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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °1577/2022
R.G
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.D'ALESIO ANTONIO, Parte_1 come da procura in atti
CONTRO
RO
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per l'anno scolastico indicato in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo nei limiti di cui all'art.22, co.36, l.23 dicembre 1994, n.724;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 385,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“riconoscere il diritto del ricorrente ad usufruire la “carta elet-tronica del docente” per l'annualità 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappre- Controparte_2 sentato ad emettere il bonus nei suoi confronti […]”.
Per l'Amministrazione resistente:
“ 1 )In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto, tenuto conto che per l'a.s. 2021/2022 il ricorrente ha svolto servizio in virtù di contratti di supplenza breve e saltuaria, così come dichiarato nel ricorso introduttivo ed accertato dall'Amministrazione e per tali tipologie contrattuali la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 2023 esclude il riconoscimento del bonus della Carta Elettronica del Docente;
2)In subordine, in caso di accoglimento del ricorso , stante il carattere seriale della controversia e tenuto conto della legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione si chiede la compensazione delle spese di lite”..
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
26/09/2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato in anno/i scolastico/i precedente/i, e di prestare in quello in corso alla data di proposizione del ricorso, servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti a tempo CP_1 determinato.
Precisamente, ha indicato i/l seguente/i anno/i scolastico/i in cui aveva prestato servizio in forza di contratto/i a tempo determinato: 2021/22.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con ulteriori richiami normativi e con riferimenti giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a
2 di 8 tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere alla domanda, opponendsi in generale alla domanda di corrensponsione del bonus della carta docente in favore di docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, stante la riserva di tale beneficio, giusta la disposizione legislativa di riferimento, a favore dei docenti di ruolo.
In via subordinata, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, che non può derogare al rispetto del principio di legalità di cui agli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990, in quanto è la legge che le attribuisce il potere, individuando le modalità di esercizio dello stesso, e l'eventuale violazione della normativa nazionale vigente sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale e, quindi, disapplicare quest'ultima per seguire gli orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 art.1, comma 121, cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016)
- cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso della parte ricorrente, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di tale
Amministrazione con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
3 di 8 svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, viene invocato l'obbligo di conformazione dell'ordinamento nazionale alle disposizioni UE, in particolare all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 RO
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno
4 di 8 scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del RO
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il RO CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'interpretazione della direttiva comunitaria data dalla CGUE ha valore vincolante.
L'applicazione concreta del dispositivo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, seguita da parte della giurisprudenza di merito espressasi, con le precisazioni appresso operate.
5 di 8 La Corte di cassazione, nell'affrontare la prima questione sottoposta - concernente l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo - ha dato risposta affermativa all'interrogativo .
Tale risposta, costituente premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma 1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, è stata, tuttavia, riferita ad una parte della platea dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, anziché alla generalità degli stessi.
La Corte di cassazioe ha, sì, affermato che il principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, configurandosi tale principio quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
L'individuazione della platea dei destinatari del bonus in base alla direttiva 1999/70 CE, tuttavia, non è si risolve, nella sentenza n.29961/23, in un'identificazione di essi nella generalità dei docenti contratto a tempo determinato, enunciandosi il seguente principio:
“la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Sennonché, nelle more del rinvio della presente causa per la discussione, è poi intervenuta nuovamente la CGUE, con decisione della sez. X, 03/07/2025, n.268, in esito a rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, fornendo la seguente interpretazione:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
6 di 8 scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".
Nella motivazione della sentenza la CGUE annota che il legislatore italiano non ha applicato il principio del pro rata temporis, annotazione che appare tenuta presente dalla CGUE, nel dispositivo della sentenza, in cui si dichiara la contarietà dell'art.1, comma 121, L. n.107/2015 al principio di non discriminazione, nel senso che si è rilevata la contrarietà del diritto nazionale a quello dell'UE senza possibili correttivi;
d'altronde, stante il modesto importo della carta docente, sarebbe arduo pensare che tramite il frazionamento di esso possa assicurarsi ai docenti con contratto di supplenza breve un importo proporzionale alla durata della supplenza che valga a soddisfare le esigenze finanziarie connesse all'attività di aggiornamento professionale.
Il giudicante si uniforma al principio espresso dalla CGUE nella sentenza citata, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., siccome applicabile anche con riferimento alle pronunce di tale organo giurisdizionale rinvia alla motivazione della sentenza decisione intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa.
Si ritiene, pertanto, irrilevante la circostanza per nella specie non si rinviene alcuna delle due tipologie contattuali di cui ai primi due commi dell'art.4 L n.124/99, per cui:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
7 di 8 In conclusione, va riconosciuto a favore della parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente.
Va altresì riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione degli accessori, cioè gl'interessi legali e la rivalutazione monetaria, sui crediti pecuniari maturati ai sensi dell'art.429, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art.152 disp. att. c.p.c.
L'Amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata alla corresponsione alla parte ricorrente del bonus in questione con gli accessori indicati.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo della carta docente e nella determinazione dei compensi difensivi il valore medio di tariffa viene ridotto in misura pari alla metà, stante il carattere di contenzioso seriale di quello in materia di carta docente.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso nella data di deposito telematico della presente sentenza.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
8 di 8
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °1577/2022
R.G
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.D'ALESIO ANTONIO, Parte_1 come da procura in atti
CONTRO
RO
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente ha diritto all'assegnazione del bonus carta docente per l'anno scolastico indicato in ricorso;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo nei limiti di cui all'art.22, co.36, l.23 dicembre 1994, n.724;
• condanna l'amministrazione convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 385,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P. di legge.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
1 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“riconoscere il diritto del ricorrente ad usufruire la “carta elet-tronica del docente” per l'annualità 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappre- Controparte_2 sentato ad emettere il bonus nei suoi confronti […]”.
Per l'Amministrazione resistente:
“ 1 )In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto, tenuto conto che per l'a.s. 2021/2022 il ricorrente ha svolto servizio in virtù di contratti di supplenza breve e saltuaria, così come dichiarato nel ricorso introduttivo ed accertato dall'Amministrazione e per tali tipologie contrattuali la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 2023 esclude il riconoscimento del bonus della Carta Elettronica del Docente;
2)In subordine, in caso di accoglimento del ricorso , stante il carattere seriale della controversia e tenuto conto della legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione si chiede la compensazione delle spese di lite”..
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
26/09/2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver prestato in anno/i scolastico/i precedente/i, e di prestare in quello in corso alla data di proposizione del ricorso, servizio alle dipendenze del resistente in forza di contratti a tempo CP_1 determinato.
Precisamente, ha indicato i/l seguente/i anno/i scolastico/i in cui aveva prestato servizio in forza di contratto/i a tempo determinato: 2021/22.
La parte ricorrente ha lamentato di non aver percepito, durante i contratti a termine, il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121, L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che tale limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, con esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva 1999/70 CE.
Ha quindi, con ulteriori richiami normativi e con riferimenti giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a
2 di 8 tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere alla domanda, opponendsi in generale alla domanda di corrensponsione del bonus della carta docente in favore di docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, stante la riserva di tale beneficio, giusta la disposizione legislativa di riferimento, a favore dei docenti di ruolo.
In via subordinata, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, che non può derogare al rispetto del principio di legalità di cui agli artt. 97 Cost. e 1 della legge n. 241/1990, in quanto è la legge che le attribuisce il potere, individuando le modalità di esercizio dello stesso, e l'eventuale violazione della normativa nazionale vigente sarebbe sindacabile in sede giurisdizionale e, quindi, disapplicare quest'ultima per seguire gli orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 art.1, comma 121, cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016)
- cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso della parte ricorrente, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di tale
Amministrazione con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
3 di 8 svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge sopra citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, viene invocato l'obbligo di conformazione dell'ordinamento nazionale alle disposizioni UE, in particolare all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 RO
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno
4 di 8 scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del RO
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il RO CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'interpretazione della direttiva comunitaria data dalla CGUE ha valore vincolante.
L'applicazione concreta del dispositivo dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, seguita da parte della giurisprudenza di merito espressasi, con le precisazioni appresso operate.
5 di 8 La Corte di cassazione, nell'affrontare la prima questione sottoposta - concernente l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio (contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo - ha dato risposta affermativa all'interrogativo .
Tale risposta, costituente premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma 1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, è stata, tuttavia, riferita ad una parte della platea dei docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, anziché alla generalità degli stessi.
La Corte di cassazioe ha, sì, affermato che il principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, configurandosi tale principio quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
L'individuazione della platea dei destinatari del bonus in base alla direttiva 1999/70 CE, tuttavia, non è si risolve, nella sentenza n.29961/23, in un'identificazione di essi nella generalità dei docenti contratto a tempo determinato, enunciandosi il seguente principio:
“la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Sennonché, nelle more del rinvio della presente causa per la discussione, è poi intervenuta nuovamente la CGUE, con decisione della sez. X, 03/07/2025, n.268, in esito a rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, fornendo la seguente interpretazione:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
6 di 8 scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".
Nella motivazione della sentenza la CGUE annota che il legislatore italiano non ha applicato il principio del pro rata temporis, annotazione che appare tenuta presente dalla CGUE, nel dispositivo della sentenza, in cui si dichiara la contarietà dell'art.1, comma 121, L. n.107/2015 al principio di non discriminazione, nel senso che si è rilevata la contrarietà del diritto nazionale a quello dell'UE senza possibili correttivi;
d'altronde, stante il modesto importo della carta docente, sarebbe arduo pensare che tramite il frazionamento di esso possa assicurarsi ai docenti con contratto di supplenza breve un importo proporzionale alla durata della supplenza che valga a soddisfare le esigenze finanziarie connesse all'attività di aggiornamento professionale.
Il giudicante si uniforma al principio espresso dalla CGUE nella sentenza citata, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., siccome applicabile anche con riferimento alle pronunce di tale organo giurisdizionale rinvia alla motivazione della sentenza decisione intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa.
Si ritiene, pertanto, irrilevante la circostanza per nella specie non si rinviene alcuna delle due tipologie contattuali di cui ai primi due commi dell'art.4 L n.124/99, per cui:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
7 di 8 In conclusione, va riconosciuto a favore della parte ricorrente il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente.
Va altresì riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione degli accessori, cioè gl'interessi legali e la rivalutazione monetaria, sui crediti pecuniari maturati ai sensi dell'art.429, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art.152 disp. att. c.p.c.
L'Amministrazione convenuta deve essere pertanto condannata alla corresponsione alla parte ricorrente del bonus in questione con gli accessori indicati.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo della carta docente e nella determinazione dei compensi difensivi il valore medio di tariffa viene ridotto in misura pari alla metà, stante il carattere di contenzioso seriale di quello in materia di carta docente.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso nella data di deposito telematico della presente sentenza.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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