducendo, in rito, l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione, non avendo il ricorrente presentato istanza di partecipazione alla procedura e non essendo lo stesso in possesso dei requisiti di partecipazione; per mancata notifica del ricorso alla controinteressata; per mancata impugnazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 20.11.2020 e del decreto rettorale di nomina della controinteressata del 26.11.2020.
Nel merito, l’Ateneo ha argomentato per l’infondatezza del ricorso.
4.-La prof. MA ha anch’essa controdedotto al ricorso straordinario, con memoria del 12.2.2021, deducendo l’inammissibilità dello stesso per carenza, in capo al ricorrente, della legittimazione a ricorrere, nonché l’infondatezza nel merito.
5.-Il Ministero dell’università e della ricerca, con nota prot. n. 6247 del 6.5.2022, ha trasmesso la prescritta relazione istruttoria, chiedendo a questo Consiglio di Stato l’espressione del parere.
L’autorità riferente ha eccepito l’inammissibilità del gravame per mancanza di interesse non avendo presentato domanda di partecipazione al concorso e per non avere il prof. RN fornito prova della notifica del ricorso alla controinteressata; l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 20.11.2020 e del decreto rettorale di nomina del 26.11.2020.
Ha, inoltre, controdedotto nel merito, esprimendo l’avviso della sua infondatezza nel merito.
6.-Con memoria del 30.5.2022 il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’Università e della controinteressata, insistendo per l’ammissibilità e la fondatezza del gravame proposto.
7.-Con dichiarazione del 6.6.2022, il prof. RN ha rinunciato alla domanda cautelare.
8.-Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 5.7.2022, il prof. RN ha impugnato, altresì, i seguenti atti:
1) delibera del Consiglio di amministrazione del 20.11.2020;
2) decreto rettorale di nomina della prof. SA MA del 26.11.2020.
Egli premette che tale impugnativa viene effettuata per mero tuziorismo, non risultando gli atti stessi immediatamente lesivi della sua posizione giuridico-soggettiva e, in quanto direttamente dipendenti dagli atti gravati con il ricorso introduttivo, automaticamente travolgibili dal loro annullamento.
Evidenzia, inoltre, che la proposizione dei motivi aggiunti è tempestiva, in quanto gli stessi sono stati conosciuti solo il 6.5.2022, con la trasmissione della relazione erariale; essi, infatti, non sono mai stati pubblicati sul sito dell’Ateneo, né sono stati ostesi all’interessato nonostante le plurime richieste di accesso presentate dal ricorrente e rimaste inevase.
Il prof. RN reitera le censure dedotte con il ricorso originario.
9.-L’Università di Modena e Reggio Emilia ha controdedotto ai motivi aggiunti con memoria prot. n. 198261 del 28.7.2022, insistendo per l’inammissibilità del ricorso originario e per l’improcedibilità ed irricevibilità dei motivi aggiunti.
10.-La controinteressata ha presentato, con atto datato 29.7.2022, dettagliata memoria di replica ai motivi aggiunti, insistendo per il difetto di legittimazione e la carenza di interesse del ricorrente alla proposizione del gravame, per la tardività dei motivi aggiunti e la conseguente improcedibilità del ricorso originario; esponendo, nel merito, ulteriori argomentazioni a sostegno della infondatezza dello stesso.
11.-Con parere n. 01726/2022, reso nell’adunanza del 26.10.22, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia una dettagliata relazione integrativa, corredata da pertinente documentazione giustificativa, nella quale fosse precisato:
1 ) se al momento di approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell’ateneo, n. 215 del 24 settembre 2020, con la quale si è resa interpretazione del Regolamento nei sensi di consentire l’ammissione alle procedure di cui all’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010 anche in presenza di ASN conseguita in settore concorsuale diverso ma nell’ambito del medesimo macrosettore, vi fosse la necessità di bandire anche altre procedure valutative, diversa da quella oggetto del ricorso, ai sensi del richiamato articolo 24, comma 6, della legge e, in caso positivo, quali siano stati i relativi concorsi banditi applicando tale interpretazione e in quale data, allegando la relativa documentazione;
2) in che modo, prima della indizione del concorso in oggetto, erano coperti ed assicurati gli insegnamenti del SSD BIO/17- Istologia e settori affini nell’ambito del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e degli altri Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze della Vita, fornendo dettagliate specificazioni in ordine ai suddetti insegnamenti, alle modalità della loro copertura ed alla esistenza di impellenti o rilevanti ragioni organizzative, didattiche e scientifiche che giustificavano, nei tempi rapidi in concreto utilizzati, la procedura di chiamata del professore ordinario per il settore disciplinare BIO/17;
3) se, in relazione alla procedura concorsuale per cui è controversia, vi fossero o meno, quali interni all’università, altri docenti o ricercatori in possesso di ASN (per lo stesso settore o macrosettore) pur se gli stessi non hanno presentato domanda, indicandone, in caso positivo, nominativo e settore di abilitazione; 4) avendo il ricorrente nell’atto di motivi aggiunti precisato che la citata delibera del Consiglio di amministrazione n. 215/2020 era stata approvata dal Senato accademico in data 13-10-2020, chiarire la veridicità di tale circostanza e sulla base di quali disposizioni, normative o regolamentari, la deliberazione era stata portata all’esame del Senato accademico e comunque per quali motivi il bando era stato approvato ed avviata la relativa procedura prima dell’intervento di tale organo.”
E’ stata anche richiesta una ulteriore relazione ministeriale istruttoria in merito alle censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti.
12.- Il Ministero assolve all’incombente istruttorio con relazione datata 28.5.2024 con la quale, in primis, ribadisce le eccezioni di inammissibilità sollevate con la prima relazione.
Considerato:
1.-La Sezione, preliminarmente, scrutina le eccezioni di inammissibilità dedotte dall’Amministrazione.
2.- Tali eccezioni sono contestate con la prima memoria difensiva di parte ricorrente con la quale riferisce che:
a) in merito alla mancata partecipazione al concorso:
-ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito di partecipazione al concorso, in data 18 novembre 2020. Egli, pertanto, al momento della presentazione delle domande di partecipazione non era in possesso di uno dei requisiti di partecipazione. Tale circostanza, dunque, lo ha indotto ad inoltrare plurime istanze all’Ateneo al fine di chiedere di poter partecipare alla procedura, seppur con riserva o di posticipare la chiusura del bando.
Sebbene tale domanda di partecipazione non fosse stata presentata nei modi stabiliti dalla lex specialis bensì per il tramite di istanze rivolte all’Ateneo esse rappresentavano, a suo dire, l’unica possibilità per il Prof. RN di poter accedere alla gara.
Difatti, come si evince dall’allegato 1 del bando, la domanda di partecipazione era sotto forma di modulo prestampato e riportava tale dicitura: “a tal fine cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere dichiara […] Di essere professore di II fascia/ ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo e aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/10 per uno dei settori ricompresi nel macrosettore concorsuale del professore di seconda fascia o del ricercatore”.
E quindi se il ricorrente avesse presentato tale istanza di partecipazione avrebbe dichiarato il falso.
Al fine di evitare di commettere un reato, il ricorrente si vedeva costretto a mutare la forma di tale richiesta di partecipazione durante il periodo di apertura delle candidature nonché un’istanza di intervento al termine della procedura.
Pertanto, sebbene le modalità della istanza di partecipazione non fossero quelle previste dal bando, non può ritenersi in alcun modo che il ricorrente non abbia chiesto di partecipare alla procedura né tanto meno che vi sia stata acquiescenza da parte di questo.
b) In merito alla mancata notifica alla controinteressata:
il ricorso introduttivo veniva notificato mediante raccomandata A/R alla controinteressata, Prof.ssa MA in data 22 gennaio 2022 e dunque nei modi e termini di legge. La prova della avvenuta notificazione si deposita assieme al presente atto in originale presso la Segreteria di codesta Sezione prima del Consiglio di Stato.
Ad ogni modo, ritiene che, sebbene non sia questo il caso, la costituzione della controinteressata, depositata in atti da parte ricorrente avvenuta in data 12 febbraio 2021 avrebbe sanato qualsivoglia nullità della notificazione.
3.- Premesso quanto precede, concordando con la posizione dell’Amministrazione, la Sezione ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse, in quanto il Prof. RN non ha presentato la domanda di partecipazione al concorso.
4.- Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa ( ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16), in base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, comma 1 Cost. (ai sensi del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (ai sensi del quale per proporre una domanda o contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
5.- Da questi principi discende che “ l’impugnazione di un bando presuppone necessariamente che sia stata presentata la relativa domanda di partecipazione perché – diversamente - mancherebbe un concreto ed attuale interesse all’impugnazione e la posizione del ricorrente non risulterebbe sufficientemente differenziata da quella di tutti gli altri cittadini ”.
Infatti, il nostro ordinamento non consente forme di tutela dirette alla mera attuazione dell'interesse oggettivo alla legittimità dell'azione amministrativa, per cui la proponibilità dell'azione è correlata alla esistenza di una posizione qualificata e differenziata rispetto a quella astrattamente riconoscibile alla generalità dei consociati, in difetto della quale il cittadino che si ritenga comunque leso dall'attività dell'Amministrazione non si colloca in una posizione diversa da quella del " quisque de populo"
Ne consegue che solo con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, il soggetto assume una situazione giuridica differenziata, ergendosi solo in tal caso a titolare di un interesse legittimo giudizialmente tutelato, che l'abilita a sindacare la legittimità del bando di concorso, al quale ha dimostrato in concreto di voler prendere parte.
6.-Quanto sopra, come detto, è ribadito da risalente (e tuttora prevalente) orientamento giurisprudenziale (concernente le censure proposte tanto avverso gli atti delle procedure di gara per l’aggiudicazione di pubblici contratti quanto avverso le procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni) secondo cui il soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara o di concorso non ha interesse ad impugnare gli atti della medesima procedura (Cons. Stato, sez. V, 20/05/2003, n. 2753; Cons. Stato, sez. VI, 22/04/2002, n. 2173; Cons. Stato, sez. V, 20/06/2001, n. 3264; Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1909; Cons. Stato, sez. V, 07/10/1998, n. 1418; Cons. Stato 26 maggio 1997, n. 554; Cons. Stato 4/11/1996, n. 1309; Cons. Stato, sez. IV, 06/05/1996, n. 577; Cons. Stato sez. IV, 16 ottobre 1995, n. 817; Cons. Stato, sez. IV, 20/07/1988, n. 622) e ciò anche qualora la clausola del bando asseritamene illegittima, nello stabilire i criteri per l’ammissione, preveda il possesso di un requisito che il soggetto non possiede. L’interesse fatto valere dal soggetto che proponga l’impugnativa, in tale ipotesi, è esattamente quello di potere prendere parte alla procedura malgrado il bando non lo consenta. Ed allora, fermo l’onere di impugnare immediatamente il bando nella parte lesiva, è evidente che l’interesse concreto fatto valere deve essere comprovato dalla presentazione della domanda di partecipazione nel termine perentorio fissato nella lex specialis della procedura. Tale indirizzo è stato ribadito da Cons. Stato, Ad. Plen., 29/01/2003, n.1 secondo cui “ Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione immediata del bando delle clausole ritenute lesive, è necessaria la presentazione della domanda di partecipazione alla gara o alla procedura concorsuale. La presentazione della domanda di partecipazione, nell'evidenziare l'interesse concreto all'impugnazione, fa del soggetto che ha provveduto a tale adempimento un destinatario identificato, direttamente inciso del bando”
7.-In tal senso non è meritevole di pregio la dichiarazione del ricorrente circa il timore di dichiarare il falso qualora avesse compilato la domanda in tutte le sue parti, perché nulla impediva al ricorrente di presentare la istanza di partecipazione al concorso, sia pure omettendo di dichiarare il possesso della abilitazione.
8.- Da quanto precede si ricava che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella De Miro | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas