Articolo 102 del Codice dell'ordinamento militare
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
Art. 102. (( (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano) )) (( 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano e' posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. ))
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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