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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/09/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 513/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NOTORIO FRANCESCO, ; C.F._2
Appellante contro
, p. iva , quale cessionaria del credito di Controparte_1 P.IVA_1
, p. iva , e per essa il procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Christian Fagella Pellegrino;
CP_3
Appellato
°°°°
All'udienza cartolare del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - In fatto e proponevano distinti giudizi di opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 2055/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa che venivano poi riuniti.
Nel corso del giudizio di primo grado ed il creditore Parte_2 [...]
transigevano la lite. CP_2
Il Tribunale di Siracusa, a seguito di rinunzia agli atti del giudizio determinata dalla conclusa transazione ed accettazione della rinunzia, dichiarava estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio di opposizione pendente tra e Parte_2 Controparte_2 separando al contempo l'altro giudizio di opposizione proposto da . Parte_1
Con sentenza n. 2395/2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da
. Parte_1
La decisione del tribunale viene criticata da fondando il gravame sui Parte_1 motivi che di seguito verranno esaminati.
Si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito di Controparte_1
e per essa il procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3 domandando in via principale la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ed, in subordine, il rigetto dell'appello.
In diritto
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342
e 348 bis cpc non rinvenendosi nell'appello i vizi dell'atto previsti dalle norme citate a pena di inammissibilità.
Transazione e applicazione dell'art. 1304 c.c.
ha dichiarato di volersi avvalere della transazione raggiunta tra il creditore Parte_1 ed il coobbligato in solido . Parte_2
Il tribunale ha negato tale facoltà osservando che “…dalle allegazioni delle parti anche trasfuse nel verbale di udienza del presente giudizio (14.7.2022) che la transazione avvenuta fra il fideiussore e la odierna parte opposta (creditrice) attiene solo ad una parte del credito, ovverosia alla sorte capitale, e quindi trattandosi di transazione
- 2 - parziale non può farsi applicazione dell'art. 1304 c.c. come preteso da parte opponente nel presente giudizio”.
L'appellante critica la decisione affermando che la stessa non trova alcun riscontro nella dichiarazione di rinunzia e nel verbale di udienza e che non sarebbe fondata su alcun dato oggettivo (documentale) e conclude di avere diritto ad avvalersene in quanto riguarderebbe l'intero credito e non la sola sorte capitale come, invece, accertato dal tribunale.
La sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità che l'appellante ha l'onere processuale di smentire con i motivi di critica proposti.
Se questa è la regola, occorre concludere che l'onere incombente sull'odierno appellante era quello di provare che la transazione riguardava l'intero credito (cioè il presupposto di fatto che consentirebbe al condebitore di avvalersi della transazione ex art. 1304 c.c.).
La prova ritenuta necessaria non può, tuttavia, essere affidata a mere argomentazioni di ordine logico ma avrebbe richiesto la produzione in giudizio del negozio transattivo
(ovvero la proposizione di richieste istruttorie finalizzate alla sua acquisizione), consentendo così alla corte l'esame del contenuto del negozio e della volontà manifestata dalle parti transigenti (ed il riscontro della tesi posta a fondamento dell'appello).
A tale conclusione – esaustiva al fine di dimostrare l'infondatezza del motivo – può aggiungersi che dal verbale di causa risulta che fu lo stesso difensore di a Parte_1 dichiarare di volersi avvalere della transazione nella parte in cui “… dispone circa la sorte capitale ai sensi dell'art. 1304 c.c.” accreditando così (piuttosto che smentire)
l'opinione del primo giudice secondo cui la transazione sarebbe solo parziale in quanto intervenuta solo sulla sorte capitale.
Nullità del contratto di finanziamento
L'appellante ritiene che il finanziamento sia nullo sulla scorta del seguente argomento.
La fideiussione (rectius coobbligazione come chiaramente risulta dal contratto di finanziamento) assunta da avrebbe firma apocrifa - come accertato dal Parte_2
- 3 - c.t.u. nominato nel giudizio di opposizione a seguito del disconoscimento della sottoscrizione - e ciò ne determinerebbe la nullità.
Conclude che in assenza della detta garanzia a proprio favore egli non avrebbe
“rischiato un'operazione di prestito” conseguendone (dalla assenza della coobbligazione di ) la nullità del contratto di finanziamento. Parte_2
La tesi non è fondata.
Non è dato, infatti, disquisire della nullità di un negozio creditizio (nel caso di finanziamento) determinata dalla nullità dell'obbligazione assunta da uno dei coobbligati valendo il contrario principio di conservazione del contratto.
La coobbligazione assunta da aveva, inoltre, la chiara finalità di tutela Parte_2 del creditore dai rischi dell'inadempimento del debitore principale ( ) Parte_1 dell'obbligazione di rimborso della somma ricevuta.
non ha, invece, alcun reale interesse rispetto alla presenza di un Parte_1 coobbligato posto che egli è il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria della somma ricevuta dal creditore e che tale prestazione è indifferente rispetto all'esistenza di un coobbligato.
Nessuna ragione può, dunque, riconoscersi all'argomento offerto dall'appellante che, peraltro, nessuna prova ha offerto dell'assunto secondo il quale egli non sarebbe ricorso al credito se avesse saputo dell'assenza della coobbligazione di . Parte_2
Solo per completezza di argomentazione, merita osservarsi che è il padre Parte_1 di e la c.t.u. grafologica invocata da oltre ad avere Parte_2 Parte_1 accertato che la sottoscrizione di era apocrifa ha anche accertato che Parte_2 sia la sottoscrizione (apocrifa) che la sottoscrizione (mai Parte_2 Parte_1 oggetto di contestazione) erano state apposte dalla stessa penna.
Riduzione del debito in ragione della intervenuta transazione
L'appellante lamenta che il tribunale rigettando l'opposizione non abbia ritenuto di
“graduare gli effetti della norma in relazione all'intervenuto pagamento” (così p. 6 dell'atto di appello).
- 4 - Il motivo è fondato valendo il seguente principio: “In tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (così, tra le tante,
Cass. 7094/22).
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato ed condannato al pagamento Parte_1 della somma di euro 17.967,82 (importo residuo così quantificato dal creditore nella comparsa di risposta, a pagina sei, senza che l'appellante abbia mosso alcuna contestazione).
°°°
La spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo senza tenere conto, per il presente grado di giudizio, della fase istruttoria-trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 513/2023 R.G., così statuisce: in parziale riforma della sentenza n.
2395/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, revoca il decreto ingiuntivo n. 2055/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa e condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 17.967,82 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda monitoria fino al momento del pagamento;
rigetta ogni altro motivo di appello;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il presente giudizio in euro 2.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
- 5 - Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 513/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. NOTORIO FRANCESCO, ; C.F._2
Appellante contro
, p. iva , quale cessionaria del credito di Controparte_1 P.IVA_1
, p. iva , e per essa il procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Christian Fagella Pellegrino;
CP_3
Appellato
°°°°
All'udienza cartolare del 18.04.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
- 1 - In fatto e proponevano distinti giudizi di opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 2055/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa che venivano poi riuniti.
Nel corso del giudizio di primo grado ed il creditore Parte_2 [...]
transigevano la lite. CP_2
Il Tribunale di Siracusa, a seguito di rinunzia agli atti del giudizio determinata dalla conclusa transazione ed accettazione della rinunzia, dichiarava estinto, ex art. 306 c.p.c., il giudizio di opposizione pendente tra e Parte_2 Controparte_2 separando al contempo l'altro giudizio di opposizione proposto da . Parte_1
Con sentenza n. 2395/2023, il Tribunale di Siracusa rigettava l'opposizione proposta da
. Parte_1
La decisione del tribunale viene criticata da fondando il gravame sui Parte_1 motivi che di seguito verranno esaminati.
Si è costituita in giudizio quale cessionaria del credito di Controparte_1
e per essa il procuratore speciale Controparte_2 Controparte_3 domandando in via principale la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ed, in subordine, il rigetto dell'appello.
In diritto
E' infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli articoli 342
e 348 bis cpc non rinvenendosi nell'appello i vizi dell'atto previsti dalle norme citate a pena di inammissibilità.
Transazione e applicazione dell'art. 1304 c.c.
ha dichiarato di volersi avvalere della transazione raggiunta tra il creditore Parte_1 ed il coobbligato in solido . Parte_2
Il tribunale ha negato tale facoltà osservando che “…dalle allegazioni delle parti anche trasfuse nel verbale di udienza del presente giudizio (14.7.2022) che la transazione avvenuta fra il fideiussore e la odierna parte opposta (creditrice) attiene solo ad una parte del credito, ovverosia alla sorte capitale, e quindi trattandosi di transazione
- 2 - parziale non può farsi applicazione dell'art. 1304 c.c. come preteso da parte opponente nel presente giudizio”.
L'appellante critica la decisione affermando che la stessa non trova alcun riscontro nella dichiarazione di rinunzia e nel verbale di udienza e che non sarebbe fondata su alcun dato oggettivo (documentale) e conclude di avere diritto ad avvalersene in quanto riguarderebbe l'intero credito e non la sola sorte capitale come, invece, accertato dal tribunale.
La sentenza di primo grado è assistita da una presunzione di legittimità che l'appellante ha l'onere processuale di smentire con i motivi di critica proposti.
Se questa è la regola, occorre concludere che l'onere incombente sull'odierno appellante era quello di provare che la transazione riguardava l'intero credito (cioè il presupposto di fatto che consentirebbe al condebitore di avvalersi della transazione ex art. 1304 c.c.).
La prova ritenuta necessaria non può, tuttavia, essere affidata a mere argomentazioni di ordine logico ma avrebbe richiesto la produzione in giudizio del negozio transattivo
(ovvero la proposizione di richieste istruttorie finalizzate alla sua acquisizione), consentendo così alla corte l'esame del contenuto del negozio e della volontà manifestata dalle parti transigenti (ed il riscontro della tesi posta a fondamento dell'appello).
A tale conclusione – esaustiva al fine di dimostrare l'infondatezza del motivo – può aggiungersi che dal verbale di causa risulta che fu lo stesso difensore di a Parte_1 dichiarare di volersi avvalere della transazione nella parte in cui “… dispone circa la sorte capitale ai sensi dell'art. 1304 c.c.” accreditando così (piuttosto che smentire)
l'opinione del primo giudice secondo cui la transazione sarebbe solo parziale in quanto intervenuta solo sulla sorte capitale.
Nullità del contratto di finanziamento
L'appellante ritiene che il finanziamento sia nullo sulla scorta del seguente argomento.
La fideiussione (rectius coobbligazione come chiaramente risulta dal contratto di finanziamento) assunta da avrebbe firma apocrifa - come accertato dal Parte_2
- 3 - c.t.u. nominato nel giudizio di opposizione a seguito del disconoscimento della sottoscrizione - e ciò ne determinerebbe la nullità.
Conclude che in assenza della detta garanzia a proprio favore egli non avrebbe
“rischiato un'operazione di prestito” conseguendone (dalla assenza della coobbligazione di ) la nullità del contratto di finanziamento. Parte_2
La tesi non è fondata.
Non è dato, infatti, disquisire della nullità di un negozio creditizio (nel caso di finanziamento) determinata dalla nullità dell'obbligazione assunta da uno dei coobbligati valendo il contrario principio di conservazione del contratto.
La coobbligazione assunta da aveva, inoltre, la chiara finalità di tutela Parte_2 del creditore dai rischi dell'inadempimento del debitore principale ( ) Parte_1 dell'obbligazione di rimborso della somma ricevuta.
non ha, invece, alcun reale interesse rispetto alla presenza di un Parte_1 coobbligato posto che egli è il soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria della somma ricevuta dal creditore e che tale prestazione è indifferente rispetto all'esistenza di un coobbligato.
Nessuna ragione può, dunque, riconoscersi all'argomento offerto dall'appellante che, peraltro, nessuna prova ha offerto dell'assunto secondo il quale egli non sarebbe ricorso al credito se avesse saputo dell'assenza della coobbligazione di . Parte_2
Solo per completezza di argomentazione, merita osservarsi che è il padre Parte_1 di e la c.t.u. grafologica invocata da oltre ad avere Parte_2 Parte_1 accertato che la sottoscrizione di era apocrifa ha anche accertato che Parte_2 sia la sottoscrizione (apocrifa) che la sottoscrizione (mai Parte_2 Parte_1 oggetto di contestazione) erano state apposte dalla stessa penna.
Riduzione del debito in ragione della intervenuta transazione
L'appellante lamenta che il tribunale rigettando l'opposizione non abbia ritenuto di
“graduare gli effetti della norma in relazione all'intervenuto pagamento” (così p. 6 dell'atto di appello).
- 4 - Il motivo è fondato valendo il seguente principio: “In tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo;
nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto” (così, tra le tante,
Cass. 7094/22).
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato ed condannato al pagamento Parte_1 della somma di euro 17.967,82 (importo residuo così quantificato dal creditore nella comparsa di risposta, a pagina sei, senza che l'appellante abbia mosso alcuna contestazione).
°°°
La spese del doppio grado di giudizio, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio, seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo senza tenere conto, per il presente grado di giudizio, della fase istruttoria-trattazione non essendo stata svolta attività difensiva ad essa pertinente.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 513/2023 R.G., così statuisce: in parziale riforma della sentenza n.
2395/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa, revoca il decreto ingiuntivo n. 2055/2017 emesso dal Tribunale di Siracusa e condanna al pagamento della somma di Parte_1 euro 17.967,82 oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda monitoria fino al momento del pagamento;
rigetta ogni altro motivo di appello;
condanna al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio che si liquidano per il primo grado in complessivi euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a. e per il presente giudizio in euro 2.800,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
- 5 - Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 20.06.2025
Il consigliere estensore Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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