Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3174/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Miceli , dall'avv. Fabio Ganci , dall'avv. Nicola Zampieri e dall'avv.
Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
Contro Cont
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , dirigente del , e dalla dott.ssa Persona_1 Parte_3 Pt_2 Per_2
, dipendente dello stesso , domiciliati presso l'Ambito Territoriale di
[...] CP_1
, Via Coazze n. 18; Pt_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/04/2024 il ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze 1
107/2015 per i docenti di ruolo.
Il ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo CP_1 di € 1.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, contestando la CP_1
configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine.
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e
2 del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2021/2022 con plurimi contratti dal 7.10.2021 al 28.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dall'1.9.2022 al 30.6.2023,
3 nell'a.s. 2023/2024 con contratto dall'1.9.2023 al 30.6.2024.
Le supplenze degli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 legittimano l'attribuzione della carta del docente sulla base della giurisprudenza citata.
L'emolumento spetta anche per l'a.s. 2021/2022, avendo il ricorrente lavorato per oltre
180 giorni presso il medesimo istituto, sulla medesima cattedra, rendendo una prestazione del tutto comparabile con quella resa da un docente di ruolo.
E' provato che il ricorrente sia rimasto interno al sistema delle docenze scolastiche, perché incaricato di una supplenza;
al ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile al ricorrente CP_1
nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. Le spese di lite
In merito alle spese di lite, occorre dare atto che, come da informazione di cancelleria, parte ricorrente ha proposto due distinti ricorsi contro il a Controparte_1
distanza di pochi mesi, formulando domande proponibili con un unico ricorso, senza indicare uno specifico interesse sotteso alla proposizione di domande separate.
Il primo ricorso, iscritto il 12.4.2024 al n. 3174/2024 RGL, avente ad oggetto la domanda di assegnazione della carta del docente per gli aa.ss. dal 2021/2022 al 2023/2024 è oggetto del presente giudizio.
Il secondo ricorso è stato iscritto il 19.7.2024 al n. 6444/2024 e definito con sentenza il
5.12.2024 e ha ad oggetto il pagamento della retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
All'odierna udienza, su sollecitazione del giudice, la difesa di parte ricorrente non ha fornito indicazioni sull'interesse sotteso alla proposizione di domande separate.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente, le spese di lite vengono compensate nell'esercizio del potere affidato al giudice dall'art. 92 comma 1 c.p.c. di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene superflue,
e di valorizzare la trasgressione al dovere di cui all'art. 88 c.p.c. (presupposto che
4 consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese così causate all'altra parte e dunque, a maggior ragione, di giustificare la riduzione delle spese liquidate in favore della parte vincitrice o la compensazione parziale o totale delle spese), e ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie, come sottoposto alle parti all'udienza di discussione, la domanda oggetto del presente procedimento avrebbe potuto formare oggetto di un unico ricorso insieme a quella oggetto della causa già definita (RGL n. 6444/2024) e ciò ha prodotto un'inutile moltiplicazione di attività processuali a discapito del principio costituzionale del giusto processo (ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione nella sentenza S.U. n. 7299/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , per il tramite della carta elettronica Parte_1 del docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Torino, 09/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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