Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/11/2024, n. 29342
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Ordinanza 13 novembre 2024

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In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto per gli acquirenti di immobili agricoli dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 7 del d.lgs. n. 99 del 2004 (con l'estensione delle agevolazioni di cui all'art. 5-bis della l. n. 97 del 1994), collegato all'impegno di costituire un compendio unico e di condurlo per almeno dieci anni, è condizionato, a pena di decadenza, alla presentazione, contestuale all'acquisto fondiario, dell'istanza di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale e all'accertamento del possesso dei relativi requisiti entro ventiquattro mesi dall'istanza stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/11/2024, n. 29342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29342
    Data del deposito : 13 novembre 2024

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