Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati
dott. Francesco Crisafulli Presidente
dott. Francesco Frettoni Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024, decorso il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n. 18437/2024 del
Ruolo Generale, cui è riunito il n. 18657/2024 del Ruolo Generale, e proposto
da nato in [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Nazionale 243, presso lo studio dell'Avv. Davide
Lodi, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Controparte_1
Stato;
- resistente non costituito –
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “annullare e/o disapplicare il provvedimento
impugnato medesimo e riconoscere al ricorrente il permesso di soggiorno
per protezione speciale ai sensi della normativa applicabile alla fattispecie,
con trasmissione degli atti alla Questura competente per il rilascio del
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competenze di avvocato, oltre oneri accessori.”
Fatto e diritto
Con il presente ricorso, propone impugnazione avverso il Parte_2
provvedimento con cui, in data 22 gennaio 2024, la Questura di Latina ha rigettato la domanda di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286 del 1998
dal medesimo proposta. Si duole della legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la non ha approfondito né le CP_2
condizioni personali del richiedente né la situazione del Paese di origine dello stesso, ritenendo in conclusione non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Chiede, pertanto, di ordinare all'autorità amministrativa il rilascio del relativo titolo di soggiorno.
Non si è costituito in giudizio il . Controparte_1
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Va anzi tutto dichiarata la contumacia del , il quale, Controparte_1
benché notiziato dell'azione proposta ai suoi danni, non si è costituito in giudizio.
Posto quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la sua tardività.
Osserva invero il Tribunale che la disciplina processuale applicabile alla presente controversia è contenuta nell'art. 19 ter del d. lgs. 1 settembre
2011 n. 150, a mente del quale il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R 31 agosto 1999 n. 394, il pagina 2 potere di comunicare i suddetti provvedimenti secondo le modalità indicate nel successivo comma 3, vale a dire mediante consegna a mani proprie o notificazione, è attribuito a ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Tali
comunicazioni, quando effettuate dai soggetti autorizzati e secondo le formalità previste dalla legge, acquistano invero natura di atto pubblico a mente dell'art. 2699 cod. civ. e fanno 'piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
ufficiale attesta siano avvenuti in sua presenza o da lui compiuti'.
Ciò posto e venendo all'esame del caso di specie, dall'analisi della documentazione depositata in atti si evince che la comunicazione del provvedimento oggetto di contestazione è stata effettuata a mani proprie dell'odierno ricorrente da parte di un Ispettore di Polizia di Stato in data 4
marzo 2024, mentre lo scritto introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 29 aprile 2024, ben oltre il termine di 30 giorni prescritto dalla legge. Evidenzia il Tribunale che il rilievo relativo all'erronea indicazione della data della comunicazione, che il ricorrente afferma essere avvenuta il 4 aprile e non già il 4 marzo, non può essere preso in considerazione. Rispetto a tale difesa non appare rilevante quanto affermato dal ricorrente in ordine all'omessa contestazione della circostanza da parte del , considerato che, per un Controparte_1
verso, il principio di non contestazione attiene unicamente ai fatti costitutivi,
impeditivi, modificativi o estintivi del diritto e non già a questioni di carattere processuale e che, per l'altro, non può essere invocato in presenza di parti non costituite.
pagina 3 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, lo strumento a disposizione della parte per revocare in dubbio quanto accertato dal pubblico ufficiale risulta essere unicamente la querela di falso, allo stato non proposta. Tale
carenza porta altresì a ritenere irrilevante l'esibizione documentale richiesta da parte ricorrente con le note ex art. 127 ter cod. proc. civ. del 2
dicembre 2024.
Nulla sulle spese stante la contumacia del . Controparte_1
Considerato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso è dipesa da colpa grave della stessa parte ricorrente, sussistono i presupposti di cui secondo comma dell'art. 136 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 per revocare l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato cui il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria.
p.q.m.
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese;
- revoca l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato cui il ricorrente è stato ammesso in via provvisoria.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
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