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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2853/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.10.2025, promossa da
, con l'avv. Assuntina Bruno;
Parte_1
ricorrente
contro
, con Controparte_1
l'avv. Anna Maria Borgia;
convenuto
avente ad oggetto: crediti di lavoro e regolarizzazione contributiva.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.3.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dall'1.1.2019 al 23.7.2023 quale cuoca, lavapiatti e addetta alle pulizie della cucina alle dipendenze della Controparte_1
(ora in liquidazione volontaria), chiedeva condannarsi la stessa al
[...]
pagamento di euro 51.057,08 a titolo di differenze retributive, nonché alla regolarizzazione contributiva e assicurativa.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
La convenuta ha negato che l'istante abbia mai lavorato alle proprie dipendenze.
Senonché, la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve ritenersi dimostrata all'esito della espletata prova per testi e, in particolare, sulla base della deposizione resa dal teste , collega di Testimone_1
lavoro dell'istante, che appare l'unica pienamente attendibile, considerando che la teste è figlia dell'istante ed ha reso dichiarazioni in Testimone_2
parte de relato ex parte actoris, mentre le deposizioni rese dagli altri testi escussi sono connotate da estrema genericità.
In particolare, il teste ha confermato che la Testimone_1
ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta per un lungo periodo
(pur non potendo precisare le date), con orario dalle 19,00-19,30 fino alle
02,00 da giugno ad agosto e dalle 19,30 fino alle 00,00-00,30 da settembre a maggio, dal martedì alla domenica e in estate anche il lunedì, nonché per due domeniche al mese, mentre non ha ricordato se abbia lavorato nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, come pure dedotto in ricorso, né ha potuto confermare la circostanza, a sua volta dedotta in ricorso, dell'infortunio sul lavoro che sarebbe occorso alla ricorrente il 21.7.2025;
2 ancora, il teste sopra citato non ha confermato l'espletamento da parte della ricorrente delle mansioni di cuoca, sicché – in difetto di prova di mansioni superiori – deve ritenersi dovuta alla stessa la paga prevista dal ccnl pubblici esercizi minori – Confcommercio per gli addetti alle pulizie, inquadrati nel settimo e ultimo livello retributivo.
Deve altresì evidenziarsi che l'istante non ha dedotto, né provato, il mancato godimento, totale o parziale, delle ferie annuali.
Dal proprio canto, la convenuta ha omesso di provare di avere corrisposto all'istante ulteriori retribuzioni rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Spettano pertanto all'istante euro 8.227.84 per differenza paga ordinaria, euro 7.340,97 per 13^ e 14^ mensilità, euro 11.126,98 per lavoro straordinario e notturno ed euro 4.792,18 per trattamento di fine rapporto.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro 31.487,97 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
E' infine infondata la domanda di regolarizzazione contributiva.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio,
3 atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Ebbene, nel caso in esame nessun previdenziale è stato convenuto in CP_2
giudizio.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 31.487,97
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
4.630,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 7.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 2853/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.10.2025, promossa da
, con l'avv. Assuntina Bruno;
Parte_1
ricorrente
contro
, con Controparte_1
l'avv. Anna Maria Borgia;
convenuto
avente ad oggetto: crediti di lavoro e regolarizzazione contributiva.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.3.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dall'1.1.2019 al 23.7.2023 quale cuoca, lavapiatti e addetta alle pulizie della cucina alle dipendenze della Controparte_1
(ora in liquidazione volontaria), chiedeva condannarsi la stessa al
[...]
pagamento di euro 51.057,08 a titolo di differenze retributive, nonché alla regolarizzazione contributiva e assicurativa.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
La convenuta ha negato che l'istante abbia mai lavorato alle proprie dipendenze.
Senonché, la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve ritenersi dimostrata all'esito della espletata prova per testi e, in particolare, sulla base della deposizione resa dal teste , collega di Testimone_1
lavoro dell'istante, che appare l'unica pienamente attendibile, considerando che la teste è figlia dell'istante ed ha reso dichiarazioni in Testimone_2
parte de relato ex parte actoris, mentre le deposizioni rese dagli altri testi escussi sono connotate da estrema genericità.
In particolare, il teste ha confermato che la Testimone_1
ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta per un lungo periodo
(pur non potendo precisare le date), con orario dalle 19,00-19,30 fino alle
02,00 da giugno ad agosto e dalle 19,30 fino alle 00,00-00,30 da settembre a maggio, dal martedì alla domenica e in estate anche il lunedì, nonché per due domeniche al mese, mentre non ha ricordato se abbia lavorato nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua, come pure dedotto in ricorso, né ha potuto confermare la circostanza, a sua volta dedotta in ricorso, dell'infortunio sul lavoro che sarebbe occorso alla ricorrente il 21.7.2025;
2 ancora, il teste sopra citato non ha confermato l'espletamento da parte della ricorrente delle mansioni di cuoca, sicché – in difetto di prova di mansioni superiori – deve ritenersi dovuta alla stessa la paga prevista dal ccnl pubblici esercizi minori – Confcommercio per gli addetti alle pulizie, inquadrati nel settimo e ultimo livello retributivo.
Deve altresì evidenziarsi che l'istante non ha dedotto, né provato, il mancato godimento, totale o parziale, delle ferie annuali.
Dal proprio canto, la convenuta ha omesso di provare di avere corrisposto all'istante ulteriori retribuzioni rispetto a quelle che in ricorso si ammettono come percepite.
Spettano pertanto all'istante euro 8.227.84 per differenza paga ordinaria, euro 7.340,97 per 13^ e 14^ mensilità, euro 11.126,98 per lavoro straordinario e notturno ed euro 4.792,18 per trattamento di fine rapporto.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la complessiva somma di euro 31.487,97 sulla quale, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, sono dovuti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez.
Un. 29.1.2001 n. 38).
E' infine infondata la domanda di regolarizzazione contributiva.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio,
3 atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Ebbene, nel caso in esame nessun previdenziale è stato convenuto in CP_2
giudizio.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 31.487,97
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta per il resto la domanda;
condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
4.630,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 7.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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