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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/10/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 727/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Manfredi e Emanuela Ferrelli
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Sferrazza
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali del procedimento di ATPO n. 790/2023 e del presente giudizio.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 790/2023 CP_1 liquidate con separato decreto.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 8.02.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L.
18/1980. Riferisce che in data 3.08.2022 presentava domanda amministrativa per ottenere l'accertamento sanitario utile per accedere alla prestazione economica in parola, purtuttavia la CMC dell' la riconosceva invalida al 100% senza diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento per la ritenuta insussistenza degli ulteriori requisiti medico-legali di legge. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 790/2023 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 790/2023. Veniva, altresì, disposta la comparizione del CTU nominato nella fase dell'ATPO per assumere dallo stesso chiarimenti anche in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra Ed infatti, l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli Pt_1 aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 4 Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di ATPO, previo esame della documentazione medica in atti e dopo avere sottoposto la ricorrente visita medico–legale, il CTU, Dr.
[...]
, poneva la diagnosi di: “pregresso linfoma non Hodgkin trattato nel Persona_1
2012 con chemioterapia con stabilizzazione clinica;
esiti di quadrantectomia destra per carcinoma lobulare con successivo trattamento radioterapico, senza attuali segni di recidiva o ripetizione”. Concludeva, quindi, che il quadro clinico obiettivato non implicava alcun impedimento per il compimento degli atti quotidiani di vita impediva la deambulazione autonoma.
Dopo avere esaminato la documentazione medica sopravvenuta alla fase dell'ATPO il Dr.
, precisa che la ricorrente ha subito un intervento di quadrantectomia Persona_1 mammella destra nel giugno 2022, seguito da 15 sedute di RT, che può provocare solo effetti collaterali molto modesti e non è stata trattata con chemioterapia.
Successivamente le è stata prescritta terapia ormonale con anastrozolo, anch'essa con effetti collaterali modesti (artralgie e deficit di forza alle mani). Evidenzia, quindi, che nell'ultima visita oncologica del 10.09.2024 non risultano previsti ulteriori trattamenti terapeutici (neanche ormonoterapia). Riferisce che nei certificati allegati al ricorso di merito sono documentate patologie non presenti in precedenza, quali l'osteopenia e i segni radiologici di broncopatia cronica, con funzionalità respiratoria conservata, accertata nella spirometria del 12.11.2024, purtuttavia anche le predette patologie sopravvenute non comportano impedimento alla deambulazione autonoma o al compimento degli atti quotidiani. Conclude, quindi che di fatto non risulta documentato un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tale da consentire il riconoscimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Si rammenta, infatti, che l'indennità di accompagnamento viene concessa, a mente dell'art. 1 della L. n. 18/1980, agli invalidi civili che, riconosciuti totalmente inabili al lavoro, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e, pertanto, hanno necessità di assistenza continuativa. L'impossibilità di autonoma deambulazione si concretizza quando ricorre la presenza di menomazioni pagina 3 di 4 degli arti inferiori, anatomiche o funzionali, o delle strutture centrali deputate al controllo della motricità, tali da pregiudicare, fino ad abolirla, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi. L'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo, viene fatta coincidere con la perdita della autosufficienza nell'espletamento delle occupazioni ordinarie più semplici quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi con razionalità ecc.. Relativamente agli over 65, il D.lgs. n. 509/1988 ha previsto che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio vengono regolate tenuto conto del possesso da parte della ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Per le stesse ragioni le spese di CTU della fase dell'ATPO sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 14/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 727/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Manfredi e Emanuela Ferrelli
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Sferrazza
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Rigetta il ricorso.
2. Dichiara irripetibili le spese processuali del procedimento di ATPO n. 790/2023 e del presente giudizio.
3. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 790/2023 CP_1 liquidate con separato decreto.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 8.02.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L.
18/1980. Riferisce che in data 3.08.2022 presentava domanda amministrativa per ottenere l'accertamento sanitario utile per accedere alla prestazione economica in parola, purtuttavia la CMC dell' la riconosceva invalida al 100% senza diritto CP_1 all'indennità di accompagnamento per la ritenuta insussistenza degli ulteriori requisiti medico-legali di legge. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 790/2023 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri confermava il giudizio negativo espresso nella fase amministrativa. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito anche in considerazione del sopravvenuto aggravamento delle sue condizioni di salute. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente e con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 790/2023. Veniva, altresì, disposta la comparizione del CTU nominato nella fase dell'ATPO per assumere dallo stesso chiarimenti anche in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra Ed infatti, l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli Pt_1 aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 4 Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di ATPO, previo esame della documentazione medica in atti e dopo avere sottoposto la ricorrente visita medico–legale, il CTU, Dr.
[...]
, poneva la diagnosi di: “pregresso linfoma non Hodgkin trattato nel Persona_1
2012 con chemioterapia con stabilizzazione clinica;
esiti di quadrantectomia destra per carcinoma lobulare con successivo trattamento radioterapico, senza attuali segni di recidiva o ripetizione”. Concludeva, quindi, che il quadro clinico obiettivato non implicava alcun impedimento per il compimento degli atti quotidiani di vita impediva la deambulazione autonoma.
Dopo avere esaminato la documentazione medica sopravvenuta alla fase dell'ATPO il Dr.
, precisa che la ricorrente ha subito un intervento di quadrantectomia Persona_1 mammella destra nel giugno 2022, seguito da 15 sedute di RT, che può provocare solo effetti collaterali molto modesti e non è stata trattata con chemioterapia.
Successivamente le è stata prescritta terapia ormonale con anastrozolo, anch'essa con effetti collaterali modesti (artralgie e deficit di forza alle mani). Evidenzia, quindi, che nell'ultima visita oncologica del 10.09.2024 non risultano previsti ulteriori trattamenti terapeutici (neanche ormonoterapia). Riferisce che nei certificati allegati al ricorso di merito sono documentate patologie non presenti in precedenza, quali l'osteopenia e i segni radiologici di broncopatia cronica, con funzionalità respiratoria conservata, accertata nella spirometria del 12.11.2024, purtuttavia anche le predette patologie sopravvenute non comportano impedimento alla deambulazione autonoma o al compimento degli atti quotidiani. Conclude, quindi che di fatto non risulta documentato un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tale da consentire il riconoscimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Si rammenta, infatti, che l'indennità di accompagnamento viene concessa, a mente dell'art. 1 della L. n. 18/1980, agli invalidi civili che, riconosciuti totalmente inabili al lavoro, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita in maniera autonoma e, pertanto, hanno necessità di assistenza continuativa. L'impossibilità di autonoma deambulazione si concretizza quando ricorre la presenza di menomazioni pagina 3 di 4 degli arti inferiori, anatomiche o funzionali, o delle strutture centrali deputate al controllo della motricità, tali da pregiudicare, fino ad abolirla, la possibilità di deambulare senza l'aiuto di terzi. L'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo, viene fatta coincidere con la perdita della autosufficienza nell'espletamento delle occupazioni ordinarie più semplici quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi con razionalità ecc.. Relativamente agli over 65, il D.lgs. n. 509/1988 ha previsto che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età".
Il ricorso di merito è, quindi, infondato e va rigettato.
Le spese processuali del procedimento di ATPO e del presente giudizio vengono regolate tenuto conto del possesso da parte della ricorrente dei requisiti per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come da autocertificazione in atti.
Per le stesse ragioni le spese di CTU della fase dell'ATPO sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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