Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1971, n. 917
CASS
Sentenza 30 marzo 1971

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A norma dell'art 2959 cod civ l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora chi la oppone abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione della quale il creditore pretende l'adempimento, non sia stata estinta. L'eccezione stessa implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e pertanto non puo farla valere il debitore il quale affermi di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiche egli in tal modo nega la originaria esistenza del credito. ( Conf 2693'69, mass n 342802).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/1971, n. 917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 917
    Data del deposito : 30 marzo 1971

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