TRIB
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/04/2024, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 928/2021 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Fornaciari
Attori
C o n t r o
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Accertato e dichiarato che gli attori Sigg.ri e hanno posseduto i terreni Parte_1 Parte_2
agricoli di cui al Foglio 30, particelle 1170, 137 e 138 continuamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente per venti anni a far data dal mese di luglio 1997, terreni meglio identificati come segue … accertare e dichiarare, e/o come meglio, l'intervenuto acquisto … a titolo originario per usucapione, e/o per usucapione speciale di fondi rustici, e/o come meglio, dei terreni
… e conseguentemente dichiarare acquistata per usucapione a titolo originario in favore degli attori la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei terreni agricoli di cui al Foglio 30, particelle 1170, 137
e 138 e ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in favore di Controparte_2
sui beni sopra meglio descritti, e/o come meglio, nonché la cancellazione dell'ipoteca
[...]
giudiziale iscritta dalla sui beni sopra meglio descritti, e/o Controparte_3
come meglio, disponendo tutti i provvedimenti e le conseguenze di legge e del caso al riguardo e/o come meglio;
Ordinare, se necessario, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione dell'emananda sentenza disponendo a tal fine tutti gli eventuali provvedimenti di legge per i necessari adempimenti e le relative trascrizioni, annotazioni e volture e/o come meglio con tutte le conseguenze di legge circa la proprietà. Sempre in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di domanda sono gli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Lerici al Foglio 30, particelle 1170 (a seguito del frazionamento disposto in corso di causa dell'originario mappale 116),
137 e 138.
e hanno introdotto il presente giudizio deducendo: di aver esercitato sui beni o porzione Pt_1 Pt_2
di bene suddetti un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto ad immagine del diritto di proprietà, avendoli di fatto annessi, a seguito del completamento nel luglio del 1997 della recinzione delimitativa dell'intera area, al più ampio compendio immobiliare (composto anche da un fabbricato di civile abitazione) acquistato con atto di compravendita in data 28.1.1989; di aver da allora utilizzato gli immobili de quibus, provvedendo periodicamente alla loro pulizia e manutenzione, senza contestazioni o opposizioni di sorta da parte della società intestataria catastale degli stessi,
Controparte_1
Gli attori sostengono, dunque, di essere divenuti proprietari dei terreni di causa nel luglio del 2017, in forza di acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione ventennale.
I beni sono descritti nella perizia asseverata a firma del geom. prodotta con la Persona_1
seconda memoria istruttoria di parte, ove in particolare è stata individuata (anche catastalmente) la superficie della porzione della particella (ex) 116 occupata in questi anni da e Pt_1 Pt_2
L'atto introduttivo, oltre che a è stato notificato, quali litisconsorti Controparte_1
necessari (cfr. Cass. n. 29325/2019), a (che ha iscritto ipoteca volontaria sugli Controparte_2
immobili in oggetto) e (il cui credito verso Organizzazione_1 CP_1
pure risulta assistito da privilegio ipotecario).
[...]
Nessuna delle parti convenute si è costituita in giudizio.
Cont Secondo quanto ulteriormente dedotto e documentato in atti, risulta: che quale creditrice di ha promosso procedura esecutiva immobiliare (n. 10/2018 R.G. Es. Controparte_1
Imm. Tribunale della Spezia), nel cui ambito erano stati pignorati anche i terreni qui rivendicati;
che a seguito dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da e in data 23.2.2021 il Pt_1 Pt_2 giudice dell'esecuzione ha dichiarato la restrizione di quel pignoramento, limitatamente alle particelle
137, 138 e 116.
Ciò detto e venendo al merito, avuto riguardo a quanto appena riportato circa l'azione esecutiva originariamente promossa anche sui beni di causa, va richiamata Cass. n. 14733/2000, secondo cui: “Per il disposto dell'art. 1165 cod. civ. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati.
Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello "ius possessionis" che il possessore continua ad esercitare, ne' può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore”.
Deve, poi, darsi conto degli esiti dell'istruttoria orale svolta (cfr. verbale d'udienza del 31.1.2023, con l'ascolto dei testimoni e , a sostanziale e credibile Persona_1 Testimone_1 Tes_2
conferma della prospettazione attorea, in particolare circa la presenza risalente nel tempo della recinzione che delimita l'intero compendio (compresi i terreni di causa, resi così inaccessibili a terzi).
Può, dunque, dirsi accertato l'esercizio da parte degli attori di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere i beni uti dominus.
La domanda di citazione deve di conseguenza essere accolta e e vanno dichiarati Pt_1 Pt_2
(com)proprietari esclusivi, in pari quota, dei terreni in oggetto per intervenuta usucapione ordinaria;
tanto con efficacia anche nei confronti di , Organizzazione_2 Organizzazione_1
quali titolari delle ipoteche meglio documentale in atti.
Su quest'ultimo punto, si veda Cass. n. 8792/2000 che ha affermato il seguente principio:
“L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa), con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione.
Detto altrimenti, l'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito, ma, al contrario, l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene.
Gli immobili devono, pertanto, essere dichiarati di proprietà esclusiva degli attori, liberi da iscrizioni ipotecarie.
Quanto alle spese di cancellazione di tali iscrizioni, esse possono sin da ora porsi a carico di pur necessitando di futura quantificazione. Controparte_1
Come anticipato in premessa, va ancora rilevato che in corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per attribuire un autonomo identificativo catastale alla porzione di terreno oggetto della domanda attorea.
Il CTU nominato all'uopo ha proceduto al compimento delle attività necessarie a tal fine;
ne è conseguita la soppressione della precedente particella 116 e la creazione di due distinti lotti, rispettivamente identificati con la particella 1169 di mq.
1.651 e con la particella (quella qui in rilievo)
1170, di mq. 439 (cfr. allegato “E” di perizia).
Venendo alle spese di lite, la natura della controversia è tale per cui le stesse sono da ritenersi non ripetibili, stante la mancata opposizione delle parti convenute.
Il costo di CTU, che viene contestualmente liquidato con separato decreto, è posto in via definitiva a carico degli attori, trattandosi di attività che avrebbe comunque dovuto essere compiuta nel loro interesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: dichiara (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprietari in via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, degli immobili siti in
Lerici censiti al Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 30, particelle 1170, 137 e 138, liberi da pignoramenti ed iscrizioni ipotecarie;
pone a carico di le spese per la cancellazione delle iscrizioni Controparte_1
ipotecarie; dichiara non ripetibili spese di lite;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
La Spezia, 21.4.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 928/2021 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Fornaciari
Attori
C o n t r o
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore e
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore
Convenuti contumaci
CONCLUSIONI:
Per parte attrice:
“Accertato e dichiarato che gli attori Sigg.ri e hanno posseduto i terreni Parte_1 Parte_2
agricoli di cui al Foglio 30, particelle 1170, 137 e 138 continuamente, ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente per venti anni a far data dal mese di luglio 1997, terreni meglio identificati come segue … accertare e dichiarare, e/o come meglio, l'intervenuto acquisto … a titolo originario per usucapione, e/o per usucapione speciale di fondi rustici, e/o come meglio, dei terreni
… e conseguentemente dichiarare acquistata per usucapione a titolo originario in favore degli attori la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei terreni agricoli di cui al Foglio 30, particelle 1170, 137
e 138 e ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta in favore di Controparte_2
sui beni sopra meglio descritti, e/o come meglio, nonché la cancellazione dell'ipoteca
[...]
giudiziale iscritta dalla sui beni sopra meglio descritti, e/o Controparte_3
come meglio, disponendo tutti i provvedimenti e le conseguenze di legge e del caso al riguardo e/o come meglio;
Ordinare, se necessario, al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, la trascrizione dell'emananda sentenza disponendo a tal fine tutti gli eventuali provvedimenti di legge per i necessari adempimenti e le relative trascrizioni, annotazioni e volture e/o come meglio con tutte le conseguenze di legge circa la proprietà. Sempre in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di domanda sono gli immobili censiti al Catasto Terreni del Comune di Lerici al Foglio 30, particelle 1170 (a seguito del frazionamento disposto in corso di causa dell'originario mappale 116),
137 e 138.
e hanno introdotto il presente giudizio deducendo: di aver esercitato sui beni o porzione Pt_1 Pt_2
di bene suddetti un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto ad immagine del diritto di proprietà, avendoli di fatto annessi, a seguito del completamento nel luglio del 1997 della recinzione delimitativa dell'intera area, al più ampio compendio immobiliare (composto anche da un fabbricato di civile abitazione) acquistato con atto di compravendita in data 28.1.1989; di aver da allora utilizzato gli immobili de quibus, provvedendo periodicamente alla loro pulizia e manutenzione, senza contestazioni o opposizioni di sorta da parte della società intestataria catastale degli stessi,
Controparte_1
Gli attori sostengono, dunque, di essere divenuti proprietari dei terreni di causa nel luglio del 2017, in forza di acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione ventennale.
I beni sono descritti nella perizia asseverata a firma del geom. prodotta con la Persona_1
seconda memoria istruttoria di parte, ove in particolare è stata individuata (anche catastalmente) la superficie della porzione della particella (ex) 116 occupata in questi anni da e Pt_1 Pt_2
L'atto introduttivo, oltre che a è stato notificato, quali litisconsorti Controparte_1
necessari (cfr. Cass. n. 29325/2019), a (che ha iscritto ipoteca volontaria sugli Controparte_2
immobili in oggetto) e (il cui credito verso Organizzazione_1 CP_1
pure risulta assistito da privilegio ipotecario).
[...]
Nessuna delle parti convenute si è costituita in giudizio.
Cont Secondo quanto ulteriormente dedotto e documentato in atti, risulta: che quale creditrice di ha promosso procedura esecutiva immobiliare (n. 10/2018 R.G. Es. Controparte_1
Imm. Tribunale della Spezia), nel cui ambito erano stati pignorati anche i terreni qui rivendicati;
che a seguito dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da e in data 23.2.2021 il Pt_1 Pt_2 giudice dell'esecuzione ha dichiarato la restrizione di quel pignoramento, limitatamente alle particelle
137, 138 e 116.
Ciò detto e venendo al merito, avuto riguardo a quanto appena riportato circa l'azione esecutiva originariamente promossa anche sui beni di causa, va richiamata Cass. n. 14733/2000, secondo cui: “Per il disposto dell'art. 1165 cod. civ. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati.
Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello "ius possessionis" che il possessore continua ad esercitare, ne' può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore”.
Deve, poi, darsi conto degli esiti dell'istruttoria orale svolta (cfr. verbale d'udienza del 31.1.2023, con l'ascolto dei testimoni e , a sostanziale e credibile Persona_1 Testimone_1 Tes_2
conferma della prospettazione attorea, in particolare circa la presenza risalente nel tempo della recinzione che delimita l'intero compendio (compresi i terreni di causa, resi così inaccessibili a terzi).
Può, dunque, dirsi accertato l'esercizio da parte degli attori di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale, da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere i beni uti dominus.
La domanda di citazione deve di conseguenza essere accolta e e vanno dichiarati Pt_1 Pt_2
(com)proprietari esclusivi, in pari quota, dei terreni in oggetto per intervenuta usucapione ordinaria;
tanto con efficacia anche nei confronti di , Organizzazione_2 Organizzazione_1
quali titolari delle ipoteche meglio documentale in atti.
Su quest'ultimo punto, si veda Cass. n. 8792/2000 che ha affermato il seguente principio:
“L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa), con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall'usucapiente non è tenuto a verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione.
Detto altrimenti, l'estinzione della garanzia non costituisce un mero effetto indiretto dell'accertamento dell'usucapione, che si esaurisce nella sfera dei rapporti fra proprietario usucapito e creditore garantito, ma, al contrario, l'usucapione produce l'estinzione diretta e contestuale di ogni diritto reale formalmente insistente sul bene.
Gli immobili devono, pertanto, essere dichiarati di proprietà esclusiva degli attori, liberi da iscrizioni ipotecarie.
Quanto alle spese di cancellazione di tali iscrizioni, esse possono sin da ora porsi a carico di pur necessitando di futura quantificazione. Controparte_1
Come anticipato in premessa, va ancora rilevato che in corso di causa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per attribuire un autonomo identificativo catastale alla porzione di terreno oggetto della domanda attorea.
Il CTU nominato all'uopo ha proceduto al compimento delle attività necessarie a tal fine;
ne è conseguita la soppressione della precedente particella 116 e la creazione di due distinti lotti, rispettivamente identificati con la particella 1169 di mq.
1.651 e con la particella (quella qui in rilievo)
1170, di mq. 439 (cfr. allegato “E” di perizia).
Venendo alle spese di lite, la natura della controversia è tale per cui le stesse sono da ritenersi non ripetibili, stante la mancata opposizione delle parti convenute.
Il costo di CTU, che viene contestualmente liquidato con separato decreto, è posto in via definitiva a carico degli attori, trattandosi di attività che avrebbe comunque dovuto essere compiuta nel loro interesse.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda avanzata da parte attrice: dichiara (c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
proprietari in via esclusiva, per acquisto fattone per usucapione ventennale, degli immobili siti in
Lerici censiti al Catasto Terreni del suddetto Comune al Foglio 30, particelle 1170, 137 e 138, liberi da pignoramenti ed iscrizioni ipotecarie;
pone a carico di le spese per la cancellazione delle iscrizioni Controparte_1
ipotecarie; dichiara non ripetibili spese di lite;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte attrice.
Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
La Spezia, 21.4.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto