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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA Eugenia Pupa - Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini - Giudice dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2517/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa da
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Busto Parte_1
Arsizio presso lo studio dell'avv. Sonia Salvioni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Paolo Controparte_1
LD e IA RI AR, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5
pagina 2 di 5
pagina 3 di 5
pagina 4 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/1977 in Cassano Magnago è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate sin dalla definizione su precisazione congiunta delle conclusioni del giudizio di separazione (sentenza n. 640 del 14/05/2024) e da allora non si sono riconciliate.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente sul punto dimostrano in modo evidente l'irreversibile venir meno di ogni comunione di vita tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa all'esito del giudizio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via non definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25/06/1977 in Cassano
Magnago;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cassano Magnago l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 55, Parte II, Serie A, anno 1977;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza emessa dal Giudice Delegato;
4) Rimette il regolamento delle spese all'esito del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA Eugenia Pupa - Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini - Giudice dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2517/25 R.G. posta in decisione all'udienza del 05/11/2025 e promossa da
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliato in Busto Parte_1
Arsizio presso lo studio dell'avv. Sonia Salvioni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio degli avv.ti Paolo Controparte_1
LD e IA RI AR, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5
pagina 2 di 5
pagina 3 di 5
pagina 4 di 5 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25/06/1977 in Cassano Magnago è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti vivono separate sin dalla definizione su precisazione congiunta delle conclusioni del giudizio di separazione (sentenza n. 640 del 14/05/2024) e da allora non si sono riconciliate.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente sul punto dimostrano in modo evidente l'irreversibile venir meno di ogni comunione di vita tra le parti.
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa all'esito del giudizio.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via non definitiva:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25/06/1977 in Cassano
Magnago;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cassano Magnago l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 55, Parte II, Serie A, anno 1977;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza emessa dal Giudice Delegato;
4) Rimette il regolamento delle spese all'esito del giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 5 di 5