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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Ausiliario Dottoressa Maria Forno, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 867/2024 V.G.,
avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
– – con sede in Valmadrera, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Guaraldi Parte_2
( ) e dall'avv. Marcello Poggioli ( ), in C.F._1 C.F._2
virtù di procura unita al presente ricorso, con domicilio eletto in Padova, nello studio dell'avvocato Marcello Poggioli, Via Tommaseo 78/c (fax 0535 704612 –
Pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ope legis;
RESISTENTE
---------------
La Corte,
1 visto il ricorso a mezzo del quale la ricorrente ha chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata della procedura fallimentare della ditta “Giamon” iniziata dinanzi al Tribunale di Siracusa;
stabilita tempestività e l'ammissibilità della domanda;
vista la domanda della ricorrente di ammissione al passivo fallimentare del
29.09.1992;
rilevato che, computando la data di deposito dell'istanza di ammissione al passivo (1.01.2007) e la data di deposito del ricorso nel presente procedimento, (25.03.2024) stante la procedura fallimentare ancora in corso, il procedimento presupposto ha avuto una durata di anni 31;
precisato che, tenuto conto della vicenda controversa, la durata della procedura avrebbe potuto ritenersi ragionevole se mantenuta nei limiti temporali dei sei anni, che, detratti dalla durata effettivamente occorsa,
implicano un'eccedenza ingiustificata pari ad anni 25; rilevato che, tuttavia, trova applicazione l'art. 2 bis comma 3 l.89/2001,
secondo cui “la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in
ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del
diritto accertato dal giudice “pertanto alla ricorrente va riconosciuto un indennizzo pari alla somma per cui è stata ammessa al passivo fallimentare e cioè € 3.718,04;
affermato che le spese seguono la soccombenza e debbono essere liquidate in relazione ai giudizi monitori e alla relativa tabella vigente;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, così provvede:
Ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento senza dilazione in favore della ricorrente, della somma di € 3.718.04 oltre interessi, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
2 Condanna altresì il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in € 174,8 per spese vive, € 300,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore della ricorrente nel presente procedimento che si è dichiarato antistatario.
Si proceda alle prescritte comunicazioni di legge.
Così deciso in Catania in data 17 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario dott.ssa Maria Forno
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