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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4110/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] a [...], con il Email_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PATRIZIA CARNIGLIA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VALERIA RATTO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento di
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori Controparte_2 [...]
(nata il [...] a [...] e (nato il [...] Per_1 Persona_2
a Carate Brianza);
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 27.2.2025 1 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“dichiarare la separazione personale delle parti, con addebito al sig. , alle seguenti CP_1 condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, stabilendo che le decisioni di maggiore rilevanza, inerenti la salute, la scuola e lo sport, vengano assunte in via esclusiva della madre, per quanto esposto in atti ed emerso in corso di causa;
3) confermare il collocamento esclusivo dei minori con la madre;
4) porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli di € 600,00.= oltre rivalutazione annuale Istat, disponendo che l'assegno unico famigliare sia percepito al 100% dalla madre, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale;
5) stabilire che il padre possa vedere i figli secondo le indicazioni date dai Servizi Sociali di riferimento (ovvero, al momento, solo una volta al mese e in spazio protetto), sotto lo stretto monitoraggio e sostegno dei Servizi Sociali, tenendo conto del prioritario benessere psico-fisico dei minori, in ogni caso prevedendo: - che tali visite siano condizionate all'esito negativo del monitoraggio sulle dipendenze del padre da alcol e droghe, e dunque non abbiano luogo nel caso in cui questi risulti positivo ovvero si sottragga a tali accertamenti;
- che tali visite vengano interrotte
e/o sospese qualora i minori oppongano un fermo rifiuto e/o emerga che la relazione padre/figli sia contraria al loro interesse;
6) disporre pertanto che il sig. si sottoponga ad accertamenti idonei ad assicurare la sua Parte_2 negatività alle dipendenze da alcol e droga, affinché le visite non arrechino ulteriore pregiudizio e dolore ai minori, come già accaduto in corso di giudizio (quando il sig. in data CP_1
20.06.2023 è risultato positivo al consumo di alcool, rendendosi successivamente irreperibile) ;
7) disporre sul padre ogni ulteriore accertamento che verrà ritenuto necessario dai servizi sociali che hanno il monitoraggio del nucleo;
8) assumere tutti i provvedimenti che si riterranno opportuni nell'interesse dei minori;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfett. 15%, IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA (si reiterano le istanze svolte nelle memorie istruttorie n. 2 e 3)
- ordinare al “servizio spazio uomini che vogliono cambiare” l'esibizione della documentazione attestante la proficua e puntuale partecipazione al percorso da parte sig. CP_1
2 - ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. la produzione in giudizio della CP_1 documentazione attestante gli importi percepiti dalla Società Tramo Srl in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro;
- ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al sig. la produzione in giudizio degli estratti CP_1 dei conti correnti bancari a lui intestati o cointestati, al fine di accertare la sua situazione finanziaria
e le movimentazioni nel periodo dall'uscita dalla casa coniugale, sino ad oggi, altresì utili per verificare se vi sono dei movimenti in uscita per importi considerevoli che potrebbero far pensare al persistente uso di droghe/alcool”
Per : CP_1
“- Rigettare le domande così conte proposte dalla ricorrente.
- Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
- Affidare e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Per_1 Per_2
- Disporre la prosecuzione di un intervento di solo monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali dei comuni di DE NO e Briosco, allo stato competenti in base alla residenza delle parti, ma con espressa prescrizione di urgente attivazione in favore di di intervento Per_2 psicoterapeutico, come risulta dal referto- dimissioni in data 23.9.2024 del Centro Amamente, allegato alla relazione conclusiva 13.11.2024 del Servizio Sociale di DE NO.
- Prevedere la progressiva liberalizzazione degli incontri tra il sig. ed i figli, inizialmente CP_1 alla presenza di educatore domiciliare per il tempo necessario a facilitare il ripristino di normali modalità di incontro padre-figli, incontri che successivamente avverranno con le seguenti modalità:
*a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì ore 18,00 fino alla domenica sera ore 21
*Durante la settimana, il mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 21
*Durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive
*Divisione in parti uguali tra i genitori degli ulteriori giorni di vacanza scolastica dei figli durante
l'anno per festività e ponti
Tutti tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30.10 e 30.4 di ogni anno.
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli con il versamento della CP_1 somma di Euro 400,00 mensili (Euro 200,00 per ciascuno), per dodici mensilità annue e previsione di rivalutazione ISTAT a decorrere dall'1.11.2024, sulla base l.l1.2023- 1.11.2024, oltre pagamento del 50% delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale di Como di seguito trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
3 tickets sanitari: e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in ltalia e all'estero; c) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive pertinente abbigliamento e attrezzature(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi
e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
4 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- Prevedere che l'assegno unico per i figli venga percepito in misura del 50% da ciascuno dei genitori.
- Con vittoria di spese e competenze di causa.
- Con espressa opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie dedotte da controparte nelle memorie ex art. 183, 6^ comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. rispettivamente in data 5.10.2023 e 23.10.2023”.
Per l'AVV. curatore speciale dei minori: Controparte_2
“1) confermare il regime di affido condiviso dei minori fra i genitori, con specifica delega alla sola madre sig.ra a prendere decisioni in merito all'iscrizione e scelta della scuola Parte_1 secondaria superiore per la figlia;
2) confermare la collocazione prevalente e il Persona_1 domicilio dei minori e presso la madre nel domicilio dei nonni materni Per_1 Persona_2 in DE NO;
3) confermare e mantenere attivo il monitoraggio del nucleo famigliare in oggetto da parte dell'ente di servizio tutela minori competente per territorio ovvero il Servizi Tutela
Minori di DE NO (MI) e di Briosco, in collaborazione fra loro, comuni dove sono rispettivamente domiciliati la madre con i figli e il padre;
4) disporre che i Servizi sociali dei comuni competenti proseguano nell'attività di riavvicinamento padre–figli, ancora necessaria, effettuando e monitorando gli incontri padre-figli secondo le modalità ed i tempi –ora in spazio neutro e a cadenza trisettimanale- da questi ritenuti più opportuni con facoltà di ampliarli ed/o interromperli secondo e nell'esclusivo interesse dei minori, incontri da subordinare alla adesione del padre al percorso di cura, disponendo che lo stesso prosegua il monitoraggio da parte del S.E.R.D. territorialmente competente;
5) in ogni caso conferire ampia facoltà ai servizi tutela minori incaricati di assumere decisioni ed effettuare ogni intervento ritenuto necessario a sostegno del nucleo famigliare e nell'interesse superiore dei minori;
6) aprire un procedimento di vigilanza avanti al Giudice Tutelare per la verifica dell'esecuzione del provvedimento in oggetto al fine di mantenere una cornice giuridica a tutela dei minori, dando mandato ai servizi sociali competenti di relazionare il Giudice semestralmente;
7) disporre che il resistente provveda al mantenimento ordinario e CP_1 straordinario dei figli minori e in proporzione alle proprie possibilità Per_1 Persona_2 economiche e nel rispetto dell'art 337 quater 3°comma cc.; 8) in punto spese: con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore dell'erario in caso di conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello e o diversamente da porre a carico della Controparte_3 Persona_2 parte soccombente o delle parti in via solidale tra loro”.
5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio concordatario a Parte_1 CP_1
Briosco (MB) il 5.2.2011, atto trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del predetto Comune al nr.
2 - Parte II - Serie A - Anno 2011, Ufficio 1.
2. Dal matrimonio nascevano due figli a Carate Brianza (MB): il 5.6.2011 e Persona_1
l' 1.9.2013. Persona_2
3. Con ricorso depositato il 22.10.2021 chiedeva la separazione Parte_1 giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c., con addebito in capo al resistente, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno e, infine, un contributo al mantenimento della prole nella misura di € 500, oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. Alla prima udienza dell'8.2.2022, stante la tardività della notifica da effettuarsi al resistente,
l'udienza veniva rinviata al 24.5.2022.
5. Con memoria difensiva del 10.5.2022 si costituiva in giudizio , il quale - CP_1 nulla opponendo alla domanda sullo status, alla quale aderiva - domandava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita, nonché la determinazione in € 400 dell'assegno mensile da porsi a proprio carico per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
6. All'udienza presidenziale del 24.5.2022 entrambe le parti venivano sentite in ordine alle reciproche richieste anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della vertenza;
in via provvisoria il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, regolamentava il diritto di visita paterno come concordato in udienza, alla presenza dei nonni paterni, disponeva che il padre si sottoponesse nel più breve tempo possibile a un monitoraggio circa l'uso di alcolici presso una struttura pubblica o privata convenzionata, eseguendo controlli periodici, nonché determinava in
€ 400 mensili l'assegno di mantenimento per i minori da porsi a carico del padre, oltre all'assegno unico e al 50% delle spese straordinarie;
la causa veniva rinviata al 4.10.2022 onde perfezionare l'accordo.
7. Con provvedimento emesso in data 7.7.2022 veniva integrato e meglio specificato il calendario delle frequentazioni tra padre e figli.
8. All'udienza del 4.10.2022 il procedimento veniva rinviato al successivo 8 novembre 2022 onde acquisire le risultanze dell'udienza fissata nel procedimento penale che vedeva come indagato (e
6 poi imputato) il per fatti di cui all'art. 572 c.p., posti in essere in danno della moglie CP_1
e dei figli. A scioglimento della riserva assunta in quella sede, acquisita preliminarmente la documentazione economica delle parti, con ordinanza del 3.1.2023 il Presidente delegato nominava curatore speciale dei minori l'avv. confermava i Controparte_2
Part provvedimenti emessi in via provvisoria, incaricava i di EN e DE NO di attivare un percorso per gli incontri padre-figli, interrotti in conseguenza dell'avvio del procedimento penale a carico del primo, e di svolgere un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo familiare;
domandava al competente di prendere in CP_4 carico il resistente per verificare l'assunzione di alcool e cocaina, prescriveva ai genitori di collaborare e di rispettare le prescrizioni del STM, confermando l'assegno di mantenimento per i figli nell'importo di € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, rinviando il procedimento ex art. 183 c.p.c. al 21.6.2023 davanti al G.I. nominato.
9. Con decreto del 16.1.2023, stante il ritardo della presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali di DE NO (competenti in base alla residenza dei minori), il Giudice conferiva il mandato di regolamentare gli incontri padre-figli in spazio neutro ai Servizi Sociali di EN (competenti per il padre).
10. All'udienza del 21.6.2023 il Giudice istruttore rigettava l'istanza del resistente di liberalizzazione degli incontri con i figli, rimettendo la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
11. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 800/2023, emessa in data 23.6.2023 e pubblicata il 10.7.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse.
12. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c., all'udienza del 19.12.2023 il Giudice confermava integralmente tutti gli incarichi già conferiti ai servizi sociali, invitandoli a concludere l'indagine psicosociale sul nucleo, di proseguire nell'attività di riavvicinamento padre-figli e di porre in essere tutti gli interventi a supporto dei minori e a sostegno della genitorialità; disponeva altresì la percezione integrale dell'assegno unico da padre della madre collocataria della prole, aumentava a € 250 per ciascun figlio il contributo mensile da porsi a carico del padre per il mantenimento della prole e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024, con onere per le parti di aggiornare la documentazione economico reddituale, ai Servizi di depositare le relazioni di aggiornamento e al resistente di documentare il percorso svolto presso AR a seguito del procedimento penale che lo aveva visto protagonista.
7 13. Le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza del
27.11.2024, tenutasi con modalità cartolare;
la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente anche con le conclusioni assunte in via definitiva, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite anche per il tramite del Curatore Speciale offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse dei figli minori della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di e in quanto superfluo ed Per_1 Per_2 oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età dei minori e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti, essendo stati peraltro sentiti anche dal curatore speciale. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema
Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione si rimanda alla sentenza parziale n. 800/2023, emessa dal Tribunale di Como in data 23.6.2023 e pubblicata il 10.7.2023.
8 c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
La Chiesa ha sostenuto che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al resistente, il quale ha ripetutamente violato i doveri nascenti dal matrimonio, ponendo in essere condotte lesive della dignità fisica e morale sua e dei figli minori. Dopo la nascita del secondogenito il marito mutava infatti il proprio comportamento, iniziando a manifestare atteggiamenti maltrattanti sino a degenerare in condotte violente e aggressive, azionate anche alla presenza dei figli e aggravate dall'assunzione di sostanze alcoliche e di cocaina. Ha riferito la ricorrente che già prima del matrimonio durante le uscite con gli amici, il marito era solito fare uso eccessivo di sostanze alcoliche, ma che detta abitudine era stata abbandonata nella prima fase del loro matrimonio fino a quando, con la nascita del secondo figlio, le maggiori responsabilità avrebbero innestato nella figura paterna la volontà di allontanarsi dagli impegni genitoriali, preferendo la vita notturna con gli amici con il quale aveva ripreso assidue frequentazioni. Da lì la moglie scopriva che il marito abusava nuovamente di alcool e faceva uso di cocaina, tant'è che rinveniva più di una volta, al di sotto del divano, il materiale occorrente per farne uso. La Chiesa ha narrato che, a seguito dell'ennesima manifestazione di violenza verbale e fisica perpetrata in suo danno dal marito il 22.5.2022 (cfr. doc. 7 ricorrente), occasione in cui intervenivano anche i Carabinieri, decideva per la propria sicurezza e per quella dei bambini di trasferirsi presso i genitori in DE NO dove ancora oggi permane.
A seguito di tali episodi la ricorrente decideva di sporgere quattro denunce nei confronti del marito: veniva così aperto un procedimento penale (n. 492/2022 RGNR Tribunale di Como) a carico di quest'ultimo per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), che comportava dapprima l'adozione della custodia cautelare in carcere, successivamente sostituita dal divieto di avvicinamento e di comunicazione sia con la moglie che con i figli (misura che veniva meno nel mese di novembre 2022); tale procedimento si concludeva con la sentenza di patteggiamento n.
547/2022, emessa il 13.10.2022 dal Tribunale di Como, con la quale il veniva CP_1 condannato alla pena di anni 2 di reclusione, con sospensione condizionale della pena.
Nel corso del giudizio è stata confermata l'assunzione di sostanze alcoliche da parte del marito, il quale, sentito in sede presidenziale, così dichiarava: “E' vero che i rapporti tra me e mia moglie si sono inaspriti e anche che a volte ho ecceduto con l'alcool soprattutto dopo i litigi con mia moglie ma mai alla presenza dei bambini” (cfr. verbale d'udienza del 24.5.2022); l'uso di sostanze è stato invero confermato anche nel corso degli approfondimenti specialisti disposti: il
9 risultava infatti positivo al consumo di sostanze alcoliche al test effettuato in data CP_1
20.6.2023, e si mostrava ubriaco anche durante alcuni incontri in spazio neutro alla presenza dei Part figli (cfr. relazioni in atti) nella primavera del 2024, con conseguente sospensione degli incontri.
Alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la richiesta di addebito della separazione al marito formulata dalla giacché dal quadro Pt_1 probatorio acquisito è emersa, in costanza di matrimonio, una condotta del resistente maltrattante, violenta e aggressiva, assunta in concomitanza all'uso di sostanze psicotrope (alcol e cocaina).
Giova a tal proposito ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1 agosto 2013 n. 18440 -Pres. Salmè, rel. Dogliotti-; Cass civ., sez. I, ord.,
20.12.2021, n. 40796 ), “La pronuncia di addebito può essere motivata anche mediante il richiamo a sentenze penali emesse nei confronti di uno dei coniugi”.
Dai docc. 8 e ss., depositati dalla ricorrente, è emerso come i fatti alla stessa denunciati, abbiano trovato riscontro in sede penale da plurimi elementi ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai vicini, dalle registrazioni avvenute da parte della figlia e dalle dichiarazioni rese dal figlio Per_1 alla propria insegnante (cfr. docc. 8 e ss della ricorrente), ciò che ha giustificato Per_2
l'emissione della misura della custodia cautelare in carcere, poi modificata nel divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Il procedimento, su richiesta dell'imputato, si è poi concluso con una sentenza di patteggiamento (sul punto vedi Cass., sez. I, ord. 20.12.2021, n. 40796).
Deve quindi ritenersi provato che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile in via esclusiva al il quale, con il suo comportamento aggressivo, violento e minaccioso, soprattutto CP_1 sotto l'effetto di sostanze, ha reso la convivenza intollerabile e improseguibile, determinando la profonda crisi del rapporto coniugale sfociata nel suo fallimento.
Inoltre, come sostenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui l'odierno Collegio intende pienamente aderire, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione dell'addebito all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ. sez.
I, 7 aprile 2005 n. 7321). Quindi l'accertata violenza endofamiliare costituisce certamente causa di addebito della separazione, anche se si trattasse di un singolo episodio, considerato che “Un
10 simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia” (Cass. Sez I, 14 gennaio 2011 n. 817).
d) SULL'AFFIDAMENTO, sul COLLOCAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA Part In punto collocamento, il ha evidenziato l'opportunità del mantenimento dell'attuale collocamento di entrambi i minori con la madre, in grado di saper rispondere adeguatamente ai bisogni di crescita dei minori e di offrire loro un contesto di vita consono e privo di elementi Part ritenuti a rischio e/o pregiudizievoli per un adeguato sviluppo psico-fisico (cfr. relazione di DE NO del 12.11.2024). La ricorrente, dal canto suo, non ha manifestato l'intenzione di spostare il collocamento suo e dei minori dall'abitazione dei genitori in DE
NO.
Ciò premesso, deve trovare conferma il collocamento di e presso la madre, con Per_2 Per_1 cui i medesimi hanno sempre convissuto e condiviso la propria quotidianità; tale statuizione risponde alla necessità di garantirne e tutelarne anzitutto la stabilità emotiva e il diritto degli stessi a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive: i minori sono infatti ormai da tempo collocati con la madre presso i nonni materni in DE NO, ove hanno instaurato abitudini e affetti, che necessitano di essere preservati.
Per quanto concerne l'affidamento dei minori e tenuto conto dell'esito delle Per_2 Per_1 indagini svolte tramite i Servizi Sociali incaricati, si ritiene non possa essere allo stato accolta la richiesta svolta dalla ricorrente di affidamento “superesclusivo” ex art. 337 quater III co. c.c. dei figli minori.
Invero, tali conclusioni non sono state condivise né dai servizi sociali di DE NO e di
EN, che hanno in carico il nucleo dall'inizio della vertenza, né, soprattutto, dal curatore speciale dei minori, che ha condivisbilmente sottolineato l'importanza di incentivare un recupero del rapporto padre – figli, importante per il loro sereno sviluppo psico fisico, e ciò a condizione che il sia in grado, in futuro, di mantenere una condotta consona al proprio ruolo CP_1 genitoriale, e tale da convincere i propri figli dell'avvenuto radicale mutamento delle proprie abitudini pregresse, causative dell'evento separativo in modo traumatico. Non basta invero a tranquillizzare gli animi quanto riportato dal nell'ultima relazione del 18.10.2024, che ha CP_5 ritenuto esaurito il proprio compito alla luce dei risultati sempre negativi degli esami dell'ultimo
11 semestre esaminato, necessitando i controlli di un maggior lasso temporale, proprio in considerazione del fatto che, quanto meno l'abuso di alcol, è stato un comportamento ripetutamente adottato nel corso del tempo dal resistente.
Non può infatti dimenticarsi che le visite padre – figli, interrotte una prima volta da giugno 2022
a febbraio 2023, a causa del procedimento penale che lo ha visto coinvolto, sono stati nuovamente sospesi in conseguenza della ripresa di assunzione di alcol nel marzo 2024, condotta poi rientrata e che ha portato alla relazione del sopra menzionata. CP_5
Il Collegio ritiene, nel superiore interesse dei figli minori, di dover dunque dare fiducia al percorso da ultimo ripreso dal padre, tenuto conto del fatto che questi non ha mai cessato di interessarsi dei figli, ha sempre corrisposto le spese che erano state poste a suo carico per il loro mantenimento, non ha mai adottato una condotta assente, oppositiva o intralciante nelle autorizzazioni che riguardavano le attività dei minori e ha svolto il percorso presso l'Associazione Inframente, attività di supporto per coloro che hanno posto in essere condotte maltrattanti in danno dei familiari. Inoltre, come emerge dallo scambio di comunicazioni intervenute tra le parti per la scelta della scuola superiore di , vi è un chiaro interesse del Per_1 padre all'adozione delle decisioni che riguardano gli aspetti educativi dei propri figli, a prescindere dalle diverse opinioni che ciascun genitore è libero di esprimere. Appare infine un elemento significativo, che infonde speranze nel mutamento duraturo e stabile della condotta paterna, il fatto che questi abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale che si auspica possa essere un elemento di serenità e regolarizzazione della sua vita.
Si ritiene quindi maggiormente conforme all'interesse dei minori mantenere allo stato l'affidamento condiviso della prole, regime, come noto, privilegiato dal legislatore per il pieno esercizio e a garanzia della bigenitorialità.
Poiché la storia pregressa del nucleo è peraltro complessa e caratterizzata da un trascorso di violenze endofamiliari, è necessario il mantenimento di uno stretto monitoraggio da parte dei servizi sociali, che verificheranno la perdurante presa in carico del da parte del CP_1 CP_5 per almeno un altro anno, la prosecuzione dei percorsi psicologici per i genitori (che dovranno auspicabilmente pervenire ad un percorso di supporto alla genitorialità) e per i minori (consigliato per entrambi dal centro Amamente che ha provveduto all'indagine psiocodiagnostica), e sosterranno i genitori sotto il profilo delle loro competenze, mediando in caso di conflitto e decidendo nel caso esso diventi insanabile in relazione alle questioni in materia sanitaria, scolastica, educativa e di collocamento della prole, al fine di consentire l'assunzione di tali decisioni in modo tempestivo e utile.
12 In particolare, con riferimento alla decisione inerente la scuola secondaria di II grado per , Per_1 questione posta all'esame dell'intestato Tribunale alla luce del contrasto insorto sul punto tra i genitori, deve rilevarsi quanto segue.
Entrambe le parti concordano e aderiscono alla tipologia di istituto prescelto dalla ragazza, ossia il liceo scientifico sportivo, che risponde ai suoi desideri e alle proprie capacità. va bene Per_1
a scuola, ha ottimi risultati ed è appassionata di calcio, attività che svolge nel tempo libero con proficuo.
Come riportato anche dal curatore e la madre hanno manifestato la predilezione per un Per_1 istituto privato, il De Amicis di LA, con una retta annua di € 7.200, cui vanno aggiunte le spese ulteriori di viaggio, nonché quelle aggiuntive connesse alla frequentazione di detto istituto.
Il padre si è detto contrario a tale scelta, in quanto particolarmente onerosa, proponendo analogo istituto scolastico pubblico, sito in LL, sottolineando anche la maggiore vicinanza con la residenza della minore, anche ai fini della futura socialità della ragazza.
Orbene, a parere del Collegio, la scelta di un istituto scolastico privato deve essere in linea di massima condivisa tra i genitori;
in mancanza di tale accordo, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse di la scelta del liceo pubblico, nella specie quello di LL, Per_1 alla luce dei redditi percepiti dalle parti, nonché dell'opportunità per la minore di frequentare un istituto scolastico di indirizzo conforme a quello desiderato, sito però più vicino a casa (8 km), istituto che, essendo pubblico, non richiede il pagamento di una retta di frequenza. La scelta di un istituto pubblico maggiormente vicino al luogo di residenza potrà agevolare anche lo scambio e lo sviluppo di relazioni sociali e amicali tra la minore e i compagni.
Inoltre, si deve rimarcare che la scelta della scuola privata per implicherebbe, per par Per_1 condicio, che analoga decisione debba/possa riguardare anche con duplicazione delle Per_2 spese relative all'istruzione, in presenza di stipendi delle parti non particolarmente elevati.
Né può condividersi, in assoluto, la tesi della ricorrente secondo la quale il padre avrebbe dovuto necessariamente impiegare il proprio TFR, ricevuto dall'ex datore di lavoro Tramo s.r.l., per pagare la scuola di , in aggiunta al ricavato dalla vendita dell'ex casa coniugale. È invero Per_1 legittimo che la parte possa decidere di impiegare ed investire quel denaro in vista di esigenze ed emergenze future, anche di tipo abitativo e riguardanti potenzialmente gli stessi minori, senza che ciò possa avere necessariamente delle implicazioni negative in tema di valutazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Detta decisione è peraltro conforme all'orientamento della Suprema Corte che ha specificato come il contrasto insorto tra genitori in ordine nelle questioni di maggiore interesse per i figli minori ai sensi dell'articolo 337 ter, come terzo, c.c., è rimessa al giudice il quale, chiamato in
13 via del tutto eccezionale a ingerirsi nella vita privata delle famiglie attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse morale e materiale del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria dell'infanzia, pubblica o privata, per su cui scrivere un figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastica e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extra scolastica, creando una sfera sociale e di garantirgli congrui tempi di percorrenza di mezzi propri per l'accesso alla scuola e rientro alla propria abitazione (vedi Cass., sez. I, ord.
19.9.2023 n. 26820).
Ancora, la giurisprudenza di merito ha affermato in più occasioni il principio per cui in materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista, un'intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato, la decisione dell'Ufficio giudiziario -in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale- non può che essere a favore dell'istruzione pubblica, secondo i canoni dall'ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio. Ha però riconosciuto la possibilità che la regola di principio sopra enunciata possa subire eccezioni nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del caso concreto, emergano evidenti controindicazioni all'interesse del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più rispondente all'interesse del minore, (ad es. difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei o fragilità personali del minore, esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l'estrazione nazionale dei genitori ecc., cfr. Tribunale LA, sez. IX, decreto 4.2.2015; Trib. LA, sez.
IX, ordinanza 14.7.2016, Tribunale di Roma, sez. I, decreto 9.9.2016).
Nel caso di specie non emergono indicazioni per le quali , che dovrà iniziare un nuovo Per_1 ciclo, quello delle superiori, abbia la necessità di proseguire un percorso in una diversa scuola privata, non essendo state neppure sufficientemente esplicitate quali offerte formative, l'istituto privato di LA (distante non meno di 20 km dalla propria abitazione), offrirebbe in più rispetto a quello pubblica di LL (distante 8 km) con analogo indirizzo.
Deve essere quindi autorizzata l'iscrizione di presso il pubblico liceo scientifico sportivo Per_1 di LL, iscrizione sulla quale è chiamato a vigilare il curatore speciale.
14 Part Deve essere inoltre confermato l'incarico al di DE NO, in collaborazione con il Part
di Briosco (residenza paterna), di regolamentare gli incontri tra padre e figli secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, con facoltà di ampliamento e/o interruzione degli stessi nell'esclusivo interesse dei minori, tenendo conto delle condizioni psico-fisiche di questi ultimi e all'adesione del padre al percorso di cura;
alla luce delle attuali dinamiche emergenti nella relazione dei minori con il padre e dello stato emotivo dei medesimi -come risultanti nella relazione del STM incaricato-, nella prospettiva di un effettivo ripristino del rapporto tra padre e figli, appare opportuno stabilire allo stato che le frequentazioni si svolgano in Spazio Neutro, prevedendo uscite sul territorio alla presenza dell'educatore per i prossimi tre mesi, successivamente con la presenza dell'educatore soltanto all'inizio e al termine dell'incontro, valutando quindi l'inserimento dell'educatore presso il domicilio paterno non appena i tempi saranno maturi in base alle osservazioni degli operatori, sino ad arrivare alle visite libere, sempre che ciò risponda all'interesse dei minori e appaia compatibile con le condizioni di salute del padre. Gli incontri esclusivamente in Spazio Neutro, per un periodo così prolungato e tenuto conto dell'età dei minori, non sono invero apparsi idonei a favorire la ripresa del rapporto padre
– figli. Part Il provvederà a monitorare la situazione del nucleo, proseguendo/attivando tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse dei minori, segnalando immediatamente ogni situazione di grave pregiudizio per gli stessi all'Autorità competente.
Infine, come già detto, si ritiene opportuno mantenere il monitoraggio da parte del Sert territorialmente competente in favore del padre per almeno un altro anno, la cui condizione necessita di essere ancora seguita e monitorata, nonostante il medesimo paia essere riuscito ad aderire con maggior costanza al percorso di cura, risultando negativo agli esami tossicologico richiesti (cfr. relazione STM di DE NO del 12.11.2024).
I competenti servizi sociali relazioneranno semestralmente al G.T. – sede – ai sensi dell'art. 337
c.c.
e) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto che sia determinato in €
600 il contributo mensile da porsi a carico del marito a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ne ha chiesto la determinazione in € 400, oltre al 50% delle spese extra assegno.
15 Avuto riguardo alla situazione economico-reddituale delle parti, ha Parte_1 dichiarato di lavorare come impiegata, percependo uno stipendio mensile di € 1.400, a cui si aggiungono € 224,60 mensili a titolo di assegno unico per la prole (cfr. autodichiarazione); dalla documentazione economica in atti, la stessa risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 2.161 nel 2022 (CU 2023) e pari a € 2.003 nel 2023 (mod.
730 2024), mentre nel 2024 ha percepito una busta paga di € 1.785 mensili (media buste paga maggio-ottobre 2024). La ricorrente non sopporta oneri abitativi a titolo di mutuo o locazione, vivendo nella casa dei genitori unitamente a questi ultimi (percettori di pensione mensile di €
900 il padre e di € 1.700 la madre) e ai figli, ed è gravata da un finanziamento auto con rata mensile di € 351.
ha riferito di lavorare come impiegato con reddito mensile di € 1.718 (cfr. CP_1 autodichiarazione); dalla documentazione economica prodotta, il medesimo risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 1.732 nel 2022 (mod.
730 2023) e pari a € 1.719 (mod. 730 2024), mentre nel 2024 ha percepito una busta paga di €
2.114 mensili (media buste paga gennaio-ottobre 2024, comprensive di trasferte e rimborsi). Il resistente sopporta oneri abitativi pari a € 500 mensili a titolo di canone di locazione (che si suppone condivida con la nuova compagna, anch'ella percettrice di stipendio mensile di € 1.200).
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età dei minori e alla loro socialità - reputa il Collegio congruo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a € 600 (€ 300 a figlio) a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como. Infatti, il contributo richiesto dalla madre appare congruo, specie ove si tanga conto del fatto che oggi il padre non sostiene alcuna spesa a titolo di mantenimento diretto dei figli che vede solo in Spazio neutro.
Inoltre, deve disporsi che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario dei figli minori.
f) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna del resistente
- soccombente in punto addebito - a pagare alla ricorrente i residui due terzi di spese di lite dal medesimo sopportate.
Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese di lite si liquidano
16 nella somma di € 7.616, oltre il 15% rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
due terzi di tale importo devono quindi essere posti a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della pronuncia di separazione in data 23.6.2023 con sentenza non definitiva n. 800/2023, pubblicata il 10.7.2023, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
2. AFFIDA i figli minori (nato l'[...]) e (nata il [...]) ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 con collocamento presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. INCARICA il Servizio Tutela Minori del Comune di DE NO (residenza materna) di sostenere i genitori sotto il profilo delle competenze genitoriali, mediando in caso di conflitto e decidendo in caso di conflitto insanabile tra i coniugi in relazione alle questioni in materia sanitaria, scolastica, educativa e di collocamento della prole;
4. DISPONE l'iscrizione della figlia minore all'istituto scolastico pubblico “Primo Levi” di Per_1
LL sotto la vigilanza del curatore speciale;
5. INCARICA il Servizio Tutela Minori del Comune di DE NO (residenza materna), in Part collaborazione con il del Comune di Briosco (residenza paterna), ciascuno per quanto di competenza, di mantenere la presa in carico del nucleo familiare, provvedendo in particolare a:
- regolamentare gli incontri tra padre e figli secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, con facoltà di ampliamento e/o interruzione degli stessi nell'esclusivo interesse dei minori, tenendo conto delle condizioni psico-fisiche di questi ultimi e all'adesione del padre al percorso di cura;
si dispone, in particolare, che le frequentazioni si svolgano in Spazio Neutro, prevedendo uscite sul territorio alla presenza dell'educatore per i prossimi tre mesi, successivamente con la presenza dell'educatore soltanto all'inizio e al termine dell'incontro, sino ad arrivare agli incontri alla presenza dell'educatore presso il domicilio paterno al fine di pervenire alla completa liberalizzazione;
- mantenere la presa in carico del padre presso il Sert territorialmente competente per almeno un anno, che provvederà a monitorare la condizione di astensione del padre dall'uso di sostanze psicotrope (alcol e cocaina);
- proseguire/attivare tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni nell'interesse dei minori, in particolare il supporto psicologico;
- verificare la prosecuzione/avvio del supporto psicologico per i genitori;
17 - proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e introdurre, allorché possibile, un percorso di supporto alla genitorialità, segnalando immediatamente all'Autorità Minorile ogni situazione di pregiudizio per i minori;
6. PRESCRIVE ai genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali incaricati e di attenersi alle indicazioni degli stessi;
7. AVVISA entrambi i genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione con gli operatori dei
Servizi Sociali, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per entrambi e/o per uno di essi;
8. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_4 Parte_1
, a titolo di mantenimento della prole, l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 a figlio)
[...]
-somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat
a partire da febbraio 2026- oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
9. DISPONE che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da
; Parte_1
10. COMPENSA le spese di lite per un terzo;
CONDANNA al pagamento, in CP_1 favore di , dei residui due terzi di spese processuali, ossia al versamento Parte_1 alla ricorrente dell'importo di € 5.077,00, oltre il 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
11. MANDA al G.T. di Monza ai sensi dell'art. 337 c.c. e ai Servizi sociali di DE NO e di
Briosco
Così deciso in data 27.2.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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