Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
925 /2023
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Unica
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n.r.g 925
/2023
promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]in Parte_1
Via Pier Paolo Morretta n. 3 C.F: , ammessa al beneficio del C.F._1
Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 909 del 7/12/2022 resa dall'Ordine degli
Avvocati di Caltagirone ed rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Chiarandà
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
autorizzato a tanto giusta determina sindacale nr.° 94 del 29.11.2023, rappr.to e difeso dall'avv. Enzo Mattia
CONVENUTO
HA DEPOSITATO LA SEGUENTE SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato mezzo PEC il 24.10.2023, l'attrice ha chiamato in giudizio, dinanzi Questo Tribunale, il comune di Caltagirone. assumendo di essere caduta rovinosamente, nella sera del 23.07.2019, a causa di una buca profonda e non segnalata posta sulla pavimentazione di un viale all'interno della locale Villa comunale riportando lesioni personali. Affermava che tale viale era dissestato, e che la predetta buca non era segnalata e non era visibile. Deduceva la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art.2051 c.c.
e ha concluso chiedendo un risarcimento pari a €.10.508,20. Chiedeva, pertanto: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -
accertare e dichiarare che il è tenuto al risarcimento del danno Controparte_1
subito da in occasione del sinistro del 23 luglio 2019 per l'importo di € Parte_1
10.508,20, o nella somma minore o maggiore che sarà riconosciuta in seguito ad
espletanda Consulenza tecnica d'ufficio e per l'effetto condannare il
[...]
al pagamento di tale importo in favore della danneggiata, oltre le spese CP_1
materiali affrontate pari ad euro 72,99 e così per complessivi euro 10.581,19 ; - per
l'effetto condannare il al pagamento della somma di € 10.581,19 Controparte_1
oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del
presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Costituitosi regolarmente, il comune di Caltagirone, con propria memoria eccepiva come l'attrice non avesse allegato alcun mezzo di prova a sostegno delle proprie affermazioni non essendo sufficienti i documenti medici che attestano: il primo quello del 23.07.2019
redatto alle ore 23,47 solamente un lieve trauma lombosacrale con prognosi di gg.4; il secondo redatto in data 10.08.2019 , una entesopatia all'anca con prognosi di gg.10; il terzo, redatto in data 05.09.2019, distrofia post traumatica dell'anca con prognosi di gg.15.
Parte convenuta rileva, inoltre l'assenza di qualsivoglia prova idonea a confermare l'accadimento dei fatti per come rappresentati dall'attrice. Chiedeva pertanto: “Voglia
l'Ecc. mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: -Dichiarare inammissibile il
ricorso per omesso e mancato espletamento delle procedure di negoziazione assistita -
Dichiarare infondata la domanda attorea per mancanza di prova in ordine al legame
eziologico tra evento e danno. In via subordinata ritenere e dichiarare sproporzionato e
esoso il risarcimento chiesto e ridurlo entro i limiti del dovuto. - Con condanna al
pagamento di spese, onorari e diritti.”
Alla prima udienza, tenutasi il 7 marzo 2024, la difesa dell'attrice, insisteva in domanda,
contestava quanto dedotto ed eccepito dal convenuto. Il difensore del convenuto CP_1
insisteva su quanto dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione e risposta, nella richiesta di improcedibilità della domanda non essendo la stessa stata preceduta dal procedimento di negoziazione assistita, ex art.3 decreto legge 132/2014. Rilevava, inoltre la tardività della memoria difensiva, depositata dall'attrice in data 29.2.2024,per il mancato rispetto dei termini fissati dall'art.171 ter cpc e , pertanto chiedeva dichiararsi decaduta la convenuta dalla facoltà di indicare i mezzi istruttori. Il difensore dell'attrice si opponeva alla dichiarazione di improcedibilità per il mancato tentativo di negoziazione assistita, non sussistendone i presupposti di legge e, in subordine, qualora il giudice ne avesse ritenuto l'obbligatorietà, chiedeva di essere messa in termini per proporla. Il Giudice invitava parte attrice, ai fini della procedibilità del presente giudizio, ad avviare entro quindici giorni il tentativo di negoziazione assistita, rinviando, per la verifica del superiore adempimento,
all'udienza del 12.09.2024.
All'udienza del 12.09.2024, il convenuto ribadiva l'eccezione di irritualità della memoria difensiva depositata, dalla difesa di parte attrice, in data 29.02.2024, in quanto tardiva. Si
opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori ivi calendati e chiedeva che la causa venisse rinviata per p.c. Il difensore di parte attrice esibiva copia dell'invito alla negoziazione assistita inviata al comune a mezzo PEC in data 13 marzo 2024 e protocollata con n.
14152del 14/3/2024, e insisteva nell' ammissione dei mezzi istruttori. Il giudice ordinava a parte attrice il deposito della copia del file di invio contenente la busta di spedizione e quello contenente la ricevuta dell'avviso di consegna dell'invito alla negoziazione assistita,
nel loro formato originale, nel fascicolo telematico;
Dichiarava decaduta parte attrice, per tardività del deposito, dalle richieste formulate e dalla documentazione prodotta, con la memoria istruttoria depositata il 29.02.2024, e, in assenza di ulteriori richieste istruttorie,
ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 27.02.2025 ai sensi del novellato art.189cpc assegnando i termini ivi previsti.
Il 27.02.2025 la causa veniva assunta per la decisione.
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La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Pur avendo parte attrice adempiuto alla condizione di procedibilità, come da copia dell'invito alla negoziazione esibita a questo giudice in formato analogico, non contestato dalla difesa del convenuto, non ha ottemperato all'ordine del giudice di depositarla nel telematico fascicolo d'ufficio.
Va confermata la tardività del deposito del 29.02.2024 della memoria difensiva di parte attrice, Infatti, a seguito della riforma Cartabia, con l'art. 171ter cpc, sono previsti i seguenti termini perentori: “1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui
all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda
riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o
modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria
l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è
sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno
venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da
queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed
effettuare le produzioni documentali;
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare
alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”. Non sussiste alcun dubbio che la memoria depositata il 29.02.2024, rientrava nell'ipotesi prevista n. 2) “…nonché indicare i
mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali” per cui risulta inammissibile la memoria depositata il 29.02.2024 con la relativa documentazione, essendo stata depositata in un termine inferiore a venti giorni prima dell'udienza del 7 marzo 2024(sette giorni).
Nessuna prova è stata data sull'effettivo svolgimento dei fatti oggetto di causa per come rappresentati nell'atto di citazione, ne dalle foto allegate all'atto di citazione viene rappresentata la profonda buca che sarebbe stata causa della caduta della , in esse Pt_1
vengono rappresentate delle, per altro modeste, buche mancanti solo del superficiale rivestimento di pietre di fiume, ne viene indicato quale delle buche rappresentate fosse quella che avrebbe determinato le caduta.
L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.
Perciò è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell'entità di quest'ultimo.
La norma esprime, in tema di prove civili, il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. Le disposizioni applicabili e la conseguente decisione finale del giudice dovranno dunque essere fondate su atti o fatti mostrati da attore e convenuto, con eccezione dei tassativi casi di possibilità di acquisizione della prova d'ufficio, ex lege previsti. In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.( Cass.
Civ., Sez. IV, sent. N. 16917 del 4.10.2012)
Onere che non è stato assolto dall'attrice.
La mancata produzione di prove atte a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa o,
quanto meno, la non palese infondatezza della domanda impone al giudice di revocare l'ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di
Caltagirone n. 909 del 7.12.2022.
Le spese di lite del presente procedimento, liquidate in conformità al d.m. n. 55/2014,
seguono la soccombenza e, in applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014, i valori medi sono diminuiti del 50% in ragione della non complessità delle questioni giuridiche affrontate nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)respinge la domanda avanzata dalla;
Parte_1
2)revoca l'ammissione in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato della Parte_1
approvata con delibera del COA di Caltagirone n. 909 del 7.12.2022
[...]
3)condanna il alla rifusione in favore del Comune di Caltagirone, delle Parte_1
spese di lite del presente procedimento che liquida in €. 2.538,50 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa.
Così deciso in Caltagirone 07/04/2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello