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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 312/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 7561/2021 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 33442/2017 in materia di: altri rapporti condominiali, promossa da:
, cf. rappresentata e difesa in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Marco Ferrari, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – UCCELLA
[...]
in NAPOLI Parte_2 contro
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce P.IVA_1
alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Gennaro Tuccillo, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Antonio Villari n. 44
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 7561/2020, depositata il 13.11.2020 - con la quale il Tribunale di
Napoli, in parziale accoglimento della domanda del attore aveva condannato l'avv. CP_1
al pagamento in favore del della somma di €. 5.874,38, oltre Parte_1 CP_1
interessi fino al saldo, compensando le spese di lite nella misura della metà e ponendo il residuo
50% a carico della convenuta - ha interposto appello , deducendo a sostegno Parte_1
due motivi.
2. Il condominio di via in Napoli, come in atti rappresentato, si è Parte_2
costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio e spiegando, a sua volta, appello incidentale affidato a tre motivi.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
13.11.2020; b) è stata notificata il 21.12.2020 mediante invio di pec all'avv. Michele Marziani,
procuratore della convenuta in primo grado;
c) l'atto di appello è stato notificato in data
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
in NAPOLI
[...] 14.01.2021 al in Napoli mediante invio di pec Parte_4
all'avv. Gennaro Tuccillo, procuratore del condominio costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dal appellato -appellante incidentale. CP_1
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame. In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. –
[...] Parte_5 (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. –
[...] Parte_5 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, il condominio appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017 il Parte_6
Napoli conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'avv. Parte_1
amministratrice del medesimo condominio per il periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2015, per ottenere l'accertamento del suo inadempimento contrattuale ed il conseguente risarcimento danni nella misura di €. 14.780,71, corrispondente all'importo di numerose operazioni contabili prive di giustificazione, rilevate in occasione del passaggio di consegne con l'amministratore di condominio subentrante.
Le operazioni contabili ingiustificate erano costituite dall'emissione di ventidue assegni, da sei prelievi in contanti, dal pagamento di utenze non meglio specificate e da un bonifico effettuato in favore del - ente assolutamente estraneo Controparte_2
alla gestione del attore - rispetto alle quali non si evinceva alcuna valida causale, CP_1
né alcun collegamento con il medesimo. Sulla base degli esiti di tale verifica CP_1
contabile, il condominio attore chiedeva al Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento dell'amministratrice agli obblighi derivanti dal suo mandato, la condanna
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
in NAPOLI
[...] della Uccella al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 cc nella misura indicata o in quella accertata in corso di causa ovvero, in subordine, la sua condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ingiustificato arricchimento, nonchè la condanna della stessa a rendere il conto della gestione condominiale.
Si costituiva in giudizio l'amministratrice di condominio, contestando ogni avverso assunto e incentrando la sua difesa sull'assenza di debiti del condominio verso terzi;
nel contempo,
spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di €. 5.200,00
corrispondente all'importo dovutole come compenso professionale per l'attività svolta in favore dell'ente attore.
Il giudizio veniva istruito mediante deposito di materiale documentale e deciso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con la gravata sentenza, nella quale il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attrice e in accoglimento della domanda riconvenzionale, previa compensazione delle somme tra le parti, condannava l'amministratrice convenuta al pagamento di €. 5.874,38 in favore del , compensando per la metà le spese di lite CP_1
del giudizio e condannando la alla refusione della residua metà delle spese in favore Pt_1
del condominio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale e appello Parte_1
incidentale il in Napoli alla . CP_1 Parte_3
La disamina prende avvio dalle doglianze di cui all'appello principale, che vengono contestualmente esaminate in quanto tra loro strettamente collegate in fatto e diritto.
7. Con il primo motivo l'appellante si duole della violazione e/o falsa Parte_1
applicazione dell'art. 183 comma VI cpc in relazione alla mancata ammissione della ctu contabile richiesta da entrambe le parti.
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[...] In proposito, l'appellante sostiene di aver ripetutamente richiesto al Tribunale la disposizione di una consulenza tecnica contabile la fine di fare chiarezza sui dedotti ammanchi di cassa,
ricevendo però un netto diniego motivato dal fatto che con la ctu non si possono supplire le carenze delle proprie allegazioni di prova;
sul punto, l'appellante principale sostiene invece di aver versato in atti ampia documentazione a sostegno della sua difesa processuale che, ove accuratamente esaminata da un tecnico esperto, avrebbe sicuramente dimostrato l'assoluta infondatezza delle avverse contestazioni.
7. Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta il difetto di motivazione, il travisamento e l'erronea interpretazione dei fatti di causa, sostenendo di aver diligentemente prodotto ampia documentazione idonea a dimostrare che tutte le somme oggetto di contestazione erano state utilizzate per esigenza di gestione del attore, dolendosi CP_1
pertanto che detta documentazione non sia stata minimamente esaminata dal giudice adito.
Nel ricostruire i fatti di causa, l'appellante premette che la gestione condominiale si era aperta con un credito iniziale della stessa pari ad €. 3.389,88 come deliberato nell'assemblea condominiale del 20.05.2014, durante la quale era stato anche approvato il compenso annuale per la gestione condominiale pari ad €. 3.600,00 nonché un ulteriore corrispettivo pari ad €.
2.290,00 per l'attività relativa ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati.
Richiamando poi la documentazione versata in atti, l'appellante ribadisce di aver effettuato pagamenti nell'interesse esclusivo del per €. 12.230,70 alla data del 30.11.2015, CP_1
precisando che dette spese, aggiunte alle sue competenze, avevano raggiungevano l'importo di €. 22.793,00 mentre risultava che il condominio aveva incassato la minor somma di €.
16.161,33, ragion per cui non vi è alcuna prova dei presunti danni patiti dal in CP_1
assenza di pretese creditorie vantate da terzi nei riguardi del appellato. CP_1
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[...] Sulla scorta delle suddette contestazioni e doglianze l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avverse e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
8. Entrambe le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Va rammentato anzitutto che, in virtù delle norme del vigente codice civile e per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della legittimità, l'ufficio dell'amministratore di condominio è riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (così Cass. Sez. Un.
n. 9148/2008), ragion per cui l'adempimento delle prestazioni dell'amministratore deve essere valutato applicando i principi generali in tema di obbligazioni;
ne consegue che, in caso d'inadempimento, spetta al creditore mandante - presunto danneggiato dall'illecito civile del proprio mandatario - l'onere provare il danno subito.
Ciò posto, si parla di mala gestio allorquando l'amministratore incaricato adotti condotte contrarie all'interesse dei condòmini che, integrando la violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, possono dare luogo al risarcimento dei danni derivanti dal suo negligente operato;
ciò può accadere, ad esempio, quando l'amministratore non presenti un rendiconto chiaro e trasparente, oppure quando non metta a disposizione la documentazione contabile a sostegno delle spese richieste.
Va in ogni caso ribadito che gli addebiti di mala gestio mossi all'amministratore di condominio non fanno sorgere in maniera automatica il diritto al risarcimento dei danni in favore dei condomini, poiché il riconoscimento del danno è sempre subordinato all'allegazione ed alla prova di pregiudizi subiti dai condomini causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente dell'amministratore.
Tanto premesso, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti in causa
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[...] avevano versato in atti documentazione contabile a sostegno della propria posizione processuale;
in particolare, il condominio odierno appellato aveva depositato l'estratto conto condominiale, richiamando l'attenzione in relazione a ventidue assegni emessi dall'amministratrice per complessivi €. 10.689,33, a sei prelievi in contanti eseguiti per l'importo di €. 1.913,00, al pagamento di utenze per €. 878,38 ed infine ad un bonifico eseguito in favore di un condominio estraneo alla vicenda per l'importo di €. 1.300,00 per un totale accertato di complessivi €. 14.780,71. evidenziandone la natura di operazioni contabili prive di riscontro.
Dal canto suo, in relazione agli esborsi ritenuti ingiustificati, l'amministratrice aveva ammesso di aver effettuato per mero errore il bonifico di €. 1.300,00 in favore di un condominio del tutto estraneo rispetto a quello di , precisando di aver poi Parte_3
provveduto a rimborsare la somma, mentre in relazione agli altri esborsi aveva confermato di aver utilizzato le somme per interventi tecnici e riparazioni eseguite nell'interesse del condominio, senza aver ricevuto fatture, ma soltanto mere ricevute;
affermazioni che, pur valutate con il supporto della documentazione in atti, non avevano dissolto i dubbi del giudice di prime cure, tanto da indurre la stessa amministratrice a chiedere di essere ascoltata mediante interrogatorio libero per puntualizzare tutte le circostanze relative ai pagamenti privi di riscontro.
Nei fatti, il giudice di prime cure non aveva ammesso il richiesto interrogatorio in quanto le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale - finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario
- non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono soltanto fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro
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[...] e della valutazione delle prove già acquisite, che nel caso di specie risultavano evidentemente carenti.
Analogamente, nonostante entrambe le parti avessero chiesto l'espletamento di una ctu contabile a sostegno delle rispettive prospettazioni processuali, il Tribunale non ne aveva disposto l'ammissione, in ossequio alla consolidata giurisprudenza che preclude al giudice di predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo, non potendo la ctu essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
il divieto di disporre
“consulenze esplorative" deriva infatti dalla contestuale applicazione del principio dispositivo,
del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che costituiscono il perimetro entro il quale devono esercitarsi il potere del giudice e del suo ausiliario.
Per quanto innanzi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non è
mezzo istruttorio in senso proprio;
il suddetto mezzo di indagine non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass. ord. n. 26048 del 07.09.2023).
Il divieto di consulenze meramente esplorative - sul quale peraltro si era già ampiamente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022 - rende evidente che la consulenza tecnica di ufficio non possa mai essere disposta per esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto afferma, né per supplire alla mancanza di allegazioni della parte, né tanto meno per compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti
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[...] o circostanze non debitamente provati.
Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto dell'evidente insufficienza e lacunosità del materiale probatorio offerto a sostegno della difesa processuale dell'odierna appellante, la doglianza avente ad oggetto un'asserita violazione di norme processuali per mancata ammissione della ctu contabile appare destituita di ogni fondamento e pertanto meritevole di essere disattesa.
Ad analogo rigetto deve soggiacere anche la seconda doglianza con la quale , Parte_1
dolendosi della errata interpretazione dei fatti di causa da parte del primo giudice lamenta che,
pur avendo depositato in atti ampia documentazione relativa ai giustificativi inerenti le spese contestati e dimostrato in maniera inequivocabile l'utilizzo delle somme contestate per far fronte alle esigenze di gestione del condominio amministrato, la documentazione versata in primo grado non sia stata minimamente esaminata dal Tribunale.
Sul punto, giova osservare quanto segue.
Invero, l'esame della documentazione versata in primo grado ed allegata all'atto di impugnazione non ha permesso di raggiungere in questa sede conclusioni difformi da quelle rese sul punto dal giudice di prime cure;
ed infatti, il pur copioso materiale documentale versato in atti, non trovando un puntuale riscontro in una gestione e rendicontazione della contabilità condominiale ordinata e trasparente, non ha consentito di superare in maniera adeguata le contestazioni di controparte in ordine ad ogni singola operazione contabile effettuata dalla , trattandosi spesso di pagamenti privi di opportuna documentazione Pt_1
fiscale e talvolta non agevolmente riconducibili al appellato. CP_1
Peraltro, al fine di escludere ogni responsabilità dell'amministratrice nella gestione del condominio non rileva neppure l'asserita assenza di pregiudizio economico in danno del condominio e di debiti del condominio nei confronti di terzi, più volte ribadite dall'appellante.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
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[...] Ed infatti, l'assenza di debiti del condominio nei confronti di terzi non impedisce di configurare in astratto una possibile mala gestio dell'amministratrice, trattandosi di situazioni che si pongono tra loro su piani diversi e non conseguenziali;
ed infatti, una gestione trasparente può anche presentare l'esistenza di debiti del condominio, ad esempio a causa di condomini morosi, così come l'assenza di debiti del condominio può coesistere con una gestione opaca della contabilità da parte dell'amministratore, ben potendo la documentazione contabile riportare pareggi di bilancio sprovvisti poi di idoneo supporto documentale.
In ogni caso, non può non rilevarsi che le contestazioni rivolte all'amministratrice riguardano l'utilizzo improprio del denaro condominiale per spese non autorizzate o per prelievi di somme non giustificate e non invece l'esistenza di una situazione debitoria del condominio,
ragion per cui nel caso di specie l'assenza di un danno economico a carico del condominio risulta concretamente irrilevante ai fini del riconoscimento di una eventuale responsabilità
della nell'attività di gestione condominiale. Pt_1
9. Procedendo oltre nella disamina dell'appello incidentale, i cui motivi vengono per ragioni sistematiche fatti oggetto di disamina congiunta, si osserva che con il primo motivo
dell'appello incidentale il lamenta il riconoscimento di un credito di €. 6.983,00 CP_1
inferiore rispetto a quello richiesto pari ad €. 14.780,71, avendo il Tribunale espunto dal computo del credito l'importo di sette assegni ritenuti illeggibili. Nel rilevare che lo stesso giudice di prime cure aveva qualificato come “dettagliata” l'allegazione documentale del e che gli importi di detti assegni non sono stati contestati da controparte, il CP_1
condominio appellante incidentale chiede la riforma della sentenza con il riconoscimento dell'intero importo richiesto pari ad €. 14. 780,71.
10. Con il secondo motivo dell'appello incidentale il condominio contesta l'applicazione
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3 Pt
in NAPOLI
[...] della compensazione impropria tra le somme dovute al condominio dall'amministratrice e le somme dovute a quest'ultima dal condominio a titolo di compensi professionali;
qualificandoli debiti liquidi ed esigibili originati da un unico rapporto il giudice di prime cure ha infatti condannato l'amministratrice al pagamento in favore del della residua CP_1
somma di €. 5.874,38, derivante dalla sottrazione dal debito originario di €. 11.074,38 dei suoi compensi professionali pari ad €. 5.200,00. In proposito, l'appellante incidentale sostiene invece che il credito della non sia certo, liquido ed esigibile perché contestato, Pt_1
indefinito nell'ammontare e privo di riscontri documentali ragion per cui, ritenendo errata la compensazione disposta dal Tribunale, chiede la riforma della sentenza sul punto.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
In relazione al primo motivo, la doglianza non può essere accolta perché effettivamente le fotocopie versate in atti di ben sette assegni risultano completamente nere sicchè, non potendosi evincere i dati essenziali al riconoscimento del credito nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova, i suddetti titoli devono ritenersi “tamquam non essent”;
l'indecifrabilità degli assegni li rende sostanzialmente inesistenti e rende quindi inutilizzabile la loro allegazione documentale ai fin della prova sul credito del , ragion per cui CP_1
correttamente il giudice di prime cure non ha inteso riconoscerne l'importo totale pari ad €.
3.706,33 in favore dell'odierno appellato.
In ordine poi alla compensazione dei reciproci crediti tra le parti eseguita dal giudice di prime cure, vale richiamare sul punto una recente ordinanza del Supremo Collegio che, nel riassumere i principi posti base del suddetto istituto giuridico già espressi in precedenti pronunce, ha così affermato: “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due
soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. –
[...] Parte_5 compensazione “propria” di cui agli articoli 1241 e seguenti del cc, che presuppone
autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono
per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un
mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla
reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato
analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia
processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del
cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle
contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda
riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei
rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto
non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto
giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il
diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risolve in
un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere,
come tale sottratto all'applicazione delle compensazione vera a propria (Cass. ord. n. 14156
del 21.05.2024; ed ancora Cass. ord. n. 11634 del 04.05.2023; Cass. 14.09.2022 n. 27030).
Nel caso di specie si ravvisano tutte le condizioni di legge per l'applicazione della compensazione impropria, ragion per cui anche la doglianza che precede va disattesa in quanto infondata.
11. Infine, anche il terzo motivo dell'appello incidentale, avente ad oggetto la richiesta di condanna della al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado compensate Pt_1
per la metà nella sentenza impugnata, va rigettato;
ed infatti, considerata la parziale reciproca
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[...] soccombenza tra parti in relazione alle domande proposte, la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure appare corretta, condivisibile e meritevole di conferma anche in questa sede.
12. In virtù delle considerazioni che precedono, sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno integralmente disattesi.
L'integrale rigetto di entrambi gli appelli e la conseguente reciproca soccombenza delle parti comporta l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
13. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24
dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da Pt_1
nonché sull'appello incidentale proposto dal
[...] Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n. 7561/2020 resa dal
[...]
Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
1- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
in NAPOLI
[...] impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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in NAPOLI
[...]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 312/2021 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 7561/2021 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 33442/2017 in materia di: altri rapporti condominiali, promossa da:
, cf. rappresentata e difesa in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Marco Ferrari, presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – UCCELLA
[...]
in NAPOLI Parte_2 contro
in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., cf. , rappresentato e difeso in virtù di procura in calce P.IVA_1
alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Gennaro Tuccillo, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Antonio Villari n. 44
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 7561/2020, depositata il 13.11.2020 - con la quale il Tribunale di
Napoli, in parziale accoglimento della domanda del attore aveva condannato l'avv. CP_1
al pagamento in favore del della somma di €. 5.874,38, oltre Parte_1 CP_1
interessi fino al saldo, compensando le spese di lite nella misura della metà e ponendo il residuo
50% a carico della convenuta - ha interposto appello , deducendo a sostegno Parte_1
due motivi.
2. Il condominio di via in Napoli, come in atti rappresentato, si è Parte_2
costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la vittoria delle spese del giudizio e spiegando, a sua volta, appello incidentale affidato a tre motivi.
3. Non è stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
13.11.2020; b) è stata notificata il 21.12.2020 mediante invio di pec all'avv. Michele Marziani,
procuratore della convenuta in primo grado;
c) l'atto di appello è stato notificato in data
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in NAPOLI
[...] 14.01.2021 al in Napoli mediante invio di pec Parte_4
all'avv. Gennaro Tuccillo, procuratore del condominio costituito nel giudizio di primo grado.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
5. Va poi esaminata la preliminare eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc sollevata dal appellato -appellante incidentale. CP_1
L'eccezione è priva di pregio.
Va premesso che l'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11
settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame. In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che l'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle
parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze
da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
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[...] Parte_5 (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Tale orientamento, invero, era stato affermato anche nel previgente regime normativo da numerose pronunce della Suprema Corte che, con diversità di accenti, avevano posto in luce che l'appello è una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, e che la necessità
dell'indicazione, da parte dell'appellante, delle argomentazioni da contrapporre a quelle contenute nella sentenza di primo grado serve proprio ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure;
con la conseguenza che la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità
dell'appello (sentenze 21 gennaio 2004, n. 967). Tutto questo, però, senza inutili formalismi e senza richiedere all'appellante il rispetto di particolari forme sacramentali (ex multis: Cass. 31
maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014,
n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre
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[...] Parte_5 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12,
dal momento che l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, il condominio appellato ha avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla sua comparsa di costituzione nella quale affronta criticamente, punto su punto, le diverse questioni agitate dalla controparte.
6. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con atto di citazione notificato il 24.11.2017 il Parte_6
Napoli conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli l'avv. Parte_1
amministratrice del medesimo condominio per il periodo dal 01.04.2014 al 31.12.2015, per ottenere l'accertamento del suo inadempimento contrattuale ed il conseguente risarcimento danni nella misura di €. 14.780,71, corrispondente all'importo di numerose operazioni contabili prive di giustificazione, rilevate in occasione del passaggio di consegne con l'amministratore di condominio subentrante.
Le operazioni contabili ingiustificate erano costituite dall'emissione di ventidue assegni, da sei prelievi in contanti, dal pagamento di utenze non meglio specificate e da un bonifico effettuato in favore del - ente assolutamente estraneo Controparte_2
alla gestione del attore - rispetto alle quali non si evinceva alcuna valida causale, CP_1
né alcun collegamento con il medesimo. Sulla base degli esiti di tale verifica CP_1
contabile, il condominio attore chiedeva al Tribunale adito, previo accertamento dell'inadempimento dell'amministratrice agli obblighi derivanti dal suo mandato, la condanna
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[...] della Uccella al risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 cc nella misura indicata o in quella accertata in corso di causa ovvero, in subordine, la sua condanna alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ingiustificato arricchimento, nonchè la condanna della stessa a rendere il conto della gestione condominiale.
Si costituiva in giudizio l'amministratrice di condominio, contestando ogni avverso assunto e incentrando la sua difesa sull'assenza di debiti del condominio verso terzi;
nel contempo,
spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento di €. 5.200,00
corrispondente all'importo dovutole come compenso professionale per l'attività svolta in favore dell'ente attore.
Il giudizio veniva istruito mediante deposito di materiale documentale e deciso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con la gravata sentenza, nella quale il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda attrice e in accoglimento della domanda riconvenzionale, previa compensazione delle somme tra le parti, condannava l'amministratrice convenuta al pagamento di €. 5.874,38 in favore del , compensando per la metà le spese di lite CP_1
del giudizio e condannando la alla refusione della residua metà delle spese in favore Pt_1
del condominio.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale e appello Parte_1
incidentale il in Napoli alla . CP_1 Parte_3
La disamina prende avvio dalle doglianze di cui all'appello principale, che vengono contestualmente esaminate in quanto tra loro strettamente collegate in fatto e diritto.
7. Con il primo motivo l'appellante si duole della violazione e/o falsa Parte_1
applicazione dell'art. 183 comma VI cpc in relazione alla mancata ammissione della ctu contabile richiesta da entrambe le parti.
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[...] In proposito, l'appellante sostiene di aver ripetutamente richiesto al Tribunale la disposizione di una consulenza tecnica contabile la fine di fare chiarezza sui dedotti ammanchi di cassa,
ricevendo però un netto diniego motivato dal fatto che con la ctu non si possono supplire le carenze delle proprie allegazioni di prova;
sul punto, l'appellante principale sostiene invece di aver versato in atti ampia documentazione a sostegno della sua difesa processuale che, ove accuratamente esaminata da un tecnico esperto, avrebbe sicuramente dimostrato l'assoluta infondatezza delle avverse contestazioni.
7. Con il secondo motivo l'appellante principale lamenta il difetto di motivazione, il travisamento e l'erronea interpretazione dei fatti di causa, sostenendo di aver diligentemente prodotto ampia documentazione idonea a dimostrare che tutte le somme oggetto di contestazione erano state utilizzate per esigenza di gestione del attore, dolendosi CP_1
pertanto che detta documentazione non sia stata minimamente esaminata dal giudice adito.
Nel ricostruire i fatti di causa, l'appellante premette che la gestione condominiale si era aperta con un credito iniziale della stessa pari ad €. 3.389,88 come deliberato nell'assemblea condominiale del 20.05.2014, durante la quale era stato anche approvato il compenso annuale per la gestione condominiale pari ad €. 3.600,00 nonché un ulteriore corrispettivo pari ad €.
2.290,00 per l'attività relativa ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati.
Richiamando poi la documentazione versata in atti, l'appellante ribadisce di aver effettuato pagamenti nell'interesse esclusivo del per €. 12.230,70 alla data del 30.11.2015, CP_1
precisando che dette spese, aggiunte alle sue competenze, avevano raggiungevano l'importo di €. 22.793,00 mentre risultava che il condominio aveva incassato la minor somma di €.
16.161,33, ragion per cui non vi è alcuna prova dei presunti danni patiti dal in CP_1
assenza di pretese creditorie vantate da terzi nei riguardi del appellato. CP_1
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[...] Sulla scorta delle suddette contestazioni e doglianze l'appellante chiede, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avverse e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
8. Entrambe le doglianze sono infondate e vanno disattese.
Va rammentato anzitutto che, in virtù delle norme del vigente codice civile e per costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della legittimità, l'ufficio dell'amministratore di condominio è riconducibile a quello del mandatario con rappresentanza (così Cass. Sez. Un.
n. 9148/2008), ragion per cui l'adempimento delle prestazioni dell'amministratore deve essere valutato applicando i principi generali in tema di obbligazioni;
ne consegue che, in caso d'inadempimento, spetta al creditore mandante - presunto danneggiato dall'illecito civile del proprio mandatario - l'onere provare il danno subito.
Ciò posto, si parla di mala gestio allorquando l'amministratore incaricato adotti condotte contrarie all'interesse dei condòmini che, integrando la violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia, possono dare luogo al risarcimento dei danni derivanti dal suo negligente operato;
ciò può accadere, ad esempio, quando l'amministratore non presenti un rendiconto chiaro e trasparente, oppure quando non metta a disposizione la documentazione contabile a sostegno delle spese richieste.
Va in ogni caso ribadito che gli addebiti di mala gestio mossi all'amministratore di condominio non fanno sorgere in maniera automatica il diritto al risarcimento dei danni in favore dei condomini, poiché il riconoscimento del danno è sempre subordinato all'allegazione ed alla prova di pregiudizi subiti dai condomini causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente dell'amministratore.
Tanto premesso, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado entrambe le parti in causa
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[...] avevano versato in atti documentazione contabile a sostegno della propria posizione processuale;
in particolare, il condominio odierno appellato aveva depositato l'estratto conto condominiale, richiamando l'attenzione in relazione a ventidue assegni emessi dall'amministratrice per complessivi €. 10.689,33, a sei prelievi in contanti eseguiti per l'importo di €. 1.913,00, al pagamento di utenze per €. 878,38 ed infine ad un bonifico eseguito in favore di un condominio estraneo alla vicenda per l'importo di €. 1.300,00 per un totale accertato di complessivi €. 14.780,71. evidenziandone la natura di operazioni contabili prive di riscontro.
Dal canto suo, in relazione agli esborsi ritenuti ingiustificati, l'amministratrice aveva ammesso di aver effettuato per mero errore il bonifico di €. 1.300,00 in favore di un condominio del tutto estraneo rispetto a quello di , precisando di aver poi Parte_3
provveduto a rimborsare la somma, mentre in relazione agli altri esborsi aveva confermato di aver utilizzato le somme per interventi tecnici e riparazioni eseguite nell'interesse del condominio, senza aver ricevuto fatture, ma soltanto mere ricevute;
affermazioni che, pur valutate con il supporto della documentazione in atti, non avevano dissolto i dubbi del giudice di prime cure, tanto da indurre la stessa amministratrice a chiedere di essere ascoltata mediante interrogatorio libero per puntualizzare tutte le circostanze relative ai pagamenti privi di riscontro.
Nei fatti, il giudice di prime cure non aveva ammesso il richiesto interrogatorio in quanto le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale - finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario
- non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 c.p.c., ma possono soltanto fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro
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[...] e della valutazione delle prove già acquisite, che nel caso di specie risultavano evidentemente carenti.
Analogamente, nonostante entrambe le parti avessero chiesto l'espletamento di una ctu contabile a sostegno delle rispettive prospettazioni processuali, il Tribunale non ne aveva disposto l'ammissione, in ossequio alla consolidata giurisprudenza che preclude al giudice di predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo, non potendo la ctu essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
il divieto di disporre
“consulenze esplorative" deriva infatti dalla contestuale applicazione del principio dispositivo,
del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che costituiscono il perimetro entro il quale devono esercitarsi il potere del giudice e del suo ausiliario.
Per quanto innanzi, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ribadire che la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non è
mezzo istruttorio in senso proprio;
il suddetto mezzo di indagine non può quindi essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (così Cass. ord. n. 26048 del 07.09.2023).
Il divieto di consulenze meramente esplorative - sul quale peraltro si era già ampiamente pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 01.02.2022 - rende evidente che la consulenza tecnica di ufficio non possa mai essere disposta per esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto afferma, né per supplire alla mancanza di allegazioni della parte, né tanto meno per compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
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[...] o circostanze non debitamente provati.
Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto dell'evidente insufficienza e lacunosità del materiale probatorio offerto a sostegno della difesa processuale dell'odierna appellante, la doglianza avente ad oggetto un'asserita violazione di norme processuali per mancata ammissione della ctu contabile appare destituita di ogni fondamento e pertanto meritevole di essere disattesa.
Ad analogo rigetto deve soggiacere anche la seconda doglianza con la quale , Parte_1
dolendosi della errata interpretazione dei fatti di causa da parte del primo giudice lamenta che,
pur avendo depositato in atti ampia documentazione relativa ai giustificativi inerenti le spese contestati e dimostrato in maniera inequivocabile l'utilizzo delle somme contestate per far fronte alle esigenze di gestione del condominio amministrato, la documentazione versata in primo grado non sia stata minimamente esaminata dal Tribunale.
Sul punto, giova osservare quanto segue.
Invero, l'esame della documentazione versata in primo grado ed allegata all'atto di impugnazione non ha permesso di raggiungere in questa sede conclusioni difformi da quelle rese sul punto dal giudice di prime cure;
ed infatti, il pur copioso materiale documentale versato in atti, non trovando un puntuale riscontro in una gestione e rendicontazione della contabilità condominiale ordinata e trasparente, non ha consentito di superare in maniera adeguata le contestazioni di controparte in ordine ad ogni singola operazione contabile effettuata dalla , trattandosi spesso di pagamenti privi di opportuna documentazione Pt_1
fiscale e talvolta non agevolmente riconducibili al appellato. CP_1
Peraltro, al fine di escludere ogni responsabilità dell'amministratrice nella gestione del condominio non rileva neppure l'asserita assenza di pregiudizio economico in danno del condominio e di debiti del condominio nei confronti di terzi, più volte ribadite dall'appellante.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
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[...] Ed infatti, l'assenza di debiti del condominio nei confronti di terzi non impedisce di configurare in astratto una possibile mala gestio dell'amministratrice, trattandosi di situazioni che si pongono tra loro su piani diversi e non conseguenziali;
ed infatti, una gestione trasparente può anche presentare l'esistenza di debiti del condominio, ad esempio a causa di condomini morosi, così come l'assenza di debiti del condominio può coesistere con una gestione opaca della contabilità da parte dell'amministratore, ben potendo la documentazione contabile riportare pareggi di bilancio sprovvisti poi di idoneo supporto documentale.
In ogni caso, non può non rilevarsi che le contestazioni rivolte all'amministratrice riguardano l'utilizzo improprio del denaro condominiale per spese non autorizzate o per prelievi di somme non giustificate e non invece l'esistenza di una situazione debitoria del condominio,
ragion per cui nel caso di specie l'assenza di un danno economico a carico del condominio risulta concretamente irrilevante ai fini del riconoscimento di una eventuale responsabilità
della nell'attività di gestione condominiale. Pt_1
9. Procedendo oltre nella disamina dell'appello incidentale, i cui motivi vengono per ragioni sistematiche fatti oggetto di disamina congiunta, si osserva che con il primo motivo
dell'appello incidentale il lamenta il riconoscimento di un credito di €. 6.983,00 CP_1
inferiore rispetto a quello richiesto pari ad €. 14.780,71, avendo il Tribunale espunto dal computo del credito l'importo di sette assegni ritenuti illeggibili. Nel rilevare che lo stesso giudice di prime cure aveva qualificato come “dettagliata” l'allegazione documentale del e che gli importi di detti assegni non sono stati contestati da controparte, il CP_1
condominio appellante incidentale chiede la riforma della sentenza con il riconoscimento dell'intero importo richiesto pari ad €. 14. 780,71.
10. Con il secondo motivo dell'appello incidentale il condominio contesta l'applicazione
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3 Pt
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[...] della compensazione impropria tra le somme dovute al condominio dall'amministratrice e le somme dovute a quest'ultima dal condominio a titolo di compensi professionali;
qualificandoli debiti liquidi ed esigibili originati da un unico rapporto il giudice di prime cure ha infatti condannato l'amministratrice al pagamento in favore del della residua CP_1
somma di €. 5.874,38, derivante dalla sottrazione dal debito originario di €. 11.074,38 dei suoi compensi professionali pari ad €. 5.200,00. In proposito, l'appellante incidentale sostiene invece che il credito della non sia certo, liquido ed esigibile perché contestato, Pt_1
indefinito nell'ammontare e privo di riscontri documentali ragion per cui, ritenendo errata la compensazione disposta dal Tribunale, chiede la riforma della sentenza sul punto.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
In relazione al primo motivo, la doglianza non può essere accolta perché effettivamente le fotocopie versate in atti di ben sette assegni risultano completamente nere sicchè, non potendosi evincere i dati essenziali al riconoscimento del credito nel rispetto dei principi che regolano l'onere della prova, i suddetti titoli devono ritenersi “tamquam non essent”;
l'indecifrabilità degli assegni li rende sostanzialmente inesistenti e rende quindi inutilizzabile la loro allegazione documentale ai fin della prova sul credito del , ragion per cui CP_1
correttamente il giudice di prime cure non ha inteso riconoscerne l'importo totale pari ad €.
3.706,33 in favore dell'odierno appellato.
In ordine poi alla compensazione dei reciproci crediti tra le parti eseguita dal giudice di prime cure, vale richiamare sul punto una recente ordinanza del Supremo Collegio che, nel riassumere i principi posti base del suddetto istituto giuridico già espressi in precedenti pronunce, ha così affermato: “la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due
soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla
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[...] Parte_5 compensazione “propria” di cui agli articoli 1241 e seguenti del cc, che presuppone
autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono
per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un
mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla
reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato
analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia
processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del
cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle
contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda
riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei
rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto
non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto
giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il
diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risolve in
un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere,
come tale sottratto all'applicazione delle compensazione vera a propria (Cass. ord. n. 14156
del 21.05.2024; ed ancora Cass. ord. n. 11634 del 04.05.2023; Cass. 14.09.2022 n. 27030).
Nel caso di specie si ravvisano tutte le condizioni di legge per l'applicazione della compensazione impropria, ragion per cui anche la doglianza che precede va disattesa in quanto infondata.
11. Infine, anche il terzo motivo dell'appello incidentale, avente ad oggetto la richiesta di condanna della al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado compensate Pt_1
per la metà nella sentenza impugnata, va rigettato;
ed infatti, considerata la parziale reciproca
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
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[...] soccombenza tra parti in relazione alle domande proposte, la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure appare corretta, condivisibile e meritevole di conferma anche in questa sede.
12. In virtù delle considerazioni che precedono, sia l'appello principale che l'appello incidentale vanno integralmente disattesi.
L'integrale rigetto di entrambi gli appelli e la conseguente reciproca soccombenza delle parti comporta l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
13. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, sia l'appellante principale che l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24
dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da Pt_1
nonché sull'appello incidentale proposto dal
[...] Controparte_3
in persona dell'amministratore p.t., avverso la sentenza n. 7561/2020 resa dal
[...]
Tribunale di Napoli tra le parti in epigrafe indicate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
1- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 312/2021 R.G. – Parte_3
in NAPOLI
[...] impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge
24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 10.09.2025
Il giudice ausiliario est. Il presidente avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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