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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/05/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 100/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 100/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
CA, via Vito Inferiore n. 77/B, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocato
Francesco Penna del Foro di GI CA (c.f: – P.E.C.: C.F._1
– FAX: 0965.884520), come da procura allegata alla Email_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.10.2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in GI CA, Catona, Via S.S.18 IV Tratto n. 133/C.
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI CA
nonché contro
, in persona del sig. pro-tempore (c.f.: ; Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
PEC: , domiciliato per la carica in Palazzo San Giorgio - Email_2
Piazza Italia 1, 89125 GI CA.
1 resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI CA.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 12.01.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis deducendo di essere discendente del cittadino italiano Per_1
nato il [...] a [...], figlio di e
[...] Persona_2 Persona_3
(doc.1), il quale emigrava in Argentina e contraeva matrimonio in data 9.12.1922 nella città di La
Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina, con la cittadina italiana , figlia di Testimone_1
e (doc.2). Parte_2 Persona_4
Il Sig. decedeva a Ensenada, Argentina, il 06.07.1958 (doc.7). Persona_1
Dall'unione tra e nasceva a La Plata, Provincia di Buenos Aires, Persona_1 Testimone_1
Argentina, in data 19.07.1925 la loro figlia (doc.3), la quale contraeva Persona_5 matrimonio con in data 27.01.1946 (doc.4). Dalla loro unione nasceva il Persona_6
15.05.1947 a Ensenada, Argentina, il loro figlio (doc.6). Persona_7
In data 25.11.1976, nella città di Ensenada, il sig. contraeva matrimonio con Persona_7 la sig.ra (doc.8) e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente sig. Persona_8 Parte_1
(doc.9).
[...]
Il sig. faceva regolare ingresso nell'Unione Europea il 17.12.2022 Parte_1 tramite l'aeroporto di Madrid-Barajas, e in data 20.12.2022 rendeva dichiarazione di presenza sul territorio italiano presso la Questura di GI CA (doc. 13). Successivamente, il 15.03.2023, presentava istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso gli uffici dello stato civile del Comune di GI CA (doc. 14), protocollata al n. 65387/2023, con contestuale iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del medesimo Comune (doc. 15).
Nelle more del procedimento, gli venivano rilasciati permesso di soggiorno n. (doc. 17) Numero_1
e documento d'identità italiano n. (doc. 18). Numero_2
In data 02.11.2023, il notificava provvedimento di rigetto dell'istanza, ritenuta CP_2 inammissibile per asserita mancanza dei presupposti di legge (doc. 19). A seguito di tale rigetto, in
2 data 09.11.2023, il Questore di GI CA emetteva decreto di revoca del permesso di soggiorno
(doc. 20), notificato il 15.11.2023, con contestuale avviso circa il possibile avvio del procedimento di espulsione ex art. 13 D.lgs. 286/1998 in caso di mancato allontanamento volontario dal territorio nazionale.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di GI CA in data
09.11.2023 (doc. 20), e, per l'effetto, l'ordine alla competente Questura di rilasciare in suo favore un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Nel merito, domandava l'accertamento e la declaratoria dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine e condanna al , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle prescritte iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, con eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con decreto del 24.03.2024, il Giudice designato, letta l'istanza cautelare, disponeva la fissazione dell'udienza camerale per il giorno 04.04.2024.
In data 28.03.2024 si costituiva in giudizio il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI CA, chiedendo il rigetto della domanda cautelare, siccome inammissibile e infondata.
All'udienza del 04.04.2024, il difensore del ricorrente illustrava le ragioni del fumus boni iuris, sostenendo la continuità della cittadinanza italiana iure sanguinis da , mai naturalizzato Persona_1 in Argentina, e ribadendo che l'onere della prova di eventuale perdita graverebbe sull'Amministrazione. Sul periculum in mora, evidenziava il rischio di espulsione e di pregiudizio al diritto di difesa. Contestava la costituzione dell'Amministrazione resistente e insisteva per l'accoglimento della misura cautelare.
Con ordinanza del 10.04.2024, il giudice rigettava l'istanza, ritenendo insussistente il periculum, poiché la revoca del permesso di soggiorno non comprometteva né la partecipazione al giudizio né il diritto di difesa, e rilevava pertanto superfluo l'esame del fumus.
In seguito, in data 14.10.2024, a seguito di rinunzia alla procura del precedente difensore Avv.
Gabriele Polito del foro di GI CA, veniva depositata la comparsa di costituzione di nuovo difensore Avv. Francesco Penna, il quale si riportava integralmente a quanto argomentato, dedotto, concluso e prodotto dal precedente difensore.
3 Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
All'udienza dell'8.05.2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di GI
CA, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano è nato a , quindi in un comune ricadente nel territorio Controparte_5 di GI CA.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di
4 presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
5 Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Nel caso di specie, risulta che , nato in [...], è emigrato in Argentina dove ha contratto Persona_1 matrimonio con una cittadina italiana. Dalla loro unione è nata, in data 19.07.1925, la figlia
[...]
. Si rileva, dunque, una linea di trasmissione della cittadinanza di tipo paterno che Persona_5 subisce una discontinuità generazionale in favore della linea materna, con il passaggio a Persona_5
Quest'ultima ha contratto matrimonio nel 1946 e, l'anno successivo, il 1947, ha dato alla luce
[...]
padre dell'odierno ricorrente, nato il Persona_7 Parte_1
22.12.1985.
6 Dalla ricostruzione dell'albero genealogico emerge quindi la presenza di un passaggio generazionale attraverso una donna — — nata in [...] pre-costituzionale, la quale ha generato Persona_5 un figlio ( prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Pertanto, si Persona_7 configura un'ipotesi astrattamente rientrante tra quelle che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Tuttavia, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso, risulta che l'ascendenza italiana del ricorrente sia stata parzialmente dimostrata, ovverosia per il tramite della trascrizione dell'atto di nascita dell'ascendente nel Comune di GI CA. Ciò nonostante, difettano allegazioni di parte consistenti in certificazioni rilasciate dalla competente autorità consolare attestante la non avvenuta naturalizzazione del proprio ascendente o, ad ogni modo, documentazione sostitutiva idonea (es. censimenti, documenti rilasciati dal Consolato italiano all'Estero).
Ebbene, alla presente controversia trova applicazione l'articolo 19-bis del decreto legislativo del 1˚ settembre del 2011, n. 150, recentemente modificato dalle Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza – Decreto-legge del 28 marzo 2025, n. 36, che al comma
2-ter stabilisce che: “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Le disposizioni de quo hanno inteso superare le determinazioni delle Sezioni Unite che con nota sentenza n. 25317/2022, aveva posto l'onere della prova di eventi interruttivi o cause ostative all'acquisto o mantenimento della cittadinanza, in capo al resistente. CP_1
Ulteriormente, le recenti modifiche anzidette, implementate con DL n. 36/2025, prevedono l'applicazione della normativa sostanziale previgente, alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del medesimo decreto, di contro, in base al principio del tempus regit actum, le modifiche relative alla normativa processuale, si applicano immediatamente anche ai procedimenti pendenti, salvo diverse disposizioni legislative.
Pertanto, per la materia che qui ci occupa, ovverosia azioni di accertamento, è in capo al ricorrente l'onore di provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 555/1912, la quale all'art.
9- bis, co. 1, recita: “Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”. Dunque, nello specifico, non essendo
7 demandato al giudice il compito di colmare d'ufficio eventuali lacune probatorie (art. 2967 c.c.), deve essere data prova che l'emigrato cittadino non solo beneficiava della cittadinanza italiana, bensì che non l'aveva persa, prima della nascita del discendete cui intendeva trasferirla.
Considerato che
, nel caso di specie, la mancanza della prova della non avvenuta naturalizzazione non consente di ritenere con certezza che non vi sia stata l'interruzione della trasmissione dello ius civitatis dal dante all'avente causa, né tale dubbio è stato tempestivamente dissipato dalla parte attorea, rimanendo quest'ultima piuttosto generica su detto argomento;
ritenuto che
tale allegazione, alla luce degli ultimi interventi, si configura come dirimente ai fini della trasmissione della cittadinanza ius sanguinis, dovendo essere dimostrati come effettivi e sussistenti i vincoli con la Repubblica, si rigetta la domanda per carenza di documentazione probante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di GI CA, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in GI CA, il 31.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 100/2024 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
CA, via Vito Inferiore n. 77/B, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocato
Francesco Penna del Foro di GI CA (c.f: – P.E.C.: C.F._1
– FAX: 0965.884520), come da procura allegata alla Email_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.10.2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in GI CA, Catona, Via S.S.18 IV Tratto n. 133/C.
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI CA
nonché contro
, in persona del sig. pro-tempore (c.f.: ; Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
PEC: , domiciliato per la carica in Palazzo San Giorgio - Email_2
Piazza Italia 1, 89125 GI CA.
1 resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di GI CA.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 12.01.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadino italiano iure sanguinis deducendo di essere discendente del cittadino italiano Per_1
nato il [...] a [...], figlio di e
[...] Persona_2 Persona_3
(doc.1), il quale emigrava in Argentina e contraeva matrimonio in data 9.12.1922 nella città di La
Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina, con la cittadina italiana , figlia di Testimone_1
e (doc.2). Parte_2 Persona_4
Il Sig. decedeva a Ensenada, Argentina, il 06.07.1958 (doc.7). Persona_1
Dall'unione tra e nasceva a La Plata, Provincia di Buenos Aires, Persona_1 Testimone_1
Argentina, in data 19.07.1925 la loro figlia (doc.3), la quale contraeva Persona_5 matrimonio con in data 27.01.1946 (doc.4). Dalla loro unione nasceva il Persona_6
15.05.1947 a Ensenada, Argentina, il loro figlio (doc.6). Persona_7
In data 25.11.1976, nella città di Ensenada, il sig. contraeva matrimonio con Persona_7 la sig.ra (doc.8) e dalla loro unione nasceva l'odierno ricorrente sig. Persona_8 Parte_1
(doc.9).
[...]
Il sig. faceva regolare ingresso nell'Unione Europea il 17.12.2022 Parte_1 tramite l'aeroporto di Madrid-Barajas, e in data 20.12.2022 rendeva dichiarazione di presenza sul territorio italiano presso la Questura di GI CA (doc. 13). Successivamente, il 15.03.2023, presentava istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presso gli uffici dello stato civile del Comune di GI CA (doc. 14), protocollata al n. 65387/2023, con contestuale iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del medesimo Comune (doc. 15).
Nelle more del procedimento, gli venivano rilasciati permesso di soggiorno n. (doc. 17) Numero_1
e documento d'identità italiano n. (doc. 18). Numero_2
In data 02.11.2023, il notificava provvedimento di rigetto dell'istanza, ritenuta CP_2 inammissibile per asserita mancanza dei presupposti di legge (doc. 19). A seguito di tale rigetto, in
2 data 09.11.2023, il Questore di GI CA emetteva decreto di revoca del permesso di soggiorno
(doc. 20), notificato il 15.11.2023, con contestuale avviso circa il possibile avvio del procedimento di espulsione ex art. 13 D.lgs. 286/1998 in caso di mancato allontanamento volontario dal territorio nazionale.
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno emesso dal Questore di GI CA in data
09.11.2023 (doc. 20), e, per l'effetto, l'ordine alla competente Questura di rilasciare in suo favore un permesso di soggiorno provvisorio valido sino alla definizione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Nel merito, domandava l'accertamento e la declaratoria dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine e condanna al , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle prescritte iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, con eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
Con decreto del 24.03.2024, il Giudice designato, letta l'istanza cautelare, disponeva la fissazione dell'udienza camerale per il giorno 04.04.2024.
In data 28.03.2024 si costituiva in giudizio il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_4 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GI CA, chiedendo il rigetto della domanda cautelare, siccome inammissibile e infondata.
All'udienza del 04.04.2024, il difensore del ricorrente illustrava le ragioni del fumus boni iuris, sostenendo la continuità della cittadinanza italiana iure sanguinis da , mai naturalizzato Persona_1 in Argentina, e ribadendo che l'onere della prova di eventuale perdita graverebbe sull'Amministrazione. Sul periculum in mora, evidenziava il rischio di espulsione e di pregiudizio al diritto di difesa. Contestava la costituzione dell'Amministrazione resistente e insisteva per l'accoglimento della misura cautelare.
Con ordinanza del 10.04.2024, il giudice rigettava l'istanza, ritenendo insussistente il periculum, poiché la revoca del permesso di soggiorno non comprometteva né la partecipazione al giudizio né il diritto di difesa, e rilevava pertanto superfluo l'esame del fumus.
In seguito, in data 14.10.2024, a seguito di rinunzia alla procura del precedente difensore Avv.
Gabriele Polito del foro di GI CA, veniva depositata la comparsa di costituzione di nuovo difensore Avv. Francesco Penna, il quale si riportava integralmente a quanto argomentato, dedotto, concluso e prodotto dal precedente difensore.
3 Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
All'udienza dell'8.05.2025, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di GI
CA, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'avo italiano è nato a , quindi in un comune ricadente nel territorio Controparte_5 di GI CA.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di
4 presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
5 Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Nel caso di specie, risulta che , nato in [...], è emigrato in Argentina dove ha contratto Persona_1 matrimonio con una cittadina italiana. Dalla loro unione è nata, in data 19.07.1925, la figlia
[...]
. Si rileva, dunque, una linea di trasmissione della cittadinanza di tipo paterno che Persona_5 subisce una discontinuità generazionale in favore della linea materna, con il passaggio a Persona_5
Quest'ultima ha contratto matrimonio nel 1946 e, l'anno successivo, il 1947, ha dato alla luce
[...]
padre dell'odierno ricorrente, nato il Persona_7 Parte_1
22.12.1985.
6 Dalla ricostruzione dell'albero genealogico emerge quindi la presenza di un passaggio generazionale attraverso una donna — — nata in [...] pre-costituzionale, la quale ha generato Persona_5 un figlio ( prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Pertanto, si Persona_7 configura un'ipotesi astrattamente rientrante tra quelle che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, richiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Tuttavia, giova rilevare che, dai documenti prodotti a sostegno del ricorso, risulta che l'ascendenza italiana del ricorrente sia stata parzialmente dimostrata, ovverosia per il tramite della trascrizione dell'atto di nascita dell'ascendente nel Comune di GI CA. Ciò nonostante, difettano allegazioni di parte consistenti in certificazioni rilasciate dalla competente autorità consolare attestante la non avvenuta naturalizzazione del proprio ascendente o, ad ogni modo, documentazione sostitutiva idonea (es. censimenti, documenti rilasciati dal Consolato italiano all'Estero).
Ebbene, alla presente controversia trova applicazione l'articolo 19-bis del decreto legislativo del 1˚ settembre del 2011, n. 150, recentemente modificato dalle Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza – Decreto-legge del 28 marzo 2025, n. 36, che al comma
2-ter stabilisce che: “Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
Le disposizioni de quo hanno inteso superare le determinazioni delle Sezioni Unite che con nota sentenza n. 25317/2022, aveva posto l'onere della prova di eventi interruttivi o cause ostative all'acquisto o mantenimento della cittadinanza, in capo al resistente. CP_1
Ulteriormente, le recenti modifiche anzidette, implementate con DL n. 36/2025, prevedono l'applicazione della normativa sostanziale previgente, alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del medesimo decreto, di contro, in base al principio del tempus regit actum, le modifiche relative alla normativa processuale, si applicano immediatamente anche ai procedimenti pendenti, salvo diverse disposizioni legislative.
Pertanto, per la materia che qui ci occupa, ovverosia azioni di accertamento, è in capo al ricorrente l'onore di provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 555/1912, la quale all'art.
9- bis, co. 1, recita: “Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”. Dunque, nello specifico, non essendo
7 demandato al giudice il compito di colmare d'ufficio eventuali lacune probatorie (art. 2967 c.c.), deve essere data prova che l'emigrato cittadino non solo beneficiava della cittadinanza italiana, bensì che non l'aveva persa, prima della nascita del discendete cui intendeva trasferirla.
Considerato che
, nel caso di specie, la mancanza della prova della non avvenuta naturalizzazione non consente di ritenere con certezza che non vi sia stata l'interruzione della trasmissione dello ius civitatis dal dante all'avente causa, né tale dubbio è stato tempestivamente dissipato dalla parte attorea, rimanendo quest'ultima piuttosto generica su detto argomento;
ritenuto che
tale allegazione, alla luce degli ultimi interventi, si configura come dirimente ai fini della trasmissione della cittadinanza ius sanguinis, dovendo essere dimostrati come effettivi e sussistenti i vincoli con la Repubblica, si rigetta la domanda per carenza di documentazione probante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di GI CA, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in GI CA, il 31.05.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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