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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 11410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11410 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 16/06/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 5306 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma alla via Alatri 30, c.f. rapp.to e difeso dall'avv. C.F._1
US PE, c.f. , indirizzo pec al quale inviare le C.F._2 comunicazioni elett.te domiciliato presso lo Email_1 studio dello stesso in Montella (Av) alla via del Corso 106, giusto mandato in calce – con il presente atto
OPPONENTE
E
(C.F. ed Iscr. nel Registro delle Imprese di Roma: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante Avv. Elena De Simone, P.IVA_1 con sede in Roma, Via Barberini n. 47 ed elettivamente domiciliata in Roma
(00162), Via Costantino Maes n. 68, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Izzo
(C.F. , Pec: - Fax C.F._3 Email_2
0683520357), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata in atti;
ai fini di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. il sottoscritto difensore chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefax:
1 2
- Fax 06.83520357) Email_2
Opposto
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contraddistinto con il n. 16554/2024 emesso dal Tribunale di Roma – Dr. Valletta in data 7.12.24, notificato a mezzo del servizio postale in data 16.12.2024 unitamente ad atto di precetto, con i quali atti è stato ingiunto a di pagare la somma Parte_1 di € 4.531,43 per sorta capitale, nonché spese della procedura monitoria e dell'atto di precetto per € 943,10 per complessivi € 5.474,53, in favore della CP_1 si è opposto chiedendo:
[...] Parte_1
<<…I) in via preliminare, sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in considerazione del danno grave al quale sarebbe ingiustamente esposto il sig. Pt_1
II) in accoglimento dell'opposizione per come innanzi proposta, revocarsi ed annullarsi l'opposto decreto n. 16554/2024 emesso dal Tribunale di Roma – Dr. Valletta in data 7.12.24, notificato a mezzo del servizio postale in data 16.12.2024;
III) in subordine, rideterminare l'importo dovuto dal imputando allo Pt_1 stesso il pagamento dei canoni di febbraio, marzo ed aprile 2024;
IV) condannare la alla restituzione del deposito cauzionale oltre CP_1 interessi ovvero compensare la detta somma con quanto eventualmente dovuto dal
Pt_1
V) condannarsi l'opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio...>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
1) preliminarmente, si chiede disporsi la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo vista l'importanza della somma ingiunta ed il grave danno al quale sarebbe esposto, illegittimamente, il sig. in caso di esecuzione forzata. Pt_1
Si precisa che il sig. è separato ed a suo carico è posto un mantenimento Pt_1 per i due figli minori di € 300,00 mensili, al quale si aggiungono mensilmente le
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spese di affitto della nuova abitazione e di tutte le utenze per circa € 900,00 oltre alle spese per raggiungere il posto di lavoro, a fronte di uno stipendio di circa € 1.800,00 netti;
2) la richiesta ingiunzione di pagamento si appalesa, in ogni caso, infondata ed illegittima nel merito, avendo la ricorrente taciuto all'Adito Tribunale alcune circostanze determinanti e descritto solo parzialmente la realtà dei fatti.
La detta ingiunzione è fondata, a detta della ricorrente, sul mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del da febbraio ad agosto 2024, nonché di Pt_1 alcuni oneri accessori. Tuttavia, la ricorrente ha taciuto che in data 20.10.2023 il sig. aveva comunicato a mezzo del Call Center della – Pt_1 CP_1 che solitamente utilizzava per le comunicazioni relative all'immobile - di essere stato trasferito in altra sede di lavoro e, pertanto, di voler usufruire del recesso legale dal contratto di locazione. Veniva, quindi, rassicurato dall'operatore della società sulla possibilità di lasciare l'immobile. Per mero scrupolo, comunicava la detta intenzione anche in data 11.11.2023 a mezzo raccomandata A/R e il 12.11.2023 a mezzo PEC.
Provvedeva, quindi, già a far data dal dicembre 2023 a svuotare e, poi, ad imbiancare l'appartamento in locazione. Tuttavia, pur avendo tentato a far data dal mese di gennaio 2024 di ottenere un appuntamento per un sopralluogo e per la riconsegna delle chiavi, non vi riusciva.
Lasciava, quindi, l'immobile in data 31.01.2024.
Il sig. riceveva nel mese di maggio 2024 un sollecito di pagamento da Pt_1 parte della 15 al quale rispondeva a mezzo del sott.tto legale, che CP_1 precisava i fatti di cui innanzi.
Solo nel mese di agosto 2024 veniva contattato per procedere alla consegna delle chiavi, che quindi aveva luogo – per esclusiva colpa della locatrice – solo dopo sei mesi dal rilascio dell'immobile.
Si ricorda a noi stessi che per il conduttore è possibile recedere sempre per gravi motivi, è la legge a consentirlo, al di là di quanto stabilito nel contratto stesso (art. 5 l. n. 392/78 e art. 3 legge n. 431/98), si tratta del cd. recesso legale.
Nel caso di specie, inoltre, il sig. è separato ed ha l'affidamento condiviso Pt_1 di due figli minori che vivono a Roma con la madre, quindi la nuova sede di lavoro richiedeva inevitabilmente un cambio residenza che gli consentisse di gestire tale situazione.
Quello che, al più, si potrebbe contestare al – che si è affidato alle Pt_1 rassicurazioni sulla possibilità di lasciare rapidamente l'immobile, ottenute dall'operatore del call center, mentre priva di riscontro è rimasta la comunicazione a mezzo racc.a.r. – è il mancato rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Ma anche se gli si volesse addebitare il pagamento dei canoni per sei mesi dal recesso, gli si potrebbe chiedere il pagamento sino ad aprile 2024, non già sino ad agosto 2024 come fatto dalla ricorrente.
Non è trascurabile, inoltre, il comportamento di controparte che si è resa irreperibile per mesi, contribuendo senza dubbio a rendere poco lineare la situazione.
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In data 6.11.24 nuovamente la 15 sollecitava il pagamento dei CP_1 presunti canoni arretrati e il sott.tto legale ribadiva che l'immobile era stato lasciato sin dal mese di febbraio 2024 e il deposito cauzionale non ancora restituito.
Infatti, nonostante in occasione della riconsegna delle chiavi non sia stato riscontrato alcun danno all'immobile locato, la 15 ha ritenuto di CP_1 non restituire al l'importo del deposito cauzionale. Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 16.6.2025, con trattazione scritta.
III. All'esito dell'udienza del 16.6.2025, il ricorrente ha evidenziato:
<< …l'atto di rinuncia è stato già notificato a controparte (come da prova della notificazione a mezzo pec agli atti) e depositato con la firma per accettazione in data 28.04.2025;
- ad ogni buon fine, anche rispetto alla richiesta del Giudice di interloquire rispetto alle spese legali, si allega alle presenti note copia del verbale di accordo intercorso tra le parti, con il quale si è stabilita la compensazione delle spese.
Si chiede, quindi, procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite (le sole spese di registrazione del decreto ingiuntivo saranno a carico dell'opposta)…>>.
A ciò ha allegato il seguente accordo:
<< ACCORDO di conciliazione allegato alla med. 466.2025 patti e condizioni:
TRA
, C.F.: - P.IVA (già Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 C.F.: ), con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1 Barberini, 47, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Avv. Elena De Simone, rappresentata dall'Avv. Stefano Izzo del Foro di Roma munito di procura Speciale.
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], sc.A, int.: 2, Pal. A C.F._1 (cap 00171), rappresentato dall' Avv. US PE del Foro di Avellino.
Premesso che
1. (già ) con contratto Parte_2 Controparte_1 sottoscritto in data 12.09.2019 e registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 – Trastevere, in data 24.09.2019, al n. 019109 – Serie 3T e codice identificativo CodiceFiscale_4 concedeva in locazione ad uso abitativo per la durata di quattro anni, a decorrere dal 01.10.2019 e fino al 30.09.2023, e successivamente prorogato al sig.
l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Roma, Viale Parte_1
4 5
GI De Chirico, 121 scala B int.24, censito al N.C.E.U. di Roma al Foglio 638, Particella 1503, Sub 02, Cat. A/02;
2. Il sig. in data 11.11.2023 comunicava alla di Pt_1 Parte_2 voler esercitare il proprio diritto di recesso anticipato per giustificati motivi, in quanto gli era stato comunicato un trasferimento della sede di lavoro. Liberava l'immobile nel mese di febbraio del 2024, ma riusciva a riconsegnare le chiavi dopo numerosi tentativi alla (già ) solo in Parte_2 CP_1 CP_1 data 07.08.2024, con verbale di consegna debitamente sottoscritto;
3. Al Sig. veniva contestata una morosità per i canoni Parte_1 da febbraio ad agosto 2024 per complessivi € 5.337,08, di € 317,66 per oneri condominiali forfettari per lo stesso periodo, € 67,00 per le spese di registrazione per la risoluzione anticipata del contratto ed € 0,59 per spese di conguaglio 2024;
4. Il sig. tentava, anche a mezzo del proprio legale, di definire Pt_1 bonariamente la questione, non avendo tra l'altro ottenuto la restituzione del deposito cauzionale, ma la (già ), Parte_2 Controparte_1 incardinava ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Civile di Roma RG. 48092/2024 per il mancato pagamento della somma complessiva di € 4.531,43 derivate dalle obbligazioni maturate dal contratto di locazione in questione detratto il deposito cauzionale di € 1.190,90;
5. Il Tribunale di Roma sez. Civile dott. Nicola Valletta con decreto ingiuntivo n. 16554/2024 ingiungeva al Sig. di corrispondere Parte_1 alla (già ) la somma di € 4.531,43 oltre Parte_2 Controparte_1 interessi legali e quantificava le spese legali in € 500,00 per compensi oltre accessori di legge ed € 76,00 per esborsi;
6. Avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra il Sig. Parte_1 proponeva formale opposizione a decreto ingiuntivo sollevando varie eccezioni preliminari e, nel merito contestando la fondatezza del credito e nello specifico il mancato utilizzo per motivi personali dell'uso dell'immobile in questione;
7. La causa tra le parti veniva assegnata al Tribunale Civile di Roma sesta sezione Rg. 5306/2025 dott.ssa Maria Flora Febbraro;
8. La ha presentato domanda di mediazione Parte_2 all'organismo “101 Mediatori “la quale disponeva la convocazione delle parti per la data del 16 aprile 2025.
9. Il Sig. a mezzo del suo procuratore costituito in Parte_1 giudizio aderiva alla Mediazione n. ruolo Rm/466/2025 di “101Mediatori”;
Le parti concordano quanto segue a definizione delle reciproche ragioni dedotte e sostenute nella chiamata e nella risposta alla mediazione procedimento n. ruolo Rm/466/2025 avanti all'Organismo di Mediazione “101Mediatori” - Mediatore Avv. Monica Allulli.
*******
A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
B. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 5.000,00(cinquemila) comprensivo di spese legali a titolo
[...]
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conciliativo per le morosità maturate, con totale compensazione delle spese legali ulteriori;
Il Sig. entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 verbale formalizzerà nei modi previsti dalla legge avanti al Tribunale Civile di Roma la rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa e lo stesso diventerà definitivo.
C. (già accetta la somma di cui al Parte_2 Controparte_1 punto B e all'esito dell'integrale pagamento rinuncerà al decreto ingiuntivo di cui sopra.
D. Le spese legali del giudizio di opposizione e quelle di mediazione si intendono compensate tra le parti per effetto dell'accettazione alla rinuncia da parte della Parte_2
E. si accollerà le spese di registrazione del decreto Parte_2 ingiuntivo.
F. Il Sig. corrisponderà alla la Parte_1 Parte_2 somma di cui al punto B a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: [...] entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
G. Le Parti convengono che il mancato pagamento entro la scadenza stabilita della somma pattuita di cui al punto B consentirà alla Parte_2 di mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo esecutivo n. 16554/2024 diventato definitivo per effetto della rinuncia all'opposizione con aggravio di spese.
H. le Parti considerando il presente accordo avvenuto nel pieno rispetto della loro completa disponibilità nonché totale e rispettiva conoscenza dei diritti individuali, prendono e si danno reciprocamente atto delle dichiarazioni tutte di cui ai punti che precedono, ed accettano tutte le condizioni e rinunzie ivi formulate, dichiarando così definitivamente composti tutti i loro interessi di qualsivoglia natura, nessuno escluso.
I. Al momento dell'effettiva corresponsione di quanto pattuito al punto B, la si impegna a restituire al Sig. il titolo Parte_2 Parte_1 esecutivo in originale costituito dal D.I. n. 16554/2024 (R.G. 48092/2024).
J. I procuratori sottoscrivono il presente verbale anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13, c. 8, Legge Professionale Forense n. 247/2012, oltreché per certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ex art. 12 del D.Lgs. 28/2010.
K. Il valore dell'accordo è pari ad euro 5.000,00
Roma, 16 aprile 2025
Controparte_2
N.Q.
[...]
Avv. Stefano Izzo
Avv. US PE Avv. Stefano Izzo >>.
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Essendo la rinunzia agli atti del giudizio regolare poiché proveniente dal procuratore speciale della parte opponente (v. procura a margine del d.i.) e dal resistente che ha manifestato la inequivoca volontà di accettare la rinunzia in conseguenza dell'assenza di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, avendo, peraltro, i contendenti ampiamente rappresentato di aver raggiunto un accordo tra essi (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
Non resta, pertanto, che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. (v. sul punto, Cass. Civ., sezione prima, sentenza n. 6850 del 24.3.2011 secondo cui: “Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi
- a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
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Siffatta pronuncia va resa con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889); “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Il titolo va, pertanto, confermato come da dispositivo e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
IV. In merito al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. “La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. Nella fattispecie de qua agitur, le parti si sono accordate per la compensazione delle spese di lite (nell'accordo le parti hanno stabilito che le sole spese di registrazione del decreto ingiuntivo saranno a carico dell'opposta). La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione
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esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; v. Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; v. Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. ; 2) dichiara definitivamente esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo contraddistinto con il n. 16554/2024 emesso dal Tribunale di Roma – Dr. Valletta in data 7.12.24, notificato a mezzo del servizio postale in data 16.12.2024 integralmente;
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (salvo nel rapporto interno l'accordo delle parti). Roma, così deciso ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 16/6/2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 16/06/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 5306 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma alla via Alatri 30, c.f. rapp.to e difeso dall'avv. C.F._1
US PE, c.f. , indirizzo pec al quale inviare le C.F._2 comunicazioni elett.te domiciliato presso lo Email_1 studio dello stesso in Montella (Av) alla via del Corso 106, giusto mandato in calce – con il presente atto
OPPONENTE
E
(C.F. ed Iscr. nel Registro delle Imprese di Roma: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante Avv. Elena De Simone, P.IVA_1 con sede in Roma, Via Barberini n. 47 ed elettivamente domiciliata in Roma
(00162), Via Costantino Maes n. 68, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Izzo
(C.F. , Pec: - Fax C.F._3 Email_2
0683520357), che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata in atti;
ai fini di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c. il sottoscritto difensore chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefax:
1 2
- Fax 06.83520357) Email_2
Opposto
OGGETTO: Azione di opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER – 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contraddistinto con il n. 16554/2024 emesso dal Tribunale di Roma – Dr. Valletta in data 7.12.24, notificato a mezzo del servizio postale in data 16.12.2024 unitamente ad atto di precetto, con i quali atti è stato ingiunto a di pagare la somma Parte_1 di € 4.531,43 per sorta capitale, nonché spese della procedura monitoria e dell'atto di precetto per € 943,10 per complessivi € 5.474,53, in favore della CP_1 si è opposto chiedendo:
[...] Parte_1
<<…I) in via preliminare, sospendere, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. in considerazione del danno grave al quale sarebbe ingiustamente esposto il sig. Pt_1
II) in accoglimento dell'opposizione per come innanzi proposta, revocarsi ed annullarsi l'opposto decreto n. 16554/2024 emesso dal Tribunale di Roma – Dr. Valletta in data 7.12.24, notificato a mezzo del servizio postale in data 16.12.2024;
III) in subordine, rideterminare l'importo dovuto dal imputando allo Pt_1 stesso il pagamento dei canoni di febbraio, marzo ed aprile 2024;
IV) condannare la alla restituzione del deposito cauzionale oltre CP_1 interessi ovvero compensare la detta somma con quanto eventualmente dovuto dal
Pt_1
V) condannarsi l'opposta al pagamento di spese e competenze del giudizio...>>.
A tal fine ha esposto e dedotto che:
1) preliminarmente, si chiede disporsi la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo vista l'importanza della somma ingiunta ed il grave danno al quale sarebbe esposto, illegittimamente, il sig. in caso di esecuzione forzata. Pt_1
Si precisa che il sig. è separato ed a suo carico è posto un mantenimento Pt_1 per i due figli minori di € 300,00 mensili, al quale si aggiungono mensilmente le
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spese di affitto della nuova abitazione e di tutte le utenze per circa € 900,00 oltre alle spese per raggiungere il posto di lavoro, a fronte di uno stipendio di circa € 1.800,00 netti;
2) la richiesta ingiunzione di pagamento si appalesa, in ogni caso, infondata ed illegittima nel merito, avendo la ricorrente taciuto all'Adito Tribunale alcune circostanze determinanti e descritto solo parzialmente la realtà dei fatti.
La detta ingiunzione è fondata, a detta della ricorrente, sul mancato pagamento dei canoni di locazione da parte del da febbraio ad agosto 2024, nonché di Pt_1 alcuni oneri accessori. Tuttavia, la ricorrente ha taciuto che in data 20.10.2023 il sig. aveva comunicato a mezzo del Call Center della – Pt_1 CP_1 che solitamente utilizzava per le comunicazioni relative all'immobile - di essere stato trasferito in altra sede di lavoro e, pertanto, di voler usufruire del recesso legale dal contratto di locazione. Veniva, quindi, rassicurato dall'operatore della società sulla possibilità di lasciare l'immobile. Per mero scrupolo, comunicava la detta intenzione anche in data 11.11.2023 a mezzo raccomandata A/R e il 12.11.2023 a mezzo PEC.
Provvedeva, quindi, già a far data dal dicembre 2023 a svuotare e, poi, ad imbiancare l'appartamento in locazione. Tuttavia, pur avendo tentato a far data dal mese di gennaio 2024 di ottenere un appuntamento per un sopralluogo e per la riconsegna delle chiavi, non vi riusciva.
Lasciava, quindi, l'immobile in data 31.01.2024.
Il sig. riceveva nel mese di maggio 2024 un sollecito di pagamento da Pt_1 parte della 15 al quale rispondeva a mezzo del sott.tto legale, che CP_1 precisava i fatti di cui innanzi.
Solo nel mese di agosto 2024 veniva contattato per procedere alla consegna delle chiavi, che quindi aveva luogo – per esclusiva colpa della locatrice – solo dopo sei mesi dal rilascio dell'immobile.
Si ricorda a noi stessi che per il conduttore è possibile recedere sempre per gravi motivi, è la legge a consentirlo, al di là di quanto stabilito nel contratto stesso (art. 5 l. n. 392/78 e art. 3 legge n. 431/98), si tratta del cd. recesso legale.
Nel caso di specie, inoltre, il sig. è separato ed ha l'affidamento condiviso Pt_1 di due figli minori che vivono a Roma con la madre, quindi la nuova sede di lavoro richiedeva inevitabilmente un cambio residenza che gli consentisse di gestire tale situazione.
Quello che, al più, si potrebbe contestare al – che si è affidato alle Pt_1 rassicurazioni sulla possibilità di lasciare rapidamente l'immobile, ottenute dall'operatore del call center, mentre priva di riscontro è rimasta la comunicazione a mezzo racc.a.r. – è il mancato rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Ma anche se gli si volesse addebitare il pagamento dei canoni per sei mesi dal recesso, gli si potrebbe chiedere il pagamento sino ad aprile 2024, non già sino ad agosto 2024 come fatto dalla ricorrente.
Non è trascurabile, inoltre, il comportamento di controparte che si è resa irreperibile per mesi, contribuendo senza dubbio a rendere poco lineare la situazione.
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In data 6.11.24 nuovamente la 15 sollecitava il pagamento dei CP_1 presunti canoni arretrati e il sott.tto legale ribadiva che l'immobile era stato lasciato sin dal mese di febbraio 2024 e il deposito cauzionale non ancora restituito.
Infatti, nonostante in occasione della riconsegna delle chiavi non sia stato riscontrato alcun danno all'immobile locato, la 15 ha ritenuto di CP_1 non restituire al l'importo del deposito cauzionale. Pt_1
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 16.6.2025, con trattazione scritta.
III. All'esito dell'udienza del 16.6.2025, il ricorrente ha evidenziato:
<< …l'atto di rinuncia è stato già notificato a controparte (come da prova della notificazione a mezzo pec agli atti) e depositato con la firma per accettazione in data 28.04.2025;
- ad ogni buon fine, anche rispetto alla richiesta del Giudice di interloquire rispetto alle spese legali, si allega alle presenti note copia del verbale di accordo intercorso tra le parti, con il quale si è stabilita la compensazione delle spese.
Si chiede, quindi, procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite (le sole spese di registrazione del decreto ingiuntivo saranno a carico dell'opposta)…>>.
A ciò ha allegato il seguente accordo:
<< ACCORDO di conciliazione allegato alla med. 466.2025 patti e condizioni:
TRA
, C.F.: - P.IVA (già Parte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 C.F.: ), con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_1 Barberini, 47, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Avv. Elena De Simone, rappresentata dall'Avv. Stefano Izzo del Foro di Roma munito di procura Speciale.
E nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente in [...], sc.A, int.: 2, Pal. A C.F._1 (cap 00171), rappresentato dall' Avv. US PE del Foro di Avellino.
Premesso che
1. (già ) con contratto Parte_2 Controparte_1 sottoscritto in data 12.09.2019 e registrato in via telematica presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 – Trastevere, in data 24.09.2019, al n. 019109 – Serie 3T e codice identificativo CodiceFiscale_4 concedeva in locazione ad uso abitativo per la durata di quattro anni, a decorrere dal 01.10.2019 e fino al 30.09.2023, e successivamente prorogato al sig.
l'unità immobiliare di sua proprietà sita in Roma, Viale Parte_1
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GI De Chirico, 121 scala B int.24, censito al N.C.E.U. di Roma al Foglio 638, Particella 1503, Sub 02, Cat. A/02;
2. Il sig. in data 11.11.2023 comunicava alla di Pt_1 Parte_2 voler esercitare il proprio diritto di recesso anticipato per giustificati motivi, in quanto gli era stato comunicato un trasferimento della sede di lavoro. Liberava l'immobile nel mese di febbraio del 2024, ma riusciva a riconsegnare le chiavi dopo numerosi tentativi alla (già ) solo in Parte_2 CP_1 CP_1 data 07.08.2024, con verbale di consegna debitamente sottoscritto;
3. Al Sig. veniva contestata una morosità per i canoni Parte_1 da febbraio ad agosto 2024 per complessivi € 5.337,08, di € 317,66 per oneri condominiali forfettari per lo stesso periodo, € 67,00 per le spese di registrazione per la risoluzione anticipata del contratto ed € 0,59 per spese di conguaglio 2024;
4. Il sig. tentava, anche a mezzo del proprio legale, di definire Pt_1 bonariamente la questione, non avendo tra l'altro ottenuto la restituzione del deposito cauzionale, ma la (già ), Parte_2 Controparte_1 incardinava ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Civile di Roma RG. 48092/2024 per il mancato pagamento della somma complessiva di € 4.531,43 derivate dalle obbligazioni maturate dal contratto di locazione in questione detratto il deposito cauzionale di € 1.190,90;
5. Il Tribunale di Roma sez. Civile dott. Nicola Valletta con decreto ingiuntivo n. 16554/2024 ingiungeva al Sig. di corrispondere Parte_1 alla (già ) la somma di € 4.531,43 oltre Parte_2 Controparte_1 interessi legali e quantificava le spese legali in € 500,00 per compensi oltre accessori di legge ed € 76,00 per esborsi;
6. Avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra il Sig. Parte_1 proponeva formale opposizione a decreto ingiuntivo sollevando varie eccezioni preliminari e, nel merito contestando la fondatezza del credito e nello specifico il mancato utilizzo per motivi personali dell'uso dell'immobile in questione;
7. La causa tra le parti veniva assegnata al Tribunale Civile di Roma sesta sezione Rg. 5306/2025 dott.ssa Maria Flora Febbraro;
8. La ha presentato domanda di mediazione Parte_2 all'organismo “101 Mediatori “la quale disponeva la convocazione delle parti per la data del 16 aprile 2025.
9. Il Sig. a mezzo del suo procuratore costituito in Parte_1 giudizio aderiva alla Mediazione n. ruolo Rm/466/2025 di “101Mediatori”;
Le parti concordano quanto segue a definizione delle reciproche ragioni dedotte e sostenute nella chiamata e nella risposta alla mediazione procedimento n. ruolo Rm/466/2025 avanti all'Organismo di Mediazione “101Mediatori” - Mediatore Avv. Monica Allulli.
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A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
B. Il Sig. si impegna a corrispondere alla Parte_1 Parte_2
la somma di € 5.000,00(cinquemila) comprensivo di spese legali a titolo
[...]
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conciliativo per le morosità maturate, con totale compensazione delle spese legali ulteriori;
Il Sig. entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_1 verbale formalizzerà nei modi previsti dalla legge avanti al Tribunale Civile di Roma la rinuncia all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa e lo stesso diventerà definitivo.
C. (già accetta la somma di cui al Parte_2 Controparte_1 punto B e all'esito dell'integrale pagamento rinuncerà al decreto ingiuntivo di cui sopra.
D. Le spese legali del giudizio di opposizione e quelle di mediazione si intendono compensate tra le parti per effetto dell'accettazione alla rinuncia da parte della Parte_2
E. si accollerà le spese di registrazione del decreto Parte_2 ingiuntivo.
F. Il Sig. corrisponderà alla la Parte_1 Parte_2 somma di cui al punto B a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: [...] entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
G. Le Parti convengono che il mancato pagamento entro la scadenza stabilita della somma pattuita di cui al punto B consentirà alla Parte_2 di mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo esecutivo n. 16554/2024 diventato definitivo per effetto della rinuncia all'opposizione con aggravio di spese.
H. le Parti considerando il presente accordo avvenuto nel pieno rispetto della loro completa disponibilità nonché totale e rispettiva conoscenza dei diritti individuali, prendono e si danno reciprocamente atto delle dichiarazioni tutte di cui ai punti che precedono, ed accettano tutte le condizioni e rinunzie ivi formulate, dichiarando così definitivamente composti tutti i loro interessi di qualsivoglia natura, nessuno escluso.
I. Al momento dell'effettiva corresponsione di quanto pattuito al punto B, la si impegna a restituire al Sig. il titolo Parte_2 Parte_1 esecutivo in originale costituito dal D.I. n. 16554/2024 (R.G. 48092/2024).
J. I procuratori sottoscrivono il presente verbale anche per rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 13, c. 8, Legge Professionale Forense n. 247/2012, oltreché per certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico ex art. 12 del D.Lgs. 28/2010.
K. Il valore dell'accordo è pari ad euro 5.000,00
Roma, 16 aprile 2025
Controparte_2
N.Q.
[...]
Avv. Stefano Izzo
Avv. US PE Avv. Stefano Izzo >>.
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Essendo la rinunzia agli atti del giudizio regolare poiché proveniente dal procuratore speciale della parte opponente (v. procura a margine del d.i.) e dal resistente che ha manifestato la inequivoca volontà di accettare la rinunzia in conseguenza dell'assenza di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio, in termini di risultato utile e giuridicamente apprezzabile, avendo, peraltro, i contendenti ampiamente rappresentato di aver raggiunto un accordo tra essi (sul punto, v. Cass. Civ. Sentenza n. 1168 del 01/02/1995 secondo cui: “Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
Non resta, pertanto, che pronunciare l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c. (v. sul punto, Cass. Civ., sezione prima, sentenza n. 6850 del 24.3.2011 secondo cui: “Ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto”; v. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 15631 del 03/07/2006; v. Cass. Civ., sezione prima, sent. n. 9066 del 21/06/2002 secondo cui: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi
- a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio”).
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Siffatta pronuncia va resa con sentenza (v. sul punto, Tribunale di Torino, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2016, n. 904; v. espressamente, Cass. Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023; Cass. Civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889); “I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma 7, cost.” (cfr. in tal senso: Cass. Civile, sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707).
Il titolo va, pertanto, confermato come da dispositivo e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
IV. In merito al governo delle spese processuali va osservato che a mente dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. “La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. Nella fattispecie de qua agitur, le parti si sono accordate per la compensazione delle spese di lite (nell'accordo le parti hanno stabilito che le sole spese di registrazione del decreto ingiuntivo saranno a carico dell'opposta). La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del Dpr 131/1986allegata al DPR 131/86 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del 9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione
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esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato d.p.r. '86; v. Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; v. Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti del giudizio, ex art. 306 c.p.c., dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'estinzione del processo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. ; 2) dichiara definitivamente esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo contraddistinto con il n. 16554/2024 emesso dal Tribunale di Roma – Dr. Valletta in data 7.12.24, notificato a mezzo del servizio postale in data 16.12.2024 integralmente;
3) dichiara l'integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (salvo nel rapporto interno l'accordo delle parti). Roma, così deciso ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 16/6/2025
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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