Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2613/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2613/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
[...]
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Mazzini n. 116, presso lo studio dell'avv. Angelo Giannattasio che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. La e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio civile nel Comune di Battipaglia (SA) in data 18 giugno 2007 e che dalla loro unione erano nati due figli, (20.11.2007) e (03.11.2009). Per_1 Per_2
Pertanto, trascorsi mesi dalla data arizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, omologato con decreto n. cronol. 5095/2022 del 06.07.2022, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, signora Parte_2
, con tutto quanto l'arreda, dando atto che il Sig.
[...] Parte_1
o, in sede di separazione, ad asportare i propri nali. Il locale box, invece, di pertinenza dell'appartamento, resterà in uso al sig. Parte_1
;
[...]
i figli minori, e , ad entrambi i genitori, fissando la loro Per_1 Per_2 residenza con la madre, a liare, sita in Battipaglia, alla via Teodoro De Divitiis, n. 6, con facoltà per il padre di vederli quando vorrà, previo accordo tra gli ex coniugi;
- Disporre che il Signor verserà alla NO Parte_1 Parte_2
, a titolo di cont nto dei figli, un assegn
[...] so. Il Sig. provvederà, inoltre, al versamento del 50% Parte_1 delle spese straordi lastiche, sostenute per i figli;
Le parti, inoltre, concordano che l'assegno unico erogato dall' fin quando spettante, continuerà CP_1 ad essere percepito integralmente dalla signora;
Parte_2
- I coniugi danno atto che non vi è luogo nsione di assegno di mantenimento potendo, ognuno di loro, provvedere, da solo, al proprio mantenimento.
- I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
- A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti, i coniugi convengono di effettuare le seguenti attribuzioni. I coniugi chiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale di seguito esplicitata, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte costituzionale n. 154/1999;
- La NO è titolare, della proprietà esclusiva, Parte_2 dell'appartame via Teodoro De Divitiis n. 6, con annesso box pertinenziale, acquistato con rimesse del sig. ed in parte della Parte_1 stessa signora e si obbliga a cedere/tra e , Pt_2 Per_1 Per_2 il seguente im lle condizioni appresso specificate: 1) immobile sito nel Comune di Battipaglia, alla via alla via Teodoro De Divitiis, n. 6, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Battipaglia, Foglio 20, Particella 139 sub. 12, cat. A/2 cl. 3, vani 7,5, piano 4°, RC. 639,12. 2) Locale box, sito nel Comune di Battipaglia, alla via alla via Teodoro De Divitiis, n. 6, identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Battipaglia, Foglio 20, Particella 139 sub. 12, cat. C/6 cl. 9, piano -1, RC. 51,08. Unitamente alle sopradescritte quote, delle unità immobiliari sopra indicate, viene trasferita, alle figlie e , Per_1 Per_2 la comproprietà delle parti comuni dello stabile ad esse afferent . 1117 e seguenti del Cod. Civ.
3) Detto trasferimento avverrà senza alcun corrispettivo in denaro, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, così come definiti all'atto della separazione.
4) Le parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che il presente, avendo esclusivamente valore obbligatorio, non determina ancora il trasferimento della proprietà degli immobili in oggetto, il quale si verificherà, unicamente, così come ogni altro effetto reale, con la stipulazione dell'atto pubblico notarile, da effettuarsi a semplice richiesta del sig. . Parte_1
5) Ai sensi e per gli effetti primo bis, legge 27 febbraio 1985 n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
- I presenti trasferimenti vengono effettuati a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti negli atti di provenienza e nei regolamenti di condominio;
- In relazione agli impianti, di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, destinati al servizio degli immobili, oggetto del presente atto, la parte alienante non ne garantisce la conformità alla normativa, in materia di sicurezza, vigente all'epoca della realizzazione;
- Le Parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo sia al loro rapporto di coniugio che a quello intercorso durante la separazione. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18 giugno 2007 nel Comune di Battipaglia (SA) tra nato a [...] il [...], Parte_1
C.F.: , nata ad [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
15.0 gistro Atti Matrimonio CodiceFiscale_2 del Comune di B 07, Atto n. 23, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi