Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/03/2025, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01363/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2021, proposto da Forumnet S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia, Luigi Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Nonsoloeventi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Casalino, Giuseppe Casalino, Nicola Casalino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del D.M. 10 luglio 2020 n. 313 (MIBACT_DG-S|13/07/2020|0010928-A) recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 destinata al sostegno dell'esercizio teatrale e modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 2020”;
- del decreto Dirigenziale 23 luglio 2020 (DG-S|23/07/2020|DECRETO 1521), con il quale è stato indetto, in attuazione del D.M. 10 luglio 2020, “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ESERCIZIO TEATRALE a valere sulla quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all' articolo 89 del DL 17 marzo 2020 nr.18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27”;
- del D.M. 17 agosto 2020 n. 407 con il quale è stato modificato il D.M. 10 luglio 2020 allo scopo di estendere l'intervento di sostegno ivi previsto al settore dell'esercizio teatrale, con riferimento anche alle sale con un numero di posti tra 100 e 299 e di incrementare la misura massima del contributo concedibile ;
- del decreto dirigenziale 18 settembre 2020 (DG-S|18/09/2020|DECRETO 1739), con il quale è stato indetto, in attuazione del D.M. 10 luglio 2020, n. 313 e del D.M. 17 agosto 2020, n. 407, “AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ESERCIZIO TEATRALE a valere sulla quota parte del Fondo emergenze di parte corrente di cui all' articolo 89 del DL 17 marzo 2020 nr. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27”;
- del D.M. 19 ottobre 2020 n. 467 che (i) ha destinato un'ulteriore quota di euro 4.000.000 per l'anno 2020, ad integrazione di quanto già stanziato con il precedente D.M. 10 luglio 2020, al sostegno degli organismi di programmazione che hanno inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020; (ii) ha incrementato sia la misura massima del contributo prevista all'art. 2 del D.M. 10 luglio 2020, così come modificato dall'art. 1 del D.M. 17 agosto 2020, sia la percentuale ivi prevista (doc. 5);
- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli testé richiamati ivi inclusi il decreto del Direttore Generale 17 novembre 2020 rep. 1969 con il quale, all'esito del procedimento avviato con i provvedimenti sopra indicati, sono stati assegnati i contributi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nonsoloeventi S.r.l. e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2021 e depositato il 4 febbraio 2021, la società ricorrente deduce:
- di essere il gestore del Forum di Assago e dell’adiacente Teatro Repower e di svolgere in relazione a tale ultimo teatro attività di programmazione, mettendo a disposizione spazi e servizi per la rappresentazione di compagnie teatrali;
- di essere solo recentemente venuta a conoscenza della circostanza che, in attuazione dell’art. 89 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), recante istituzione di un fondo destinato a sovvenzioni straordinarie per sostenere le attività teatrali e “ristorare le perdite straordinarie del periodo pandemico”, l’allora MI (oggi Mic - Ministero della cultura) ha adottato (dopo il d.m. 23 aprile 2020, destinato ai soggetti non beneficiari di contributi Fus 2019):
-- i DD.MM. 10 luglio 2020, n. 313, e 17 agosto 2020, n. 407, recanti rispettivamente: i) d.m. n. 313/20: misure per l’esercizio teatrale privato, aventi il fine di mitigare gli effetti negativi dovuti alle mancate entrate da biglietteria causate dalla chiusura delle sale teatrali, in favore degli organismi “che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo” nonché degli organismi di programmazione già beneficiari del sostegno Fus, con ristoro computato in modo diverso e ridotto di una quota pari al contributo pubblico già ricevuto in base al Fus; ii) d.m. n. 407/2020: ampliamento della platea dei beneficiari, includendovi i gestori di sale con un numero di posti tra 100 e 299 (fermi i requisiti già definiti con il d.m. n. 313/20 cit.), e incremento della misura massima del contributo (da 50.000 a 100.000 euro);
-- il D.D. 17 novembre 2020, con cui la Direzione generale dello spettacolo ha approvato la relativa graduatoria, ripartendo la somma di 14 milioni di euro in favore di 70 operatori;
-- il D.M. 19 ottobre 2020 n. 467 recante “Riparto di quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modifiche al decreto ministeriale 10 luglio 2020, così come modificato dal decreto ministeriale 17 agosto 2020” (doc. 5, cit.), in base al quale: (i) “una quota pari a euro 4.000.000,00 per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata, ad integrazione di quanto già stanziato con decreto ministeriale 10 luglio 2020, al sostegno degli organismi di programmazione ovvero esercizio teatrale che hanno inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020” (cfr. art. 1, co. 2); (ii) il contributo concedibile è stato portato “fino ad un massimo del 100% dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, ….in misura non superiore a euro 800.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti”;
- di non aver potuto partecipare alla assegnazione dei sopra citati fondi, in quanto non è venuta a conoscenza dei bandi tempestivamente e, in ogni caso, in quanto non dotata del requisito della esclusività dell’esercizio dell’attività di programmazione, come previsto dal DM 10 luglio 2020, in quanto gestisce non solo il Teatro, ma anche il Forum.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, prospettando:
I) “ Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di adeguata pubblicità dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi pubblici ex art. 12 l. 241/1990; violazione dell’art. 1 della l. 839/1984; violazione dell’art. 32 l. 69/2009; eccesso di potere (contraddittorietà) ”, con cui deduce di non avere avuto conoscenza dei bandi in ragione del fatto che gli stessi sono stati illegittimamente pubblicati solo sul sito internet del Ministero e non anche sulla Gazzetta Ufficiale;
II) “ Violazione degli artt. 3 e 41 Cost.; violazione dell’art. 89 del D.L. 18/2020; violazione e falsa applicazione della l. 400/88; eccesso di potere (disparità di trattamento, sviamento e manifesta ingiustizia) ”, nella misura in cui gli atti impugnati escludono gli operatori che esercitano l’attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo in via non esclusiva. Ciò sarebbe contrario alla ratio di tali interventi che intendono supportare tutti gli operatori del settore e non limitarsi solo ad alcuni.
Si è costituita in resistenza l’amministrazione, depositando il 26.3.2021 memoria in replica alle censure ricorsuali.
Si costituiva in data 29.3.2021 il controinteressato Nonsoloeventi S.r.l., eccependo l’inammissibilità, l’improponibilità e l’infondatezza del ricorso.
In vista della udienza pubblica di discussione del merito, la ricorrente e la controinteressata provvedevano a depositare memorie.
2. – Alla udienza straordinaria di smaltimento del 7.2.2025, il presente ricorso è trattenuto in decisione.
3. – Il ricorso è infondato.
3.1. – Va premesso che ai sensi dell’art. 89 d.l. n. 18/2020 cit. (“Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo”; si riportano le parti d’interesse):
- co. 1: “Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da ripartire, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. […]”;
- co. 2: “Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19”.
Tali fondi sono stati successivamente incrementati con d.l. n. 34/2020 e n. 104/2020.
In attuazione di questa norma sono stati adottati i conseguenti decreti ministeriali con cui si è disposto il riparto dei succitati fondi:
A) il D.M. 23 aprile 2020, che ha stanziato una quota, pari a euro 20 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020, destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo, che non sono stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019, prevedendo un contributo in parti uguali e, comunque, in misura non superiore a 10.000 euro per ciascun beneficiario, per un totale di 2680 assegnazioni, a cui sono seguite n. 2664 erogazioni in favore dei soggetti istanti in possesso dei requisiti richiesti.
Tali quote sono state successivamente aumentate con D.M. 9 novembre 2020 e 3 dicembre 2020;
B) il D.M. 10 luglio 2020, che destina parte del Fondo “al sostegno degli organismi che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e che non siano partecipati da soggetti pubblici e/o gestiti direttamente da enti locali o territoriali” (art. 1).
Tale decreto individua i criteri e requisiti per la presentazione della domanda di contributo, in toto poi recepiti dal successivo avviso pubblico del Direttore generale dello spettacolo, impugnato con il ricorso avversario. In particolare: - l’art. 1 individua i soggetti destinatari della misura, disponendo che “Una quota, pari a euro 10.000.000,00 per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è destinata al sostegno degli organismi che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo e che non siano partecipati da soggetti pubblici e/o gestiti direttamente da enti locali o territoriali”; - l’art. 2 reca le modalità di assegnazione delle risorse di cui all’articolo 1, prevedendo che le stesse “sono ripartite tra i soggetti beneficiari in misura proporzionale ai minori incassi da biglietteria e da abbonamenti, al netto dell’IVA, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020, in rapporto agli incassi ottenuti nello stesso periodo nel corso dell’anno 2019”. Inoltre, il medesimo articolo dichiara che “il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 20 per cento dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a 25.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti, e in misura non superiore a 50.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti”; - il comma 2 prevede, inoltre, una ulteriore fattispecie di destinatari, ovvero gli organismi di programmazione già beneficiari del sostegno FUS che, come i precedenti organismi, hanno subito le perdite dovute alla pandemia e alle necessarie misure di contenimento e di chiusura dell’esercizio delle attività, ma ai quali il D.M. ex adverso contestato riserva un ristoro computato in modo diverso e ridotto di una quota pari al contributo pubblico già ricevuto. In particolare, è previsto che “Nel caso in cui l’organismo per l’anno 2019 sia stato beneficiario ai sensi degli articoli 16 e 39 del ministeriale 27 luglio 2017, di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, la misura del contributo di cui al presente decreto è pari alla differenza tra il contributo a valere sul FUS e gli importi massimi previsti, di cui al comma 1 del presente articolo”.
In diretta attuazione del predetto decreto ministeriale, è stato pubblicato l’“Avviso pubblico Fondo emergenza Covid 2020 - Esercizio Teatrale D.M. 10 luglio 2020, n. 313”, adottato con decreto del Direttore generale 23 luglio 2020, rep. 1521, che specifica, tra l’altro, i requisiti per la presentazione delle domande di contributo che sono in questa sede contestati;
C) il D.M. 17 agosto 2020, modificativo del precedente decreto, che ha ampliato la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari, consentendo la partecipazione anche alle sale con un numero di posti tra 100 e 299 e incrementato la misura massima del contributo. Con l’“Avviso pubblico Fondo emergenza Covid 2020 - Esercizio Teatrale D.M. 10 luglio 2020, n. 313, così come modificato dal D.M. 17 agosto 2020, n. 407”, è stata data attuazione al decreto, recando le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi;
D) il D.M. 16 ottobre 2020, che ha integrato (con una quota pari a euro 4.000.000,00 per l’anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) quanto già stanziato con decreto ministeriale 10 luglio 2020, in favore degli organismi, di programmazione ovvero esercizio teatrale, che avevano già inoltrato richiesta di contributo ai sensi dei decreti ministeriali 10 luglio 2020 e 17 agosto 2020. L’articolo 3, comma 1, del citato decreto ha previsto, fermi i requisiti già declinati nei precedenti D.M., che “Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo del 100% dei mancati incassi relativi alla sala o alle sale gestite, nel periodo di riferimento e, comunque, in misura non superiore a euro 200.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 100 e 299 posti, in misura non superiore a euro 400.000 per ciascuna sala nel caso di sale con capienza compresa tra 300 e 600 posti e in misura non superiore a euro 800.000 euro per ciascuna sala nel caso di sale con capienza superiore ai 600 posti”;
E) infine, con D.D.G. 17 novembre 2020 si è provveduto alla assegnazione dei contributi per l’Esercizio teatrale anno 2020 di cui al D.M. 10 luglio 2020, n. 313, al D.M. 17 agosto, n. 407 e all’articolo 1, comma 2, e articolo 3 del D.M. 16 ottobre 2020 n. 467.
Parte ricorrente non ha presentato domanda per i benefici di cui ai decreti descritti, sia in quanto non venuta a conoscenza degli avvisi, sia in quanto esclusa dal requisito della “esclusività” dell’attività di programmazione, richiesto dal DM. 10 luglio 2020, che ritiene illegittimo e discriminatorio.
3.2. – In via preliminare, l’amministrazione resistente e la controinteressata eccepiscono la tardività del ricorso in quanto tardivamente notificato rispetto alla pubblicazione dei decreti ministeriali impugnati, avvenuta sul sito del Ministero.
Nello specifico, il DM 10 luglio 2020, n. 313, è stato pubblicato unitamente all’Avviso pubblico attuativo il 24 luglio 2020, mentre il D.M. 17 agosto 2020, n. 407 è stato pubblicato unitamente all’Avviso pubblico attuativo il 18 settembre 2020 e il D.M. 19 ottobre 2020, n. 467 è stato pubblicato il 17 novembre 2020.
Parte ricorrente sostiene l’inidoneità della pubblicazione sul sito del Ministero a far decorrere il termine per impugnare, posto che tali atti avrebbero dovuto essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, circostanza che ha impedito di conseguire una effettiva conoscenza.
Il Collegio ritiene che sia possibile prescindere dall’esame della eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sollevate dalla difesa erariale e dalla controinteressata, in quanto il medesimo è comunque infondato nel merito.
3.3. – Con un primo motivo di ricorso – come sopra richiamato – parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati per la mancata pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, devono essere richiamate le seguenti disposizioni:
- l’art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano “ gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ” (comma 1) e “ gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 di importo superiore a mille euro ” (comma 2), precisando, al comma 3, che “ La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario ”;
- l’art. 32, comma 1, primo periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale “ A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati ”;
- l’art. 18, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il quale dispone che gli atti diversi dagli atti normativi di cui ai precedenti articoli dello stesso d.P.R. sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale in quanto “ interessino la generalità dei cittadini ” e se la relativa pubblicità “ risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso ”, così prevedendo la pubblicazione in G.U. degli atti non aventi natura normativa in funzione “ notiziale ”, ossia per “ una funzione di utilità ” (così Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2012, n. 3136; cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. V ter, 20 ottobre 2023, n. 15503, secondo cui ciò vale tanto più se si considera che “ ai sensi dell’art. 10, comma 1, delle preleggi, solo l’efficacia delle leggi e dei regolamenti è subordinata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale )”.
Sulla scorta di tali norme e tenuto conto della natura degli atti impugnati, deve ritenersi che nel caso di specie la relativa pubblicazione sul sito internet ministeriale costituisse una forma di pubblicità idonea a determinare la decorrenza del termine decadenziale per la presentazione della domanda di contributo.
I decreti in discorso sono ascrivibili, infatti, agli atti di cui al richiamato art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013 e devono essere qualificati alla stregua di atto amministrativo generale e non già di atto normativo (in termini, in relazione ad analoghi decreti ministeriali di riparto, v. TAR Lazio, II-quater, n. 801/2025). Tali atti, infatti, non presentano il carattere dell’astrattezza, dettando la disciplina di una singola e determinata procedura di finanziamento (i.e., quella volta all’assegnazione di una quota delle risorse a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all’art. 89 del d.l. n. 18 del 2020), senza capacità di regolare una serie indeterminata di casi, ed è rivolto a soggetti che, se risultano indeterminabili a priori , sono certamente determinabili a posteriori in coloro che hanno presentato la domanda secondo i criteri prestabiliti (sulla distinzione tra atto normativo e atto amministrativo generale cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. VI, 23 febbraio 2024, n. 1806).
Nel caso di specie, risulta legittima la pubblicazione dei suddetti decreti e avvisi sul sito del Ministero, idonea a determinare l’effetto di pubblicità adeguata alla procedura in esame, con conseguente rigetto del primo motivo di ricorso.
3.4. – Con un secondo motivo, la ricorrente lamenta che il requisito dell’esclusività dell’esercizio dell’attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo, previsto dal D.M. 10 luglio 2020, sia illegittimo, in quanto in violazione del fine istituzionale perseguito dalla norma istitutiva dei Fondi ex art. 89 d.l. n. 18/2020, ossia quello di ristorare tutti gli operatori del settore dello spettacolo, senza distinzioni in base alla esclusività o meno dell’attività.
Il motivo è infondato.
La doglianza in esame investe le modalità con cui il Ministero, in attuazione delle norme di legge di cui all’art. 89 d.l. n. 18/2020, ha individuato i criteri con cui procedere all’assegnazione dei fondi previsti a sostengo degli operatori del settore dello spettacolo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In linea generale, questo Tribunale ha già avuto modo di individuare lo spazio decisionale che compete al decisore e il correlato ambito del controllo giurisdizionali sulle scelte di riparto di contributi a sostegno di un settore economico.
Si è infatti affermato che “ in linea astratta, compete al decisore pubblico scegliere, a fronte della limitatezza delle risorse, se favorirne la massima diffusione lungo una platea di beneficiari la più ampia possibile (con l’ovvia conseguenza che l’importo spettante a ciascun componente ne sarà proporzionalmente ridotto), ovvero se concentrare l’intervento su un insieme più ristretto di soggetti, al fine di rendere il sostegno, per questi ultimi, più efficace ”, e che anche in quest’ultima ipotesi, “ la selezione dei beneficiari, ovvero le modalità con le quali essi sono individuati, distinguendoli da chiunque altro eserciti la medesima attività lavorativa, per quanto latamente discrezionale, non sfugge al consueto controllo giurisdizionale sulla manifesta illogicità di essa e sul travisamento dei fatti. ” (TAR Lazio, II-quater, n. 5094/2021 e n. 741/2022).
Inoltre, in punto di giudizio di ragionevolezza dei criteri di riparto, è stato affermato che, nell’ambito di controllo attribuito a questo giudice, occorre indagare “ se l’esito discriminatorio, nella sua duplice accezione di illegittima equiparazione o di ingiustificata differenziazione, oltrepassi la soglia di rilevanza atta a giustificare un intervento demolitorio del giudice ”, con la conseguenza che “ deve considerarsi ragionevole la norma che non è arbitraria, situazione che si verifica quando la scelta normativa è sostenuta da una ragione giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come intollerabile ” (Cons. St., VI, n. 10427/2024). Il limite che incontra il giudice nel sindacato circa le scelte in questione si ravvisa, dunque, “ in una valutazione esterna delle scelte normative che riguardi la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, e non può spingersi, invece, a valutazioni in ordine ai possibili altri modi con cui provvedere alle situazioni considerate dal regolatore, modi che attengono per l’appunto al merito delle scelte operate; né, tanto meno, può implicare una revisione o riformulazione della ponderazione degli interessi. ” (ibid.).
Alla luce di queste considerazioni di carattere generale, il Collegio non può che concludere che le scelte amministrative oggi in esame non si presentano affette da profili di palese irragionevolezza.
Gli atti impugnati hanno operato delle scelte nell’individuare i soggetti ai quali erogare concretamente il “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” istituito dall’art. 89 d.l. n. 18/2020: tali scelte non appaiono palesemente irragionevoli né rivelano un uso distorto della discrezionalità.
Come si è visto, il Ministero ha ritenuto di ammettere ai “ristori” dei dd.mm. 10 luglio 2020, n. 313, e 17 agosto 2020, n. 407, precisi destinatari (organismi di programmazione “ che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo ”), distinguendo tale intervento da quello generale di cui ai precedenti decreti di riparto, pure richiamati in premessa (D.M. 23 aprile 2020 e D.M. 10 agosto 2020, n. 397).
A tal fine sono state individuate le categorie degli organismi che esercitano in modo esclusivo attività di programmazione nell’ambito dello spettacolo dal vivo, delimitando tale platea di beneficiari sulla base della capienza e del livello di offerta occupazionale (avuto riguardo ai contributi previdenziali versati).
Tale scelta non si appalesa in contrasto con la norma istituiva del Fondo, che sul punto riconosceva ampia discrezionalità nell’individuazione dei destinatari del beneficio: invero nelle modalità di ripartizione il criterio indicato imponeva di “ tene[re] conto altresì dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19 ” (art. 89, co. 2, d.l. n. 18/2020).
La previsione del requisito dell’esclusività della programmazione appare funzionale ad individuare quei soggetti che hanno subito, rispetto ad altri, perdite maggiori e non facilmente recuperabili.
In questa ottica, i requisiti richiesti sono del tutto coerenti con la finalità della norma primaria proprio perché definiti rispetto ad una determinata funzione svolta dagli organismi di programmazione in termini di esclusività. Tale scelta non appare illogica o irragionevole, ma anzi rappresenta un criterio obiettivo con il quale selezionare i soggetti beneficiari, essendo pertinente al tipo di attività economica oggetto del ristoro.
La presenza di organismi che esercitano tale attività anche in via non esclusiva come la ricorrente – rappresentando una alternativa e legittima modalità di gestione – non è di per sé un dato sufficiente a concretare una illegittimità della misura, dalla prospettiva di una sua illogicità e irragionevolezza, anche tenendo conto della circostanza per cui tale misura si inserisce e completa un quadro composito di misure di sostegno che il Ministero aveva adottato in relazione alle esigenze di ristoro del settore dello spettacolo.
Come evidenziato nelle memorie di parte resistente e della controinteressata, la ricorrente ben avrebbe potuto chiedere l’ammissione ad altri benefici disposti in base al Fondo in questione, come ad esempio quelli di cui al D.M. 23 aprile 2020 e al D.M. 10 agosto 2020 (in relazione ai quali, cfr. TAR Lazio, sez. II-quater, n. 801/2025).
Ciò peraltro evidenzia come, in attuazione della norma di legge richiamata, sono state previste modalità di riparto sia generali, sia più specifiche che tengono della natura degli organismi beneficiari, modalità che appaiono consentite nell’ambito dell’art. 89 d.l. n. 18/2020.
Né a diverse conclusioni conducono gli ulteriori profili di censura, nella parte in cui prendono come riferimento i criteri di accesso al FUS, ovvero i sostegni previsti ad altri settori dello spettacolo, al fine di contestare la discriminatorietà del requisito.
Invero si tratta di misure di sostegno che si fondano, in un caso, su diversi presupposti (ad esempio, la qualità artistica o il numero di rappresentazioni programmate) e, nell’altro, su un diverso ambito oggettivo di attività che includeva in maniera generica – e diversamente dal DM impugnato – un target ampio di organismi.
In conclusione, la scelta contestata, nel senso di delimitare l’ambito soggettivo dei beneficiari richiedendo determinate caratteristiche di svolgimento dell’attività, anche con riferimento al carattere esclusivo della medesima, non presenta i vizi dedotti, risultando l’ampia discrezionalità conferita dal legislatore all’autorità ministeriale, che appare esercitata in maniera non palesemente illogica o affetta da travisamento.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO