Art. 1.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , e' richiamato in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486 , e' richiamato in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.