TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/04/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7713/2023
IL TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 3^ civile
Il Giudice, preso atto della discussione e delle conclusioni precisate nelle note scritte depositate da entrambe le parti entro il termine assegnato, in accoglimento della richiesta della parte opponente, ex art. 127 ter c.p.c., si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia la sentenza che segue, depositata nel fascicolo telematico in uno alla presente ordinanza.
Verona, 10.04.2025
IL GIUDICE
Stefania Abbate
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7713/2023 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bacchi in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPONENTE contro
(C.F. , subentrata a seguito di atto di scissione parziale Controparte_1 P.IVA_1
e proporzionale a (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Iannotta in virtù di mandato alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso il suo studio
OPPOSTA avente ad oggetto: polizza fideiussoria viste le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine assegnato in sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa, con le quali sono state
2 R.G. N. 7713/2023
precisate le seguenti
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, in accoglimento della spiegata opposizione, in via cautelare
- Sospendere, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione udienza di comparizione, per le ragioni espresse in narrativa, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto n.
1762/2022 (RGN 3910/2022). nel merito
- Accertare e dichiarare la nullità e/o estinzione delle garanzie fideiussorie sottoscritte dalla signora per le ragioni espresse in narrativa e, segnatamente, per la Parte_1
violazione della legge 287/1990 e, comunque, per la violazione dell'art.1957 c.c.
- Accertare e /o dichiarare la inesistenza e /o la nullità della garanzia e /o comunque la estinzione della stessa per le ragioni espresse in narrativa, con ogni conseguenza di legge in capo alla signora . Parte_1
- Accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità dei contratti di fidejussione posti a base del provvedimento monitorio per conformità degli stessi allo schema ABI alla luce della decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 e, per l'effetto, revocare il decreto
PER L'OPPOSTA:
Si chiede, previo rigetto dell'istanza di sospensione, il rigetto dell'opposizione avversaria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1762/2022 e la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore somma di € 17.650,00 per la fase cautelare relativa all'istanza di
3 R.G. N. 7713/2023
sospensione e all'ulteriore somma di € 33.686,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di
Giustizia, a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di onorari e spese, oltre spese generali IVA e CPA come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale, avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1762/2022 del 29.06.2022, con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare la somma di €
348.144,41, oltre interessi, in favore della in Controparte_3
restituzione di quanto da questa versato a in seguito all'escussione delle polizze CP_4
fideiussorie n. 5009021958019 del 7 maggio 2012 e n. 5009022610894 del 3 febbraio 2014, rilasciate da (poi incorporata da ) in Controparte_5 Controparte_2
favore dell'impresa individuale a copertura dell'anticipo di aiuti previsti dal Regolamento (CE)
n. 1698/2005 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del . CP_6
Il decreto ingiuntivo inizialmente non è stato opposto, e pertanto è stata incardinata innanzi al Tribunale di Perugia l'esecuzione immobiliare R.G.E. N. 83/2023 (riunita alla R.G.E. N.
352/2017). Purtuttavia la presente opposizione, proposta ai sensi dell'art 650 c.p.c, è stata instaurata a seguito del provvedimento del 16.10.2023 con il quale il G.E., “rilevato che, all'esito del controllo sommario, risulta azionato da parte del creditore procedente della procedura riunita n. 83/2023 R.G.E. un decreto ingiuntivo non opposto e non motivato quanto al profilo di abusività delle clausole nei confronti di un soggetto possibile consumatore, rispetto al quale l'effettiva qualità ricoperta dal debitore attiene alla sfera del merito e, quindi, della cognizione”, ha concesso alla debitrice esecutata termine di 40 giorni per l'eventuale introduzione del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo.
4 R.G. N. 7713/2023
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente ha articolato due motivi, eccependo: a) la nullità integrale e/o l'inefficacia delle polizze fideiussorie per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali posto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990, lamentando l'inserimento nelle condizioni generali delle medesime clausole di cui allo schema predisposto dall'ABI nel 2002 integrante, secondo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, un'intesa vietata;
b) in subordine, la nullità parziale delle medesime polizze, limitatamente alla clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., per l'identica ragione, con la conseguente decadenza dell'opposta dal diritto ad agire in regresso.
Si è costituta subentrata a a seguito di atto Controparte_1 Controparte_2
di scissione parziale e proporzionale, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo, con la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opposizione è inammissibile.
Al riguardo, è dirimente osservare che l'opponente non ha fatto in alcun modo valere una possibile abusività delle clausole di polizza secondo la disciplina di cui al d. lgs. n. 206/2005
(c.d. codice del consumo), essendosi limitata a sollevare eccezioni fondate su una pretesa violazione della normativa anticoncorrenziale, trascurando, con ciò, di considerare che l'opposizione tardiva, riconosciuta in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato per le ragioni enunciate nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9479 del 6 aprile 2023 e da intendersi qui richiamate, deve vertere “solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali”.
Peraltro, le due polizze oggetto di causa sono comunque escluse dalla sfera di applicazione della disciplina prevista a tutela del consumatore, in quanto l'opponente, al momento in cui le ha stipulate, non rivestiva la qualità di consumatore, essendovi addivenuta in vista del conseguimento dell'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE n. 1698/2005 per il sostegno allo
5 R.G. N. 7713/2023
sviluppo rurale, dunque per finalità inerenti all'esercizio dell'attività oggetto dell'impresa individuale di cui era titolare (coltivazione di cereali, cfr. visura ditta individuale doc. O opposta).
Viceversa, l'esame degli specifici motivi di opposizione dedotti nell'atto introduttivo, come detto estranei al tema della tutela del consumatore, è precluso dal giudicato implicito formatosi a seguito della mancata tempestiva opposizione del decreto ingiuntivo.
Solo ad abundantiam, senza in alcun modo recedere dal rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione, può comunque evidenziarsi l'inconferenza delle argomentazioni poste a sostegno dell'eccezione di violazione della normativa antitrust.
I titoli azionati in sede monitoria, invero, sono entrambi connotati dalla presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” (v. artt. 6 e 8 delle Condizioni generali della garanzia, docc. 3 e 4 del fascicolo monitorio) e sono perciò riconducibili al novero delle garanzie autonome, non già al contratto di fideiussione omnibus oggetto dell'indagine che ha condotto la Banca d'Italia all'adozione del provvedimento invocato dall'opponente a comprova delle proprie tesi difensive.
In tal senso è la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, non solo l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, ma al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa pattuizione dei contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c. sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale (v. Cass., Sez. Un., 18/02/2010, n. 3947).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore dell'opposta secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il valore della controversia, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.
6 R.G. N. 7713/2023
Ricorrono gli estremi per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c., con liquidazione equitativa di un importo corrispondente ad un aumento del 20 % circa delle spese legali, atteso che lo stesso contegno processuale dell'opponente - la quale ha promosso il giudizio senza svolgere alcuna eccezione pertinente al profilo dell'abusività delle clausole negoziali - denota la consapevolezza dell'inapplicabilità della disciplina consumeristica alle due polizze e, dunque, la consapevolezza del carattere temerario della lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in
€ 11.088,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e
CPA;
3. condanna l'opponente a pagare all'opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la somma di €
2.200,00.
Verona, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
7