Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 6177
CASS
Sentenza 5 marzo 2021

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 16388 del 2019, presieduta dal Giudice Felice Manna. Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso una sanzione disciplinare inflitta dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Piacenza. Le questioni giuridiche sollevate dal ricorrente riguardavano la presunta mancanza di giurisdizione della Commissione, la violazione della normativa sulla prescrizione dell'azione disciplinare e la nullità del provvedimento sanzionatorio.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la nullità del provvedimento dell'Ordine avrebbe dovuto essere contestata nei termini previsti dalla legge, e che l'actio nullitatis non si applica a vizi di merito. La Corte ha sottolineato che la tempestività dell'impugnazione era essenziale per l'esame del merito, confermando così la decisione della Commissione Centrale. Inoltre, ha condannato il ricorrente alle spese legali, evidenziando la necessità di un contributo unificato.

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Massime1

L'impugnazione della sanzione irrogata dall'Ordine Provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento, è esperibile nei termini e con i modi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 221 del 1950, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, essendo l'"actio nullitatis" - esercitabile senza limitazioni di tempo - limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza del provvedimento, nei quali difetti, cioè, alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità dello steso come provvedimento giurisdizionale.

Commentario1

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 luglio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/03/2021, n. 6177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6177
Data del deposito : 5 marzo 2021

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