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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 355/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Bacchi Alessandro) Parte_1
-ricorrente- contro
(Avvocatura distrettuale dello Stato) Controparte_1
(avv. Di Cato Stefania) CP_2
-resistenti- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 16 aprile 2021, si è rivolto all'Intestato Parte_1
Tribunale affinché - previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito n.
38020140003890347 e del fermo amministrativo del 16 ottobre 2015 - le convenute e (di seguito per brevità ), venissero CP_2 Controparte_1 CP_3
condannate a corrispondergli, a titolo risarcitorio, importo di € 50.000, con il favore delle spese di lite.
Il ricorrente, a sostegno della propria azione, ha allegato: - di aver ricevuto dalla di Perugia, in data 10 dicembre 2013, Controparte_1
avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, in cui si contestava il mancato pagamento di maggior tributi dovuti a vario titolo (Ires, Irap) oltre sanzioni ed interessi e, con peculiare riferimento ad anno 2009, veniva emesso atto di accertamento T3N030603698/13, posto poi da a fondamento CP_2
dell'avviso di addebito n. 38020140003890347, per il recupero di credito contributivo di euro 13.844,00 oltre accessori di legge;
- di aver presentato ricorso, avverso i suddetti atti di accertamento, in esito rigettato dalla Provinciale, con conseguente formazione del ruolo in Controparte_4
data 9 dicembre 2014, emissione di avviso di addebito da notificato in data CP_2
9.1.2015 e iscrizione del fermo amministrativo, da parte di Equitalia, in data 20 ottobre 2015 (sul mezzo BMW X6 acquistato in data 27 marzo 2014 targato
ET477VZ);
- che, ad esito di gravame innanzi alla CTR Regionale Umbria, definito con sentenza
80/2017 depositata in data 27 febbraio 2017, con la quale veniva disposto annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, in data 28 agosto 2019, aveva inoltrato ad istanza di cancellazione del fermo amministrativo: istanza CP_3
reiterata sia in data 29 maggio 2020 che in data 9 giugno 2020, cui seguiva, in data
26 giugno 2020 - nonostante l'intervenuto annullamento, in sede tributaria, degli atti di accertamento presupposti - comunicazione di diniego da parte dell'ente
Concessionario, per non essere stato onorato il titolo posto a fondamento del fermo, con sospensione del ruolo fino ad esito degli accertamenti in sede giudiziale;
- di aver nuovamente inviato diffida ad , il 3 dicembre 2020, insistendo per CP_3
l'eliminazione del fermo amministrativo in questione, cui seguiva risposta di CP_2
il giorno seguente, in cui l'Ente Impositore rappresentava che il ruolo non risultava
2 impugnato: condizione incompatibile con la cronologia dell'annullamento, davanti al Giudice Tributario, degli atti di accertamento solo dopo la formazione del ruolo;
- di imputare sia ad che ad , rispettivamente Ente Impositore ed Ente CP_2 CP_3
Concessionario, il pregiudizio subito, a causa dell'illegittima apposizione del vincolo sul bene mobile in titolarità, nonostante l'illegittimità dell'avviso di accertamento e dell'avviso di addebito recante conseguente pretesa contributiva: pregiudizio tale da determinarne responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o da contatto sociale, per deprezzamento e mancato utilizzo della vettura dal 2017 al 2021, quantificabile nel complessivo importo di € 50.000. si è costituito in data 15 settembre 2022, sostenendo la totale infondatezza delle CP_2
pretese del ricorrente, ed eccependo, in via preliminare, oltre al perfezionamento della fattispecie prescrittiva quinquennale, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro per le domande di risarcimento del danno avanzate ai sensi dell'art. 2043 c.c., la definitività dell'avviso di addebito, non opposto nel termine perentorio di 40 giorni, secondo rimedio previsto dall'art. 24 d.lgs.vo 46/1999 e, di conseguenza, l'irretrattabilità del credito contributivo che ne costituiva oggetto.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione operata ex adverso, per aver il ricorrente CP_2
comunicato la decisione della CTR all'Ente soltanto in data 26 giugno 2020, ottenendo il successivo 10.7.2020 la sospensione del fermo per cui è causa e, comunque, per essere ancora sub iudice l'atto di accertamento posto a fondamento della pretesa contributiva ed incompatibile la natura doverosa dell'attività prodromica posta in essere dall'ente concessionario con il pregiudizio lamentato e con la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, pure quantificata in modo del tutto generico ed apodittico.
Ritualmente evocata in giudizio, anche si è costituita, Controparte_1
con memoria depositata in data 16 settembre 2022, affermando l'infondatezza della domanda risarcitoria del ricorrente sul presupposto:
3 - dell'attuale pendenza del giudizio, avente ad oggetto gli atti di accertamento, pur se in sede di legittimità, ed il lungo periodo decorso tra la sentenza della CTR e la richiesta di annullamento del fermo amministrativo avanzata dal ricorrente, pure con missiva indirizzata in maniera irrituale non ad Ente Concessionario, ma ad CP_3
indirizzo e-mail di un funzionario;
- dell'unica impugnazione proposta in sede tributaria e non contro il provvedimento emesso dall' che, ciononostante, edotto dell'intervenuto Controparte_5
annullamento - ancora sub iudice in sede di legittimità - aveva comunque consentito la sospensione del provvedimento, sì da escludere fondatezza di ogni censura al comportamento dell'amministrazione;
- dell'erronea quantificazione del danno lamentato che, già a livello assertivo risultava del tutto apodittico e genericamente affermato e, in ogni caso, incompatibile con il minore valore della vettura sottoposta a fermo amministrativo.
La causa, di natura meramente documentale, ad odierna udienza, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.409 c.p.c.
2. Motivi della decisione
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione dell'avviso di addebito n. 38020140003890347, emesso per il recupero di credito contributivo di euro 13.844,00 oltre accessori di legge, nel termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, implicando il thema decidendum verifica dei requisiti integrativi – nell'an e nel quantum – della pretesa risarcitoria azionata e non delibazione di tempestività delle contestazioni relative al titolo da cui deriva l'iscrizione del fermo amministrativo sulla vettura in titolarità al ricorrente.
Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata da in quanto la potestas iudicandi del Tribunale del Lavoro trova indiretto CP_2
collegamento nella pretesa contributiva derivante dal maggior reddito accertato dall'ente
4 concessionario che, secondo previsione del codice di rito, rimane soggetta alla competenza funzionale inderogabile del giudice del lavoro, anche con riferimento alle attività strumentali (e prodromiche) al recupero coattivo.
Ancora in via preliminare, neppure merita accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da atteso che - ai sensi dell'art. 2935 c.c - la prescrizione inizia a decorrere CP_2
dal giorno in cui può essere fatta valere, e nel caso di specie, fino alla pronuncia della sentenza della CTR dell'Umbria (in data 12 dicembre 2016) non può ipotizzarsi interesse alcuno all'azione risarcitoria in esame.
2.2. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, che l' ha emanato l'avviso di addebito - causa del fermo Controparte_5
amministrativo per cui è causa - a seguito degli atti di accertamento fiscale di CP_3
ponendo in essere attività doverosa in adempimento del ruolo istituzionalmente affidato, di computo e rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato dall' . Controparte_1
Corollario logico della superiore affermazione è che, in pendenza del giudizio di legittimità avente ad oggetto la sentenza del Giudice Tributario di annullamento degli atti di accertamento del maggior reddito imponibile, non può ritenersi automaticamente travolto l'avviso di addebito emesso da e notificato in data 9.1.2015, mai opposto nei termini CP_2
previsti dall'art. 24 d.lgs.vo 46/1999 e, dunque, recante credito contributivo allo stato incontrovertibile.
Con specifico riferimento all'an della responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale evocata da parte ricorrente, va poi rilevato che lo fino al 26 giugno 2020 (solo Pt_1
allora mediante corretta destinazione della missiva contenente l'istanza in questione, prima erroneamente indirizzata ad email di un funzionario e non all'Ufficio e, ciononostante, riscontrata da con indicazione dell'esatto recapito), è rimasto inerte CP_3
e che, non comunicando all'Ente previdenziale alcunchè in ordine all'avvenuto
5 annullamento degli atti di accertamento tributario, non ha consentito ad adozione di CP_2
provvedimenti volti a far cessare gli effetti del fermo amministrativo per cui è causa.
Risulta poi per tabulas che avuto contezza di tale sopravvenienza, nel luglio 2020, ha CP_2
comunque disposto la sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'atto prodromico, cui è seguita, da parte di , in data 10.12.20, CP_3
sospensione del fermo amministrativo sulla vettura in titolarità al ricorrente.
In tale contesto, la responsabilità risarcitoria evocata da parte ricorrente risulta del tutto incompatibile, in senso logico prima che giuridico, con la natura doverosa dell'attività istituzionale svolta dall'ente previdenziale con riferimento ad accertamento di maggior reddito imponibile, allo stato non definitivamente travolto dalla statuizione del Giudice tributario (ancora sub iudice in sede di legittimità).
Risulta così accertato, quanto all'an della fattispecie risarcitoria in esame, che alcun pregiudizio patrimoniale può essere riferito agli enti convenuti, avuto riguardo all'avvenuto adempimento dei propri doveri istituzionali con riferimento agli esiti – non ancora definitivi – del giudizio in sede tributaria e, comunque, all'inerzia del ricorrente fino al mese di luglio 2020, quando ormai, secondo risultanze documentali offerte a riscontro dalla difesa erariale, la vettura - immatricolata nell'anno 2011 - già era stata alienata nel marzo del 2014 (oltre un anno e mezzo prima del fermo amministrativo), per la minor somma di € 40.600, si da potersi immaginare – in ordine al quantum del credito risarcitorio vantato - pur ritenute assorbenti e definitive le risultanze sopra evidenziate – valore del tutto inferiore agli importi apoditticamente indicati nell'atto introduttivo di € 50.000, sia ad epoca della sentenza di annullamento degli atti di accertamento davanti alla
Commissione tributaria regionale (2017) sia, ed ancora di più, ad epoca dell'istanza volta alla cancellazione del vincolo (2020) cui, va ribadito, è seguita prontamente, da parte di la sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito recante la pretesa contributiva CP_2
derivante dal maggior reddito imponibile contestato innanzi al giudice Tributario.
6 Né è consentito superamento di tale delibazione avuto riguardo ai rilievi di parte ricorrente circa l'imputabilità agli enti convenuti di una responsabilità da contatto sociale, atteso che, per condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, l'obbligazione da contatto sociale (il cui titolo è da ravvisarsi nell'art. 1173 n. 3
c.c.) può essere di duplice natura con elemento comune della titolarità, da parte del debitore, di uno status qualificato.
Con riferimento alla prima categoria, il titolo va individuato in un'obbligazione contrattuale, avente ad oggetto, sia una prestazione verso il creditore, sia un dovere di protezione (anche) nei confronti di soggetti diversi dal creditore, ma a questi socialmente legati (c.d. obbligazione senza obbligo primario di prestazione).
Riguardo alla seconda categoria, il titolo va ravvisato nell'inizio dell'esecuzione della prestazione - in assenza di un'obbligazione formale - da parte di un soggetto qualificato, che assume comportamento tale da ingenerare, nel creditore (colui che ha ricevuto la prestazione nella fase iniziale), legittimo affidamento sul completamento della prestazione
(c.d. prestazione senza obbligazione).
In entrambi i casi, secondo le regole generali, il debitore ha possibilità di liberarsi dimostrando che l'impossibilità dell'adempimento non derivi da una causa a lui imputabile oppure di aver correttamente adempiuto.
Nel caso di specie, non si reputa ravvisabile alcuno dei requisiti della duplice fattispecie risarcitoria evocata, avendo gli enti convenuti, ciascuno per la sua parte, correttamente assolto loro doveri istituzionali, senza alcun profilo di negligenza.
Ne deriva che, in assoluto difetto – nell'an e nel quantum - dei requisiti integrativi del credito risarcitorio azionato, il ricorso, del tutto infondato, va respinto.
2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla
7 controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9
d.l. 1/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate, nei confronti di
e di , in favore di ciascuna di esse, in €2.800,00 per CP_2 Controparte_1
compenso professionale oltre rimborso forfettario ex DM 147/2022, IVA e CPA come per legge.
Perugia 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 355/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Bacchi Alessandro) Parte_1
-ricorrente- contro
(Avvocatura distrettuale dello Stato) Controparte_1
(avv. Di Cato Stefania) CP_2
-resistenti- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo il 16 aprile 2021, si è rivolto all'Intestato Parte_1
Tribunale affinché - previo accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito n.
38020140003890347 e del fermo amministrativo del 16 ottobre 2015 - le convenute e (di seguito per brevità ), venissero CP_2 Controparte_1 CP_3
condannate a corrispondergli, a titolo risarcitorio, importo di € 50.000, con il favore delle spese di lite.
Il ricorrente, a sostegno della propria azione, ha allegato: - di aver ricevuto dalla di Perugia, in data 10 dicembre 2013, Controparte_1
avvisi di accertamento relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, in cui si contestava il mancato pagamento di maggior tributi dovuti a vario titolo (Ires, Irap) oltre sanzioni ed interessi e, con peculiare riferimento ad anno 2009, veniva emesso atto di accertamento T3N030603698/13, posto poi da a fondamento CP_2
dell'avviso di addebito n. 38020140003890347, per il recupero di credito contributivo di euro 13.844,00 oltre accessori di legge;
- di aver presentato ricorso, avverso i suddetti atti di accertamento, in esito rigettato dalla Provinciale, con conseguente formazione del ruolo in Controparte_4
data 9 dicembre 2014, emissione di avviso di addebito da notificato in data CP_2
9.1.2015 e iscrizione del fermo amministrativo, da parte di Equitalia, in data 20 ottobre 2015 (sul mezzo BMW X6 acquistato in data 27 marzo 2014 targato
ET477VZ);
- che, ad esito di gravame innanzi alla CTR Regionale Umbria, definito con sentenza
80/2017 depositata in data 27 febbraio 2017, con la quale veniva disposto annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, in data 28 agosto 2019, aveva inoltrato ad istanza di cancellazione del fermo amministrativo: istanza CP_3
reiterata sia in data 29 maggio 2020 che in data 9 giugno 2020, cui seguiva, in data
26 giugno 2020 - nonostante l'intervenuto annullamento, in sede tributaria, degli atti di accertamento presupposti - comunicazione di diniego da parte dell'ente
Concessionario, per non essere stato onorato il titolo posto a fondamento del fermo, con sospensione del ruolo fino ad esito degli accertamenti in sede giudiziale;
- di aver nuovamente inviato diffida ad , il 3 dicembre 2020, insistendo per CP_3
l'eliminazione del fermo amministrativo in questione, cui seguiva risposta di CP_2
il giorno seguente, in cui l'Ente Impositore rappresentava che il ruolo non risultava
2 impugnato: condizione incompatibile con la cronologia dell'annullamento, davanti al Giudice Tributario, degli atti di accertamento solo dopo la formazione del ruolo;
- di imputare sia ad che ad , rispettivamente Ente Impositore ed Ente CP_2 CP_3
Concessionario, il pregiudizio subito, a causa dell'illegittima apposizione del vincolo sul bene mobile in titolarità, nonostante l'illegittimità dell'avviso di accertamento e dell'avviso di addebito recante conseguente pretesa contributiva: pregiudizio tale da determinarne responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o da contatto sociale, per deprezzamento e mancato utilizzo della vettura dal 2017 al 2021, quantificabile nel complessivo importo di € 50.000. si è costituito in data 15 settembre 2022, sostenendo la totale infondatezza delle CP_2
pretese del ricorrente, ed eccependo, in via preliminare, oltre al perfezionamento della fattispecie prescrittiva quinquennale, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro per le domande di risarcimento del danno avanzate ai sensi dell'art. 2043 c.c., la definitività dell'avviso di addebito, non opposto nel termine perentorio di 40 giorni, secondo rimedio previsto dall'art. 24 d.lgs.vo 46/1999 e, di conseguenza, l'irretrattabilità del credito contributivo che ne costituiva oggetto.
Nel merito, ha contestato la ricostruzione operata ex adverso, per aver il ricorrente CP_2
comunicato la decisione della CTR all'Ente soltanto in data 26 giugno 2020, ottenendo il successivo 10.7.2020 la sospensione del fermo per cui è causa e, comunque, per essere ancora sub iudice l'atto di accertamento posto a fondamento della pretesa contributiva ed incompatibile la natura doverosa dell'attività prodromica posta in essere dall'ente concessionario con il pregiudizio lamentato e con la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, pure quantificata in modo del tutto generico ed apodittico.
Ritualmente evocata in giudizio, anche si è costituita, Controparte_1
con memoria depositata in data 16 settembre 2022, affermando l'infondatezza della domanda risarcitoria del ricorrente sul presupposto:
3 - dell'attuale pendenza del giudizio, avente ad oggetto gli atti di accertamento, pur se in sede di legittimità, ed il lungo periodo decorso tra la sentenza della CTR e la richiesta di annullamento del fermo amministrativo avanzata dal ricorrente, pure con missiva indirizzata in maniera irrituale non ad Ente Concessionario, ma ad CP_3
indirizzo e-mail di un funzionario;
- dell'unica impugnazione proposta in sede tributaria e non contro il provvedimento emesso dall' che, ciononostante, edotto dell'intervenuto Controparte_5
annullamento - ancora sub iudice in sede di legittimità - aveva comunque consentito la sospensione del provvedimento, sì da escludere fondatezza di ogni censura al comportamento dell'amministrazione;
- dell'erronea quantificazione del danno lamentato che, già a livello assertivo risultava del tutto apodittico e genericamente affermato e, in ogni caso, incompatibile con il minore valore della vettura sottoposta a fermo amministrativo.
La causa, di natura meramente documentale, ad odierna udienza, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.409 c.p.c.
2. Motivi della decisione
2.1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata impugnazione dell'avviso di addebito n. 38020140003890347, emesso per il recupero di credito contributivo di euro 13.844,00 oltre accessori di legge, nel termine previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, implicando il thema decidendum verifica dei requisiti integrativi – nell'an e nel quantum – della pretesa risarcitoria azionata e non delibazione di tempestività delle contestazioni relative al titolo da cui deriva l'iscrizione del fermo amministrativo sulla vettura in titolarità al ricorrente.
Sempre in via preliminare, va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza avanzata da in quanto la potestas iudicandi del Tribunale del Lavoro trova indiretto CP_2
collegamento nella pretesa contributiva derivante dal maggior reddito accertato dall'ente
4 concessionario che, secondo previsione del codice di rito, rimane soggetta alla competenza funzionale inderogabile del giudice del lavoro, anche con riferimento alle attività strumentali (e prodromiche) al recupero coattivo.
Ancora in via preliminare, neppure merita accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da atteso che - ai sensi dell'art. 2935 c.c - la prescrizione inizia a decorrere CP_2
dal giorno in cui può essere fatta valere, e nel caso di specie, fino alla pronuncia della sentenza della CTR dell'Umbria (in data 12 dicembre 2016) non può ipotizzarsi interesse alcuno all'azione risarcitoria in esame.
2.2. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso, che l' ha emanato l'avviso di addebito - causa del fermo Controparte_5
amministrativo per cui è causa - a seguito degli atti di accertamento fiscale di CP_3
ponendo in essere attività doverosa in adempimento del ruolo istituzionalmente affidato, di computo e rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato dall' . Controparte_1
Corollario logico della superiore affermazione è che, in pendenza del giudizio di legittimità avente ad oggetto la sentenza del Giudice Tributario di annullamento degli atti di accertamento del maggior reddito imponibile, non può ritenersi automaticamente travolto l'avviso di addebito emesso da e notificato in data 9.1.2015, mai opposto nei termini CP_2
previsti dall'art. 24 d.lgs.vo 46/1999 e, dunque, recante credito contributivo allo stato incontrovertibile.
Con specifico riferimento all'an della responsabilità extracontrattuale o da contatto sociale evocata da parte ricorrente, va poi rilevato che lo fino al 26 giugno 2020 (solo Pt_1
allora mediante corretta destinazione della missiva contenente l'istanza in questione, prima erroneamente indirizzata ad email di un funzionario e non all'Ufficio e, ciononostante, riscontrata da con indicazione dell'esatto recapito), è rimasto inerte CP_3
e che, non comunicando all'Ente previdenziale alcunchè in ordine all'avvenuto
5 annullamento degli atti di accertamento tributario, non ha consentito ad adozione di CP_2
provvedimenti volti a far cessare gli effetti del fermo amministrativo per cui è causa.
Risulta poi per tabulas che avuto contezza di tale sopravvenienza, nel luglio 2020, ha CP_2
comunque disposto la sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito posto a fondamento dell'atto prodromico, cui è seguita, da parte di , in data 10.12.20, CP_3
sospensione del fermo amministrativo sulla vettura in titolarità al ricorrente.
In tale contesto, la responsabilità risarcitoria evocata da parte ricorrente risulta del tutto incompatibile, in senso logico prima che giuridico, con la natura doverosa dell'attività istituzionale svolta dall'ente previdenziale con riferimento ad accertamento di maggior reddito imponibile, allo stato non definitivamente travolto dalla statuizione del Giudice tributario (ancora sub iudice in sede di legittimità).
Risulta così accertato, quanto all'an della fattispecie risarcitoria in esame, che alcun pregiudizio patrimoniale può essere riferito agli enti convenuti, avuto riguardo all'avvenuto adempimento dei propri doveri istituzionali con riferimento agli esiti – non ancora definitivi – del giudizio in sede tributaria e, comunque, all'inerzia del ricorrente fino al mese di luglio 2020, quando ormai, secondo risultanze documentali offerte a riscontro dalla difesa erariale, la vettura - immatricolata nell'anno 2011 - già era stata alienata nel marzo del 2014 (oltre un anno e mezzo prima del fermo amministrativo), per la minor somma di € 40.600, si da potersi immaginare – in ordine al quantum del credito risarcitorio vantato - pur ritenute assorbenti e definitive le risultanze sopra evidenziate – valore del tutto inferiore agli importi apoditticamente indicati nell'atto introduttivo di € 50.000, sia ad epoca della sentenza di annullamento degli atti di accertamento davanti alla
Commissione tributaria regionale (2017) sia, ed ancora di più, ad epoca dell'istanza volta alla cancellazione del vincolo (2020) cui, va ribadito, è seguita prontamente, da parte di la sospensione dell'efficacia dell'avviso di addebito recante la pretesa contributiva CP_2
derivante dal maggior reddito imponibile contestato innanzi al giudice Tributario.
6 Né è consentito superamento di tale delibazione avuto riguardo ai rilievi di parte ricorrente circa l'imputabilità agli enti convenuti di una responsabilità da contatto sociale, atteso che, per condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, l'obbligazione da contatto sociale (il cui titolo è da ravvisarsi nell'art. 1173 n. 3
c.c.) può essere di duplice natura con elemento comune della titolarità, da parte del debitore, di uno status qualificato.
Con riferimento alla prima categoria, il titolo va individuato in un'obbligazione contrattuale, avente ad oggetto, sia una prestazione verso il creditore, sia un dovere di protezione (anche) nei confronti di soggetti diversi dal creditore, ma a questi socialmente legati (c.d. obbligazione senza obbligo primario di prestazione).
Riguardo alla seconda categoria, il titolo va ravvisato nell'inizio dell'esecuzione della prestazione - in assenza di un'obbligazione formale - da parte di un soggetto qualificato, che assume comportamento tale da ingenerare, nel creditore (colui che ha ricevuto la prestazione nella fase iniziale), legittimo affidamento sul completamento della prestazione
(c.d. prestazione senza obbligazione).
In entrambi i casi, secondo le regole generali, il debitore ha possibilità di liberarsi dimostrando che l'impossibilità dell'adempimento non derivi da una causa a lui imputabile oppure di aver correttamente adempiuto.
Nel caso di specie, non si reputa ravvisabile alcuno dei requisiti della duplice fattispecie risarcitoria evocata, avendo gli enti convenuti, ciascuno per la sua parte, correttamente assolto loro doveri istituzionali, senza alcun profilo di negligenza.
Ne deriva che, in assoluto difetto – nell'an e nel quantum - dei requisiti integrativi del credito risarcitorio azionato, il ricorso, del tutto infondato, va respinto.
2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022, tenendo conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla
7 controversia, nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9
d.l. 1/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate, nei confronti di
e di , in favore di ciascuna di esse, in €2.800,00 per CP_2 Controparte_1
compenso professionale oltre rimborso forfettario ex DM 147/2022, IVA e CPA come per legge.
Perugia 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella Colaiacovo
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