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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 767/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 1/10/2021 da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, Parte appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Piazza del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Conegliano, Corte delle Rose n. 50, Parte appellata
* oggetto: Appello avverso la sentenza del Trib. di Treviso, sez. lav., 02.04.2021, n. 156/2021, emessa nel giudizio R.G. 725/2018, in punto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante : NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso di primo grado, correttamente quantificarsi la pretesa della Sig.ra secondo i criteri di CP_1 Pt_ quantificazione esposti da sia in primo grado che nel presente ricorso in appello, e pertanto ridursi l'importo dovuto da ad € 651,67 per T.F.R. (confermato) e ad € 2.630,76 per tre mensilità, e Pt_1 così per complessivi € 3.282,43, OVVERO, IN ULTERIORE SUBORINE: ad € 651,67 per T.F.R. (confermato) ed € 3.992,91 per tre mensilità, e così per complessivi € 4.644,58. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero compensati in caso di accoglimento parziale del presente appello.
1 Per parte appellata : Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia ogni contraria istanza reietta, pronunciarsi per il rigetto del ricorso in appello presentato da
[...] con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (EUR), Parte_2 in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, perché infondato, con la conferma della sentenza n. 156/2021 di data 02/04/2021 con la quale il Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto in primo grado da . Spese, diritti, onorari rifusi con attribuzione al Controparte_1 sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
*
Motivi della decisione
1. A seguito di ricorso depositato in primo grado volto a conseguire, a carico del Fondo di garanzia gestito da il TFR (€ 651,76) e le ultime tre Pt_1 mensilità di retribuzione (€ 4.300,31) non corrisposte dal datore di lavoro indempiente [ il Parte_3
Tribunale di Treviso, con la sentenza gravata, ha accolto integralmente la pretesa della . CP_1
1.1. In particolare il Tribunale di Treviso, preliminarmente rigettata eccezione di improcedibilità [qui non riproposta], riteneva:
➢ integrato il requisito dell'inadempienza e dell'insufficienza del patrimonio del debitore stante la documentata <attività posta in essere dalla parte ricorrente che non ha potuto procedere a nessun atto esecutivo del proprio titolo, costituito dalla sentenza numero 286/2016 del Tribunale di Treviso […], né presso la sede legale della datrice di lavoro […] né presso l'abitazione del socio illimitatamente responsabile in Belluno […]>>, inoltre Parte_3 Parte_3 considerato che <La lavoratrice, d'altra parte non poteva promuovere efficacemente neppure la procedura fallimentare perché aveva un credito inferiore ai € 30.000 e la ditta debitrice non aveva mai avuto più di tre dipendenti>>;
➢ impossibile per la aggredire i beni immobili di cui la CP_1 socia illimitatamente responsabile risultava titolare atteso che dalla visura prodotta i diritti reali aggredibili erano solo <la quota di 1/3 di proprietà di un fabbricato sul quale grava un usufrutto;
la quota del 50% di tre terreni seminativi, la quota del 50% di due terreni a prato e la quota del 50% di un bosco>> di modo che il <pignoramento di tali beni sarebbe stato senz'altro infruttuoso e eccessivamente costoso>>. Richiamava quindi a suffragio del fatto che la prova della mancanza di un patrimonio aggredibile non richiedesse l'esperimento di qualsiasi procedura esecutiva, pronuncia di
2 legittimità (cass. civ. 14020/2020) di cui riportava in motivazione ampio stralcio. 1.2. Il Tribunale di Treviso concludeva conseguentemente accogliendo il ricorso e condannando l' a pagare alla , a titolo di TFR, Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di € 4.952,07 oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello sulla base di tre motivi Pt_1 di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe omesso di considerare che la , pur avendo CP_1 attivato una procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dell'ex datrice di lavoro (esecuzione di cui l'appellata nulla allegava), aveva poi omesso di comunicare nel corso del giudizio di primo grado, una volta che dava Pt_1 atto dell'esistenza della procedura, l'esito della stessa (nonostante esplicita richiesta dell'appellante).
Rileva come, ove l'appellata avesse reso manifesti i suddetti dati, Pt_1 avrebbe potuto veder soddisfatta la propria pretesa e come, data la mancata comunicazione, sussistesse il rischio che la vedesse soddisfatto CP_1 due volte il proprio interesse a conseguire il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole del fatto che il Pt_1
Tribunale di Treviso avrebbe erroneamente quantificato la pretesa di parte ricorrente con riferimento alle ultime tre mensilità, non avendo tenuto conto del massimale per l'anno 2012, né avendo verificato l'importo del credito azionato.
Quanto al primo aspetto, evidenzia l'appellante come l'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992 stabilisca che il pagamento delle ultime tre retribuzioni da parte del Fondo non possa essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali e che per l'anno 2012, tale somma ammontava ad € 876,89 di modo che alla poteva essere CP_1 liquidata, con riferimento alle ultime tre mensilità, somma non superiore ad € 2.630,67 [€ 876,89 x 3].
3 Quanto al secondo aspetto, rileva parte appellante come l'appellata avrebbe al più potuto richiedere somma pari ad € 3.992,91 atteso che la CP_1 aveva erroneamente conteggiato voci non richiedibili all' e, in particolare, Pt_1
i ROL, l'indennità di mancato preavviso e gli acconti ricevuti.
2.3. Con il terzo motivo di appello contesta la pronuncia gravata Pt_1 affermando non avere la fornito la prova della non fallibilità CP_1 del datore di lavoro.
Rileva a tal riguardo come <Dalla interpretazione letterale della L. n. Pt_1
267/1982. Art. 2 comma 5 (per il pagamento del T.F.R.) e del D.lgs. n. 80/92, art. 1, comma 2 (per il pagamento delle ultime tre mensilità), risulta che la prova da parte del lavoratore che il proprio datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale per esiguità dell'esposizione debitoria deve essere fornita attraverso il provvedimento reso dal competente Tribunale Fallimentare, all'esito della relativa istruttoria per l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti>>; cita cass. civ. 21734/2018 [<la verifica da parte del Tribunale Fallimentare all'esito dell'istruttoria prefallimentare della non fallibilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 15,ultimo comma, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, funge da presupposto, unitamente all'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento della esecuzione forzata, per intervento dell' – Fondo di garanzia per il pagamento Pt_1 del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80>>].
3. Con memoria depositata in data 13/2/2023 si è costituita CP_1
prendendo posizione sui motivi di appello avversamente proposti,
[...] preliminarmente rilevando che:
➢ All'udienza del 06.12.2019 l' riconosceva il proprio debito, Pt_1 comunicando che avrebbe pagato spontaneamente gli importi dovuti e chiedendo all'uopo un termine al Giudice;
➢ seguivano altre udienze di rinvio all'ultima delle quali, tenutasi in modalità cartolare, l' con le proprie note di trattazione scritta del 26.03.21, Pt_1 allegava che la , in data 02.05.2018, aveva attivato un
CP_1 procedimento esecutivo immobiliare sui beni della debitrice;
allegazione rispetto alla quale la non aveva modo di prendere
CP_1 posizione stante il deposito della sentenza. 3.1. Ciò detto, con riferimento al primo motivo di impugnazione la parte appellata rileva la tardività dell'avversa allegazione così come formulata in primo grado;
evidenzia parte appellata, nel merito, come la pronuncia di primo grado avesse correttamente affermato che la non era
CP_1 tenuta a fare, nel tentare di recuperare il proprio credito, più di quanto avesse in effetti fatto e, quindi, come la non fosse affatto tenuta ad
CP_1
4 intraprendere una azione esecutiva immobiliare che pertanto, anche ove instaurata, sarebbe stata priva di rilevanza sull'esito della lite.
Evidenzia parte appellata come, in ogni caso, la procedura esecutiva fosse iniziata su impulso dei legali della , antistatari, al mero fine di CP_1 recuperare le spese della procedura per l'emissione del decreto ingiuntivo portante somme per differenze retributive di cui al presente giudizio e per recuperare le ulteriori spettanze da retribuzione non coperte dall' Pt_1
Rileva come la procedura esecutiva non abbia dato, allo stato [13.2.2023] alcun positivo frutto.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di gravame la parte appellata evidenzia come non avesse, in primo grado, sollevato alcuna specifica Pt_1 contestazione sui conteggi essendosi limitata ad eccepire, in modo del tutto generico, senza allegare un
contro
-conteggio, che <la ricorrente avrebbe chiesto una somma superiore rispetto al massimale di cui all'art. 2, comma 2, Dl.gs 80/92>>.
Identica eccezione di tardività solleva l'appellata con riferimento alle ulteriori doglianze di parte appellante in ordine alla quantificazione del credito. Rileva come si tratti <di contestazioni sui titoli utilizzati per il calcolo delle tre mensilità, mai avanzate, nemmeno genericamente, nella memoria di costituzione in primo grado>>. Evidenzia, in ogni caso, come <Gli acconti ricevuti dalla lavoratrice e citati dall' nel ricorso in appello sono stati imputati, correttamente, ai crediti meno Pt_1 garantiti>>.
3.3. Con riferimento al terzo motivo di appello la rileva come CP_1
a ben vedere non contesti <la bontà dell'accertamento eseguito dal giudice di Pt_1 merito circa la non ricorrenza in concreto delle condizioni per l'assoggettabilità a fallimento della datrice di lavoro dell'odierna convenuta, ma ha censurato, unicamente, che a tale accertamento avesse proceduto il giudice adito, piuttosto che il tribunale fallimentare>>. Richiama quindi cass. civ. n. 1887/2020 [esattamente opposta alla cassazione citata dall'appellante] ed inoltre circolare 74/2008, ed evidenzia di avere Pt_1 avuto un credito inferiore a 30 mila euro e come dalla visura camerale della datrice di lavoro evidenziasse come questa non avesse avuto nei tre anni precedenti più di tre dipendenti.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 1/10/2021, con prima udienza fissata al 23/2/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative con decreti del 14/2/2023 e del 26/3/2024, ed è stata infine trattata nel corso dell'udienza
5 del 12/6/2025 all'esito della quale è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
*
5. L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla prima parte del secondo motivo di appello e, come tale, deve essere parzialmente accolto con riforma parziale della sentenza gravata che dovrà quindi essere riformata con indicazione di più ridotta somma a credito di parte appellata.
6. Ciò detto, ritiene il Collegio l'inammissibilità, per come formulato, del primo motivo di appello, dalla cui ritenuta fondatezza non fa discendere Pt_1 alcuna conseguenza.
Premesso come parte appellata certamente non potesse prendere posizione – prima di costituirsi nel giudizio di appello – sulle allegazioni di parte appellante da questa, per la prima volta, esposte solo con le terminali (in primo grado e tali da non consentite repliche) memorie dimesse ai sensi dell'art. 127-ter cpc., deve essere rilevato come si dolga per non essere stata messa a Pt_1 conoscenza della procedura esecutiva intentata in danno della socia illimitatamente resposabile della CNC datrice di lavoro della , CP_1 da ciò invero non facendo discendere alcuna conseguenza, limitandosi pare appellante a rilevare che se la lavoratrice avesse reso nota l'esistenza della procedura esecutiva, avrebbe, forse, accolto la pretesa della Pt_1
. CP_1
Evidenzia poi senza però domandare nulla di concreto al Corte, che, Pt_1 ove la dovesse conseguire un quanlche risultato positivo CP_1 all'esito della procedura esecutiva in corso, potrebbe conseguire doppia soddispofazione del proprio credito per tfr ed ultime tre retribuzioni.
Ora, aldilà del fatto che il motivo di appello non è corredato dell'indicazione delle conseguenti pretese di parte appellante, non risulta – tanto che Pt_1 non le segnala – che la procedura esecutiva in corso abbia dato, allo stato, positivi esiti (evidenziando l'appellata non averne in effetti avuti); dovendosi anche rilevare come la pronuncia di primo grado, sul punto non contrastata da abbia comunque ritenuto la condotta della Pt_1 CP_1 sufficientemente diligente, avendo affermato il giudice di prime cure come la parte oggi appellata, alla luce delle caratteristriche dei beni di proprietà della socia illimitamente resposnsabile della Parte_3 Parte_3
6 in eventualità aggredibili, non fosse tenuta a procedere in via Parte_3 esecutiva (ipotizzando il giudice di primo grado costi di procedura sproporzionati in rapporto al probabile esito della stessa).
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere disatteso.
7. Il secondo motivo di appello è, come sopra anticipato, fondato nella sua prima parte e conaseguentemente assorbito con riferimento alla porzione terminale.
Lamenta infatti non avere il Tribunale di Treviso tenuto conto dei limiti Pt_1 imposti dall'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992 al pagamento delle retribuzioni [l'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992, infatti così recita: <pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali>>].
L'eccezione – se tale la si vuole definire - era sicuramente stata sollevata già in primo grado avendo infatti pur senza indicare quale fosse la somma in Pt_1 concreto dovuta una volta ricondotta entro il massimale erogabile, chiesto di essere condannata nei limiti previsti dall'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992.
Reputa al rigurdo il Collegio come le difese in allora sviluppate da Pt_1 fossero più che adeguate in quanto sufficientemente specifiche, avendo la parte fatto rimando ad una norma di legge e, conseguentemente, richiamo a criteri di calcolo predeterminati a mezzo di un conoscibile provvedimento amministrativo.
Ora, deve essere rilevato come, a fronte di un dato normativo inequvocabile e a criteri di calcolo predefiniti, la si sia limitata ad eccepire CP_2 solamente la tardività dell'eccezione senza tuttavia contestare il calcolo in codesta sede effettuato da in particolare senza prendere posizione nel Pt_1 merito e, quindi, senza contestare che la somma massima erogabile è, come affermato da pari ad €. 2.630,67 [€ 876,89 x 3]. Pt_1
la somma di spettanza della con riferimento alle ultime tre CP_2 retribuzioni dovutele dovrà quindi essere limitata, in accoglimento del motivo di appello, ad € 2.630,67, essendo di contro eccessiva la somma, pari ad € 4.300,31, riconosciuta dal Tribunale di Treviso.
7 8. Infondato, infine, il terzo motivo di appello dovendosi integralmente convalidare le difese di parte appellata.
Ed infatti rileva il Collegio come con il presente motivo di appello Pt_1 lamenti, in buona sostanza, che non è stato il giudice preposto a trattare le procedute liquidatorie a dichiarare che la datrice di lavoro è soggetto non fallibile. Che questa sia la sostanza della difesa dell' lo conferma il fatto Pt_1 che parte appellante richiama a suffragio delle proprie tesi la pronuncia n. 21734/2018 resa dalla Corte di cassazione.
Ora, che tale motivo di appello sia infondato la confermano le più recenti sentenze del Supremo collegio che ha affermato che <In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall il presupposto della non assoggettabilità a fallimento Pt_1 dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori>> (cass. civ. 11531/2020 + ordinanza n. 19591 depositata il 16 luglio 2024).
Posto quanto sopra, rileva il Collegio come del tutto incontestate da parte dell'appellante siano rimaste le valutazioni del giudice di primo grado il quale sulla base dei dati dallo stesso esplcitamente analizzati (ridotto credito azionato e numero limitato di dipendenti) ha escluso la fallibilità della datrice di lavoro.
Quindi, anche il terzo motivo di appello deve essere disatteso.
9. Quanto, infine, alle spese di lite, rileva il Collegio come la modifica della somma dovuta in favore della non muti la sostanza della finale CP_1
e complessiva decisione adottata dal giudice di primo grado.
Pertanto, dovendosi in ogni caso procedere ad unitaria valutazione in ordine alla distribuzione degli oneri di processo, ritiene il Collegio doversi porre a carico di anche i costi del presente grado di giudizio la liquidarsi, in base Pt_1 ai criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, nei minimi di scaglione così da tenere conto dell'accoglimento di uno tra i motivi di appello proposti da pur dovendo essere confermata la pronuncia di condanna, Pt_1 seppur limitata, di cui alla sentenza appellata.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina il credito di parte appellata in complessivi € 3.282,43 di cui € 651,76 a titolo di tfr, e ne condanna parte appellante al pagamento con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite da questa sostenute, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.000,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nelle cause promosse in grado di appello con ricorso depositato in data 1/10/2021 da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Dorsoduro, 3500/D, Parte appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Piazza del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Conegliano, Corte delle Rose n. 50, Parte appellata
* oggetto: Appello avverso la sentenza del Trib. di Treviso, sez. lav., 02.04.2021, n. 156/2021, emessa nel giudizio R.G. 725/2018, in punto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante : NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso di primo grado, correttamente quantificarsi la pretesa della Sig.ra secondo i criteri di CP_1 Pt_ quantificazione esposti da sia in primo grado che nel presente ricorso in appello, e pertanto ridursi l'importo dovuto da ad € 651,67 per T.F.R. (confermato) e ad € 2.630,76 per tre mensilità, e Pt_1 così per complessivi € 3.282,43, OVVERO, IN ULTERIORE SUBORINE: ad € 651,67 per T.F.R. (confermato) ed € 3.992,91 per tre mensilità, e così per complessivi € 4.644,58. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, ovvero compensati in caso di accoglimento parziale del presente appello.
1 Per parte appellata : Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia ogni contraria istanza reietta, pronunciarsi per il rigetto del ricorso in appello presentato da
[...] con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (EUR), Parte_2 in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, perché infondato, con la conferma della sentenza n. 156/2021 di data 02/04/2021 con la quale il Tribunale di Treviso, Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso proposto in primo grado da . Spese, diritti, onorari rifusi con attribuzione al Controparte_1 sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
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Motivi della decisione
1. A seguito di ricorso depositato in primo grado volto a conseguire, a carico del Fondo di garanzia gestito da il TFR (€ 651,76) e le ultime tre Pt_1 mensilità di retribuzione (€ 4.300,31) non corrisposte dal datore di lavoro indempiente [ il Parte_3
Tribunale di Treviso, con la sentenza gravata, ha accolto integralmente la pretesa della . CP_1
1.1. In particolare il Tribunale di Treviso, preliminarmente rigettata eccezione di improcedibilità [qui non riproposta], riteneva:
➢ integrato il requisito dell'inadempienza e dell'insufficienza del patrimonio del debitore stante la documentata <attività posta in essere dalla parte ricorrente che non ha potuto procedere a nessun atto esecutivo del proprio titolo, costituito dalla sentenza numero 286/2016 del Tribunale di Treviso […], né presso la sede legale della datrice di lavoro […] né presso l'abitazione del socio illimitatamente responsabile in Belluno […]>>, inoltre Parte_3 Parte_3 considerato che <La lavoratrice, d'altra parte non poteva promuovere efficacemente neppure la procedura fallimentare perché aveva un credito inferiore ai € 30.000 e la ditta debitrice non aveva mai avuto più di tre dipendenti>>;
➢ impossibile per la aggredire i beni immobili di cui la CP_1 socia illimitatamente responsabile risultava titolare atteso che dalla visura prodotta i diritti reali aggredibili erano solo <la quota di 1/3 di proprietà di un fabbricato sul quale grava un usufrutto;
la quota del 50% di tre terreni seminativi, la quota del 50% di due terreni a prato e la quota del 50% di un bosco>> di modo che il <pignoramento di tali beni sarebbe stato senz'altro infruttuoso e eccessivamente costoso>>. Richiamava quindi a suffragio del fatto che la prova della mancanza di un patrimonio aggredibile non richiedesse l'esperimento di qualsiasi procedura esecutiva, pronuncia di
2 legittimità (cass. civ. 14020/2020) di cui riportava in motivazione ampio stralcio. 1.2. Il Tribunale di Treviso concludeva conseguentemente accogliendo il ricorso e condannando l' a pagare alla , a titolo di TFR, Pt_1 CP_1
l'importo complessivo di € 4.952,07 oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il tutto con condanna al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza propone appello sulla base di tre motivi Pt_1 di gravame.
2.1. Con il primo motivo di appello si duole del fatto che il giudice di Pt_1 prime cure avrebbe omesso di considerare che la , pur avendo CP_1 attivato una procedura di esecuzione immobiliare nei confronti dell'ex datrice di lavoro (esecuzione di cui l'appellata nulla allegava), aveva poi omesso di comunicare nel corso del giudizio di primo grado, una volta che dava Pt_1 atto dell'esistenza della procedura, l'esito della stessa (nonostante esplicita richiesta dell'appellante).
Rileva come, ove l'appellata avesse reso manifesti i suddetti dati, Pt_1 avrebbe potuto veder soddisfatta la propria pretesa e come, data la mancata comunicazione, sussistesse il rischio che la vedesse soddisfatto CP_1 due volte il proprio interesse a conseguire il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni.
2.2. Con il secondo motivo di appello si duole del fatto che il Pt_1
Tribunale di Treviso avrebbe erroneamente quantificato la pretesa di parte ricorrente con riferimento alle ultime tre mensilità, non avendo tenuto conto del massimale per l'anno 2012, né avendo verificato l'importo del credito azionato.
Quanto al primo aspetto, evidenzia l'appellante come l'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992 stabilisca che il pagamento delle ultime tre retribuzioni da parte del Fondo non possa essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali e che per l'anno 2012, tale somma ammontava ad € 876,89 di modo che alla poteva essere CP_1 liquidata, con riferimento alle ultime tre mensilità, somma non superiore ad € 2.630,67 [€ 876,89 x 3].
3 Quanto al secondo aspetto, rileva parte appellante come l'appellata avrebbe al più potuto richiedere somma pari ad € 3.992,91 atteso che la CP_1 aveva erroneamente conteggiato voci non richiedibili all' e, in particolare, Pt_1
i ROL, l'indennità di mancato preavviso e gli acconti ricevuti.
2.3. Con il terzo motivo di appello contesta la pronuncia gravata Pt_1 affermando non avere la fornito la prova della non fallibilità CP_1 del datore di lavoro.
Rileva a tal riguardo come <Dalla interpretazione letterale della L. n. Pt_1
267/1982. Art. 2 comma 5 (per il pagamento del T.F.R.) e del D.lgs. n. 80/92, art. 1, comma 2 (per il pagamento delle ultime tre mensilità), risulta che la prova da parte del lavoratore che il proprio datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale per esiguità dell'esposizione debitoria deve essere fornita attraverso il provvedimento reso dal competente Tribunale Fallimentare, all'esito della relativa istruttoria per l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti>>; cita cass. civ. 21734/2018 [<la verifica da parte del Tribunale Fallimentare all'esito dell'istruttoria prefallimentare della non fallibilità dell'imprenditore ai sensi dell'art. 15,ultimo comma, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, funge da presupposto, unitamente all'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento della esecuzione forzata, per intervento dell' – Fondo di garanzia per il pagamento Pt_1 del TFR e dei crediti di lavoro di cui all'art. 2 D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80>>].
3. Con memoria depositata in data 13/2/2023 si è costituita CP_1
prendendo posizione sui motivi di appello avversamente proposti,
[...] preliminarmente rilevando che:
➢ All'udienza del 06.12.2019 l' riconosceva il proprio debito, Pt_1 comunicando che avrebbe pagato spontaneamente gli importi dovuti e chiedendo all'uopo un termine al Giudice;
➢ seguivano altre udienze di rinvio all'ultima delle quali, tenutasi in modalità cartolare, l' con le proprie note di trattazione scritta del 26.03.21, Pt_1 allegava che la , in data 02.05.2018, aveva attivato un
CP_1 procedimento esecutivo immobiliare sui beni della debitrice;
allegazione rispetto alla quale la non aveva modo di prendere
CP_1 posizione stante il deposito della sentenza. 3.1. Ciò detto, con riferimento al primo motivo di impugnazione la parte appellata rileva la tardività dell'avversa allegazione così come formulata in primo grado;
evidenzia parte appellata, nel merito, come la pronuncia di primo grado avesse correttamente affermato che la non era
CP_1 tenuta a fare, nel tentare di recuperare il proprio credito, più di quanto avesse in effetti fatto e, quindi, come la non fosse affatto tenuta ad
CP_1
4 intraprendere una azione esecutiva immobiliare che pertanto, anche ove instaurata, sarebbe stata priva di rilevanza sull'esito della lite.
Evidenzia parte appellata come, in ogni caso, la procedura esecutiva fosse iniziata su impulso dei legali della , antistatari, al mero fine di CP_1 recuperare le spese della procedura per l'emissione del decreto ingiuntivo portante somme per differenze retributive di cui al presente giudizio e per recuperare le ulteriori spettanze da retribuzione non coperte dall' Pt_1
Rileva come la procedura esecutiva non abbia dato, allo stato [13.2.2023] alcun positivo frutto.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di gravame la parte appellata evidenzia come non avesse, in primo grado, sollevato alcuna specifica Pt_1 contestazione sui conteggi essendosi limitata ad eccepire, in modo del tutto generico, senza allegare un
contro
-conteggio, che <la ricorrente avrebbe chiesto una somma superiore rispetto al massimale di cui all'art. 2, comma 2, Dl.gs 80/92>>.
Identica eccezione di tardività solleva l'appellata con riferimento alle ulteriori doglianze di parte appellante in ordine alla quantificazione del credito. Rileva come si tratti <di contestazioni sui titoli utilizzati per il calcolo delle tre mensilità, mai avanzate, nemmeno genericamente, nella memoria di costituzione in primo grado>>. Evidenzia, in ogni caso, come <Gli acconti ricevuti dalla lavoratrice e citati dall' nel ricorso in appello sono stati imputati, correttamente, ai crediti meno Pt_1 garantiti>>.
3.3. Con riferimento al terzo motivo di appello la rileva come CP_1
a ben vedere non contesti <la bontà dell'accertamento eseguito dal giudice di Pt_1 merito circa la non ricorrenza in concreto delle condizioni per l'assoggettabilità a fallimento della datrice di lavoro dell'odierna convenuta, ma ha censurato, unicamente, che a tale accertamento avesse proceduto il giudice adito, piuttosto che il tribunale fallimentare>>. Richiama quindi cass. civ. n. 1887/2020 [esattamente opposta alla cassazione citata dall'appellante] ed inoltre circolare 74/2008, ed evidenzia di avere Pt_1 avuto un credito inferiore a 30 mila euro e come dalla visura camerale della datrice di lavoro evidenziasse come questa non avesse avuto nei tre anni precedenti più di tre dipendenti.
4. La causa, iscritta a ruolo in data 1/10/2021, con prima udienza fissata al 23/2/2023, è stata rinviata per ragioni organizzative con decreti del 14/2/2023 e del 26/3/2024, ed è stata infine trattata nel corso dell'udienza
5 del 12/6/2025 all'esito della quale è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
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5. L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla prima parte del secondo motivo di appello e, come tale, deve essere parzialmente accolto con riforma parziale della sentenza gravata che dovrà quindi essere riformata con indicazione di più ridotta somma a credito di parte appellata.
6. Ciò detto, ritiene il Collegio l'inammissibilità, per come formulato, del primo motivo di appello, dalla cui ritenuta fondatezza non fa discendere Pt_1 alcuna conseguenza.
Premesso come parte appellata certamente non potesse prendere posizione – prima di costituirsi nel giudizio di appello – sulle allegazioni di parte appellante da questa, per la prima volta, esposte solo con le terminali (in primo grado e tali da non consentite repliche) memorie dimesse ai sensi dell'art. 127-ter cpc., deve essere rilevato come si dolga per non essere stata messa a Pt_1 conoscenza della procedura esecutiva intentata in danno della socia illimitatamente resposabile della CNC datrice di lavoro della , CP_1 da ciò invero non facendo discendere alcuna conseguenza, limitandosi pare appellante a rilevare che se la lavoratrice avesse reso nota l'esistenza della procedura esecutiva, avrebbe, forse, accolto la pretesa della Pt_1
. CP_1
Evidenzia poi senza però domandare nulla di concreto al Corte, che, Pt_1 ove la dovesse conseguire un quanlche risultato positivo CP_1 all'esito della procedura esecutiva in corso, potrebbe conseguire doppia soddispofazione del proprio credito per tfr ed ultime tre retribuzioni.
Ora, aldilà del fatto che il motivo di appello non è corredato dell'indicazione delle conseguenti pretese di parte appellante, non risulta – tanto che Pt_1 non le segnala – che la procedura esecutiva in corso abbia dato, allo stato, positivi esiti (evidenziando l'appellata non averne in effetti avuti); dovendosi anche rilevare come la pronuncia di primo grado, sul punto non contrastata da abbia comunque ritenuto la condotta della Pt_1 CP_1 sufficientemente diligente, avendo affermato il giudice di prime cure come la parte oggi appellata, alla luce delle caratteristriche dei beni di proprietà della socia illimitamente resposnsabile della Parte_3 Parte_3
6 in eventualità aggredibili, non fosse tenuta a procedere in via Parte_3 esecutiva (ipotizzando il giudice di primo grado costi di procedura sproporzionati in rapporto al probabile esito della stessa).
Il primo motivo di appello, pertanto, deve essere disatteso.
7. Il secondo motivo di appello è, come sopra anticipato, fondato nella sua prima parte e conaseguentemente assorbito con riferimento alla porzione terminale.
Lamenta infatti non avere il Tribunale di Treviso tenuto conto dei limiti Pt_1 imposti dall'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992 al pagamento delle retribuzioni [l'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992, infatti così recita: <pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali>>].
L'eccezione – se tale la si vuole definire - era sicuramente stata sollevata già in primo grado avendo infatti pur senza indicare quale fosse la somma in Pt_1 concreto dovuta una volta ricondotta entro il massimale erogabile, chiesto di essere condannata nei limiti previsti dall'art. 2, co. 2, DLgs. 80/1992.
Reputa al rigurdo il Collegio come le difese in allora sviluppate da Pt_1 fossero più che adeguate in quanto sufficientemente specifiche, avendo la parte fatto rimando ad una norma di legge e, conseguentemente, richiamo a criteri di calcolo predeterminati a mezzo di un conoscibile provvedimento amministrativo.
Ora, deve essere rilevato come, a fronte di un dato normativo inequvocabile e a criteri di calcolo predefiniti, la si sia limitata ad eccepire CP_2 solamente la tardività dell'eccezione senza tuttavia contestare il calcolo in codesta sede effettuato da in particolare senza prendere posizione nel Pt_1 merito e, quindi, senza contestare che la somma massima erogabile è, come affermato da pari ad €. 2.630,67 [€ 876,89 x 3]. Pt_1
la somma di spettanza della con riferimento alle ultime tre CP_2 retribuzioni dovutele dovrà quindi essere limitata, in accoglimento del motivo di appello, ad € 2.630,67, essendo di contro eccessiva la somma, pari ad € 4.300,31, riconosciuta dal Tribunale di Treviso.
7 8. Infondato, infine, il terzo motivo di appello dovendosi integralmente convalidare le difese di parte appellata.
Ed infatti rileva il Collegio come con il presente motivo di appello Pt_1 lamenti, in buona sostanza, che non è stato il giudice preposto a trattare le procedute liquidatorie a dichiarare che la datrice di lavoro è soggetto non fallibile. Che questa sia la sostanza della difesa dell' lo conferma il fatto Pt_1 che parte appellante richiama a suffragio delle proprie tesi la pronuncia n. 21734/2018 resa dalla Corte di cassazione.
Ora, che tale motivo di appello sia infondato la confermano le più recenti sentenze del Supremo collegio che ha affermato che <In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall il presupposto della non assoggettabilità a fallimento Pt_1 dell'imprenditore, sia in astratto che in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del Tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori>> (cass. civ. 11531/2020 + ordinanza n. 19591 depositata il 16 luglio 2024).
Posto quanto sopra, rileva il Collegio come del tutto incontestate da parte dell'appellante siano rimaste le valutazioni del giudice di primo grado il quale sulla base dei dati dallo stesso esplcitamente analizzati (ridotto credito azionato e numero limitato di dipendenti) ha escluso la fallibilità della datrice di lavoro.
Quindi, anche il terzo motivo di appello deve essere disatteso.
9. Quanto, infine, alle spese di lite, rileva il Collegio come la modifica della somma dovuta in favore della non muti la sostanza della finale CP_1
e complessiva decisione adottata dal giudice di primo grado.
Pertanto, dovendosi in ogni caso procedere ad unitaria valutazione in ordine alla distribuzione degli oneri di processo, ritiene il Collegio doversi porre a carico di anche i costi del presente grado di giudizio la liquidarsi, in base Pt_1 ai criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni, nei minimi di scaglione così da tenere conto dell'accoglimento di uno tra i motivi di appello proposti da pur dovendo essere confermata la pronuncia di condanna, Pt_1 seppur limitata, di cui alla sentenza appellata.
P.Q.M.
8 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ridetermina il credito di parte appellata in complessivi € 3.282,43 di cui € 651,76 a titolo di tfr, e ne condanna parte appellante al pagamento con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi;
- condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite da questa sostenute, a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 1.000,00, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Venezia, 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
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