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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/09/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1716/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
09/09/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/07/2025 da e Parte_1 CP_1
, rappresentati e difesi dall'avv. NATALE SABRINA, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TEANO (CE) in data 03/05/2008; rilevato che dal matrimonio è nata la figlia il 02/04/2009; Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 23/11/2013; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_
1. La sig.ra continuerà a vivere con la figlia presso la casa di sua proprietà Parte_1 sita in Teano (CE) alla Via Luigi Sturzo impegnandosi a comunicare un eventuale trasferimento;
Per_
2. La figlia verrà collocata presso la madre, con affido condiviso ad entrambi i genitori;
1
3. al padre é riconosciuta la facoltà di vederla e tenerla con sé, previo accordo con la madre, ogni volta che la sua attività lavorativa glielo consentirà tenendo conto anche del fatto che il Sig.
attualmente vive a Rivoli (TO). Controparte_1
5. Relativamente alle festività Natalizie, primo dell'anno, festività pasquali, 25 aprile e primo maggio, nonché vacanze estive la minore potrà trascorrere le stesse alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre. Per_
6. Per il mantenimento della figlia il Sig. si fa carico della somma euro Controparte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) mensili che verserà entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla madre, e autorizza la Sig.ra alla riscossione del 100% Parte_1 dell'Assegno Unico erogato dall'INPS per la minore che ammonta a circa € 300,00 Persona_1 mensili.
7. Il Sig. , inoltre, provvederà al pagamento, nella misura del 50%, delle spese Controparte_1 mediche non mutuabili, scolastiche, quelle attinenti alle attività sportive e ricreative preventivamente concordate dai genitori nonché a tutte le altre spese straordinarie;
8. Le decisioni sulla istruzione, sport e salute della minore saranno concordate da entrambi i genitori;
Le parti sottoscrivono la presente per accettazione delle condizioni di divorzio;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TEANO (CE) il
03/05/2008 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TEANO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2008);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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