Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 795 del 2018 R.G. (riunita alla causa n. 797/2018), posta in decisione all'udienza dell'8.04.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via Telesio n. 6, presso lo studio dell'avv. Saveria Conti, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Strangio in virtù di mandato in atti
– appellante/appellata-
E
(P.I. ), già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Cittanova (R.C.), via Abruzzo n. 6, presso lo studio dell'avv. Nadia
Spataro, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ruggeri in virtù di mandato in atti
- appellata–
NONCHÉ
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Bova Marina, corso Umberto I n. 156, presso lo
-appellante/appellato-
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Locri n. 319/2018 depositata in data 8.03.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 5.04.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “ci si riporta al contenuto dell'atto di appello avanzato da che qui deve intendersi integralmente riportato e trascritto, e Parte_1 di cui si chiede l'accoglimento nelle conclusioni ivi rassegnate così come precisate alla prima udienza ed a quelle successive compresa la presente. Si richiamano altresì, tutti gli atti spiegati in giudizio compresi i verbali di causa, con condanna di parte appella al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 13.03.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “in via preliminare: CP_1 accertare e dichiarare inammissibili le domande di appello rispettivamente proposte dalla sig.ra
[...] nel giudizio R.G. 795/2018 e dal nel giudizio R.G. 797/2018 Parte_1 Controparte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 319/2018, pubblicata in data 08.03.2018, per tutte le ragioni indicate negli atti di causa depositati, con tutti i conseguenziali provvedimenti di legge;
in via principale, rigettare l'appello così come proposto perché nullo, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti negli atti di causa e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza del Tribunale di Locri n. 319/2018, pubblicata in data 08.03.2018; in via istruttoria, ci si oppone a tutte le eventuali richieste istruttorie, del tutto inammissibili ed irrilevanti. In ogni caso, si chiede la condanna delle parti appellanti alla rifusione in favore di
[...]
delle spese e dei compensi, oltre oneri e accessori di legge di Controparte_4 entrambi i gradi di giudizio”;
infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 19.03.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “piaccia Controparte_3 all'adita Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, in via preliminare, annullare e comunque riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare la validità e/o efficacia dell'ordinanza del 16/05/2017; confermare la dichiarazione di nullità della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo n.
337/2014 emesso dal Tribunale di Locri il 07/12/2014, confermare la dichiarazione di inefficacia del provvedimento monitorio;
dichiarare l'improcedibilità del giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto la pretesa creditoria della per mancato esperimento del Controparte_5 procedimento di mediazione obbligatoria;
rigettare nel merito la pretesa creditoria della
[...] perché infondata in fatto e diritto e non provata;
rimettere la causa al Controparte_5 primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per la decisione nel merito. Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”. Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 337/2014, il Tribunale di Locri ingiungeva a ed al Parte_1
in persona del legale rappresentante, il pagamento, in favore Controparte_3 dell' rispettivamente della somma di €. 34.685,03 e di Controparte_2
€.17.184,00 oltre interessi legali e competenze del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione rilevandone la Parte_1 nullità e/o inefficacia e/o l'inammissibilità, per violazione degli artt. 633 e 641 c.p.c. nonché l'insussistenza del credito azionato, con richiesta di revoca e vittoria di spese legali del giudizio di cognizione.
Proponeva, altresì, opposizione il in persona del legale Controparte_3 rappresentante, eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di 60 gg. dalla pronuncia, nonché la mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione e, nel merito, contestando l'avversa pretesa, con richiesta di revoca e vittoria di spese legali del giudizio di cognizione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, ritualmente, la creditrice opposta contestando le avverse opposizioni, in quanto del tutto infondate, ed insistendo per l'integrale rigetto e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 5.04.2016, il Giudice istruttore, ritenuta la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva tra i due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
(R.G. N. 668/2015 e 689/2015), rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore “titolare del fascicolo più anziano” per i provvedimenti opportuni.
Riuniti i giudizi di opposizione, il Tribunale, con ordinanza del 16.05.2017, dichiarava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto avvenuta oltre i 60 gg. dall'emissione dello stesso;
rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del medesimo decreto ed onerava le parti di esperire la mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 c. I – bis del D. Lgs. n. 28/2010, entro 15 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza, rinviando all'udienza del 7.2.2018 per la trattazione della causa.
A tale udienza, parte opposta produceva documentazione dalla quale si evinceva che
“l'incontro preliminare di mediazione” era stato fissato, dinanzi all'Organismo incaricato, per il giorno 15.02.2018, insistendo per la concessione di un breve rinvio della causa per espletare l'incombente. Si opponevano a tale richiesta gli opponenti, rilevando che la procedura di mediazione era stata avviata tardivamente, ovvero oltre il termine di 15 gg. assegnato alle parti con l'ordinanza del Tribunale del 16.05.2017, ed insistendo per la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza dell'8.03.2018, le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. n. 319/2018, il Tribunale revocava l'ordinanza del 17 maggio 2017 nella parte in cui era stata dichiarata la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava improcedibili le due opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
compensava, integralmente, tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione proponevano distinti appelli ed il Parte_1 insistendo per la riforma della stessa nella parte in cui, il Controparte_3
Giudice di prime cure, a seguito della pronuncia di improcedibilità dell'opposizione proposta, non aveva dichiarato, altresì, la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare l'inammissibilità dei proposti gravami ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la loro infondatezza con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese giudiziali.
Riuniti gli appelli per evidenti ragioni di connessione, con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità degli appelli per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed hanno esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso i gravami devono essere accolti nei termini che seguono.
Si dolgono, sostanzialmente, gli appellanti della circostanza che il Giudice di prime non abbia revocato il decreto ingiuntivo opposto a seguito della pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguente al “mancato o tardivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione”, il cui onere gravava su parte opposta e non sugli opponenti. Insistono, quindi, affinché questa Corte, in riforma della gravata sentenza, dichiari la nullità e/o l'inefficacia ovvero revochi il decreto ingiuntivo opposto.
La doglianza è fondata.
Il d.lgs. 28/2010, all'art. 5, ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra le altre, l'opposizione a decreto ingiuntivo,
l'esperimento di un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, e ha previsto che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento, pena l'improcedibilità della domanda giudiziale.
La sentenza gravata, poi, è divenuta incontrovertibile – per essere passata in giudicato in assenza di impugnativa sul punto - nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il giudizio per il tardivo esperimento della procedura di mediazione ovvero per non essere stato rispettato il termine di quindici giorni, concesso dal Giudice, per l'avvio dell'incombente.
Orbene, all'epoca di pubblicazione della sentenza, si erano formati due orientamenti discordanti in giurisprudenza su quale fosse la parte su cui gravava l'onere di introdurre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo: uno recepito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24629/2015, seguito dal Tribunale, secondo cui l'onere di avviare la procedura di mediazione gravava sulla parte opponente, essendo quest'ultima ad avere interesse alla proposizione del giudizio di cognizione;
l'altro, sorto nell'ambito della giurisprudenza di merito, secondo cui l'onere di avviare il procedimento di mediazione era a carico dell'opposto, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza gravata, nel dubbio all'epoca ancora sussistente, ha ritenuto che era interesse di parte opponente dare impulso alla mediazione così motivando “a) il mancato
(o tardivo) esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione rende improcedibile il giudizio;
b) anche se l'art. 647 c.p.c. non utilizza il termine “improcedibile”, comunque prevede che la mancata costituzione dell'opponente (o la sua tardiva costituzione, così come chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 19246/2010) determina (l'improcedibilità dell'opposizione e) l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
c) pertanto all'improcedibilità dichiarata nel giudizio di opposizione consegue automaticamente, come regola generale sancita dall'art. 647 c.p.c., la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, vale a dire la sua conferma. Ne conseguono l'improcedibilità delle due opposizioni, in quanto non si è realizzata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 c. I – bis D. Lgs. n. 28/2010 e la conferma del decreto opposto da e dal Parte_1 Controparte_3 decreto che quindi deve essere dichiarato esecutivo”.
In altri termini, secondo il Tribunale, nell'ipotesi di mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la locuzione “improcedibilità della domanda giudiziale” doveva interpretarsi alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo.
Tale impostazione, tuttavia, non può essere condivisa alla luce dell'intervenuta pronuncia sul punto della Cassazione, Sezioni Unite, che con sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, ha stabilito che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Tale assunto, nelle parole della Corte stessa, si fonda anche su determinazioni di carattere testuale, tra le quali quelle relative alla figura dell'attore in senso sostanziale
"l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643 c.p.c., comma 3, stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Sul punto non è il caso di dilungarsi, perché la giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo dell'unanime dottrina, è pacifica in questo senso".
Nel caso di specie, quindi, applicando quanto statuito dalle Sezioni Unite, gravava sul soggetto opposto – quale attore sostanziale nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo - l'onere di azionare la procedura di mediazione obbligatoria sicché alla pronuncia di improcedibilità del giudizio doveva seguire anche quella di revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va, pertanto, modificata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha confermato, e dichiarato esecutivo, il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali del giudizio di primo grado vanno compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione, risolta solo successivamente al deposito della gravata sentenza, con l'intervento delle Sezioni Unite del 2020. Relativamente, invece, alle spese processuali del presente grado ritiene questa Corte che debba trovare applicazione il principio della soccombenza con riferimento all'attività legale espletata successivamente alla pronuncia della Suprema
Corte – e quindi relativamente alla fase decisionale - considerato che, nonostante la richiamata pronuncia, parte opposta ha continuato ad insistere, ingiustificatamente, per il rigetto del gravame nonostante l'evidente fondatezza dello stesso.
Ne consegue che la già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere Controparte_2 condannata al pagamento, in favore degli appellati, dell'importo di €. 3.470,00 a titolo di compenso oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge, corrispondente ai medi tariffari in ragione del valore della controversia, rientrante nello scaglione da €. 26.001 ad €. 52.000, secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni
Unite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e dal in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 319/2018 depositata in data 8.03.2018, così decide:
- in accoglimento degli appelli proposti e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 337/2014 emesso dal Tribunale di Locri in data
7.12.2004;
-compensa, integralmente, tra le parti le spese legali del giudizio di primo grado;
-condanna la , già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese
[...] legali del presente grado, in favore del in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, quantificate in €. 3.470,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, I.V.A. e C.A.P.;
- condanna la , già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese
[...] legali del presente grado, in favore di quantificate in €. 3.470,00 a Parte_1 titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, I.V.A. e C.A.P., da distrarsi in favore del costituito avvocato dichiaratosi antistatario. Così deciso alla Camera di Consiglio del 14.01.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)