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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/07/2025, n. 7028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7028 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
n. 15452/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15452/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Maria Bakunin 161 presso Parte_1
l'avv. Filippo Pucino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (ultima residenza in Controparte_1
Napoli)
pagina 1 di 7 , quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2
persona dei ll.rr.pp.tt, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuovo Tempio 41 presso l'avv. Mario Santoro, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio
[...]
rep. 186905 Persona_1
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 5695/2020 il Giudice di Pace di Napoli/Barra ha rigettato la domanda
(compensando le spese di lite) con cui aveva chiesto di dichiarare il Parte_1
conducente dell'autovettura Peugeot 206 tg. CH475ZJ di proprietà di CP_3
e non assicurata per la RCA responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi
[...]
in data 13/1/2015 in Napoli, tra il predetto veicolo e l'autovettura BMW tg. CT036ZK di proprietà dell'attore – e condannare FGVS a risarcire tutti i danni Controparte_2
subiti dal proprio autoveicolo, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, nei limiti di competenza del GdP, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado e Parte_1
liquidare in € 2.113,37 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita CP_4
chiedendo di rigettare l'appello con vittoria delle spese del doppio grado;
[...]
pagina 2 di 7 nel corso del grado d'appello è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal p.a.
[...]
; ora la causa va decisa. Per_2
Il GdP ha rigettato la domanda formulata da in primo grado, ritenendo che le Pt_1
prove raccolte non avessero confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione introduttivo;
infatti, il teste aveva riferito che mentre Testimone_1
l'autovettura BMW di era parcheggiata al margine destro di Corso Garibaldi, era Pt_1
stata urtata alla parte anteriore sinistra (punto d'urto risultante anche dalle fotografie riconosciute dal teste) da un'autovettura Peugeot di colore chiaro guidata da una donna, che per evitare un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto, si era stretta sulla propria destra nella corsia di marcia occupata dalla BMW e con la propria parte anteriore destra aveva finito per colpire, appunto, la parte anteriore sinistra del veicolo del tuttavia, le fotografie dalla BMW danneggiata riconosciute dallo stesso teste Pt_1
mostravano una vistosa ammaccatura alla parte bassa dello sportello anteriore sinistro
(consistente in una rientranza) non compatibile con un impatto ricevuto dalla parte anteriore destra, presumibilmente dal paraurti lato anteriore destro, di un'altra autovettura, mentre la BMW era ferma in sosta parallelamente al margine destro della carreggiata, come dichiarato dal teste escusso;
piuttosto, tale ammaccatura era compatibile con un urto ricevuto mentre la BMW era inclinata verso la sua sinistra, e quindi in procinto di immettersi nel flusso della circolazione.
Secondo quanto si legge nell'atto d'appello, il teste escusso in primo grado non aveva detto che l'autovettura BMW era stata colpita mentre si trovava parallelamente al marciapiede, bensì mentre era ferma in sosta nella corsia di marcia - ed anche se, sempre da ferma, la BMW si fosse trovata in posizione obliqua perché in procinto di immettersi nel flusso della circolazione, comunque sarebbe stata investita dall'autovettura Peugeot, il cui conducente sarebbe stato responsabile dell'evento; in ogni caso, sarebbe stato da applicare l'art. 2054.2 cc.
Il CTU nominato in questo grado ha molto motivatamente distinto i danni visibili sull'autovettura BMW di ipotizzata ferma in posizione obliqua, in due tipi: un Pt_1
pagina 3 di 7 danno da compressione, di natura obliqua rispetto all'asse del baricentro della BMW
(derivante da un vettore incidente con un angolo di circa 30° da un corpo di forma sferica) e non coincidente con un danno radente e parallelo al baricentro del veicolo, come descritto in citazione e riferito dal teste;
e un danno di lieve entità di natura radente, coincidente con la dinamica descritta dal teste. Il CTU ha anche risposto dettagliatamente alle osservazioni critiche dei CC.TT. delle parti.
Nella propria comparsa conclusionale, parte appellante critica le conclusioni cui è giunto il CTU. In una prima parte della comparsa conclusionale dell'appellante, si sostiene che il p.a. non fosse professionalmente competente per essere incaricato, Persona_2
com' accaduto nel presente giudizio, “ di valutare se i danni lamentati da al Parte_1
proprio veicolo così come raffigurati nelle fotografie in atti siano compatibili con la dinamica del dedotto sinistro così come descritta dal teste escusso in primo grado”; in realtà, come risulta dall'art. 156 Cod.Ass., è competente per accertare e stimare i danni alle cose derivanti dalla circolazione, e il p.a. è iscritto all'albo dei CC.TT.TT. . Per_2
Per il resto, secondo l'appellante, anche il CTU aveva errato nell'interpretare la deposizione del teste, perché questi non aveva detto che la BMW al momento del sinistro era parcheggiata al margine destro, ma semplicemente sul lato destro della corsia di marcia, “molto verosimilmente in seconda fila, come di sovente accade constatare nella zona, anche perché ha riferito che si trovava in compagnia di suo zio,
“…per alcune commissioni…dopo aver completato i nostri servizi…”; per il resto evidenzia: “La introflessione del parafango presente nella vettura attorea il senso di marcia della vettura, evidenzia la unica e certa manovra che ha compiuto la conducente della vettura di parte appellata nel rientrare repentinamente da Controparte_1
una manovra di sorpasso, a causa di un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, ha investito il veicolo BMW, che al momento del sinistro non aveva ancora ripreso la marcia;
e, quindi al momento della collisone si trovava in posizione parallela all'asse viario ancora parcheggiata sul margine destro della carreggiata;
l'autovettura
PEUGEOT 206 rientrava da una tentata manovra di sorpasso;
invero, con una direttrice pagina 4 di 7 di marcia di circa 30° (Trenta gradi) rispetto all'asse viario tendente verso il margine destro della carreggiata ove si trovava parcheggiata l'autovettura BMW. “; inoltre, il
GdP avrebbe dovuto prendere in considerazione la circostanza, pure riferita dal teste, che dopo l'impatto la ruota anteriore della BMW nel riprendere la marcia produceva dei rumori, segno che si erano rotti dei pezzi meccanici.
Il teste in primo grado ha riferito testualmente, riferendosi all'autovettura BMW di
“Ci fermavamo sul lato destro della corsia di marcia per alcune commissioni”; Pt_1
ora, per lato destro della carreggiata si intende normalmente il margine destro, perché appunto il lato è il margine;
e del resto, se tra il margine destro e la BMW fosse stata interposta un'altra autovettura in sosta, sarebbe stato naturale da parte del teste precisarlo, trattandosi di un particolare non trascurabile, dato che a quel punto l'autovettura BMW si sarebbe trovata piuttosto verso il centro della corsia;
e se poi fosse vero che aveva parcheggiato in seconda fila, per quanto ciò possa accadere Pt_1
sovente nella zona, avrebbe comunque agito illegittimamente e contribuito in modo rilevante a determinare il sinistro: probabilmente, se la BMW non avesse illegittimamente occupato una porzione della corsia destinata non al parcheggio bensì alla marcia dei veicoli, il sinistro non si sarebbe verificato;
in ogni caso, si ripete, dalla deposizione testimoniale si ricava che l'autovettura BMW era in sosta al margine della corsia. Per il resto, come si vede, neanche l'appellante contesta che un certo tipo di danni visibili sulla BMW sia stato causato da un impatto con un angolo di 30°, ma sostiene che la Peugeot potrebbe benissimo avere colpito la BMW con quell'angolazione: ma il CTU ha spiegato che in tal caso “Ipotizzando che la vettura
BMW fosse ferma in modo obbliquo sull'asse viario, i danni non appaiono coerenti, per l'ingombro della sagoma del paraurti anteriore della Peugeot che avrebbe lasciato impronta molto più ampia in estensione orizzontale con interessamento del cerchio e della porta anteriore.” Il CTP dell'appellante, nelle sue osservazioni alla relazione del
CTU, insiste sul fatto che l'autovettura BMW si trovava allineata al margine destro della carreggiata (e non in seconda fila, come invece si sostiene nella comparsa conclusionale pagina 5 di 7 dell'appellante) , e nega che detta autovettura fosse inclinata verso sinistra;
ma allora non si vede proprio come potrebbe la Peugeot avere colpito la BMW con un ampio angolo di 30°: il teste non ha assolutamente accennato ad una simile elevata angolazione della Peugeot. Dunque l'appellante non ha fornito argomenti idonei a superare Contro l'argomentazione del CTU sulla non riferibilità di certi danni sulla al sinistro per cui è causa. Restano dunque i danni riferibili, secondo il CTU, ad una dinamica di poco difforme da quella riferita dal teste, con la parte anteriore dell'autovettura BMW lievemente inclinata a sinistra, il che è coerente con il fatto che quel veicolo stesse per ripartire, come pure riferito dal teste: danni per € 414,88 oltre Iva, giorni 1,8 di fermo tecnico. Responsabile esclusiva di tali danni è stata la conducente dell'autovettura
Peugeot di la quale è andata ad investire l'altro veicolo sostanzialmente CP_1
fermo e che si era solo leggermente mosso per accennare ad uscire;
la manovra di rientro a destra della Peugeot, secondo quanto riferito dal teste, fu repentina ed imprevedibile.,
e non risulta colposo da parte del conducente della BMW la lieve inclinazione a sinistra assunta. Per quanto concerne i danni meccanici che si dovrebbero dedurre dai rumori uditi dal teste, non è assolutamente possibile stimarli, non essendo documentati in alcun modo.
In definitiva, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'appellante la somma di € 414,88 oltre Iva;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15452/2021 rgac vertente tra: appellante;
e spa , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
appellate; così provvede:
1) Dichiara responsabile esclusiva del sinistro per cui è causa, e Controparte_1
condanna a risarcire i danni subiti da Controparte_4 Parte_1
nell'evento, che si liquidano in € 414,88 oltre Iva;
oltre rivalutazione secondo indici
Istat dal 13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna le appellate in solido a rimborsare a le spese del primo grado, che Pt_1
si liquidano in € 51 per esborsi ed € 346 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Filippo Pucino;
3) Condanna le appellate in solido a rimborsare a ogni somma che questi Pt_1
dimostri di avere pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna le appellate in solido a rimborsare a le spese del presente grado, Pt_1
che liquida in € 78 per esborsi ed € 662 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Filippo Pucino.
Così deciso in Portici in data 12/7/2025 Il giudice
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico
Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15452/2021 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Maria Bakunin 161 presso Parte_1
l'avv. Filippo Pucino, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (ultima residenza in Controparte_1
Napoli)
pagina 1 di 7 , quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_2
persona dei ll.rr.pp.tt, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuovo Tempio 41 presso l'avv. Mario Santoro, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio
[...]
rep. 186905 Persona_1
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato, e la domanda proposta in primo grado va accolta per quanto di ragione.
Con sentenza 5695/2020 il Giudice di Pace di Napoli/Barra ha rigettato la domanda
(compensando le spese di lite) con cui aveva chiesto di dichiarare il Parte_1
conducente dell'autovettura Peugeot 206 tg. CH475ZJ di proprietà di CP_3
e non assicurata per la RCA responsabile esclusivo di un sinistro verificatosi
[...]
in data 13/1/2015 in Napoli, tra il predetto veicolo e l'autovettura BMW tg. CT036ZK di proprietà dell'attore – e condannare FGVS a risarcire tutti i danni Controparte_2
subiti dal proprio autoveicolo, oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, nei limiti di competenza del GdP, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado e Parte_1
liquidare in € 2.113,37 oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita CP_4
chiedendo di rigettare l'appello con vittoria delle spese del doppio grado;
[...]
pagina 2 di 7 nel corso del grado d'appello è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal p.a.
[...]
; ora la causa va decisa. Per_2
Il GdP ha rigettato la domanda formulata da in primo grado, ritenendo che le Pt_1
prove raccolte non avessero confermato la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione introduttivo;
infatti, il teste aveva riferito che mentre Testimone_1
l'autovettura BMW di era parcheggiata al margine destro di Corso Garibaldi, era Pt_1
stata urtata alla parte anteriore sinistra (punto d'urto risultante anche dalle fotografie riconosciute dal teste) da un'autovettura Peugeot di colore chiaro guidata da una donna, che per evitare un'autovettura proveniente dal senso di marcia opposto, si era stretta sulla propria destra nella corsia di marcia occupata dalla BMW e con la propria parte anteriore destra aveva finito per colpire, appunto, la parte anteriore sinistra del veicolo del tuttavia, le fotografie dalla BMW danneggiata riconosciute dallo stesso teste Pt_1
mostravano una vistosa ammaccatura alla parte bassa dello sportello anteriore sinistro
(consistente in una rientranza) non compatibile con un impatto ricevuto dalla parte anteriore destra, presumibilmente dal paraurti lato anteriore destro, di un'altra autovettura, mentre la BMW era ferma in sosta parallelamente al margine destro della carreggiata, come dichiarato dal teste escusso;
piuttosto, tale ammaccatura era compatibile con un urto ricevuto mentre la BMW era inclinata verso la sua sinistra, e quindi in procinto di immettersi nel flusso della circolazione.
Secondo quanto si legge nell'atto d'appello, il teste escusso in primo grado non aveva detto che l'autovettura BMW era stata colpita mentre si trovava parallelamente al marciapiede, bensì mentre era ferma in sosta nella corsia di marcia - ed anche se, sempre da ferma, la BMW si fosse trovata in posizione obliqua perché in procinto di immettersi nel flusso della circolazione, comunque sarebbe stata investita dall'autovettura Peugeot, il cui conducente sarebbe stato responsabile dell'evento; in ogni caso, sarebbe stato da applicare l'art. 2054.2 cc.
Il CTU nominato in questo grado ha molto motivatamente distinto i danni visibili sull'autovettura BMW di ipotizzata ferma in posizione obliqua, in due tipi: un Pt_1
pagina 3 di 7 danno da compressione, di natura obliqua rispetto all'asse del baricentro della BMW
(derivante da un vettore incidente con un angolo di circa 30° da un corpo di forma sferica) e non coincidente con un danno radente e parallelo al baricentro del veicolo, come descritto in citazione e riferito dal teste;
e un danno di lieve entità di natura radente, coincidente con la dinamica descritta dal teste. Il CTU ha anche risposto dettagliatamente alle osservazioni critiche dei CC.TT. delle parti.
Nella propria comparsa conclusionale, parte appellante critica le conclusioni cui è giunto il CTU. In una prima parte della comparsa conclusionale dell'appellante, si sostiene che il p.a. non fosse professionalmente competente per essere incaricato, Persona_2
com' accaduto nel presente giudizio, “ di valutare se i danni lamentati da al Parte_1
proprio veicolo così come raffigurati nelle fotografie in atti siano compatibili con la dinamica del dedotto sinistro così come descritta dal teste escusso in primo grado”; in realtà, come risulta dall'art. 156 Cod.Ass., è competente per accertare e stimare i danni alle cose derivanti dalla circolazione, e il p.a. è iscritto all'albo dei CC.TT.TT. . Per_2
Per il resto, secondo l'appellante, anche il CTU aveva errato nell'interpretare la deposizione del teste, perché questi non aveva detto che la BMW al momento del sinistro era parcheggiata al margine destro, ma semplicemente sul lato destro della corsia di marcia, “molto verosimilmente in seconda fila, come di sovente accade constatare nella zona, anche perché ha riferito che si trovava in compagnia di suo zio,
“…per alcune commissioni…dopo aver completato i nostri servizi…”; per il resto evidenzia: “La introflessione del parafango presente nella vettura attorea il senso di marcia della vettura, evidenzia la unica e certa manovra che ha compiuto la conducente della vettura di parte appellata nel rientrare repentinamente da Controparte_1
una manovra di sorpasso, a causa di un veicolo proveniente dal senso opposto di marcia, ha investito il veicolo BMW, che al momento del sinistro non aveva ancora ripreso la marcia;
e, quindi al momento della collisone si trovava in posizione parallela all'asse viario ancora parcheggiata sul margine destro della carreggiata;
l'autovettura
PEUGEOT 206 rientrava da una tentata manovra di sorpasso;
invero, con una direttrice pagina 4 di 7 di marcia di circa 30° (Trenta gradi) rispetto all'asse viario tendente verso il margine destro della carreggiata ove si trovava parcheggiata l'autovettura BMW. “; inoltre, il
GdP avrebbe dovuto prendere in considerazione la circostanza, pure riferita dal teste, che dopo l'impatto la ruota anteriore della BMW nel riprendere la marcia produceva dei rumori, segno che si erano rotti dei pezzi meccanici.
Il teste in primo grado ha riferito testualmente, riferendosi all'autovettura BMW di
“Ci fermavamo sul lato destro della corsia di marcia per alcune commissioni”; Pt_1
ora, per lato destro della carreggiata si intende normalmente il margine destro, perché appunto il lato è il margine;
e del resto, se tra il margine destro e la BMW fosse stata interposta un'altra autovettura in sosta, sarebbe stato naturale da parte del teste precisarlo, trattandosi di un particolare non trascurabile, dato che a quel punto l'autovettura BMW si sarebbe trovata piuttosto verso il centro della corsia;
e se poi fosse vero che aveva parcheggiato in seconda fila, per quanto ciò possa accadere Pt_1
sovente nella zona, avrebbe comunque agito illegittimamente e contribuito in modo rilevante a determinare il sinistro: probabilmente, se la BMW non avesse illegittimamente occupato una porzione della corsia destinata non al parcheggio bensì alla marcia dei veicoli, il sinistro non si sarebbe verificato;
in ogni caso, si ripete, dalla deposizione testimoniale si ricava che l'autovettura BMW era in sosta al margine della corsia. Per il resto, come si vede, neanche l'appellante contesta che un certo tipo di danni visibili sulla BMW sia stato causato da un impatto con un angolo di 30°, ma sostiene che la Peugeot potrebbe benissimo avere colpito la BMW con quell'angolazione: ma il CTU ha spiegato che in tal caso “Ipotizzando che la vettura
BMW fosse ferma in modo obbliquo sull'asse viario, i danni non appaiono coerenti, per l'ingombro della sagoma del paraurti anteriore della Peugeot che avrebbe lasciato impronta molto più ampia in estensione orizzontale con interessamento del cerchio e della porta anteriore.” Il CTP dell'appellante, nelle sue osservazioni alla relazione del
CTU, insiste sul fatto che l'autovettura BMW si trovava allineata al margine destro della carreggiata (e non in seconda fila, come invece si sostiene nella comparsa conclusionale pagina 5 di 7 dell'appellante) , e nega che detta autovettura fosse inclinata verso sinistra;
ma allora non si vede proprio come potrebbe la Peugeot avere colpito la BMW con un ampio angolo di 30°: il teste non ha assolutamente accennato ad una simile elevata angolazione della Peugeot. Dunque l'appellante non ha fornito argomenti idonei a superare Contro l'argomentazione del CTU sulla non riferibilità di certi danni sulla al sinistro per cui è causa. Restano dunque i danni riferibili, secondo il CTU, ad una dinamica di poco difforme da quella riferita dal teste, con la parte anteriore dell'autovettura BMW lievemente inclinata a sinistra, il che è coerente con il fatto che quel veicolo stesse per ripartire, come pure riferito dal teste: danni per € 414,88 oltre Iva, giorni 1,8 di fermo tecnico. Responsabile esclusiva di tali danni è stata la conducente dell'autovettura
Peugeot di la quale è andata ad investire l'altro veicolo sostanzialmente CP_1
fermo e che si era solo leggermente mosso per accennare ad uscire;
la manovra di rientro a destra della Peugeot, secondo quanto riferito dal teste, fu repentina ed imprevedibile.,
e non risulta colposo da parte del conducente della BMW la lieve inclinazione a sinistra assunta. Per quanto concerne i danni meccanici che si dovrebbero dedurre dai rumori uditi dal teste, non è assolutamente possibile stimarli, non essendo documentati in alcun modo.
In definitiva, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'appellante la somma di € 414,88 oltre Iva;
oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal
13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15452/2021 rgac vertente tra: appellante;
e spa , Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
appellate; così provvede:
1) Dichiara responsabile esclusiva del sinistro per cui è causa, e Controparte_1
condanna a risarcire i danni subiti da Controparte_4 Parte_1
nell'evento, che si liquidano in € 414,88 oltre Iva;
oltre rivalutazione secondo indici
Istat dal 13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 13/1/2015 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna le appellate in solido a rimborsare a le spese del primo grado, che Pt_1
si liquidano in € 51 per esborsi ed € 346 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa, con distrazione in favore dell'avv. Filippo Pucino;
3) Condanna le appellate in solido a rimborsare a ogni somma che questi Pt_1
dimostri di avere pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
4) Condanna le appellate in solido a rimborsare a le spese del presente grado, Pt_1
che liquida in € 78 per esborsi ed € 662 per compenso, oltre spese generali, Iva e
Cpa; con distrazione in favore dell'avv. Filippo Pucino.
Così deciso in Portici in data 12/7/2025 Il giudice
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