Sentenza 5 marzo 2021
Massime • 1
L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale.
Commentario • 1
- 1. Procedimento disciplinare medici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 6177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6177 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2021 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Civile Sent. Sez. 2 Num. 6177 Anno 2021 Presidente: MANNA FELICE Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 05/03/2021 DONATELLO, 23, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LL ZI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO 4 rt,1 SAN T OL I , giusta procura i oTÌr 4 a.1 ricorso, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PIACENZA, MINISTERO DELLA SALUTE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del terzo motivo, inammissibilità dei restanti;
udito l'Avvocato PAOLA CECCHETTI, difensore del ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento; udito l'Avvocato FLAMINIA AGOSTINELLI, in sostituzione con delega scritta dell'Avvocato FRANCESCO LL ZI, difensore del controricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli atti depositati;
FATTI DI CAUSA 1. La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata il 28 marzo 2019 e notificata il 9 aprile 2019, ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal dott. Pietro Mozzi avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza in data 12 maggio 2015, che aveva irrogato al professionista la sanzione disciplinare della censura. 2. La Commissione centrale ha rilevato la tardività del ricorso, depositato in data 11 dicembre 2015 e notificato alle controparti in data 10 dicembre 2015, oltre il termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio, avvenuta 1'8 giugno 2015. 3. Il dott. Mozzi ricorre per la cassazione della decisione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Piacenza. Non hanno svolto difese gli altri intimati. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è privo di fondamento. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia difetto assoluto di giurisdizione in capo alla Commissione centrale, e prima di essa all'Ordine provinciale, a pronunciarsi su comportamenti che non rientrerebbero nel novero delle attività riservate alla professione medica, e rileva l'errore in cui sarebbe incorsa la Commissione centrale per non avere qualificato il gravame proposto alla stregua di un'actio nullitatis, esercitabile senza limiti di tempo. 3. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 221 del 1950 e succ. modif., e si eccepisce la prescrizione dell'azione disciplinare. 4. Con il terzo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 221 del 1950 e succ. modif., e si contesta la decisione di irricevibilità del gravame a fronte della nullità del provvedimento sanzionatorio dell'Ordine provinciale, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dal citato art. 54, da intendersi riferita ai provvedimenti annullabili. 5. Occorre muovere dall'esame del terzo motivo, essendo l'unico con il quale è censurata la ratio del provvedimento impugnato, vale a dire la dichiarata irricevibilità dell'impugnazione proposta dinanzi alla Commissione Centrale. 5.1. Il motivo è infondato. L'asserita nullità della deliberazione dell'Ordine Provinciale per eccesso di potere giurisdizionale avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnazione nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 221 del 1950 (ex plurimis, Cass. 05/06/2007, n. 13062; Cass. 16/07/1999, n. 7512), in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione. 6. L'actio nullitatis, esperibile senza limitazioni di tempo, richiamata dal ricorrente, è limitata ai casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello stesso come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento. 7. Risultano di conseguenza inammissibili il primo ed il secondo motivo di ricorso. La Commissione Centrale, infatti, avrebbe potuto esaminare il merito della contestazione n. 16388 del 2019 Picaroni est. 2 prospettata dal dott. Mozzo soltanto se l'impugnazione fosse stata tempestiva. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi euro 5.5,00,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in