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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2577/2022 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mineo;
Parte_1
- attore/opponente –
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caroli Casavola;
CP_1
- convenuta/opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
FATTO
Con atto di citazione del 26.04.2022 regolarmente notificato, Pt_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1008/2022
[...]
emesso dal Tribunale di Taranto su istanza di , con il quale CP_1 gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.130,00 con gli interessi legali maturati sino al saldo e spese e compensi della procedura, per tasse universitarie di presso l'Università Luiss “Guido CP_1
Carli” di Roma (tasse riguardanti le rate dell'anno 2021 per un ammontare di € 12.990,00 e la singola rata dell'anno 2017, dell'importo di € 3.140,00) ed in ragione di due ordinanze presidenziali del 14.07.2017 e del
18.01.2019, emesse nel giudizio di separazione personale dei coniugi e (n. R.G. 7886/2016 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Taranto), riguardanti il contributo posto a carico dell'odierno opponente per il mantenimento della coniuge e delle figlie e CP_1 Per_1 Con la prima ordinanza era stato disposto l'obbligo di di Parte_1
corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento di e delle Parte_2 due figlie, e la somma complessiva mensile di € 5.500,00, di cui CP_1 Per_1
€ 2.500,00 per il coniuge ed € 1.500,00 per ciascuna figlia, nonché le spese straordinarie delle figlie per l'interro, mentre con la seconda ordinanza, su richiesta avanzata dall'odierno opponente per la modifica dei precedenti provvedimenti e la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento versato in favore della moglie e delle due figlie, l'importo degli assegni di mantenimento era stato ridotto in ragione di € 600,00 mensili per la coniuge e di € 550,00 mensili per ciascuna delle due figlie.
A sostegno della opposizione assumeva di aver già Parte_1 corrisposto nell'anno 2016 a la somma di € 16.700,00 CP_1
anche per far fronte alle successive spese di studio, tra cui le tasse universitarie, anche tenuto conto del fatto che la stessa non CP_1
sosteneva spese di alloggio per esserle stata acquistata dal padre una casa a Roma per un valore di € 250.000,00. Aggiungeva l'opponente di aver ancora corrisposto alla figlia, a far data dal luglio 2017 e sino al gennaio
2019, l'assegno mensile di mantenimento di € 1.500,00, per un totale di €
28.500,00, comunque non comprensivo dei costi per le tasse universitarie, che esso opponente aveva pagato in disparte per tutto il corso di studi della figlia, sino al terzo anno fuori corso.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze di lite.
si costituiva in giudizio chiedendo a sua volta, previa CP_1
concessione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero in via gradata la condanna dell'opponente al pagamento di quella somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi come da domanda, con vittoria di spese e competenze.
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo opposto, la causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali delle parti e giuramento decisorio deferito all'opponente e da questi reso in udienza del 05/03/2024, venendo infine riservata in decisione alla udienza del
08/07/2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
DIRITTO
Va in primo luogo rilevato che con l'ordinanza presidenziale del 18.01.2019, emessa nel giudizio di separazione personale dei coniugi Pt_1
e n. R.G. 7886/2016 del Tribunale di Taranto cui
[...] Parte_2 sopra si è fatto cenno, veniva solamente ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento già versato dall'opponente in favore della moglie e delle due figlie, senza che venisse espressamente revocata la disposizione contenuta nella prima ordinanza presidenziale in ordine alle spese straordinarie delle figlie, che pertanto - per quel che qui rileva - deve intendersi come rimasta in vigore a carico dell'opponente.
Le spese relative al pagamento delle tasse d'iscrizione all'università privata frequentata dai figli (come nel caso in esame) non sono poi da ritenersi
“ordinarie” e perciò non sono incluse nell'assegno di mantenimento;
invero trattasi di spese “straordinarie”, che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (Corte Appello di Roma, sentenza n. 1831/2015).
Devesi ancora evidenziare che in sede del deferito giuramento decisorio l'opponente ha ammesso di non aver provveduto a corrispondere alla figlia l'importo di € 3.140,00 a titolo di pagamento della rata di CP_1 iscrizione all'Università Luiss di Roma avente scadenza il 25.07.2017, nonché l'ulteriore importo di € 12.990,00 a titolo di pagamento delle rate relative all'anno 2021, di tutti gli interessi di mora maturati, di iscrizione ed
è noto che il giuramento decisorio costituisce una prova legale che, in deroga al principio del libero apprezzamento delle risultanze probatorie, vincola il giudice a ritenere veri i fatti su cui la parte giura, quand'anche favorevoli al giurante.
In definitiva, per le suesposte ragioni e considerato altresì che le condizioni nei procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale possono essere modificate solo dal giudice competente ex art. 473-bis.47 c.p.c., va riconosciuto come sussistente il credito oggetto di ingiunzione, con conseguente rigetto della opposizione.
La particolarità della questione trattata giustifica infine la compensazione integrale tra le parti delle spese e compensi di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1008/2022 CP_1
emesso dal Tribunale di Taranto;
2) Spese e competenze di lite interamente compensati fra le parti.
Taranto, 10.03.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli