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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa civile di appello iscritta al n. 7/2024 R.G.A.C.; dato atto che l'udienza del 20 novembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 7/2024 R.G.A.C. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova – Palazzo “Tommaso
Campanella” s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 11 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Caulonia Marina, Via Pietro Calafiore, n. 54, presso lo studio dell'Avv. Caterina Panetta, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 957/23 del Giudice di Pace di Locri, notificata il
29.11.2023 - Risarcimento danni alla circolazione stradale da fauna selvatica;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.12.2023, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 957/23, pronunciata il 18.11.2023, notificata il 29.11.2023, con cui era stata accolta, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della , la domanda proposta da Controparte_3 Controparte_1 di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura (Fiat Punto targata CK595VE), in conseguenza della collisione tra quest'ultima e un “grosso cinghiale”, verificatasi in data 22.7.2020 lungo la Strada Provinciale 89. L'appellante lamentava: 1) la nullità della sentenza gravata e dell'intero giudizio di primo grado, essendo nulla la notifica dell'atto introduttivo del primo grado giudizio eseguita nei suoi confronti non già all'indirizzo p.e.c. risultante ex art. 16, comma 12, D.L.
n. 179/12 (capogabinetto. egione.calabria.it) bensì all'indirizzo “secondario” Email_1 risultante dal registro IPA, non sanata neppure dalla costituzione in giudizio della parte, con la conseguenza che, erroneamente, il Giudice di Pace di Locri aveva dichiarato la sua contumacia;
2) in subordine, la riforma della sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta da anche nei suoi confronti, essendo erronea la Controparte_1 sentenza nella parte in cui aveva qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2052 c.c., escludendo la legittimazione passiva della e accertando l'esclusività Controparte_3
Pag. 2 a 11 responsabilità della e aveva reputato adeguatamente provati sia l'an sia il Parte_1 quantum della domanda risarcitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.3.2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello proposto ovvero, in via subordinata, la rinnovazione dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi di causa.
La non si costituiva nel presente giudizio e, accertata la Controparte_3 regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, ne era dichiarata la contumacia.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, previa concessione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte appellata costituita in ordine all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. civ. Sez. Unite n. 271999 del 16.11.2017), enunciando un principio che, per analogia di ratio, è certamente applicabile anche sotto la vigenza della nuova disciplina introdotta con D. Lgs. n. 149/22, ratione temporis applicabile nella specie.
Se tali sono le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, nessuna censura può essere fondatamente mossa avverso il gravame proposto dalla atteso che, dall'esame Parte_1 dell'atto di appello, emerge in maniera puntuale e precisa la parte della sentenza di prime cure
Pag. 3 a 11 sottesa all'impugnazione, l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza e le ragioni per cui si ritiene violata la legge.
Tanto premesso, l'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
È meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame, il motivo di appello con cui la ha fatto valere la nullità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione in primo grado nei suoi confronti, con conseguente necessità di disporre la rimessione dell'intero giudizio innanzi al Giudice di Pace di Locri, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Ha lamentato l'appellante che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato da alla , ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53 del Controparte_1 Parte_1
1994, presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/12 (quest'ultimo era, infatti,
“capogabinetto. egione.calabria.it”), e, persino, diverso dall'indirizzo primario Email_1 indicato nel registro IPA (quest'ultimo era, infatti,
“capogabinetto. egione.calabria.it”). Email_1
Tali circostanze, oltre ad emergere dal confronto tra i dati emergenti dai registri pubblici e gli indirizzi effettivamente utilizzati, non sono state in alcun modo contestate dalla difesa di CP_1
e devono, pertanto, per ciò solo, considerarsi pacifiche. Del resto, non è superfluo
[...] osservare che, nella relata di notifica prodotta in primo grado dal difensore dell'originario attore, manca del tutto l'indicazione dell'elenco pubblico da cui l'indirizzo di posta elettronica certificata adoperato è stato estratto, sebbene la sua presenza sia imposta a norma dell'art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, né tale vizio è mai stato sanato nel corso del giudizio.
Tanto basta a far ritenere che la notifica effettuata in primo grado nei confronti della Pt_1
sia affetta da nullità.
[...]
Come noto, infatti, ai sensi dell'art.
3-bis della L. n. 53/1994, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”. L'inosservanza di tali disposizioni è rilevabile d'ufficio e determina la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 11 della medesima legge (“le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
Pag. 4 a 11 previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”).
L'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, a sua volta, individua i pubblici elenchi dai quali è consentito estrarre gli indirizzi PEC ai fini delle notificazioni e comunicazioni di atti processuali, attribuendo soltanto ad essi, valore di fonte certa del domicilio digitale. La norma, nel testo vigente prima della riforma del
2014, menzionava espressamente i pubblici elenchi “previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Nel suddetto art. 16, D.L. 185/2008, erano menzionati due elenchi: quello del Registro delle Imprese, al comma 6, e, appunto, l'IPA, al comma 8. A seguito della modificazione apportata dal D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014, la formulazione dell'art. 16-ter, D.L. 179/2012 richiamava, non più l'intero art. 16, D.L. 185/2008, bensì il solo comma 6 dell'articolo citato, sicché era stato escluso dal novero degli elenchi pubblici l'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni). Tale esclusione è stata mantenuta anche a seguito delle modifiche apportate con il D. Lgs. n. 217/2017, ad esito delle quali la norma prescriveva che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è stato, tuttavia, introdotto il nuovo comma 1-ter all'art. 16 ter, D.L. 179/2012, a mente del quale “in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC della PA nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso
Pag. 5 a 11 in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82/2005, per detti organi o articolazioni”. Tale disposto normativo, applicabile ratione temporis nella specie, dando per sottesa la precedente espunzione dai pubblici elenchi di IPA, lungi dall'avere sancito nuovamente l'ammissibilità, sic et simpliciter, sempre e comunque, della notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto dall'elenco di cui all'art.
6-ter, D.Lgs. 82/2005, risulta, di contro, averne subordinato l'ammissibilità alla previa condizione che la Pubblica Amministrazione interessata non abbia comunicato un valido indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179/2012 (cfr., in senso analogo, Cass. n. 15613 del 4/6/2024 secondo cui “con le modifiche apportate dal D.L.
76/2020 è dunque legittimo fare riferimento al registro IPA nel caso in cui la PA interessata non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del D.L.
179/2012 (registro PP.AA.)”; in senso conforme, Trib. Patti, n. 792/2025).
In applicazione dei richiamati principi, dal momento che, nel caso di specie, è incontestato che il procuratore di abbia eseguito la notifica dell'originario atto introduttivo, Controparte_1 trasmettendo il messaggio di posta elettronica certificata presso un indirizzo PEC, diverso tanto da quello presente nell'elenco ex art. 16, comma 12, D.L. 179/2012, quanto da quello indicato dall'ente come indirizzo primario nel Registro IPA, senza indicare il pubblico elenco consultato per l'individuazione del domicilio digitale nella relata di notifica, la notificazione eseguita non può che considerarsi nulla (cfr. ancora in senso conforme Cass. n. 15613 del 4/6/2024).
Non merita di essere condiviso quanto sostenuto dalla difesa di secondo cui il Controparte_1 vizio di nullità della notifica dovrebbe dirsi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
In presenza di un vizio di nullità della notifica, il profilo dirimente, in quanto sanante il vizio di nullità riscontrato, non è, come sostenuto dall'appellato costituito, la prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto, bensì la tempestiva costituzione della parte nei cui confronti l'atto notificato era indirizzato nel giudizio viziato, poiché, solo a fronte di un tale contegno processuale, la parte mostra di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere stata in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. Difatti, riconoscere alla mera conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario, quand'anche provata, il dedotto effetto sanante della nullità della notifica di un atto processuale, significherebbe ammettere un'indiscriminata
Pag. 6 a 11 surrogabilità e disapplicazione dei procedimenti notificatori disposti dal legislatore, con il conseguente rischio di totale incertezza in ordine alla legale conoscenza degli atti e con evidente violazione dell'art. 24 Cost.. In questo senso, si è, del resto, pronunciata la Suprema Corte allorquando ha affermato che “la nullità della notificazione della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario (Cass. n. 8777 del 10.8.1995; più di recente,
Cass. n. 23445 del 25.08.2021 secondo cui “Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3”; Cass. n. 1676 del 29.1.2015 secondo cui “laddove la notifica sia affetta da nullità, essa può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo solo allorquando il destinatario abbia compiuto l'atto successivo che nella serie processuale rappresenta la conseguenza necessaria dell'atto viziato”; (Cass. n. 6678 del
15.3.2017). Pertanto, solo la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto invalidamente notificato innanzi al giudice del primo grado avrebbe potuto sanare il vizio di nullità della notifica, non potendosi altrimenti ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 28695 del 27.12.2013; ex multis nella giurisprudenza di merito, Trib. Castrovillari, n. 1413/2025).
Nella specie, la non si è costituita nel giudizio di primo grado e, pertanto, non si è Parte_1 verificata alcuna sanatoria del denunciato profilo di nullità.
Alla declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della , consegue, pertanto, la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di Parte_1 primo grado e della sentenza gravata nonché la rimessione degli atti al Giudice di Pace di Locri, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente.
Non appare superfluo precisare il motivo per cui la rimessione al primo giudice investe l'intero giudizio.
Al riguardo, giova ricordare che “Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo
Pag. 7 a 11 oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 cod. proc. civ. per entrambe le cause.
(Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell' e di un' , sul CP_4 Parte_2 presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alle loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso).” (cfr. Cass. n. 4794 del 6.3.2006).
Nel caso di specie, l'odierno appellato costituito ha agito nei confronti delle due originarie convenute, individuando quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria l'accertamento dello stesso fatto, ascrivendolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., indistintamente tanto alla quanto alla Pt_1
, deducendo che la responsabilità era da ascriversi in capo Controparte_3 all'ente al quale fossero stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. Dal momento che è necessario compiere un accertamento della medesima situazione di fatto, tenuto conto che la domanda è stata proposta da Controparte_1 indistintamente nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio sulla scorta del predetto presupposto, si impone una prosecuzione unitaria del processo, unica soluzione idonea ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di chi sia stato parte nello stesso giudizio in primo grado (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Salerno, n. 754 del 2021). Il rapporto di dipendenza tra le posizioni delle originarie convenute è vieppiù evidente nella specie se si considera che il Giudice di Pace di Locri, dopo aver sussunto la fattispecie concreta nell'art. 2052 c.c., correlando le posizioni dei due soggetti convenuti in giudizio dall'attore, ha affermato che “poiché dall'istruttoria espletata è emersa l'assenza di segnaletica in ordine alla presenza di animali selvatici e di barriere protettive della strada e poiché non risulta che la abbia richiesto all'Amministrazioni Provinciale di munire le strade di Parte_1 competenza di apposita cartellonistica stradale indicante il pericolo di attraversamento di fauna CP_ selvatica” andava “dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione della
Pag. 8 a 11 e l'esclusiva responsabilità della ”; statuizioni, Controparte_3 Parte_1 queste, che hanno costituito oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, il quale, oltre dolersi dell'erronea qualificazione giudica della domanda, ha evidenziato che gli obblighi asseritamente rimasti inadempiuti avrebbero al più dovuto essere eseguiti dalla Controparte_3
quale ente proprietario e gestore della strada. È quindi evidente che, nel
[...] particolare contenzioso in esame, tra le posizioni delle convenute si è generato un ampio spazio di interferenza, poiché, in presenza di una domanda proposta indifferentemente nei confronti di entrambe da parte dell'attore per un medesimo fatto illecito, la legittimazione dell'una è stata di fatto sostenuta con argomenti che escludono quella dell'altra. La postulazione della erroneità della sentenza, nella parte in cui ha sussunto la fattispecie concreta nell'art. 2052 c.c. e non già nell'art. 2043 c.c. e ha affermato la responsabilità di uno dei pretesi danneggianti nel presupposto dell'esclusione della responsabilità dell'altro, necessariamente implica la prosecuzione del giudizio con il coinvolgimento del preteso responsabile mandato assolto dalla responsabilità (cfr. i principi espressi da Cass. n. 10243 del 12.05.2014; Cass. n. 26507 del 8.9.2022; Cass. n. 2980 del 9.2.2007;
Trib. Novara n. 416/2022).
Ne deriva che, nella fattispecie di cui si tratta, si deve in ogni caso disporre la rimessione di tutte le parti innanzi all'ufficio giudiziario di prime cure per consentire a quest'ultimo di trattare unitariamente la domanda giudiziale proposta, in primo grado, dall'attore ed odierno appellato (cfr. in fattispecie analoga alla presente, Trib. Vibo Valentia n. 439/24; Trib. Avellino, n. 620/25).
Risulta superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame attenenti al merito addotti dall'appellante giacché il vizio processuale e la conseguente caducazione della sentenza di primo grado assorbe ogni altra questione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in conseguenza della declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della , Parte_1 va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., le parti vanno rimesse innanzi a Giudice di Pace di Locri.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del condivisibile principio secondo cui “Il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio,
Pag. 9 a 11 la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.” (cfr. Cass n. 13550 del
12/06/2006), deve procedersi ad una loro regolazione solo per quanto attiene al presente grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite e vanno poste a carico di al quale è imputabile il vizio di Controparte_1 nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e che, anche in questa sede, si è opposto all'accoglimento del predetto motivo di gravame con argomentazioni che sono state integralmente disattese. Sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, aggiornato dal D.M.
147/2022, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del fatto che alla verifica circa la rituale instaurazione del contraddittorio è sostanzialmente seguita la fissazione dell'udienza destinata alla decisione della causa (Cass. n. 10206 del 16/04/2021; nella giurisprudenza di merito, Trib. Locri n. 625/2025), in misura corrispondente ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00), stante la non particolare complessità della controversia, l'unicità della questione esaminata, il carattere ripetitivo delle difese articolate in giudizio e la modalità semplificata della decisione. Nei rapporti tra la e la Parte_1 [...]
considerato che il vizio di nullità riscontrato è ascrivibile Controparte_3 esclusivamente all'originario attore e tenuto conto delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello e del fatto che la , rimanendo contumace in tutti Controparte_3
i gradi del giudizio, non ha in alcun modo contribuito alla prosecuzione della causa, il Tribunale ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero 7/2024 R.G.A.C., avverso la sentenza n. 957/23 del Giudice di Pace di
Locri, come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, visto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti innanzi al
Giudice di Pace di Locri;
- condanna al pagamento in favore della in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in
Pag. 10 a 11 complessivi € 174,00, per esborsi documentati, ed € 852,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra la , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 19/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 11 a 11
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile letti gli atti della causa civile di appello iscritta al n. 7/2024 R.G.A.C.; dato atto che l'udienza del 20 novembre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte sostitutive dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 127 ter, 350 bis e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 7/2024 R.G.A.C. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova – Palazzo “Tommaso
Campanella” s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 11 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Caulonia Marina, Via Pietro Calafiore, n. 54, presso lo studio dell'Avv. Caterina Panetta, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 957/23 del Giudice di Pace di Locri, notificata il
29.11.2023 - Risarcimento danni alla circolazione stradale da fauna selvatica;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.12.2023, la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 957/23, pronunciata il 18.11.2023, notificata il 29.11.2023, con cui era stata accolta, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva della , la domanda proposta da Controparte_3 Controparte_1 di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura (Fiat Punto targata CK595VE), in conseguenza della collisione tra quest'ultima e un “grosso cinghiale”, verificatasi in data 22.7.2020 lungo la Strada Provinciale 89. L'appellante lamentava: 1) la nullità della sentenza gravata e dell'intero giudizio di primo grado, essendo nulla la notifica dell'atto introduttivo del primo grado giudizio eseguita nei suoi confronti non già all'indirizzo p.e.c. risultante ex art. 16, comma 12, D.L.
n. 179/12 (capogabinetto. egione.calabria.it) bensì all'indirizzo “secondario” Email_1 risultante dal registro IPA, non sanata neppure dalla costituzione in giudizio della parte, con la conseguenza che, erroneamente, il Giudice di Pace di Locri aveva dichiarato la sua contumacia;
2) in subordine, la riforma della sentenza gravata con conseguente rigetto della domanda originariamente proposta da anche nei suoi confronti, essendo erronea la Controparte_1 sentenza nella parte in cui aveva qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2052 c.c., escludendo la legittimazione passiva della e accertando l'esclusività Controparte_3
Pag. 2 a 11 responsabilità della e aveva reputato adeguatamente provati sia l'an sia il Parte_1 quantum della domanda risarcitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.3.2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello proposto ovvero, in via subordinata, la rinnovazione dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese e compensi di causa.
La non si costituiva nel presente giudizio e, accertata la Controparte_3 regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti, ne era dichiarata la contumacia.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 20.11.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, previa concessione del termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare, va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte appellata costituita in ordine all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Come noto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. civ. Sez. Unite n. 271999 del 16.11.2017), enunciando un principio che, per analogia di ratio, è certamente applicabile anche sotto la vigenza della nuova disciplina introdotta con D. Lgs. n. 149/22, ratione temporis applicabile nella specie.
Se tali sono le coordinate normative ed ermeneutiche di riferimento, nessuna censura può essere fondatamente mossa avverso il gravame proposto dalla atteso che, dall'esame Parte_1 dell'atto di appello, emerge in maniera puntuale e precisa la parte della sentenza di prime cure
Pag. 3 a 11 sottesa all'impugnazione, l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza e le ragioni per cui si ritiene violata la legge.
Tanto premesso, l'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
È meritevole di accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame, il motivo di appello con cui la ha fatto valere la nullità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione in primo grado nei suoi confronti, con conseguente necessità di disporre la rimessione dell'intero giudizio innanzi al Giudice di Pace di Locri, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Ha lamentato l'appellante che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato notificato da alla , ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53 del Controparte_1 Parte_1
1994, presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/12 (quest'ultimo era, infatti,
“capogabinetto. egione.calabria.it”), e, persino, diverso dall'indirizzo primario Email_1 indicato nel registro IPA (quest'ultimo era, infatti,
“capogabinetto. egione.calabria.it”). Email_1
Tali circostanze, oltre ad emergere dal confronto tra i dati emergenti dai registri pubblici e gli indirizzi effettivamente utilizzati, non sono state in alcun modo contestate dalla difesa di CP_1
e devono, pertanto, per ciò solo, considerarsi pacifiche. Del resto, non è superfluo
[...] osservare che, nella relata di notifica prodotta in primo grado dal difensore dell'originario attore, manca del tutto l'indicazione dell'elenco pubblico da cui l'indirizzo di posta elettronica certificata adoperato è stato estratto, sebbene la sua presenza sia imposta a norma dell'art. 3 bis, comma 5, della legge n. 53 del 1994, né tale vizio è mai stato sanato nel corso del giudizio.
Tanto basta a far ritenere che la notifica effettuata in primo grado nei confronti della Pt_1
sia affetta da nullità.
[...]
Come noto, infatti, ai sensi dell'art.
3-bis della L. n. 53/1994, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi”. L'inosservanza di tali disposizioni è rilevabile d'ufficio e determina la nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 11 della medesima legge (“le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi
Pag. 4 a 11 previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”).
L'art. 16-ter, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, a sua volta, individua i pubblici elenchi dai quali è consentito estrarre gli indirizzi PEC ai fini delle notificazioni e comunicazioni di atti processuali, attribuendo soltanto ad essi, valore di fonte certa del domicilio digitale. La norma, nel testo vigente prima della riforma del
2014, menzionava espressamente i pubblici elenchi “previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto;
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”. Nel suddetto art. 16, D.L. 185/2008, erano menzionati due elenchi: quello del Registro delle Imprese, al comma 6, e, appunto, l'IPA, al comma 8. A seguito della modificazione apportata dal D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014, la formulazione dell'art. 16-ter, D.L. 179/2012 richiamava, non più l'intero art. 16, D.L. 185/2008, bensì il solo comma 6 dell'articolo citato, sicché era stato escluso dal novero degli elenchi pubblici l'IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni). Tale esclusione è stata mantenuta anche a seguito delle modifiche apportate con il D. Lgs. n. 217/2017, ad esito delle quali la norma prescriveva che “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è stato, tuttavia, introdotto il nuovo comma 1-ter all'art. 16 ter, D.L. 179/2012, a mente del quale “in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC della PA nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso
Pag. 5 a 11 in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82/2005, per detti organi o articolazioni”. Tale disposto normativo, applicabile ratione temporis nella specie, dando per sottesa la precedente espunzione dai pubblici elenchi di IPA, lungi dall'avere sancito nuovamente l'ammissibilità, sic et simpliciter, sempre e comunque, della notificazione eseguita presso un indirizzo PEC estratto dall'elenco di cui all'art.
6-ter, D.Lgs. 82/2005, risulta, di contro, averne subordinato l'ammissibilità alla previa condizione che la Pubblica Amministrazione interessata non abbia comunicato un valido indirizzo PEC nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, D.L. 179/2012 (cfr., in senso analogo, Cass. n. 15613 del 4/6/2024 secondo cui “con le modifiche apportate dal D.L.
76/2020 è dunque legittimo fare riferimento al registro IPA nel caso in cui la PA interessata non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del D.L.
179/2012 (registro PP.AA.)”; in senso conforme, Trib. Patti, n. 792/2025).
In applicazione dei richiamati principi, dal momento che, nel caso di specie, è incontestato che il procuratore di abbia eseguito la notifica dell'originario atto introduttivo, Controparte_1 trasmettendo il messaggio di posta elettronica certificata presso un indirizzo PEC, diverso tanto da quello presente nell'elenco ex art. 16, comma 12, D.L. 179/2012, quanto da quello indicato dall'ente come indirizzo primario nel Registro IPA, senza indicare il pubblico elenco consultato per l'individuazione del domicilio digitale nella relata di notifica, la notificazione eseguita non può che considerarsi nulla (cfr. ancora in senso conforme Cass. n. 15613 del 4/6/2024).
Non merita di essere condiviso quanto sostenuto dalla difesa di secondo cui il Controparte_1 vizio di nullità della notifica dovrebbe dirsi sanato in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.
In presenza di un vizio di nullità della notifica, il profilo dirimente, in quanto sanante il vizio di nullità riscontrato, non è, come sostenuto dall'appellato costituito, la prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto, bensì la tempestiva costituzione della parte nei cui confronti l'atto notificato era indirizzato nel giudizio viziato, poiché, solo a fronte di un tale contegno processuale, la parte mostra di aver avuto conoscenza legale del processo e di essere stata in grado di apprestare la propria difesa senza incorrere in decadenze o preclusioni. Difatti, riconoscere alla mera conoscenza dell'atto notificato da parte del destinatario, quand'anche provata, il dedotto effetto sanante della nullità della notifica di un atto processuale, significherebbe ammettere un'indiscriminata
Pag. 6 a 11 surrogabilità e disapplicazione dei procedimenti notificatori disposti dal legislatore, con il conseguente rischio di totale incertezza in ordine alla legale conoscenza degli atti e con evidente violazione dell'art. 24 Cost.. In questo senso, si è, del resto, pronunciata la Suprema Corte allorquando ha affermato che “la nullità della notificazione della citazione è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione della parte in giudizio o dalla sua rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c., ma non dalla conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario, desunta dal luogo della notificazione, diverso da quelli indicati dal codice di procedura, e dai rapporti intercorrenti tra consegnatario della copia notificata e destinatario (Cass. n. 8777 del 10.8.1995; più di recente,
Cass. n. 23445 del 25.08.2021 secondo cui “Ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo PEC dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c., comma 3”; Cass. n. 1676 del 29.1.2015 secondo cui “laddove la notifica sia affetta da nullità, essa può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo solo allorquando il destinatario abbia compiuto l'atto successivo che nella serie processuale rappresenta la conseguenza necessaria dell'atto viziato”; (Cass. n. 6678 del
15.3.2017). Pertanto, solo la costituzione in giudizio della parte destinataria dell'atto invalidamente notificato innanzi al giudice del primo grado avrebbe potuto sanare il vizio di nullità della notifica, non potendosi altrimenti ritenere avverata la conoscenza legale del processo secondo le modalità previste dal codice per l'esercizio del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 28695 del 27.12.2013; ex multis nella giurisprudenza di merito, Trib. Castrovillari, n. 1413/2025).
Nella specie, la non si è costituita nel giudizio di primo grado e, pertanto, non si è Parte_1 verificata alcuna sanatoria del denunciato profilo di nullità.
Alla declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della , consegue, pertanto, la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di Parte_1 primo grado e della sentenza gravata nonché la rimessione degli atti al Giudice di Pace di Locri, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. nel testo ratione temporis vigente.
Non appare superfluo precisare il motivo per cui la rimessione al primo giudice investe l'intero giudizio.
Al riguardo, giova ricordare che “Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo
Pag. 7 a 11 oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 cod. proc. civ. per entrambe le cause.
(Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell' e di un' , sul CP_4 Parte_2 presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alle loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso).” (cfr. Cass. n. 4794 del 6.3.2006).
Nel caso di specie, l'odierno appellato costituito ha agito nei confronti delle due originarie convenute, individuando quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria l'accertamento dello stesso fatto, ascrivendolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., indistintamente tanto alla quanto alla Pt_1
, deducendo che la responsabilità era da ascriversi in capo Controparte_3 all'ente al quale fossero stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. Dal momento che è necessario compiere un accertamento della medesima situazione di fatto, tenuto conto che la domanda è stata proposta da Controparte_1 indistintamente nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio sulla scorta del predetto presupposto, si impone una prosecuzione unitaria del processo, unica soluzione idonea ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di chi sia stato parte nello stesso giudizio in primo grado (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Salerno, n. 754 del 2021). Il rapporto di dipendenza tra le posizioni delle originarie convenute è vieppiù evidente nella specie se si considera che il Giudice di Pace di Locri, dopo aver sussunto la fattispecie concreta nell'art. 2052 c.c., correlando le posizioni dei due soggetti convenuti in giudizio dall'attore, ha affermato che “poiché dall'istruttoria espletata è emersa l'assenza di segnaletica in ordine alla presenza di animali selvatici e di barriere protettive della strada e poiché non risulta che la abbia richiesto all'Amministrazioni Provinciale di munire le strade di Parte_1 competenza di apposita cartellonistica stradale indicante il pericolo di attraversamento di fauna CP_ selvatica” andava “dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione della
Pag. 8 a 11 e l'esclusiva responsabilità della ”; statuizioni, Controparte_3 Parte_1 queste, che hanno costituito oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, il quale, oltre dolersi dell'erronea qualificazione giudica della domanda, ha evidenziato che gli obblighi asseritamente rimasti inadempiuti avrebbero al più dovuto essere eseguiti dalla Controparte_3
quale ente proprietario e gestore della strada. È quindi evidente che, nel
[...] particolare contenzioso in esame, tra le posizioni delle convenute si è generato un ampio spazio di interferenza, poiché, in presenza di una domanda proposta indifferentemente nei confronti di entrambe da parte dell'attore per un medesimo fatto illecito, la legittimazione dell'una è stata di fatto sostenuta con argomenti che escludono quella dell'altra. La postulazione della erroneità della sentenza, nella parte in cui ha sussunto la fattispecie concreta nell'art. 2052 c.c. e non già nell'art. 2043 c.c. e ha affermato la responsabilità di uno dei pretesi danneggianti nel presupposto dell'esclusione della responsabilità dell'altro, necessariamente implica la prosecuzione del giudizio con il coinvolgimento del preteso responsabile mandato assolto dalla responsabilità (cfr. i principi espressi da Cass. n. 10243 del 12.05.2014; Cass. n. 26507 del 8.9.2022; Cass. n. 2980 del 9.2.2007;
Trib. Novara n. 416/2022).
Ne deriva che, nella fattispecie di cui si tratta, si deve in ogni caso disporre la rimessione di tutte le parti innanzi all'ufficio giudiziario di prime cure per consentire a quest'ultimo di trattare unitariamente la domanda giudiziale proposta, in primo grado, dall'attore ed odierno appellato (cfr. in fattispecie analoga alla presente, Trib. Vibo Valentia n. 439/24; Trib. Avellino, n. 620/25).
Risulta superfluo l'esame degli ulteriori motivi di gravame attenenti al merito addotti dall'appellante giacché il vizio processuale e la conseguente caducazione della sentenza di primo grado assorbe ogni altra questione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in conseguenza della declaratoria di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della , Parte_1 va dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., le parti vanno rimesse innanzi a Giudice di Pace di Locri.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione del condivisibile principio secondo cui “Il giudice di appello, quando dichiara la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c. (nella specie, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario), nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio,
Pag. 9 a 11 la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.” (cfr. Cass n. 13550 del
12/06/2006), deve procedersi ad una loro regolazione solo per quanto attiene al presente grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite e vanno poste a carico di al quale è imputabile il vizio di Controparte_1 nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e che, anche in questa sede, si è opposto all'accoglimento del predetto motivo di gravame con argomentazioni che sono state integralmente disattese. Sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, aggiornato dal D.M.
147/2022, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del fatto che alla verifica circa la rituale instaurazione del contraddittorio è sostanzialmente seguita la fissazione dell'udienza destinata alla decisione della causa (Cass. n. 10206 del 16/04/2021; nella giurisprudenza di merito, Trib. Locri n. 625/2025), in misura corrispondente ai minimi previsti per lo scaglione di riferimento (da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00), stante la non particolare complessità della controversia, l'unicità della questione esaminata, il carattere ripetitivo delle difese articolate in giudizio e la modalità semplificata della decisione. Nei rapporti tra la e la Parte_1 [...]
considerato che il vizio di nullità riscontrato è ascrivibile Controparte_3 esclusivamente all'originario attore e tenuto conto delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello e del fatto che la , rimanendo contumace in tutti Controparte_3
i gradi del giudizio, non ha in alcun modo contribuito alla prosecuzione della causa, il Tribunale ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero 7/2024 R.G.A.C., avverso la sentenza n. 957/23 del Giudice di Pace di
Locri, come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata per le ragioni espresse in parte motiva e, per l'effetto, visto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti innanzi al
Giudice di Pace di Locri;
- condanna al pagamento in favore della in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in
Pag. 10 a 11 complessivi € 174,00, per esborsi documentati, ed € 852,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio tra la , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 19/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 11 a 11