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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1768 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Varvaro;
appellante
E
, nato a [...] il [...], C.F. n.q. di CP_1 C.F._2
curatore dell'eredità giacente di , nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 04/03/2017, C.F. ; C.F._3
appellato contumace 2
, nata a [...] il [...], CF: , Controparte_2 C.F._4 CP_3
Per
nato a [...] il [...], C.F: , e ,
[...] C.F._5 Parte_2
nato a [...] il [...], CF: , rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._6
Fabio Pizzuto, Sergio Pizzuto e;
Controparte_2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.2.2021 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Palermo nella sua qualità di curatore dell'eredità CP_1
giacente di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
04/03/2017), nonché i NI , e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fine di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare in nome e luogo di
[...]
l'eredità di (nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 31 Persona_1 Persona_2
gennaio 2016), allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva, come già congruamente compendiato nella parte espositiva della sentenza di primo grado: (i) di essere creditore di Persona_1
dell'importo di € 120.229,65, in forza del contratto di cessione stipulato con ZE
[...]
NC S.r.l. il 17/02/2021; (ii) che detto credito traeva origine dal decreto ingiuntivo n.
970/2005 emesso dal Tribunale di Benevento nei confronti della Parte_3
e dei fideiussori , e
[...] Persona_1 Controparte_5 CP_6
in favore di (incorporata nella
[...] Controparte_7
, divenuto definitivo;
(iii) che detto credito era pervenuto alla Controparte_8
cedente ZE NC S.r.l. in forza del contratto di cessione di crediti in blocco, ex L. 30 3
aprile 1999 n. 130 e art. 58 del T.U.B (pubblicato sulla G.U. n. 93 del 07/08/2008) concluso il 31/07/2008 con la società la quale, a sua volta, si era resa cessionaria di _9
esso in forza del contratto di cessione concluso il 22/12/2000 con Controparte_8
(pubblicato sulla G.U. del 04/01/2001); (iv) che, con atto del 24/02/2016 (in notaio dott.
, Rep. n. 1610, Racc. 1130), aveva rinunciato Persona_3 Persona_1
all'eredità della coniuge , deceduta il 31/01/2016; (v) che il 04/03/2017 Persona_2 [...]
era deceduto;
(vi) che, con ordinanza del 27/11/2018, era stata dichiarata Persona_1
giacente l'eredità di ed era stato nominato come curatore l'avv. ; Persona_1 CP_1
(vii) che dalla relazione depositata dal curatore dell'eredità giacente emergeva che il patrimonio di era incapiente; (viii) che l'eredità di , Persona_1 Persona_2
composta da un cospicuo patrimonio immobiliare, era stata, invece, accettata dai convenuti
, e (figli della coppia Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 CP_10
) con atto del 14/02/2020.
[...]
La Curatela della eredità giacente di rimaneva contumace. Si Persona_1
costituivano invece congiuntamente , e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
contestando la validità della cessione del 17.2.2021 ed evidenziando che il credito per
[...]
il cui soddisfacimento era stata proposta l'azione avrebbe comunque dovuto ritenersi estinto a seguito dell'accordo transattivo che ZE NC s.r.l. aveva concluso coi fideiussori e di cui il Curatore dell'eredità giacente Controparte_5 Controparte_6
aveva dichiarato di volere profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c., come da comunicazione inviata alla controparte in data 14.4.2021; in subordine, deducevano che il credito avrebbe dovuto ritenersi limitato alla quota di 1/3 dell'importo riconosciuto dal titolo giudiziale. 4
Con sentenza n.ro 3724 del 20.9.2022 il giudice adito rigettava la domanda e condannava l'attore a rifondere a , e le spese di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
lite.
Ha proposto appello l , insistendo nell'accoglimento delle sue originarie Parte_1
richieste, lamentando la contraddittorietà ed erroneità delle motivazioni reiettive esplicitate nel provvedimento impugnato e chiedendo, quale conseguenza della integrale riforma del decisum, la condanna dei anche alla restituzione della somma di euro 6.739,46 Per_1
loro corrisposta in adempimento della statuizione condannatoria afferente alle spese di lite.
Anche nel presente grado la Curatela è rimasta contumace.
La causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione in data 12 febbraio 2025
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*******************
L'appello si presenta fondato.
La sentenza oggetto di impugnazione ha rigettato la domanda ritenendo, peraltro contraddittoriamente rispetto alle sue stesse premesse, che l'attore non avesse dimostrato la titolarità del rapporto di credito a cautela del quale aveva agito ai sensi dell'art.524 c.c., e ciò sul rilievo che, mentre era da ritenersi provata la prima cessione di esso, quella operata dal a favore della in data Controparte_8 _9
22.12.2000, e ciò alla luce del contenuto dei provvedimenti giudiziari emessi direttamente a favore di quest'ultima a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, rimaneva carente la prova del secondo trasferimento, quello dalla _9
a ZE NC s.r.l., e ciò in quanto l'atto di cessione in blocco intervenuto tra tali
[...]
società il 31.7.2008 non era stato accompagnato dalla produzione in giudizio dell'elenco 5
dei crediti ceduti né il debito in questione era stato iscritto dal Curatore tra le passività
gravanti sulla eredità giacente del . Persona_1
L'appellante, nel contestare siffatta valutazione, ha illustrato analiticamente e convincentemente i dati fattuali e giuridici che consentono di ritenere dimostrata la catena dei passaggi del credito azionato fino all'acquisto da lui effettuato.
Per quanto attiene alla prima cessione, va evidenziato che la contestazione avanzata solo in questo grado da parte della difesa dei NI si presenta inammissibile in Per_1
quanto tardiva e, in ogni caso, non effettuata mediante la indispensabile proposizione di appello incidentale avverso l'espresso passaggio motivazionale contenuto nella sentenza impugnata;
peraltro, la inammissibilità conseguirebbe, aliunde, ai sensi dell'art.342 c.p.c.,
dalla omessa allegazione di censure specifiche rispetto alle argomentazioni addotte sul punto dal giudice di prime cure.
Venendo al secondo trasferimento del credito, va premesso che l'appellante aveva in primo grado prodotto sia l'atto di cessione in blocco intervenuto il 31.7.2008 tra la _9
(cedente) e ZE NC s.r.l. (cessionaria), seppure senza gli allegati, che l'avviso
[...]
di esso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 07/08/2008 ai sensi dell'art.58 T.U.B..
In tale avviso i crediti oggetto della cessione venivano individuati in base ad alcune caratteristiche, riportate in più punti, tra cui, oltre a quelle incontestatamente presenti nel credito de quo (l'essere classificato come credito in sofferenza, sorto da un contratto di finanziamento non assistito da ipoteca o altra garanzia reale), quello della provenienza proprio dalla sopra descritta prima cessione (punto n. 4): “erano già stati oggetto di
cessione in blocco alla ED in data 22 dicembre 2000 come da Avviso di cessione di 6
crediti pro-soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II del
4 Gennaio 2001”).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso della cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.58 T.U.B., oltre a sostituire l'adempimento previsto dall'art.1264 c.c., può fornire elemento di prova sufficiente del trasferimento del diritto ove,
non limitandosi a un mero richiamo alla operazione in sé, contenga elementi in grado di consentire, come appunto nel caso in esame, l'individuazione dei crediti interessati dalla modifica soggettiva (v., inter alia, Cass. 15884/2019).
Va dato atto che nella sua comparsa conclusionale la difesa dei ha eccepito Per_1
che l'attore non ha fornito prova della condizione negativa che era prevista nel successivo punto 5) dell'avviso (ossia che ai debitori non fosse stata trasmessa una lettera raccomandata in data non successiva all'1.8.2008 in cui venivano informati che la loro pratica era stata affidata al vaglio del gruppo di lavoro risk managment di ER NC
s.p.a.); tuttavia, a prescindere dalla tardività della deduzione, deve ritenersi che la dimostrazione di un fatto “negativo” non potesse che gravare, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul debitore e, quindi, sulla Curatela.
In ogni caso, l'appellante ha rimarcato la sussistenza di altri elementi che concorrono a supportare la prova del passaggio credito in favore di ZE NC s.r.l., che ebbe poi ad alienarglielo il 17.2.2021, per come adeguatamente documentato dalla sua accettazione della proposta di vendita, dalla copia del contratto sottoscritta dal rappresentante della società cessionaria e dai bonifici di pagamento versati in atti.
Tra questi va certamente ricompresa la posizione assunta dalle controparti e,
segnatamente, la circostanza che il Curatore della eredità giacente ebbe a riscontrare la 7
sua pretesa dichiarando espressamente di volere approfittare della transazione intervenuta nel 2013 tra i e ZE NC s.r.l., così implicitamente CP_5
riconoscendo la titolarità all'epoca del credito in capo a quest'ultima (v. la missiva del
14.4.2021 che è stata prodotta in giudizio dagli stessi unitamente al testo Per_1
della proposta di accordo transattivo datata 14.5.2013 al fine di far comprovare la tesi dell'intervenuta estinzione del credito), oltre che la disponibilità della documentazione afferente al titolo giudiziale.
Nessuna valenza di segno contrario può invece attribuirsi alla omessa inclusione da parte del Curatore del credito in oggetto tra le passività dell'eredità giacente nel suo primo inventario, salva la sua indicazione tra quelli da sottoporre a verifica effettuata nella istanza del 14.4.2021, volta ad ottenere dal giudice l'autorizzazione alla ri-apertura delle operazioni.
Accertata la legittimazione attiva dell , deve poi escludersi che sia stata fornita Parte_1
prova della estinzione del credito in conseguenza dell'accordo transattivo che intervenne tra i e la ZE NC s.r.l., quest'ultima rappresentata della procuratrice CP_5
speciale Parte_4
L'accordo, della cui stipula viene dato atto anche nella vendita operata in favore dell'appellante, prevedeva il pagamento della circoscritta somma di euro 10.000,00 per sorte e di euro 1.809,61 per spese ed era destinato a estinguere esclusivamente la posizione debitoria dei due fideiussori stipulanti, per come emerge chiaramente dal testo della proposta fatta ai dai legali delle su indicate società (“A seguito CP_5
dell'effettivo ed integrale incasso della somma complessiva di e 11.809,61, Guber s.p.a. e
la Cessionaria ZE NC s.r.l. non avranno più nulla a pretendere nei confronti dei soli 8
Sigg.ri e , garanti della Società Centro Agroalimentare Controparte_6 Controparte_5
Benevento srl, relativamente al credito nascente dalla posizione in oggetto”). Si è trattato,
dunque, di una transazione parziale ha determinato esclusivamente lo scioglimento del vincolo di solidarietà tra i co-obbligati (v. Cass. 2426/2024, 7094/2022).
Si ravvisano, da ultimo, gli ulteriori requisiti richiesti dall'art.524 c.c..
In particolare, provata documentalmente la rinuncia del alla cospicua Persona_1
eredità della moglie, sussistono certamente fondate ragioni per ritenere prevedibile che l'attivo della eredità del predetto, rifiutata dai figli e giacente già da anni, non sia in grado di soddisfare il credito azionato, seppure nel minore importo conseguente al venir meno del vincolo di solidarietà (stimato dallo stesso appellante, nella sua comparsa conclusionale,
nell'ammontare di euro 44.510,35). Di tale pregiudizio può trarsi prova adeguata dal quadro economico complessivo esposto dal Curatore nella relazione del 21.7.2020 e nella su indicata nota del 14.4.2021, nelle quali, a fronte della proprietà solo pro quota in capo al de cuius di alcuni cespiti immobiliari improduttivi e in parte occupati sine titulo da terzi e di modeste somme di denaro, emergono plurimi debiti, tra cui la pretesa, seppure da verificare, di pagamento della somma di €. 263.193,04 avanzata dagli stessi Per_1
odierni appellati quali eredi della madre. Del resto, secondo i principi di riparto dell'onere della prova elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all'azione in esame, sarebbe spettato agli appellati fornire prova specifica della idoneità dei beni personali del de cuius a soddisfare la pretesa creditoria (Cass. 5994/2020).
In conclusione, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, e, in accoglimento della domanda, l'Inguaggiato va autorizzato ad accettare l'eredità di in nome e Persona_2
luogo del de cuius fino alla concorrenza del suo credito, che non Persona_1 9
compete a questa sede, volta ad assicurare il precipuo rimedio di cui all'art.524 c.c.,
determinare nel suo esatto ammontare, vieppiù non essendosi su tale questione instaurato adeguato contraddittorio con la Curatela.
Secondo il principio di causalità, i NI , avendo contrastato la legittima Per_1
pretesa dell , vanno condannati a rifondere al medesimo le spese di entrambi i Parte_1
gradi del giudizio, che si liquidano, applicando i parametri tariffari, nell'importo di euro
6.713,00 per compensi di difesa ed euro 800,00 per esborsi in relazione al primo grado e di euro 8.469,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi in relazione a questo grado,
oltre rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Va anche accolta la richiesta dell'appellante di condanna dei prefati alla Per_1
restituzione della somma di euro 6.739,46 loro corrisposta, per come documentato dalla produzione dell'ordine di bonifico bancario del 10.10.2022 e comunque non contestato, in spontaneo adempimento della statuizione condannatoria della sentenza di primo grado afferente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando,
in integrale riforma della sentenza n.ro 3724/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il
20.9.2022, appellata da , Parte_1
- autorizza l'appellante, ai sensi dell'art.524 c.c., ad accettare l'eredità di , Persona_2
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 31.1.2016, in nome e luogo di Persona_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 4.3.2017, fino alla concorrenza
[...]
del suo credito. 10
NN , e a rifondere Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
all'appellante l'importo di euro 6.739,46 nonché le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 6.713,00 per compensi di difesa ed euro
800,00 per esborsi per il primo grado e di euro 8.469,00 per compensi ed euro 1.165,50
per esborsi per il presente grado, oltre rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14,
c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo in data 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1768 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Varvaro;
appellante
E
, nato a [...] il [...], C.F. n.q. di CP_1 C.F._2
curatore dell'eredità giacente di , nato a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduto il 04/03/2017, C.F. ; C.F._3
appellato contumace 2
, nata a [...] il [...], CF: , Controparte_2 C.F._4 CP_3
Per
nato a [...] il [...], C.F: , e ,
[...] C.F._5 Parte_2
nato a [...] il [...], CF: , rappresentati e difesi dagli avv.ti C.F._6
Fabio Pizzuto, Sergio Pizzuto e;
Controparte_2
appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.2.2021 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Palermo nella sua qualità di curatore dell'eredità CP_1
giacente di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
04/03/2017), nonché i NI , e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
fine di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare in nome e luogo di
[...]
l'eredità di (nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 31 Persona_1 Persona_2
gennaio 2016), allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del proprio credito.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva, come già congruamente compendiato nella parte espositiva della sentenza di primo grado: (i) di essere creditore di Persona_1
dell'importo di € 120.229,65, in forza del contratto di cessione stipulato con ZE
[...]
NC S.r.l. il 17/02/2021; (ii) che detto credito traeva origine dal decreto ingiuntivo n.
970/2005 emesso dal Tribunale di Benevento nei confronti della Parte_3
e dei fideiussori , e
[...] Persona_1 Controparte_5 CP_6
in favore di (incorporata nella
[...] Controparte_7
, divenuto definitivo;
(iii) che detto credito era pervenuto alla Controparte_8
cedente ZE NC S.r.l. in forza del contratto di cessione di crediti in blocco, ex L. 30 3
aprile 1999 n. 130 e art. 58 del T.U.B (pubblicato sulla G.U. n. 93 del 07/08/2008) concluso il 31/07/2008 con la società la quale, a sua volta, si era resa cessionaria di _9
esso in forza del contratto di cessione concluso il 22/12/2000 con Controparte_8
(pubblicato sulla G.U. del 04/01/2001); (iv) che, con atto del 24/02/2016 (in notaio dott.
, Rep. n. 1610, Racc. 1130), aveva rinunciato Persona_3 Persona_1
all'eredità della coniuge , deceduta il 31/01/2016; (v) che il 04/03/2017 Persona_2 [...]
era deceduto;
(vi) che, con ordinanza del 27/11/2018, era stata dichiarata Persona_1
giacente l'eredità di ed era stato nominato come curatore l'avv. ; Persona_1 CP_1
(vii) che dalla relazione depositata dal curatore dell'eredità giacente emergeva che il patrimonio di era incapiente; (viii) che l'eredità di , Persona_1 Persona_2
composta da un cospicuo patrimonio immobiliare, era stata, invece, accettata dai convenuti
, e (figli della coppia Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 CP_10
) con atto del 14/02/2020.
[...]
La Curatela della eredità giacente di rimaneva contumace. Si Persona_1
costituivano invece congiuntamente , e Controparte_4 Controparte_2 CP_3
contestando la validità della cessione del 17.2.2021 ed evidenziando che il credito per
[...]
il cui soddisfacimento era stata proposta l'azione avrebbe comunque dovuto ritenersi estinto a seguito dell'accordo transattivo che ZE NC s.r.l. aveva concluso coi fideiussori e di cui il Curatore dell'eredità giacente Controparte_5 Controparte_6
aveva dichiarato di volere profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c., come da comunicazione inviata alla controparte in data 14.4.2021; in subordine, deducevano che il credito avrebbe dovuto ritenersi limitato alla quota di 1/3 dell'importo riconosciuto dal titolo giudiziale. 4
Con sentenza n.ro 3724 del 20.9.2022 il giudice adito rigettava la domanda e condannava l'attore a rifondere a , e le spese di Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
lite.
Ha proposto appello l , insistendo nell'accoglimento delle sue originarie Parte_1
richieste, lamentando la contraddittorietà ed erroneità delle motivazioni reiettive esplicitate nel provvedimento impugnato e chiedendo, quale conseguenza della integrale riforma del decisum, la condanna dei anche alla restituzione della somma di euro 6.739,46 Per_1
loro corrisposta in adempimento della statuizione condannatoria afferente alle spese di lite.
Anche nel presente grado la Curatela è rimasta contumace.
La causa, trattata in modalità “scritta”, è stata assunta in decisione in data 12 febbraio 2025
con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
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L'appello si presenta fondato.
La sentenza oggetto di impugnazione ha rigettato la domanda ritenendo, peraltro contraddittoriamente rispetto alle sue stesse premesse, che l'attore non avesse dimostrato la titolarità del rapporto di credito a cautela del quale aveva agito ai sensi dell'art.524 c.c., e ciò sul rilievo che, mentre era da ritenersi provata la prima cessione di esso, quella operata dal a favore della in data Controparte_8 _9
22.12.2000, e ciò alla luce del contenuto dei provvedimenti giudiziari emessi direttamente a favore di quest'ultima a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato, rimaneva carente la prova del secondo trasferimento, quello dalla _9
a ZE NC s.r.l., e ciò in quanto l'atto di cessione in blocco intervenuto tra tali
[...]
società il 31.7.2008 non era stato accompagnato dalla produzione in giudizio dell'elenco 5
dei crediti ceduti né il debito in questione era stato iscritto dal Curatore tra le passività
gravanti sulla eredità giacente del . Persona_1
L'appellante, nel contestare siffatta valutazione, ha illustrato analiticamente e convincentemente i dati fattuali e giuridici che consentono di ritenere dimostrata la catena dei passaggi del credito azionato fino all'acquisto da lui effettuato.
Per quanto attiene alla prima cessione, va evidenziato che la contestazione avanzata solo in questo grado da parte della difesa dei NI si presenta inammissibile in Per_1
quanto tardiva e, in ogni caso, non effettuata mediante la indispensabile proposizione di appello incidentale avverso l'espresso passaggio motivazionale contenuto nella sentenza impugnata;
peraltro, la inammissibilità conseguirebbe, aliunde, ai sensi dell'art.342 c.p.c.,
dalla omessa allegazione di censure specifiche rispetto alle argomentazioni addotte sul punto dal giudice di prime cure.
Venendo al secondo trasferimento del credito, va premesso che l'appellante aveva in primo grado prodotto sia l'atto di cessione in blocco intervenuto il 31.7.2008 tra la _9
(cedente) e ZE NC s.r.l. (cessionaria), seppure senza gli allegati, che l'avviso
[...]
di esso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 07/08/2008 ai sensi dell'art.58 T.U.B..
In tale avviso i crediti oggetto della cessione venivano individuati in base ad alcune caratteristiche, riportate in più punti, tra cui, oltre a quelle incontestatamente presenti nel credito de quo (l'essere classificato come credito in sofferenza, sorto da un contratto di finanziamento non assistito da ipoteca o altra garanzia reale), quello della provenienza proprio dalla sopra descritta prima cessione (punto n. 4): “erano già stati oggetto di
cessione in blocco alla ED in data 22 dicembre 2000 come da Avviso di cessione di 6
crediti pro-soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II del
4 Gennaio 2001”).
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'avviso della cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.58 T.U.B., oltre a sostituire l'adempimento previsto dall'art.1264 c.c., può fornire elemento di prova sufficiente del trasferimento del diritto ove,
non limitandosi a un mero richiamo alla operazione in sé, contenga elementi in grado di consentire, come appunto nel caso in esame, l'individuazione dei crediti interessati dalla modifica soggettiva (v., inter alia, Cass. 15884/2019).
Va dato atto che nella sua comparsa conclusionale la difesa dei ha eccepito Per_1
che l'attore non ha fornito prova della condizione negativa che era prevista nel successivo punto 5) dell'avviso (ossia che ai debitori non fosse stata trasmessa una lettera raccomandata in data non successiva all'1.8.2008 in cui venivano informati che la loro pratica era stata affidata al vaglio del gruppo di lavoro risk managment di ER NC
s.p.a.); tuttavia, a prescindere dalla tardività della deduzione, deve ritenersi che la dimostrazione di un fatto “negativo” non potesse che gravare, anche in ossequio al principio di vicinanza della prova, sul debitore e, quindi, sulla Curatela.
In ogni caso, l'appellante ha rimarcato la sussistenza di altri elementi che concorrono a supportare la prova del passaggio credito in favore di ZE NC s.r.l., che ebbe poi ad alienarglielo il 17.2.2021, per come adeguatamente documentato dalla sua accettazione della proposta di vendita, dalla copia del contratto sottoscritta dal rappresentante della società cessionaria e dai bonifici di pagamento versati in atti.
Tra questi va certamente ricompresa la posizione assunta dalle controparti e,
segnatamente, la circostanza che il Curatore della eredità giacente ebbe a riscontrare la 7
sua pretesa dichiarando espressamente di volere approfittare della transazione intervenuta nel 2013 tra i e ZE NC s.r.l., così implicitamente CP_5
riconoscendo la titolarità all'epoca del credito in capo a quest'ultima (v. la missiva del
14.4.2021 che è stata prodotta in giudizio dagli stessi unitamente al testo Per_1
della proposta di accordo transattivo datata 14.5.2013 al fine di far comprovare la tesi dell'intervenuta estinzione del credito), oltre che la disponibilità della documentazione afferente al titolo giudiziale.
Nessuna valenza di segno contrario può invece attribuirsi alla omessa inclusione da parte del Curatore del credito in oggetto tra le passività dell'eredità giacente nel suo primo inventario, salva la sua indicazione tra quelli da sottoporre a verifica effettuata nella istanza del 14.4.2021, volta ad ottenere dal giudice l'autorizzazione alla ri-apertura delle operazioni.
Accertata la legittimazione attiva dell , deve poi escludersi che sia stata fornita Parte_1
prova della estinzione del credito in conseguenza dell'accordo transattivo che intervenne tra i e la ZE NC s.r.l., quest'ultima rappresentata della procuratrice CP_5
speciale Parte_4
L'accordo, della cui stipula viene dato atto anche nella vendita operata in favore dell'appellante, prevedeva il pagamento della circoscritta somma di euro 10.000,00 per sorte e di euro 1.809,61 per spese ed era destinato a estinguere esclusivamente la posizione debitoria dei due fideiussori stipulanti, per come emerge chiaramente dal testo della proposta fatta ai dai legali delle su indicate società (“A seguito CP_5
dell'effettivo ed integrale incasso della somma complessiva di e 11.809,61, Guber s.p.a. e
la Cessionaria ZE NC s.r.l. non avranno più nulla a pretendere nei confronti dei soli 8
Sigg.ri e , garanti della Società Centro Agroalimentare Controparte_6 Controparte_5
Benevento srl, relativamente al credito nascente dalla posizione in oggetto”). Si è trattato,
dunque, di una transazione parziale ha determinato esclusivamente lo scioglimento del vincolo di solidarietà tra i co-obbligati (v. Cass. 2426/2024, 7094/2022).
Si ravvisano, da ultimo, gli ulteriori requisiti richiesti dall'art.524 c.c..
In particolare, provata documentalmente la rinuncia del alla cospicua Persona_1
eredità della moglie, sussistono certamente fondate ragioni per ritenere prevedibile che l'attivo della eredità del predetto, rifiutata dai figli e giacente già da anni, non sia in grado di soddisfare il credito azionato, seppure nel minore importo conseguente al venir meno del vincolo di solidarietà (stimato dallo stesso appellante, nella sua comparsa conclusionale,
nell'ammontare di euro 44.510,35). Di tale pregiudizio può trarsi prova adeguata dal quadro economico complessivo esposto dal Curatore nella relazione del 21.7.2020 e nella su indicata nota del 14.4.2021, nelle quali, a fronte della proprietà solo pro quota in capo al de cuius di alcuni cespiti immobiliari improduttivi e in parte occupati sine titulo da terzi e di modeste somme di denaro, emergono plurimi debiti, tra cui la pretesa, seppure da verificare, di pagamento della somma di €. 263.193,04 avanzata dagli stessi Per_1
odierni appellati quali eredi della madre. Del resto, secondo i principi di riparto dell'onere della prova elaborati dalla giurisprudenza con riferimento all'azione in esame, sarebbe spettato agli appellati fornire prova specifica della idoneità dei beni personali del de cuius a soddisfare la pretesa creditoria (Cass. 5994/2020).
In conclusione, la sentenza di primo grado va integralmente riformata, e, in accoglimento della domanda, l'Inguaggiato va autorizzato ad accettare l'eredità di in nome e Persona_2
luogo del de cuius fino alla concorrenza del suo credito, che non Persona_1 9
compete a questa sede, volta ad assicurare il precipuo rimedio di cui all'art.524 c.c.,
determinare nel suo esatto ammontare, vieppiù non essendosi su tale questione instaurato adeguato contraddittorio con la Curatela.
Secondo il principio di causalità, i NI , avendo contrastato la legittima Per_1
pretesa dell , vanno condannati a rifondere al medesimo le spese di entrambi i Parte_1
gradi del giudizio, che si liquidano, applicando i parametri tariffari, nell'importo di euro
6.713,00 per compensi di difesa ed euro 800,00 per esborsi in relazione al primo grado e di euro 8.469,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi in relazione a questo grado,
oltre rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Va anche accolta la richiesta dell'appellante di condanna dei prefati alla Per_1
restituzione della somma di euro 6.739,46 loro corrisposta, per come documentato dalla produzione dell'ordine di bonifico bancario del 10.10.2022 e comunque non contestato, in spontaneo adempimento della statuizione condannatoria della sentenza di primo grado afferente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunziando,
in integrale riforma della sentenza n.ro 3724/2022 emessa dal Tribunale di Palermo il
20.9.2022, appellata da , Parte_1
- autorizza l'appellante, ai sensi dell'art.524 c.c., ad accettare l'eredità di , Persona_2
nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 31.1.2016, in nome e luogo di Persona_1
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 4.3.2017, fino alla concorrenza
[...]
del suo credito. 10
NN , e a rifondere Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
all'appellante l'importo di euro 6.739,46 nonché le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 6.713,00 per compensi di difesa ed euro
800,00 per esborsi per il primo grado e di euro 8.469,00 per compensi ed euro 1.165,50
per esborsi per il presente grado, oltre rimborso spese generali, ex art.2 D.M. n.55/14,
c.p.a. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo in data 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo