Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 266 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato a Parte_1 C.F._1
CA (CZ) – ora Lamezia Terme - in data 09/09/1965, residente in [...], n. 90 87027 PAOLA
(CS), elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. SCARAMUZZINO
GIOVANNI - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in C.F._2 calce al ricorso e IG.ra - CF - nata in [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
12/01/1985, residente in [...], n. 2 88046 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PALAIA INNOCENZA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio C.F._4 professionale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 9 e 10 aprile 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/03/2025 - che i ricorrenti, in data 09/09/2011, contraevano matrimonio secondo il rito civile, in regime di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune:
Anno 2011, Numero 13, Parte 1, Ufficio 5;
- che dal matrimonio sono nate le figlie gemelle (C.F. e Persona_1 C.F._5 [...]
(C.F. ), entrambe nate il 28/05/2015 a Lamezia Terme ed entrambe Persona_2 C.F._6
attualmente residenti e domiciliate, unitamente alla IG.ra , presso la casa coniugale, sita in Lamezia CP_1
Terme, via Venezia n. 2;
- che l'unione matrimoniale, sorta sotto i migliori auspici, si è progressivamente deteriorata nel corso degli anni a causa di insanabili divergenze e incomprensioni sorte tra i coniugi che rendono impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale;
- che del tutto vani si sono rivelati i tentativi di ricostituire l'unione matrimoniale, ragion per cui i coniugi si sono determinati a chiedere concordemente la separazione;
- che il IG. svolge il lavoro di impiegato (responsabile del Canile Comunale) alle dipendenze della Pt_1 con sede in Lamezia Terme, via della Vittoria s.n.c., mentre la IG.ra svolge Parte_2 CP_1 il lavoro di commessa part-time alle dipendenze dell'esercizio commerciale denominato “G.A.M.”, con sede in
Lamezia Terme, via Eroi di Sapri, n. 82 (vedi ricorso introduttivo congiunto in atti).
Tanto premesso i ricorrenti, congiuntamente, come in atti rappresentati e difesi, chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme, previa deIGnazione del Giudice relatore e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti e concordate condizioni: Parte_1 Controparte_1
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via Venezia n. 2, è assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla IG.r ; Controparte_1
3) le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
4) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé entrambe le figlie, nel seguente modo:
- i giorni dispari le figlie staranno con la madre, che le accompagnerà a scuola, nonché ad ulteriori attività extrascolastiche, andandole a riprendere all'uscita, a portarle a casa, aiutarle nell'espletamento dei compiti scolastici ed a stare con loro fino al pernotto;
- i giorni pari le figlie staranno con il padre, che si prenderà cura di loro in tutto e per tutto, accompagnandole a scuola, nonché ad ulteriori attività extrascolastiche, vigilando anche sulle frequentazioni delle figlie, impegnandosi ad andare a riprenderle all'uscita, a portale a casa, aiutarle nell'espletamento dei compiti scolastici ed a stare con loro fino alle ore 20:00, per poi riaccompagnarle a casa;
5) entrambe le figlie trascorreranno le festività annuali nel seguente modo:
- festività natalizie, esattamente: dalla vigilia dell'Immacolata fino a dopo il giorno dell'Epifania, le figlie staranno insieme alla madre anche in Romania;
il padre le accompagnerà durante il viaggio e, dopo qualche giorno, farà rientro in Italia;
la madre si impegna, al termine delle festività natalizie, quindi, dopo il giorno dell'Epifania, a fare rientro in Italia insieme alle figlie;
- festività pasquali: le figlie trascorreranno con il padre la vigilia di Pasqua (pernotto compreso) ed il giorno di
Pasqua (pernotto compreso), mentre staranno con la madre il Lunedì dell'Angelo (giorno di Pasquetta);
- Anniversario della Liberazione, le figlie staranno la mattina fino alle ore 14:00 con la madre;
il pomeriggio fino alle ore 20:00 con il padre, che le riaccompagnerà a casa;
- Festa del Lavoro, le figlie staranno con il padre fino alle ore 20:00, per poi fare rientro a casa;
3
- proclamazione della Repubblica, le figlie staranno la mattina fino alle ore 14:00 con la madre;
il pomeriggio fino alle ore 20:00 con il padre, per poi ritornare a casa;
- Tutti i Santi, le figlie staranno con il padre fino alle ore 20:00, per poi fare rientro a casa;
6) entrambe le figlie trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni con i genitori insieme;
7) entrambe le figlie trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo;
8) durante il periodo estivo (presumibilmente durante il mese di agosto), ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per dieci giorni consecutivi, previa comunicazione reciproca, entro il 30 giugno di ogni anno, delle possibili date di inizio e di fine dei dieci giorni per come concordati;
9) ogni decisione riguardante il trasferimento di residenza, l'educazione, l'istruzione ed assistenza delle figlie dovrà essere adottata sull'accordo di entrambi i genitori e tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare potestà separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
10) considerato che le figlie vivranno prevalentemente con la madre, il padre si impegna a provvedere al mantenimento delle figlie, mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 300,00, per ciascuna figlia.
11) Le parti concordano che, in ogni caso, dalla data di presentazione del ricorso e per gli anni a venire, la domanda per la corresponsione dell'assegno unico e universale relativo alle due figlie, erogato dall'Inps e percepito fino ad oggi dal IG , verrà presentata per entrambe le figlie nella misura del Parte_1
100% unicamente dalla IG.ra , la quale percepirà in via esclusiva il relativo intero importo. Controparte_1
Il IG. si obbliga, quindi, a compiere presso l'ente competente formale atto di rinuncia alla Pt_1 presentazione della domanda in questione.
Le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie minori, previamente concordate tra i coniugi e documentate, verranno divise al 50% tra i coniugi. Le parti concordano che le spese verranno considerate ordinarie o straordinarie, soggette a consenso preventivo o meno, secondo quanto disciplinato dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal ConIGlio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 ed allegate al presente atto come parte integrante dello stesso.
12) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma personale di mantenimento.
In rito – inoltre - le parti dichiaravano di rinunciare liberamente e coscientemente a presenziare fisicamente alla fissanda udienza di comparizione delle parti, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte e confermando la volontà di non riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni sopra indicate.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 266 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG. Parte_1
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. SCARAMUZZINO GIOVANNI - CF
[...] C.F._1
- e IG.ra - CF - a sua volta rappresentata C.F._2 Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. PALAIA INNOCENZA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 28 marzo 2025, in ossequio al disposto di 4
cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 15 aprile 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data
9 e 10 aprile 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 15 aprile 2025, in forma cartacea.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono comunque giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 266 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG. - CF - nato a [...] – ora Lamezia Parte_1 C.F._1 5
Terme - in data 09/09/1965, residente in [...], elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. SCARAMUZZINO GIOVANNI - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 IG.ra - CF - nata in [...] ed in data 12/01/1985, residente Controparte_1 C.F._3 in VIA VENEZIA, n. 2 88046 LAMEZIA TERME, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PALAIA INNOCENZA
- CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio professionale, giusta procura C.F._4 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG. IG.ra Parte_1
- CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 09/09/1965,
[...] C.F._1 residente in VIA NAZIONALE, n. 90 87027 PAOLA, rappresentato e difeso dall'Avv. SCARAMUZZINO GIOVANNI
- CF - e IG.ra - CF - nata in [...], in C.F._2 Controparte_1 C.F._3 data 12/01/1985, residente in VIA VENEZIA, n. 2 88046 LAMEZIA TERME - a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. PALAIA INNOCENZA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) la casa coniugale, sita in Lamezia Terme, via Venezia n. 2, è assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla IG.r ; Controparte_1
3) le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Persona_2
4) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, ciascun genitore avrà il diritto di tenere con sé entrambe le figlie, nel seguente modo:
- i giorni dispari le figlie staranno con la madre, che le accompagnerà a scuola, nonché ad ulteriori attività extrascolastiche, andandole a riprendere all'uscita, a portarle a casa, aiutarle nell'espletamento dei compiti scolastici ed a stare con loro fino al pernotto;
- i giorni pari le figlie staranno con il padre, che si prenderà cura di loro in tutto e per tutto, accompagnandole a scuola, nonché ad ulteriori attività extrascolastiche, vigilando anche sulle frequentazioni delle figlie, impegnandosi ad andare a riprenderle all'uscita, a portale a casa, aiutarle nell'espletamento dei compiti scolastici ed a stare con loro fino alle ore 20:00, per poi riaccompagnarle a casa;
5) entrambe le figlie trascorreranno le festività annuali nel seguente modo:
- festività natalizie, esattamente: dalla vigilia dell'Immacolata fino a dopo il giorno dell'Epifania, le figlie staranno insieme alla madre anche in Romania;
il padre le accompagnerà durante il viaggio e, dopo qualche giorno, farà rientro in Italia;
la madre si impegna, al termine delle festività natalizie, quindi, dopo il giorno dell'Epifania, a fare rientro in Italia insieme alle figlie;
6
- festività pasquali: le figlie trascorreranno con il padre la vigilia di Pasqua (pernotto compreso) ed il giorno di
Pasqua (pernotto compreso), mentre staranno con la madre il Lunedì dell'Angelo (giorno di Pasquetta);
- Anniversario della Liberazione, le figlie staranno la mattina fino alle ore 14:00 con la madre;
il pomeriggio fino alle ore 20:00 con il padre, che le riaccompagnerà a casa;
- Festa del Lavoro, le figlie staranno con il padre fino alle ore 20:00, per poi fare rientro a casa;
- proclamazione della Repubblica, le figlie staranno la mattina fino alle ore 14:00 con la madre;
il pomeriggio fino alle ore 20:00 con il padre, per poi ritornare a casa;
- Tutti i Santi, le figlie staranno con il padre fino alle ore 20:00, per poi fare rientro a casa;
6) entrambe le figlie trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni con i genitori insieme;
7) entrambe le figlie trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore con il medesimo;
8) durante il periodo estivo (presumibilmente durante il mese di agosto), ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per dieci giorni consecutivi, previa comunicazione reciproca, entro il 30 giugno di ogni anno, delle possibili date di inizio e di fine dei dieci giorni per come concordati;
9) ogni decisione riguardante il trasferimento di residenza, l'educazione, l'istruzione ed assistenza delle figlie dovrà essere adottata sull'accordo di entrambi i genitori e tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare potestà separata sulle figlie minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
10) considerato che le figlie vivranno prevalentemente con la madre, il padre si impegna a provvedere al mantenimento delle figlie, mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad € 300,00, per ciascuna figlia.
11) Le parti concordano che, in ogni caso, dalla data di presentazione del ricorso e per gli anni a venire, la domanda per la corresponsione dell'assegno unico e universale relativo alle due figlie, erogato dall'Inps e percepito fino ad oggi dal IG , verrà presentata per entrambe le figlie nella misura del Parte_1
100% unicamente dalla IG.ra , la quale percepirà in via esclusiva il relativo intero importo. Controparte_1
Il IG. si obbliga, quindi, a compiere presso l'ente competente formale atto di rinuncia alla Pt_1 presentazione della domanda in questione.
Le spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie minori, previamente concordate tra i coniugi e documentate, verranno divise al 50% tra i coniugi. Le parti concordano che le spese verranno considerate ordinarie o straordinarie, soggette a consenso preventivo o meno, secondo quanto disciplinato dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal ConIGlio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017 ed allegate al presente atto come parte integrante dello stesso.
12) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma personale di mantenimento.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) – atto n. 13, Parte I, Ufficio 5, anno 2011 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; 7
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 15 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)