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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4374/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013981323000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 26.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0013981323000 relativa alla tassa auto per l'anno 2020, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché aveva ritualmente notificato l'avviso di accertamento per l'annualità 2020 in data 20.04.2023.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Deve innanzitutto rilevarsi, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che la Regione Calabria ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato a mani proprie in data 20.04.2023 l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2020.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, va detto che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), di talchè non può che pervenirsi alla reiezione della suddetta eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 22,04.2025 non era ancora maturato il triennio utile ai fini prescrizionali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA EP, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4374/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250013981323000 BOLLO AUTO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 26.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2025 0013981323000 relativa alla tassa auto per l'anno 2020, eccependo la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di doglianze attinenti l'attività dell'ente impositore.
Si costituiva la Regione Calabria la quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché aveva ritualmente notificato l'avviso di accertamento per l'annualità 2020 in data 20.04.2023.
Il ricorrente depositava memorie.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni qui di seguito esposte.
Deve innanzitutto rilevarsi, sulla scorta della produzione documentale versata in atti, che la Regione Calabria ha dimostrato, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, di avere regolarmente notificato a mani proprie in data 20.04.2023 l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2020.
Ciò posto, a proposito dell'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria sollevata dal ricorrente, va detto che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente triennale (tassa automobilistica), di talchè non può che pervenirsi alla reiezione della suddetta eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente al 22,04.2025 non era ancora maturato il triennio utile ai fini prescrizionali dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna