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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N° 1094/2021 RG;
tra
( c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. Anna Cofano;
attore contro
( c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Ottavio Carparelli;
convenuto
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità ex artt. 2043 – 2051 c.c. ; precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 21.12.2023 ;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza è stata redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo.
ha convenuto dinnanzi a questo Tribunale il , al fine di Parte_1 Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti presso l'immobile di sua proprietà sito in
, al Corso Garibaldi n. 128, angolo via Cirillo n. 6, (Br), censito in catasto al fg. 30, p.lla _1
3229, sub. 3, a causa dell'intrusione di radici provenienti da alberi di 'IC SA' posti sul marciapiede di corso Garibaldi e adiacenti al suddetto immobile, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., nella determinazione dell'evento dannoso di cui in narrativa e, per
l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni da Controparte_1 mancato godimento dell'immobile nella misura di € 24.269,63, in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 19.05.2015 sino all'effettivo soddisfo;
2) ordinare e/o condannare il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., all'esecuzione di tutti gli interventi e le opere necessarie al fine di risolvere definitivamente la problematica anche sulla scorta delle soluzioni proposte dal con la nota del 16.11.2018 – _1
o delle ulteriori soluzioni che verranno definite in corso di causa – e condannare lo stesso, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e subendi e le spese così come verranno determinate nel corso del giudizio o nella misura maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
3) in via subordinata, condannare il convenuto, in persona del _1
Sindaco p.t., a ristorare parte attrice di tutte le spese che saranno necessarie per l'esecuzione di tutti gli interventi e le opere necessarie al fine di risolvere definitivamente la problematica anche sulla scorta delle soluzioni proposte dal con la nota del 16.11.2018, o delle ulteriori _1
soluzioni che verranno definite in corso di causa, oltre al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali così come indicati al punto 2); 4) condannare in ogni caso il , Controparte_1 nella persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre R.S.G., C.N.A. e IVA come per legge”.
Il , ritualmente costituitosi, rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) si Controparte_1 conclude affinché l'On.le Tribunale di Brindisi, rigetti integralmente la domanda attorea, per come proposta nei confronti del , poiché inammissibile, nonché destituita di giuridico Controparte_1
fondamento, in fatto e in diritto, condannando l'attrice alla rifusione, in favore del _1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite,
[...] oltre accessori di legge”.
Dichiarata la inammissibilità delle richieste istruttorie tardivamente depositate dalla parte convenuta, la causa veniva istruita attraverso prova documentale, prova orale e CTU.
All'udienza del 21.12.2023 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata a sentenza, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Nella relazione tecnica redatta dal CTU ing. - espletata sulla base dei rilievi tecnici in loco Per_1
nonché della documentazione anche fotografica dello stato dei luoghi e condotta attraverso un'indagine esaustiva e scevra da vizi logici e metodologici -, si rileva: 1) che, premesso che
“l'immobile de quo è ubicato nel Comune di in c.so Garibaldi civico 128 angolo via Cirillo _1
civico 6; lo stesso risulta costituito da un locale a piano terra ed un locale a piano interrato ad uso deposito, individuato nel N.C.E.U. al foglio 30 p.lla 3229 sub. 3”, dagli esperiti rilievi tecnici effettuati in data 28.09.2022 e sulla base della documentazione riversata agli atti “si evince, piuttosto chiaramente, che già in data 19.11.2014, data in cui il tecnico del effettuava il _1 sopralluogo (nota prot. n. 44957 del 27.11.2014), sul marciapiede antistante l'immobile attoreo, era presente un albero appartenente alla specie il cui apparato radicale Persona_2 aveva provocato la rottura della pavimentazione”, nonché “si era infiltrato anche all'interno dell'immobile attraverso la muratura perimetrale posta in corrispondenza dell'antistante marciapiede, diffondendosi sulla quasi totalità della pavimentazione al piano interrato”; 2) che
“successivamente il provvedeva ad estirpare i due alberi insistenti sul Controparte_1
marciapiede di c.so Garibaldi in prossimità del civico 130 e ad eseguire i lavori di riparazione del marciapiede” – a tal proposito, sulla scorta della documentazione agli atti “(precisamente mail del geom. del ), si evince che almeno a far data dal 31.01.2019 gli Persona_3 Controparte_1 alberi risultano recisi” -, pertanto “al momento del sopralluogo non si riconosceva in corrispondenza dell'immobile la presenza di radici o di parti di esse, ma erano piuttosto evidenti danni materiali in corrispondenza delle pareti del piano interrato, presumibilmente attribuibili alla pregressa presenza di radici”, potendosi dunque ritenere che “allo stato attuale, l'immobile possa essere considerato inidoneo all'uso in quanto risultano danneggiate sia alcune pareti che il pavimento, entrambi a piano interrato”; 3) che “per quel che concerne il valore di mercato del canone di locazione dell'immobile attoreo”, sulla base di “agenzie di monitoraggio di valori immobiliari, Banca dati delle quotazioni immobiliari e l'Osservatorio dei valori immobiliari dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi (…), nonché dalle interviste svolte attraverso i vari operatori dei luoghi e dall'analisi condotta in funzione dei valori attribuiti dall'O.M.I., è emerso che il valore di locazione varia da un minimo di € 6,1 ad un massimo di € 8 per metro quadrato di superficie per mese”, considerando “il valore minimo tra i due”; 4) che, tenuto conto della complessiva superficie commerciale di 109,42 mq – così suddivisa: 59,4 mq superficie piano terra, 2,57 superficie vano scala, 47,45 superficie piano interrato -, da intendersi quale “superficie lorda dell'immobile, cioè la somma delle superfici calpestabili o nette, della superficie dei tramezzi, quella dei muri perimetrali
e la metà della superficie dei muri di confine”, il valore di locazione sarà il seguente: “109,42 m² ×
6,1 €/m² = 667,46 € (quota mensile)”; 5) che in relazione agli interventi ed opere risolutive del problema di infiltrazione, mai realizzate e rispetto alle quali se ne chiede esecuzione nel presente giudizio, anche sulla scorta di quanto proposto dal con nota del 26.11.2018, con Controparte_1
particolare riferimento alla realizzazione di una barriera di cemento ben strutturata e coibentata che scenda in profondità a protezione di tutta l'altezza del seminterrato onde impedire future infiltrazioni, “si ritengono generalmente idonee le opere di proposta risoluzione del problema, così come definite con nota prot. n. 50996 del 26.11.2018”, sebbene “al fine di risolvere definitivamente la problematica delle infiltrazioni dell'apparato radicale, si ritiene indispensabile non soltanto la realizzazione della barriera in c.a., opportunamente coibentata, a protezione di tutta la muratura relativa al piano interrato dell'immobile attoreo posta su c.so Garibaldi, ma occorre inoltre accertarsi preventivamente della eventuale presenza di apparato radicale residuale e, in tal caso, procedere preventivamente alla sua completa e certa eradicazione”, fermo restando che “al di là della predetta ulteriore verifica, da condursi in fase di scavo, la perfetta funzionalità delle opere suddette rimane ovviamente subordinata alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle stesse”; 6) che, tenuto conto dei valori indicati di cui al sub. 4, “la mancata locazione dell'immobile attoreo, tenendo presente le consistenze commerciali, riferita al periodo di tempo compreso tra il
19.05.2015 e il 11.02.2019 è pari a: Vlocazione = (109,42 m² × 6,1 €/m² ) × 45 = 30.035,79 €”, mentre “tenendo presente le consistenze catastali, le superfici cui assoggettare il valore unitario” saranno di 76,50 mq – in specie: superficie commerciale piano terra 44 mq, superficie commerciale piano interrato 32,5 mq -, cosicché si avrà il seguente valore locatizio catastale: “76,50 m² × 6,1
€/m² = 466,65 € (quota mensile) × 45= 20.999,25 €” – in particolare, “l'ammontare del danno da mancata locazione dell'immobile sino alla data accertata del taglio degli alberi calcolato sulla scorta dei valori delle consistenze catastali (S) e dei valori OMI (V) riferiti alla zona di indagine, considerando il periodo di tempo (T) compreso tra il 10.05.2015 e il 11.02.2019 (45 mesi) è pari a
20.999,25 €”; 7) che infine, in relazione all'ammontare del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e subendi e le spese necessarie per l'esecuzione di tutti gli interventi e le opere utili al fine di risolvere definitivamente la problematica anche sulla scorta delle soluzioni prospettate dal con nota del 16.11.2018, o di eventuali soluzioni risolutive più efficaci in _1 sede di CTU, “le quantificazioni sono state computate con riferimento al Prezzario della CP_2
2022”, dovendosi ritenere gli interventi sull'immobile ( v. STIMA A pp.14-17 relazione )
[...] complessivamente ammontanti a €.12.575,29, e gli interventi su suolo pubblico ai fini della eventuale “realizzazione della parete in c.a.” ( v. STIMA B pp. 17-20 ) complessivamente ammontanti a €. 8.934,74, le cui stime vanno intese al netto dell'IVA.
In diritto va anzitutto rilevato che i danni derivanti da cose in custodia soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., fattispecie che costituisce la c.d. responsabilità oggettiva, in base alla quale il proprietario o soggetto custode ( pubblico o privato ) della res è tenuto al risarcimento dei danni nell'ipotesi in cui la stessa res arrechi un danno ad altro soggetto, anche in difetto dell'elemento soggettivo ( dolo o colpa ) ravvisabile nella condotta censurata.
In particolare, in disparte l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte circa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. anche agli Enti pubblici, va rilevato che è onere del soggetto danneggiato provare il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno patito, incombendo invero sul soggetto custode la prova del caso fortuito, altresì tenuto conto che la condotta del danneggiato può a vario titolo assumere rilievo determinante ai fini dell'evento dannoso sino ad interromperne il nesso di causa ( v. in tal senso, tra le altre, Cass., n. 9315/2019, secondo la quale incombe sul giudicante “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” ).
Più di recente, la giurisprudenza di legittimità è peraltro intervenuta al fine di chiarire l'incidenza della condotta del danneggiato sulla causalità degli eventi - e in particolare la sua portata in termini affermativi ovvero negativi rispetto al caso fortuito, il quale nel regime dettato dall'art. 2051 c.c. integrerebbe una prova liberatoria in capo alla P.A., con evidenti rilievi conseguenziali in ordine all'accertamento della responsabilità - ritenendo che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode (…) l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo
"causale" (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa”; infine che “non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 10 o 2° co. c.c.), richiedendosi, per
l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” ( Cass., n.
4035/2021; da ultimo v. Sez. Un., n. 20943/2022, in materia di caso fortuito ex art. 2051 c.c. ).
Tornando al caso di specie, in data 30.10.2014, mediante raccomandata a mano prot. n. 42240 del
10.11.2014, la effettuava istanza indirizzata al affinché i tecnici ivi Pt_1 Controparte_1 preposti procedessero ad un'ispezione dell'immobile di proprietà della stessa sito in , via _1
Cirillo n. 6, censito in Catasto fg. 30, p.lla 3229, sub. 3, per verificare i danni causati dall'apparato radicale di un albero di IC SA LI sito su di un marciapiede della pubblica via (
C.so Garibaldi n.128 angolo via Cirillo n. 6 ), il quale confluiva sia nella parte sottostante all'immobile di proprietà della - provocando lesioni alla pavimentazione -, sia nella Pt_1
muratura perimetrale del pian terreno adiacente al marciapiede sul quale insisteva il predetto albero.
A seguito degli esperiti rilievi in data 19.11.2014 ad opera dell'ing. incaricato dal Per_4 [...]
, lo stesso redigeva una 'Relazione di sopralluogo' dalla Controparte_3 quale emergeva da un lato che l'immobile de quo trattasi di un locale interrato ad uso deposito, “il quale al momento del sopralluogo si presentava completamente sgombro”, e dall'altro che l'apparato radicale aveva “provocato l'innalzamento e la rottura della pavimentazione in pietrini di cemento” – in specie, “tale essenza arborea costituisce il verde urbano presente, ambo i lati, lungo tutto il tratto di c.so Garibaldi al di sotto di via Roma” -, diffondendosi all'interno dell'immobile
“attraverso la muratura perimetrale posta in corrispondenza del (…) marciapiede” e “sulla quasi totalità della pavimentazione”, con una stima complessiva dei lavori ( limitatamente all'immobile ) ammontante a €.9.310,50 ( v. Stima dei lavori a firma dell'ing. prot. n. 11235 del 18 marzo Per_4
2015 ).
Il , a seguito di approvazione della delibera della Giunta comunale n. 78 del Controparte_1
27.04.2015, accoglieva la proposta avanzata dal procuratore Avv. Cofano in nome e per conto della finalizzata a definire, “in via transattiva e/o bonaria, le contestazioni insorte con il Pt_1
, in relazione ai danni arrecati al locale-deposito di proprietà dell'istante (…) Controparte_1 dalle radici di un albero della specie IC SA”, mediante “pagamento da parte del
[...]
, in favore di a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 e 2051 c.c., _1 Parte_1 dell'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 8.844,97 (…) a definitiva tacitazione di ogni pretesa della parte istante”.
Tuttavia, nonostante la recisione delle radici ad opera della e successive all'accettazione Pt_1 della proposta transattiva da parte del Comune per la somma di €8.844,97, dapprima in data
16.06.2017 mediante raccomandata a mano pervenuta al Comune di ( prot. n. 25521 del _1
22.06.2017 ) la inviava una diffida a seguito del riformarsi delle radici che impedivano Pt_1
“la ristrutturazione dell'immobile rendendolo di fatto inutilizzabile”, e dipoi in data 23.05.2018 provvedeva ad ulteriore diffida in quanto la precedente rimaneva priva di riscontro.
Da ultimo, a seguito della relazione redatta in data 23.11.2018 dalla dott.ssa - indirizzata da Per_5
un lato al dott. affinché lo stesso procedesse ad ispezionare lo stato dei luoghi, essendo Per_6 invero insufficiente la relazione antecedentemente redatta dall'ing. e dall'altro al geom. Per_4
affinché venisse autorizzato, in caso di esito negativo da parte del dott. a Per_3 Per_6
procedere alla rimozione delle n. 2 alberature danneggianti ed al rifacimento della pavimentazione insistente sul marciapiede della pubblica via, “previo accertamento che entrambi siano la causa delle infiltrazioni” -, nonché in considerazione del fatto che il riformarsi dell'apparato radicale aveva provocato infiltrazioni acquose nell'immobile, il procedeva in data 31.01.2019 _1 all'estirpazione di n. 2 alberi insistenti sul marciapiede sito in C.so Garibaldi e prospicenti l'immobile stesso ( v. racc. a mano del 26.02.2019 ), senza tuttavia procedere, alla realizzazione di una “barriera di cemento ben strutturata ed opportunamente coibentata che scenda in profondità a protezione di tutta l'altezza del seminterrato per impedire future infiltrazioni”, come indicato da
'Relazione di sopralluogo' a firma del dott. Per_6
Ebbene, la disposta CTU ha consentito di rilevare che l'immobile della “possa essere Pt_1 considerato inidoneo all'uso in quanto risultano danneggiate sia alcune delle pareti che il pavimento, entrambi a piano interrato”, “presumibilmente attribuibili alla pregressa presenza di radici”, e che l'eventuale presenza di future infiltrazioni radicali possa essere risolta definitivamente attraverso “non soltanto la realizzazione della barriera in c.a., opportunamente coibentata, a protezione di tutta la muratura relativa al piano interrato dell'immobile (…), ma occorre inoltre accertarsi preventivamente della eventuale presenza di apparato radicale residuale
e, in tal caso, procedere preventivamente alla sua completa e certa eradicazione”, pertanto in applicazione dei principi dell'onere della prova in ordine alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., per come meglio su espressi, va ritenuto il di responsabile per i danni cagionati _1 _1 all'immobile di proprietà della sito in c.so Garibaldi n. 128 angolo via Cirillo civico 6, Pt_1
individuato nel N.C.E.U. al fg. 30, p.lla 3229, sub. 3, per avere la provato che i danni Pt_1
riscontrati alla pavimentazione ed alla muratura perimetrale del piano interrato derivino dalle infiltrazione dell'apparato radicale di alberi di IC SA insistenti sul marciapiede della pubblica via e prospicenti il predetto immobile, sui quali l'Ente detiene un rapporto di custodia da cui discendono oneri in ordine alla manutenzione ed all'eventuale insorgenza di danni nei confronti di terzi, in difetto di prova del caso fortuito incombente sul medesimo.
Pertanto, il è tenuto a norma dell'art. 1223 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1 valutabile anche in via equitativa a norma dell'art. 1226 c.c.
Quanto poi al domandato risarcimento danni per mancata locazione dell'immobile, va anzitutto rilevato che un recente orientamento della Suprema Corte ha statuito in materia di danno da perdita di godimento del bene l'ammissibilità della prova presuntiva ( v. Cass. Sez. Un., n. 33645/2022) – nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità ammetteva la prova presuntiva in ordine ad una controversia in materia di occupazione sine titulo -, che “trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita della disponibilità/godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi”, altresì tenuto conto che “il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire” ( Cass., n.
30791/2024 ).
Nel caso de quo, la disposta CTU ha consentito di rilevare che, nonostante l'estirpazione di n. 2 alberi di IC SA siti in C.so Garibaldi e prospicenti l'immobile per cui è causa, quest'ultimo presentava “evidenti danni materiali” sia in relazione ad alcune pareti sia avuto riguardo della pavimentazione del piano interrato ad uso deposito – e in particolare, che ai fini della
“sistemazione dell'immobile per renderlo idoneo agli usi previsti” gli interventi stimati constano di un importo complessivo di €.12.575,29 ( v. STIMA A relazione peritale ).
Inoltre, sulla scorta della stima del valore di mercato del canone di locazione dell'immobile di proprietà della ( 6,1€/m² ) che si estende per una superficie complessiva di 109,42m², Pt_1
nonché sulla base del canone di locazione per un importo mensile di €.667,46, ed in ragione dell'effettivo periodo di mancata locazione dell'immobile ( dal 19.05.2015 al 11.02.2019 ) per omessi interventi ad opera del Comune e sino alla messa in opera degli stessi, il valore di locazione complessivo, avuto riguardo delle consistenze catastali, è di €.20.999,25.
Nondimeno, pur in presenza dei riscontrati danni all'immobile, parte attrice non ha fornito la prova rigorosa del fatto di non aver potuto in alcun modo godere dell'immobile e dunque, appare equo – tenuto conto della oggettiva difficoltà di fornire una tale dimostrazione – valutare il danno
“figurativo” in ragione del 50% circa del valore locatizio e dunque liquidare a tele titolo la somma di €.10.000,00. Pertanto, in ragione del pregiudizio arrecato dalle infiltrazioni radicali all'Immobile di proprietà della consistente nel mancato godimento dello stesso per mancata locazione in ragione Pt_1
delle lesioni ai muri perimetrali ed alla porzione di pavimentazione prospicenti gli alberi insistenti sul marciapiede della pubblica via, il va condannato al risarcimento dei danni Controparte_1 per il periodo di mancato godimento dell'immobile ( dal 19.05.2015 al 11.02.2019 ) per avere omesso di procedere ab origine alla estirpazione di n. 2 alberi danneggianti la proprietà della ovvero all'esecuzione di interventi risolutivi come peraltro prospettati dagli stessi tecnici Pt_1 del – in particolare, veniva indicata quale soluzione diretta a scongiurare il riformarsi di _1
altre radici la realizzazione di “una barriera di cemento ben strutturata ed opportunamente coibentata che scenda in profondità a protezione di tutta l'altezza del seminterrato per impedire future infiltrazioni” come da Relazione di sopralluogo prot. n. 50996/2018 a firma del dott.
[...]
Per_6
Per le considerazioni che precedono, dovendosi in particolare ritenere sussistente la responsabilità del per i danni arrecati all'immobile di proprietà della a seguito di Controparte_1 Pt_1 infiltrazioni derivanti dall'apparato radicale proveniente dagli alberi di IC adiacenti all'immobile e siti sulla via pubblica di C.so Garibaldi, nonché per i danni derivanti dal mancato godimento dello stesso nel periodo intercorrente tra il 19.05.2015 e il 11.02.2019, il va Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti di che si liquidano Parte_1 nella somma di €.12.575,29 pari ai costi necessari per la riduzione in pristino del fabbricato e nella somma di €.10.000,00 a titolo danno da mancato godimento dell'immobile, nonchè a porre in essere tutti gli interventi risolutivi e diretti ad evitare il propagarsi delle radici in direzione dell'immobile de quo e dunque con condanna della PA ad un facere, che deve ritenersi esigibile siccome finalizzato al il rispetto del precetto del “neminem ledere“ (Cass. Civile VI Sez. Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25843).
Per il principio della causalità e soccombenza, le spese vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e ss. modif.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del Sindaco pro tempore, disattesa ogni
[...] Controparte_1
diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, riconosce la esclusiva responsabilità del _1
nella causazione dei danni per cui è causa e per l'effetto condanna il
[...] _1
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1 complessiva di €.22.575,29 a titolo di risarcimento danni, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna altresì il alla rimozione delle cause che hanno determinato il Controparte_1
danno innanzi liquidato, mediante la realizzazione sul suolo pubblico, di una barriera in cemento armato o altro materiale idoneo e comunque idonea a proteggere per intero il seminterrato dell'immobile di proprietà della sito in Corso Garibaldi n. 128, angolo Pt_1
via Cirillo n. 6, Fasano (Br), censito in catasto al fg. 30, p.lla 3229, sub. 3, dalla penetrazione dell'apparato radicale di essenze arboree piantumate sul suolo pubblico adiacente, presenti e/o già rimosse;
3) Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che si liquidano in €.5.077,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA;
4) Spese di CTU integralmente a carico della parte soccombente.
Brindisi, lì 12.02.2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Carolina
Spalluto, quale componente dell'Ufficio per il processo.