Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 1 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1108 del 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Azione reintegrazione nel possesso” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] AR C.F._1 (CS) in data 15.12.52, rappresentata e difesa dall'avv. CICALA ANTONIETTA e dall'avv. TEMPERANZA ANDREA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Ricorrente – E
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P_ P.IVA_1 difesa dall'avv. PACILLO ANTONIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- Resistente -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
a) I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
1.1. La fase interdittale.
Con ricorso depositato in data 08.04.17, a convenuto in giudizio AR
già . La difesa del primo ha allegato che: P_ CP_2
- Di essere possessore del fondo sito in Sibari, contrada Gadella, porzione di circa 10 ettari, individuata dapprima al foglio 65 particella 11 catasto terreni Cassano allo Jonio;
- di esercitare il possesso in maniera pacifica ed indiscussa da più di due anni: questi, comportandosi uti dominus, provvede alla sua pulizia, cura e coltivazione, ne raccoglie i frutti e ne sostiene le spese;
- Inoltre, a comprova della situazione di possesso, il ricorrente nel 2015 ha posto del seminativo sul terreno, nel 2016 ha drenato ed “allivellato” il fondo con l'ausilio dei signori e . Nel giugno del 2016, poi, vi Tes_1 Persona_1 Persona_2 ha, quindi, piantato circa mille piantine di albicocche, senza subire mai contestazioni o rivendicazioni da alcuno;
- Inoltre, ha realizzato sull'appezzamento di terreno de quo un impianto di irrigazione per l'idratazione delle suddette piante, con l'aiuto del e del . Infine, Tes_1 Per_3 nell'ottobre del 2016, ha incaricato la ditta LO NO di porre in essere lavori di drenaggio di una fascia di tale terreno e ulteriori operazioni necessarie per piantare altre seimila piantine di albicocche, per un costo di 6.000,00 euro. Alla conclusione di tali opere, procedeva con il all'acquisto di oltre seimila piantine da albicocche, da Tes_1 inserire nella zona da ultimo predisposta per la coltura;
- Tanto manifesta con nitida evidenza sia il possesso pacifico del fondo in esame sia l'animus che sorregge lo stesso;
- Nei primi giorni del marzo 2017, il ricorrente, recatosi sui terreni di causa con ER
, ha notato l'apposizione di un lucchetto al cancello di ingresso del terreno (cfr.
[...] foto 6-7-8) da egli coltivato e manutenuto da tempo. Contattata l' il P_ responsabile preposto confermò la circostanza secondo la quale era stato il medesimo ente a porre in essere tali condotte;
- Nonostante i ripetuti solleciti, il lucchetto apposto all'ingresso dell'appezzamento di terreno è ancora sussistente, l'ostacolo non è stato rimosso e continua a bloccare l'accesso del E, alla luce della condotta dell' neppure può AR P_ dubitarsi dell'animus spoliandi da parte dell'ente e della clandestinità e violenza dello spoglio, attesa l'arbitrarietà degli atti compiuti;
- l'arbitrario comportamento dell' ha causato notevoli danni e, in particolare, P_ oltre a quelli già presenti sul fondo anche agli arboscelli acquistati dal per AR essere ulteriormente piantati su tale terreno. Terreno, peraltro, già predisposto con allivellamento e dossi e, dunque, pronto per l'inserimento delle relative piantagioni;
- Il cancello di ingresso al quale è stato apposto il lucchetto è, del resto, l'unica via di accesso al fondo per il ricorrente, il quale, infatti, è stato costretto a trasferire in altro luogo i seimila arboscelli acquistati e in attesa di essere piantati. Egli, poi, ha del pari dovuto disdire gli operai, rinviando i lavori programmati e rischiando danni incommensurabili nel caso in cui le piante dovessero deperire;
- poiché dal ridetto spoglio non è trascorso un anno, ma poco più di un mese ed è indispensabile per il ricorrente usufruire del terreno di cui gode, si rende indispensabile esperire la tutela possessoria. Tanto premesso, a concluso chiedendo al Tribunale adito di: AR
a. Ordinare alla resistente di rimuovere il lucchetto apposto al cancello di ingresso del fondo ovvero consegnare le chiavi dello stesso al Sig. cessare gli impedimenti e le AR turbative e procedere al ripristino della situazione quo ante in relazione al fondo dell'estensione di circa dieci ettari, facente parte della particella n. 11 foglio n. 65, del Catasto Terreni del Comune di Cassano allo Jonio;
b. accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità dell' Controparte_3
, per le condotte illegittime poste in essere, tutte esposte in
[...] narrativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal ricorrente - anche per effetto della privazione della potestas su detto fondo - nella misura che si quantifica prudenzialmente in 15.000,00 Euro o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia dall'On. Giudicante;
c. con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.09.17, si è costituita in giudizio l' La sua difesa ha dedotto che: P_
- Il fondo rustico è bene immobile rientrante nel patrimonio indisponibile dell' ; P_
- In secondo luogo, l'immobile è stato oggetto di contratto di affitto tra l'ente e la società cooperativa agricola avente come Presidente e legale Controparte_4 rappresentante il sig. , con la presenza nella compagine societaria dei AR familiari del ricorrente;
- con sentenza del Tribunale di Castrovillari – sezione specializzata agraria – n. 1008/16 dell'8.11.16, l' ha ottenuto la risoluzione del rapporto di fitto, con ordine alla CP_2 resistente cooperativa di rilasciare il fondo entro il 10.11.16;
- Con memoria depositata in data 19.10.16 è stata esplicitata dal difensore del AR la avvenuta estinzione della predetta società;
- Alla cancellazione di ufficio della seguiva la Controparte_5 richiamata sentenza della sezione specializzata agraria n. 1008/16 puntualmente e legittimamente posta in esecuzione dall'ufficiale giudiziario dott.ssa Lorenza Barone R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 3 di 15
(verbale di rilascio immobile eseguito in data 11.4.17), con conseguente immissione ufficiale, legittima e pacifica della odierna resistente nel possesso del terreno de quo;
- In seguito alla sentenza sopra citata e dopo idoneo sopralluogo, addetti P_ apponevano una catena al cancello di accesso del terreno de quo, in attesa della già fissata data per il rilascio ufficiale;
- Seguivano una serie di avvenimenti in cui gli addetti avevano modo di trovare il P_ cancello danneggiato e la catena spezzata più volte, con operai che si dileguavano alla vista dei dipendenti;
intervenuti i carabinieri si decideva di non riapporre più il P_ lucchetto;
- Alla luce della rappresentazione dei fatti esposti, il verbale di rilascio dell'11.4.17 non riveste alcuno degli elementi costitutivi dello spoglio, dal momento che l'odierna resistente ha operato in virtù di un valido ed efficace titolo esecutivo, nel pieno rispetto del diritto. In secondo luogo, il resistente, alla luce delle esposte considerazioni, non godeva né di un possesso pubblico ed indisturbato né dell'animus possidendi del terreno de quo: del resto, il possesso non deve essere stato acquistato in modo violento o clandestino;
Ciò posto, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito:
1. Il rigetto delle domande attoree perché infondate;
2. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio e condanna ex art. 96 c.p.c..
Nella fase interdittale, la causa è stata istruita attraverso le produzioni documentali depositate nonché con l'escussione degli informatori richiesti;
la decisione è stata adottata all'esito del deposito di note autorizzate e della discussione.
1.2. L'ordinanza a chiusura della fase interdittale. Con ordinanza dell'8.1.20, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 4.12.19, il giudice designato ha precisato quanto segue:
“
1.I principi generali in materia di tutela possessoria
Prima di affrontare la soluzione delle problematiche sollevate dalle parti nel caso di specie vanno illustrati i consolidati principi che regolano la materia possessoria in generale.
Quanto al possesso tutelabile in sede possessoria va precisato quanto segue. I. Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169, 1170 Cod. Civ., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso "ad usucapionem", essendo le dette azioni destinate ad assicurare la immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale. Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15 giugno 1991, n° 6772 e Cass. civ., Sez. II, 15 maggio 1998, n° 4908). II. Il possesso non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2007, n° 7579).
III. A differenza dello spoglio che priva il possessore della possibilità di esercitare il possesso su tutta o parte della cosa ed implica la modifica, in modo duraturo se non definitivo, della consistenza della cosa stessa, sicché il possessore non può ripristinarla se non mediante una reazione a sua volta fisicamente modificatrice, la molestia turba, ossia rende meno comodo o più difficile, l'esercizio del possesso altrui e non incide sulla consistenza della cosa, onde il possessore può tornare ad esercitare il possesso, nelle identiche condizioni di R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 4 di 15
prima, senza a sua volta modificare la consistenza fisica della cosa (cfr. Cass. civ., Sez. II, 6 gennaio 1982, n° 23). IV. Ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione è necessario accertare il possesso del soggetto spogliato al momento dello spoglio, (cfr. Cass. civ., Sez. II, 2 febbraio 1980, n°
734). Il requisito della ultrannalità del possesso condiziona soltanto la proposizione dell'azione di manutenzione e non è invece necessario per la proposizione dell'azione di reintegra, per la quale è richiesta l'unica condizione della infrannalità dello spoglio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 ottobre 1985, n° 4820).
Rispetto alla limitata rilevanza dei titoli di proprietà in questa sede vanno ribaditi i seguenti insegnamenti giurisprudenziali. I. Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto, e ciò indipendentemente dalla esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso che, se esistente, può venire in rilievo solo ad colorandam possessionem, e che la tutela possessoria trova la sua giustificazione in ragioni di ordine pubblico e nella necessità di salvaguardare la pace sociale (ne cives ad arma veniant), che sarebbe turbata se si consentisse a chi afferma di avere un diritto sulla cosa di farlo valere con la forza contro chi ha, per il momento, la cosa in suo potere (Tribunale di Nola, Sezione II, giudice dott. Fabio Maffei, sentenza 1 aprile 2012 che riassume principi pacifici in giurisprudenza). II. Quando nel giudizio possessorio è fornita la prova del possesso di colui che sostiene di essere stato molestato, l'esame dei titoli può essere consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, nè per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre 2004, n° 24026).
2. Nel merito
3.1. Alla luce delle deduzioni del ricorrente e delle eccezioni di parte resistente, si premette che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n.° 2039; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n.° 9936). In applicazione del principio indicato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Come precedentemente accennato, richiamando i principi consolidatisi in giurisprudenza per la tutela possessoria, nella ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. – 1168 c.c. e segg. grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi e lesivi della situazione giuridica azionata in giudizio, nel caso di specie il possesso proprio sul bene e lo spoglio altrui.
Sotto il profilo del possesso, elementi costitutivi della situazione fattuale indicata sono sia il corpus, quale potere di fatto che deve esplicarsi mediante comportamenti che richiamino il contenuto di un diritto reale, sia l'animus, che rappresenta una componente soggettiva della fattispecie e si identifica con l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 5 di 15
Ad avviso del Tribunale, dalla istruttoria svolta e alla luce dei documenti allegati, non è stato provato dal ricorrente il possesso sul terreno de quo. Vale osservare, in primo luogo, che le particelle di terreno oggetto di causa – identificate, giusta emendatio della domanda da parte del procuratore del alla udienza del 19.1.18, AR come foglio 65 particelle 18 e 170, in ogni caso meglio individuate con le particelle delineate dal contorno azzurro nella planimetria allegata al contratto (cfr. all. 3 parte resistente) – sono state oggetto di un contratto di affitto di fondo rustico tra la Società Cooperativa a r.l. La IM e l' . Parte_2 Il contratto tra i due soggetti giuridici è stato stipulato in data 25.2.05. All'art. 10 dell'atto è stato espressamente convenuto che il contratto “si risolverà improrogabilmente senza bisogno di disdetta alla data del 10 novembre 2015 e ciò in deroga agli art. 1 e segg. L. n. 203 del 1982. Pertanto alla data del 10 novembre 2015 l'Affittuario si impegna formalmente a dismettere il terreno oggetto della presente locazione, libero da persone e in piena disponibilità del Locatore – senza uopo di ulteriore disdetta – e ciò sempre in espressa deroga al disposto degli art. 1 e seguenti della L. 203 del 1982”. Si tralasciano, per il principio della ragione più liquida sopra richiamato, le vicende che hanno condotto alla sentenza tra l' e la società cooperativa La IM (cfr. sent. di questo CP_2
Tribunale n. 1008/16 del 15.11.16, relatore dott. Prato) - con la quale è stata dichiarata l'avvenuta risoluzione del rapporto di fitto e l'ordine alla società di rilasciare il fondo entro il 10.11.16. - e, successivamente, al verbale di rilascio del fondo oggetto di causa eseguito nell'aprile del 2017. Vale, invece, considerare che certamente nell'arco di tempo compreso tra il 25.2.05 e il 10.11.15 l' abbia esercitato il possesso sul bene in esame, disponendo dello stesso attraverso CP_2 la stipulazione del predetto contratto di fitto e, quindi, concedendo la detenzione qualificata del bene alla società Cooperativa La IM, di cui è stato socio e legale AR rappresentate (cfr. allegati resistente in ordine alle visure camerali della società oggi estinta).
Del resto, a prescindere dalle vicende che hanno interessato il dedotto inadempimento del detentore rispetto agli obblighi derivanti dal contratto in forza del quale aveva instaurato una relazione fattuale con il terreno di Sibari oggetto di causa, non vi è dubbio che si è in presenza di un possesso mediato dell' , esercitato – nell'intervallo temporale sopra citato – attraverso un CP_2 terzo detentore della cosa.
Il potere di fatto ben può, infatti, essere esercitato mediatamente per il tramite di terzi a cui sia concesso il godimento della stessa. Del resto, tanto è affermato espressamente dall'art. 1140, comma 2, c.c., che stabilisce che si “può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. In secondo luogo, vale osservare che, per effetto del verbale di rilascio dell'immobile – oggetto di una pluralità di deduzioni da parte dei procuratori delle parti – in data 11.4.17 l'odierna resistente è stata immessa nel possesso del terreno alla data indicata. Non essendo neppure contestati tali fatti, vigerebbe, ai fini della ricostruzione diacronica della vicenda, la presunzione di cui all' art. 1142 c.c., per cui si presume che l' GIA' P_
, abbia posseduto anche nel tempo intermedio tra le due date indicate. CP_2 L'osservazione precedente non osta a che il come correttamente dedotto, possa AR aver instaurato in quello definito come periodo intermedio un possesso autonomo – sia in relazione a colui il quale era ancora detentore qualificato sia nei confronti del titolare del diritto reale - sul bene immobile in esame.
3.2. Prima di approfondire il merito della questione, si osserva che, costituendo il possesso
l'esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà o ad un diritto reale, la tutela possessoria prevista agli art. 1168 e 1170 c.c. presuppone, da parte del richiedente, la specifica deduzione, anche dal punto di vista della causa petendi, del diritto reale a tutela del quale è assicurata la situazione possessoria, che si assume lesa dall'altrui comportamento (cfr. Cassazione civile, sez. II , 28/07/2005, n. 15885, che ne trae le conseguenze rigorose in termini di non consentita mutatio da parte del ricorrente e ultrapetizione da parte del giudice). La tutela invocata R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 6 di 15
dal ricorrente è volta, sotto il profilo della causa petendi, a tutelare un possesso ad immagine del diritto di proprietà. Tuttavia, ad avviso del Tribunale, non è emersa dalla istruttoria svolta la prova di un autonomo possesso, ad immagine del diritto invocato, in capo al AR
In primo luogo, priva di rilievo appare la deposizione resa dall'informatore ER
, in quanto intrinsecamente contraddittoria. Il , infatti, dapprima ha dichiarato
[...] ER
“Sono stato personalmente su questo terreno dal 2011 – 2012 e fino a più o meno l'anno scorso, maggio – giugno 2017 poiché dopo non sono riuscito ad entrarci in quanto è stato chiuso l'unico accesso a questo terreno” (in tal modo sostenendo di aver avuto accesso al terreno anche in epoca successiva al dedotto spoglio e al verbale di immissione in possesso); successivamente, invece, afferma “io non vado sui terreni da un anno. Non ricordo se il primo lucchetto è stato messo a maggio del 2016 o a maggio del 2017. Preciso che il primo lucchetto è stato messo a maggio del 2016. Poi non ho più trovato il lucchetto e sono entrato. A distanza di circa 10 giorni ho trovato il lucchetto e da allora non sono più entrato”. Del resto nessun singolo episodio è stato collocato precisamente nello spazio e nel tempo, riferendo l'informatore in maniera generica che AR coltivava il terreno e si era occupato della irrigazione del fondo.
Quanto, poi, al secondo informatore di parte ricorrente, , a prescindere da Controparte_6 ogni valutazione in ordine alla attendibilità dello stesso, ha riferito di aver svolto dei lavori sul terreno di cui è causa per ordine del nell'anno 2016 e di aver ivi lavorato solo per 4 o 5 AR giorni (cfr. deposizione resa all'udienza del 21.12.18). Infine, le fotografie depositate da parte ricorrente paiono prive di rilievo in quanto, al più, utili alla rappresentazione dei luoghi ma in relazione alle quali non sussiste una data certa né è possibile evincere la riconducibilità delle opere svolte in capo al AR L'assenza, quindi, della prova di una relazione fattuale tra il terreno de quo e il AR già sotto il profilo del corpus è idonea a giustificare il rigetto della domanda. Si osserva, infatti, in relazione al corpus possessionis, che l'elemento oggettivo del possesso, anche ai fini di una tutela possessoria, debba consistere in una relazione non occasionale
o sporadica con la res e, in particolare, che si concreti nello svolgimento di attività idonee a assoggettare la cosa alla propria signoria.
Pertanto, i lavori di carattere manutentivo svolti, anche alla luce della brevissima durata degli stessi riferita dal , unitamente all'assenza di ulteriori elementi istruttori idonei a CP_6 ricondurre le coltivazioni e le altre attività dedotte inequivocabilmente al in proprio, AR non consentono di ritenere provata una relazione stabile con il bene idonea a legittimare il possesso.
Si è in presenza, infatti, sotto il profilo probatorio di episodi transeunti e saltuari, dai quali non è possibile desumere con precisione neppure la data a partire dalla quale ricorrente ha instaurato una relazione di possesso – in proprio - con la res;
collocazione temporale tanto più rilevante se solo si presta attenzione alle vicende susseguitesi nel tempo e precedentemente evocate.
In ogni caso, poi, le attività dedotte appaiono, ad avviso del Tribunale, anodine da un punto di vista causale, inidonee a qualificare una relazione con la res in termini di possesso ad immagine del diritto di proprietà. La coltivazione del fondo, lo svolgimento di attività manutentive e comunque volte alla irrigazione del fondo stesso, di per sé, non esprimono in modo inequivoco l'intento di possedere autonomamente, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"
(cfr., a diversi fini, Cassazione civile, sez. II , 03/07/2018 , n. 17376). Del resto, e con ciò ponendo in discussione l'interpretazione di parte ricorrente in ordine alle deposizioni degli informatori di parte resistente, gli episodi riferiti di coltivazione e presenza sul terreno da parte del ricorrente o di operai a lui riconducibili manifestano un contatto con il fondo non consolidato e, inoltre, evidenziano la possibilità per l'odierna resistente di essere in ogni momento in grado di ristabilire la signoria attuale sul bene, esplicando quelle ingerenze che rientrano nel contenuto del diritto di proprietà, plasticamente evidenziate dal controllo sistematico R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 7 di 15
esercitato sul terreno e dall'allontanamento degli avventori ogni qual volta si avvicinassero i dipendenti dell' (cfr. deposizione del signor all'udienza del 19.1.18, P_ Testimone_2 ove afferma “fino al novembre/dicembre 2016, andavamo sui luoghi a controllare con un collega che non ci fosse nessuno. Molte volte è capitato che appena ci avvicinavamo, le persone che erano lì a coltivare se ne scappavano”; deposizione estrinsecamente riscontrata con quella del
[...]
“Nei pressi dei luoghi di causa ho visto sia prima che dopo o meglio fuori la Per_4 AR zona delimitata dal cancello. L'ho visto sempre dileguarsi.”. Né può essere rilevante la circostanza riferita da quest'ultimo del pescheto coltivato dal in quanto riferita solo de relato AR all'informatore). Pertanto può desumersi, almeno nei limiti della espletata istruttoria, che non è emerso un possesso autonomo del ovvero una relazione stabile con la cosa tale da esplicarsi in AR maniera indipendente ed esclusiva al di fuori della sfera di controllo e disponibilità dell'ente convenuto.
3.3. Ulteriore elemento idoneo, poi, a suffragare le conclusioni cui è giunto il Tribunale è il rilievo per cui, posto che il possesso di cui è invocata la tutela concerne fatti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, inteso come diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene, nulla è emerso circa la realizzazione, ad opera del di una precisa AR delimitazione o una recinzione o apposizione di una chiusura ai cancelli già esistenti idonea ad impedire l'altrui accesso e a manifestare, così, in maniera palese la relazione esclusiva con il fondo in oggetto.
3.4. Ai fini di completezza motivazionale, tuttavia, è opportuno altresì indagare il profilo dell'animus possidendi, componente soggettiva della fattispecie possessoria, la cui prova, per le ragioni già esposte, incombe sul ricorrente nelle azioni di cui agli art. 1168 c.c. e segg.. Ritenuto che l'animus debba connotarsi come consapevolezza e volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (cfr. Cass. 15877/13), il
Tribunale rileva che anche sotto tale profilo non sono emersi elementi tali dal ritener provato il requisito in esame. In primo luogo, si rileva come il fosse perfettamente a conoscenza della titolarità AR del fondo in capo all' essendo stato socio e legale rappresentante della società cooperativa P_
, detentrice qualificata dello stesso. CP_4
Ed è plausibile ritenere che fosse anche a conoscenza delle vicende giudiziarie susseguitesi nel tempo e, così, anche dell'obbligo restitutorio sorto in capo alla Società con la sentenza del 15.11.16 e, quindi, della titolarità del fondo dell e del possesso mediato esercitato nomine P_ alieno dalla odierna resistente, incompatibile con l'animus rem sibi habendi, anche in virtù della consapevolezza del godimento necessariamente limitato nel tempo.
Né dalla istruttoria è emersa una inequivoca volontà di esercitare autonomamente il possesso sulla res uti dominus, non riconoscendo più l'altrui diritto e comportandosi come esclusivo titolare dello stesso, come evidenziato altresì dall'assenza di installazioni idonei ad impedire l'accesso altrui o dal sistematico allontanamento dal fondo alla vista dei dipendenti
P_
La mancata prova dei fatti costitutivi della domanda determina, quindi, il rigetto della stessa.
3.La domanda di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente
In sede interdittale il Giudice non si può pronunciare su questa domanda. La verifica della fondatezza della stessa va infatti effettuata nell'eventuale giudizio di merito.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 8 di 15
parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”; c) dell'estrema snellezza del presente procedimento;
d) della semplicità della questione trattata e della snellezza della istruttoria;
e) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata dal D.M. 37/2018); f) che ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso
l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima (Cass. civ., Sez. 6-
2, 22 novembre 2011, n° 24644); g) che, quindi, è applicabile il disposto dell'art. 15 c.p.c. per il quale il valore è determinato nelle cause relative ad immobili “moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato … alla data della proposizione della domanda … per duecento per le cause relative alla proprietà …”; h) che dalla consultazione delle visure in atti risulta che la particella 18 su cui vi è il possesso ha un reddito dominicale di € 627,75 e la particella 170 un reddito dominicale pari a 94,64 con conseguente valore della presente causa pari ad € 153478;
P.Q.M.
Letti gli artt. 1168, 1169 e 1170 del Codice Civile, nonché gli artt. 703 – 705, del Codice di
Procedura Civile, così provvede:
A. TT LA DOMANDA DI TUTELA INTERDITTALE proposta da
[...]
AR
B. NN il ricorrente al pagamento in favore del convenuto AR
-, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7 delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 3450,00 per esborsi vivi e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE dott. Alessandro Caronia”
1.2. Il merito possessorio. Con istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito possessorio, depositata telematicamente in data 21.3.20 e ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione della udienza, la parte ricorrente nella fase interdittale ha instaurato il presente giudizio concernente il merito possessorio. In particolare, l'istante, odierno ricorrente, si è difeso come in atti e ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. In via preliminare, disporre la sospensione e/o revoca del provvedimento n. cronol.
226/2020 del 10/01/2020 Trib. Castrovillari;
- ordinare all'
[...]
, già , in persona del legale rappresentante Controparte_8 Controparte_2
p.t., p. iva , con sede in Via Trieste n. 93 – 95, 87100 Cosenza (CS), di rimuovere il P.IVA_1 lucchetto apposto al cancello di ingresso del fondo ovvero consegnare le chiavi dello stesso al Sig.
cessare gli impedimenti e le turbative (tra cui la rimozione dei cumuli di terra) e AR procedere al ripristino della situazione quo ante, in relazione al fondo dell'estensione di circa dieci ettari, corrispondente a parte delle particelle n. 18 e n. 170, foglio n. 65, del Catasto Terreni del
Comune di Cassano allo Jonio;
- ovvero, in via gradata, ove non siano ritenuti sussistenti i R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 9 di 15
presupposti per l'emissione di un decreto inaudita altera parte, fissare apposita udienza ex art. 183 c.p.c., con comparizione delle parti in contraddittorio, al fine di proseguire il merito della causa;
In via principale: previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento n. 1108/2017 R. G.,
Tribunale di Castrovillari, e svolta ogni attività ritenuta opportuna o necessaria,
b. Accertare e dichiarare, in forza degli artt. 1168 c.c. e 1170 c.c., come lesivi del possesso del ricorrente, l'apposizione - da parte dell' - di un lucchetto al cancello di ingresso al P_ compendio fondiario corrispondente a parte delle particelle n. 18 e n. 170, foglio n. 65 del Catasto Terreni del Comune di Cassano allo Jonio, nonché la distruzione dei “bauli” in terreno ivi realizzati, l'apposizione di cumuli di terra davanti all'ingresso di tale fondo e quant'altro, così come meglio descritto in narrativa, e per l'effetto c. ordinare all' , già Controparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., p. iva , con sede in Via Controparte_2 P.IVA_1
Trieste n. 93 – 95, 87100 Cosenza (CS), di rimuovere il lucchetto apposto al cancello di ingresso del fondo ovvero consegnare le chiavi dello stesso al Sig. cessare gli impedimenti e le AR turbative (tra cui la rimozione dei cumuli di terra) e procedere al ripristino della situazione quo ante in relazione al fondo dell'estensione di circa dieci ettari, corrispondente a parte delle particelle n. 18
e n. 170, foglio n. 65 del Catasto Terreni del Comune di Cassano allo Jonio, come meglio individuato in premessa;
d. accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità dell' Controparte_3
, per le condotte illegittime poste in essere, tutte esposte in narrativa e,
[...] per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal ricorrente - anche per effetto della privazione della potestas su detto fondo - nella misura che si quantifica in complessivi € 8.000,00 per i danneggiamenti materiali (distruzione bauli e danneggiamento impianto di irrigazione), oltre alla mancata produzione e vendita del frutto di per le annate intercorrenti dal momento dello spoglio (produzione 2017) e sino alla data Parte_3 di cessazione delle turbative, somma che verrà precipuamente quantificata in corso di causa;
- con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio e della precedente fase cautelare, oltre 15% spese generali, iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge.
e. Revocare il provvedimento (decreto di rigetto n. cronol. 226/2020 del 10/01/2020 relativo al procedimento iscritto al n. 1108/17 R.G. Tribunale di Castrovillari),ovvero, in subordine riformare detto provvedimento in punto in punto di spese di lite, ponendole ad integrale carico dell' ovvero compensandole tra le parti;
P_
f. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario, C.A.P., I.V.A., se dovuta, e successive tutte occorrende, come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.10.2021 si è costituita, anche in sede di merito, l'originaria resistente, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., depositate le relative memorie, all'udienza del 27.06.2022 sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, per le ragioni esplicitate con ordinanza del 22.11.22, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'ultima udienza del 21.03.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012).
2. In rito. 2.1. L'art. 703 comma 4 c.p.c. rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio del c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena, con la conseguenza che la tutela possessoria può R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 10 di 15
arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 3629 del 2014). 2.2. Va, anzitutto, rilevata la tempestività dell'introduzione della fase di merito possessorio, dato che la struttura bifasica del procedimento impone che l'istanza di prosecuzione debba essere introdotta, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., entro i 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza conclusiva della fase interdittale o di quella emessa in seguito a reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Essa non implica la prosecuzione della fase sommaria né importa la successiva introduzione del giudizio di merito, bensì, più propriamente, comporta la prosecuzione del giudizio di merito già retto dal ricorso inizialmente formulato (v. Cass. Civ. n. 4845 del 2012).
2.3.Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente – che fa riferimento al rito cautelare uniforme e all'azione di merito all'esito del provvedimento cautelare – a seguito della riforma realizzata dalla L. 14 maggio 2005 n. 80, infatti, la fase del merito possessorio costituisce una prosecuzione della fase sommaria e non un giudizio nuovo, in quanto il comma 4 dell'art. 703 c.p.c. fa espressamente riferimento alla prosecuzione e non all'inizio di una causa di merito a differenza dell'art. 669 octies c.p.c. Per l'effetto, nessun giudicato possessorio può dirsi formato e la previsione della prosecuzione è prevista espressamente dall'art. 703 c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 669 bis. c.p.c. e seguenti. Ne consegue che gli atti introduttivi del giudizio - che si struttura in una fase sommaria e in una eventuale fase di merito a cognizione piena - sono quelli con cui si apre la fase sommaria.
Quindi, attesa la natura unitaria e bifasica del giudizio possessorio, la fase di merito dello stesso è deputata, solo eventualmente, all'approfondimento del thema decidendum già emerso con gli atti introduttivi della fase sommaria e non ammette l'introduzione di domande nuove che non siano state allegate nella fase sommaria (cfr. Cass. civ. n. 5154 del 2019).
Le preclusioni – con particolare riferimento a quelle assertive e, quindi, ai fatti posti a fondamento della domanda – maturano, quindi, con gli atti introduttivi depositati in fase interdittale.
3. Mezzi di prova dell'interdetto possessorio. L'unità del giudizio, articolato in due fasi della tutela interdittale e del merito possessorio, comporta che nel procedimento possessorio la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena possa basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 1386 del 2009). Si consideri, infatti, che secondo l'indirizzo prevalente nella giurisprudenza, “le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio possessorio sono valutabili alla stregua di una prova testimoniale, ove assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite nei rispettivi atti introduttivi, mentre quelle raccolte ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte", ex art. 669 sexies c.p.c., comma 2, sono qualificabili in termini di sommarie informazioni, pur essendo utilizzabili anche ai fini della decisione quali indizi liberamente valutabili” (v. Cass. civ., n. 19720 del 2016). Pertanto, le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio sono comunque idonee a fornire, in sede di decisione di merito, elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, cui lo stesso può validamente fare ricorso per la formazione del proprio convincimento (cfr. Cass. civ. n. 12089 del 2019). Ove, poi, rese sotto vincolo di giuramento, rappresentano una vera e propria prova testimoniale nell'intero giudizio. Tanto premesso, nessun dubbio residua in ordine alla idoneità a fondare la decisione, anche nella fase del merito possessorio, dell'insieme dell'attività istruttoria acquisita nella fase interdittale del presente procedimento, ivi comprese le deposizioni degli informatori, in quanto rese in tempi vicini al tempo del dedotto spoglio. R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 11 di 15
4. Nel merito.
4.1. Alla luce di quanto espresso precedentemente, si ribadisce che la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi anche esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa.
Riletti gli atti di causa e la decisione della fase interdittale, riesaminate le deposizioni degli informatori e riconsiderata la documentazione depositata in atti, l'odierno giudicante ritiene di poter confermare pienamente gli argomenti già resi nella propria ordinanza (non già decreto) del 8.1.2020, con cui è stata definita la fase interdittale.
Ad essi si rinvia integralmente, in quanto non risultano scalfiti da alcuna deduzione della parte odierna ricorrente, che non sia già stata precedentemente esaminata.
4.2. In questa fase di merito possessorio va, dunque, confermata l'ordinanza dell'8.1.20, con la quale è stato rigettata la tutela possessoria invocata dal nei confronti dell' AR P_
Infatti, in relazione alla precisa identificazione delle particelle nonché ai contorni della vicenda relativa al contratto di affitto tra la Società Cooperativa a r.l. La IM e l' CP_2 stipulato in data 25.2.05, non può che rinviarsi a quanto già precisato a pag. 4 della predetta ordinanza.
Per l'effetto devono dirsi integralmente riprodotte anche in fase di merito le considerazioni già contenute nella predetta ordinanza, per cui:
- non vi è dubbio che nell'arco di tempo compreso tra il 25.2.05 e il 10.11.15 l' CP_2 abbia esercitato il possesso sul bene in esame, disponendo dello stesso attraverso la stipulazione del predetto contratto di fitto e, quindi, concedendo la detenzione qualificata del bene alla società Cooperativa La IM, di cui è stato socio e AR legale rappresentate (cfr. allegati resistente in ordine alle visure camerali della società oggi estinta);
- non vi è dubbio che si è in presenza di un possesso mediato dell' esercitato – CP_2 nell'intervallo temporale sopra citato – attraverso un terzo detentore della cosa;
- Il potere di fatto ben può, infatti, essere esercitato mediatamente per il tramite di terzi a cui sia concesso il godimento della stessa. Del resto, tanto è affermato espressamente dall'art. 1140, comma 2, c.c., che stabilisce che si “può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”;
- per effetto del verbale di rilascio dell'immobile – oggetto di una pluralità di deduzioni da parte dei procuratori delle parti – in data 11.4.17 l'odierna resistente è stata immessa nel possesso del terreno alla data indicata;
- Non essendo neppure contestati tali fatti, vigerebbe, ai fini della ricostruzione diacronica della vicenda, la presunzione di cui all' art. 1142 c.c., per cui si presume che l' abbia posseduto anche nel tempo intermedio tra le due date indicate. P_
4.3. Nulla osta a che il come dedotto anche in tale sede dal difensore della parte AR ricorrente, possa aver instaurato in quello definito come periodo intermedio un possesso autonomo
– sia in relazione a colui il quale era ancora detentore qualificato sia nei confronti del titolare del diritto reale - sul bene immobile in esame.
Tuttavia, sotto tale profilo, accanto alle considerazioni già esposte nella ordinanza in relazione al profilo probatorio, le deduzioni della parte ricorrente sono generiche sotto il profilo assertivo, dal momento che non specificano, nella precisa dimensione spaziale e temporale, il contatto del in via autonoma sul bene. AR
Infatti, a ben vedere, non sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale (essendo generica e, come tale, inidonea allo scopo la deduzione “molto più di due anni”) nonché alle concrete modalità di instaurazione del contatto con il bene, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 12 di 15
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale.
Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui.
La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione).
Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass.
Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez.
2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e precisata nei termini decadenziali delle preclusioni assertive della fase interdittale – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva.
Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco.
Elementi, nel caso in esame, ancor più rilevanti – anche sotto il profilo della loro esatta scansione temporale - se si presta attenzione al possesso mediato della odierna resistente e alla detenzione qualificata del bene in capo alla società Cooperativa La IM, di cui AR
è stato socio e legale rappresentate.
[...]
Non si comprende, quindi, né il tempo dell'inizio di un autonomo contatto con il bene né le modalità della adprehensio o consegna, non essendo neppure specificato se questi siano avvenuti nei confronti di o della precedente società cooperativa. P_
4.4. Quanto alla valutazione della istruttoria espletata, non può che rinviarsi a quanto precisato con la ordinanza a chiusura della fase interdittale (v., in particolare, pag. 5 e 6, da intendersi integralmente richiamate). Infatti, ad avviso del Tribunale, accanto alle suindicate carenze assertive, non è emersa dalla istruttoria svolta la prova di un autonomo possesso, ad immagine del diritto invocato, in capo al Infatti: AR
- priva di rilievo appare la deposizione resa dall'informatore , in quanto Persona_2 intrinsecamente contraddittoria. Il , infatti, dapprima ha dichiarato “Sono stato ER personalmente su questo terreno dal 2011 – 2012 e fino a più o meno l'anno scorso, maggio – giugno 2017 poiché dopo non sono riuscito ad entrarci in quanto è stato chiuso l'unico accesso a questo terreno” (in tal modo sostenendo di aver avuto accesso al terreno anche in epoca successiva al dedotto spoglio e al verbale di immissione in possesso); successivamente, invece, afferma “io non vado sui terreni da un anno. Non ricordo se il primo lucchetto è stato messo a maggio del 2016 o a maggio del 2017. Preciso che il primo lucchetto è stato messo a maggio del 2016. Poi non ho più R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 13 di 15
trovato il lucchetto e sono entrato. A distanza di circa 10 giorni ho trovato il lucchetto e da allora non sono più entrato”. Del resto nessun singolo episodio è stato collocato precisamente nello spazio e nel tempo, riferendo l'informatore in maniera generica che coltivava il terreno e si era AR occupato della irrigazione del fondo.
- Quanto, poi, al secondo informatore di parte ricorrente, , a prescindere da Controparte_6 ogni valutazione in ordine alla attendibilità dello stesso, ha riferito di aver svolto dei lavori sul terreno di cui è causa per ordine del nell'anno 2016 e di aver ivi lavorato solo per 4 o 5 AR giorni (cfr. deposizione resa all'udienza del 21.12.18).
- Si osserva, infatti, in relazione al corpus possessionis che l'elemento oggettivo del possesso, anche ai fini di una tutela possessoria, debba consistere in una relazione non occasionale o sporadica con la res e, in particolare, che si concreti nello svolgimento di attività idonee a assoggettare la cosa alla propria signoria;
- Pertanto, i lavori di carattere manutentivo svolti, anche alla luce della brevissima durata degli stessi riferita dal , unitamente all'assenza di ulteriori elementi istruttori idonei a CP_6 ricondurre le coltivazioni e le altre attività dedotte inequivocabilmente al in proprio, non AR consentono di ritenere provata una relazione stabile con il bene idonea a legittimare il possesso;
- Si è in presenza, infatti, sotto il profilo probatorio di episodi transeunti e saltuari, dai quali non è possibile desumere con precisione neppure la data a partire dalla quale ricorrente ha instaurato una relazione di possesso – in proprio - con la res; collocazione temporale tanto più rilevante se solo si presta attenzione alle vicende susseguitesi nel tempo e precedentemente evocate. 4.5. Peraltro, come già anticipato con l'ordinanza dell'8.1.20, gli informatori – pur volendo prescindere dalla attendibilità sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo – fanno generico riferimento ad attività di coltivazione, di irrigazione nonché di manutenzione lato sensu del fondo agricolo de quo.
Ma si tratta – a ben vedere e con riferimento alle coltivazioni – di attività pienamente compatibili anche con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e che non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (cfr. Cass. Civ. n. 1796 del 2022).
Le medesime considerazioni possono essere svolte anche alle attività manutentive a ad eventuali lavori effettuati sui fondi agricoli (v. Cass. Civ. n. 9325 del 2011).
Né lo svolgimento di tali attività costituisce elemento da cui desumere con certezza neppure l'animus possidendi, non comportando di per sé godimenti del bene incompatibili con la proprietà altrui.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la coltivazione del fondo – così come le altre attività suindicate - sotto tale profilo non è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 18215 del 2013 nonché Cass. Civ. n. 17469 del 2023).
Ulteriori indizi non emersi nel caso di specie nel corso della istruttoria svolta, dal momento che - posto che il possesso di cui è invocata la tutela concerne fatti corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, inteso come diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene - nulla è emerso circa la realizzazione, ad opera del di una precisa delimitazione o una AR recinzione o apposizione di una chiusura ai cancelli già esistenti idonea ad impedire l'altrui accesso e a manifestare, così, in maniera palese, la relazione esclusiva con il fondo in oggetto in via autonoma, ad immagine del diritto di proprietà e, quindi, con lo ius excludendi alios. 4.6. In via assorbente, poi, accanto alle esposte considerazioni relative al corpus possessionis, non può non evidenziarsi che la domanda è infondata anche sotto il profilo dell'animus possidendi, componente soggettiva della fattispecie possessoria, la cui prova, per le ragioni già esposte, incombe sul ricorrente nelle azioni di cui agli art. 1168 c.c. e seg. R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 14 di 15
Ritenuto che l'animus debba connotarsi come consapevolezza e volontà di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale (cfr. Cass. Civ. n. 15877 del 2013), il Tribunale rileva che anche sotto tale profilo non sono emersi elementi tali dal ritener provato il requisito in esame. Riproducendo il percorso motivazionale già adottato con la ordinanza dell'8.1.20, infatti:
- In primo luogo, si rileva come il fosse perfettamente a conoscenza della AR titolarità del fondo in capo all' essendo stato socio e legale rappresentante della P_ società cooperativa La IM, detentrice qualificata del fondo de quo;
- è plausibile ritenere che fosse anche a conoscenza delle vicende giudiziarie susseguitesi nel tempo e, così, anche dell'obbligo restitutorio sorto in capo alla Società con la sentenza del 15.11.16 e, quindi, della titolarità del fondo dell' e del possesso P_ mediato esercitato nomine alieno dalla odierna resistente, incompatibile con l'animus rem sibi habendi, anche in virtù della consapevolezza del godimento necessariamente limitato nel tempo e della altrui proprietà;
- Né dalla istruttoria è emersa una inequivoca volontà di esercitare autonomamente il possesso sulla res uti dominus, non riconoscendo più l'altrui diritto e comportandosi come esclusivo titolare dello stesso, come evidenziato altresì dall'assenza di installazioni idonee ad impedire l'accesso altrui o dal sistematico allontanamento dal fondo alla vista dei dipendenti P_
E' opportuno soggiungere che il possesso, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Sotto il profilo dell'animus, poi, esso si connota per la intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale. L'esistenza di una relazione materiale con la cosa ma senza l'intenzione di farla propria, cioè senza l'animus rem sibi habendi, segna il confine del possesso. Il che implica il riconoscimento dell'altrui titolarità o, secondo la più acuta dottrina che fonda la distinzione solo sul piano oggettivo, senza coinvolgere la sfera soggettiva dell'intenzione, l'esercizio di poteri che presuppongono l'altruità del bene e si sostanziano, quindi, nel contenuto di un diritto personale di godimento o in quello di un rapporto di ospitalità e servizio o, ancora, nella mera tolleranza.
È evidente che il essendo perfettamente a conoscenza della titolarità del diritto AR reale sul bene in capo all' proprietaria dello stesso, non ha esercitato un possesso P_ tecnicamente inteso. Tantomeno ha esercitato un potere ad immagine di un diritto reale di proprietà, che importerebbe un godimento pieno ed esclusivo del bene, non riconoscendo più l'altrui diritto e comportandosi come esclusivo titolare dello stesso.
4.7. Ne consegue l'infondatezza della domanda proposta. 4.8. Alla infondatezza della domanda principale segue, necessariamente, l'infondatezza anche della domanda risarcitoria connessa.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che va disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente;
b) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; R.G. n. 1108 del 2017 - Pag. 15 di 15
c) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 17405 del 2012);
d) del valore della presente controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
g) della semplicità della fase decisoria e della sostanziale assenza della fase istruttoria;
h) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati o diminuiti nella misura di legge;
i) delle spese liquidate nella precedente fase interdittale;
Con riferimento, infatti, alle spese della fase interdittale restano ferme le regolamentazioni delle stesse come già operate nella ordinanza emesse a chiusura della predetta fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. TT le domande proposte dalla parte ricorrente, CONFERMANDO integralmente l'ordinanza interdittale dell'8.1.20, anche nel capo relativo alle spese;
B. NN parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di merito in favore dell'originaria parte resistente, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in data 24 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia