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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 659/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 659/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. , con gli
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 avv.ti FRANCESCA VANNI ( ) e LUCA NOCCO (C.F.: CodiceFiscale_6
) e C.F._7
SILVIO VANNI (C.F. ) C.F._8
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti (taluni a tempo determinato e talaltri a tempo indeterminato) alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_1 determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , e ad ottenere il Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per l'anno scolastico 2019/2020; - Pt_1 Pt_2
La sig.ra per l'anno scolastico 2022/2023; - Il sig. per gli anni scolastici 2020/2021, Pt_3 Pt_4
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Pt_5
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto dei Ricorrenti , e al risarcimento del danno per mancata Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per l'anno Pt_1 Pt_2 scolastico 2019/2020; - La sig.ra per l'anno scolastico 2022/2023; - Il sig. per gli anni scolastici Pt_3 Pt_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici 2019/2020, Pt_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per
l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge.
Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
Il ministero convenuto non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 07.1.2025. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Le domande proposte dai ricorrenti sono parzialmente fondate per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul
Pag. 2 di 7 procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Pag. 3 di 7 Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente:
1. La ricorrente , attualmente inserita nel sistema delle graduatorie scolastiche Parte_1
(cfr. doc. 1 note trattazione scritta), risulta essere stata assunta negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc.
1 ricorso).
2. Con riferimento alla posizione della ricorrente la stessa ha allegato e Parte_2 documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019-20 in virtù di contratto con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), (cfr. doc. 3 ricorso), nonché di essere attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche essendo transitata in ruolo in data 10.9.2021 (cfr. doc. 3 ricorso).
3. La ricorrente attualmente inserita nel sistema delle graduatorie scolastiche Parte_3
(cfr. doc.2 note di trattazione scritta), ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2022-23 in virtù di contratto con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. doc. 5 ricorso).
4. Il ricorrente attualmente inserito nel sistema delle graduatorie scolastiche (cfr. Parte_4 doc. 3 note di trattazione scritta) ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24 in virtù di contratti con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. doc. 7 ricorso).
5. Infine, la sig.ra attualmente inserita nel sistema delle graduatorie scolastiche Parte_5
(cfr. doc. 4 note di trattazione scritta), ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24 in virtù di contratti con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. doc. 9 ricorso). Con riferimento, invece, all'a.s. 2020-21, la ricorrente si è limitata ad allegare un documento di cui non è certa la riconducibilità del medesimo all'amministrazione convenuta, in quanto sprovvisto sia di un qualsivoglia elemento che ne attesti l'ufficialità nonché della firma delle parti interessate (cfr. doc. 9 ricorso). Ne deriva, quindi, che non sussistono i fatti costitutivi del diritto al credito di cui trattasi per l'a.s. 2020-2021.
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Pt_6 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici richiesti in ricorso e di seguito precisati:
Pag. 4 di 7 - anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Pt_1
- Giannoni: anni scolastici 2019/2020;
- Lepori: anni scolastici 2022/2023;
- Melani: anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- Tasi: anni scolastici: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico dei ricorrenti la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra riportato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Si giustifica la riduzione del compenso liquidato in misura pari al 50% attesi l'accoglimento solo parziale del ricorso e la natura seriale del contenzioso in materia di c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_7 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva,
Pag. 5 di 7 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_3 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_4 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_5 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre C.U., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa tra le parti per il restante 1/2 le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 6 di 7 Pistoia, 9 gennaio 2025
Il giudice Emanuele Venzo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 659/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. , (C.F. , con gli
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 avv.ti FRANCESCA VANNI ( ) e LUCA NOCCO (C.F.: CodiceFiscale_6
) e C.F._7
SILVIO VANNI (C.F. ) C.F._8
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ) - Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, docenti (taluni a tempo determinato e talaltri a tempo indeterminato) alle dipendenze della amministrazione resistente, lamentano la mancata erogazione in loro favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali hanno prestato servizio come docenti precari alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_1 determinato. Nel ricorso introduttivo hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti , e ad ottenere il Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra i predetti e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra
per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per l'anno scolastico 2019/2020; - Pt_1 Pt_2
La sig.ra per l'anno scolastico 2022/2023; - Il sig. per gli anni scolastici 2020/2021, Pt_3 Pt_4
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Pt_5
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. nella misura di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
per l'effetto, ordinare all'amministrazione convenuta di erogare la prestazione citata, mettendo a disposizione delle ricorrenti la carta del docente (o altra misura equipollente) con le medesime modalità con cui essa è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con una provvista di cinquecento euro per ciascun anno scolastico ovvero con la diversa provvista ritenuta di giustizia, nonché di porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di consentirne alle ricorrenti il godimento. In subordine: accertare e dichiarare il diritto dei Ricorrenti , e al risarcimento del danno per mancata Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (c.d. “carta del docente”) in relazione ai contratti a tempo determinato intercorsi tra le predette e l'amministrazione resistente negli anni scolastici di seguito riportati: - La sig.ra per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per l'anno Pt_1 Pt_2 scolastico 2019/2020; - La sig.ra per l'anno scolastico 2022/2023; - Il sig. per gli anni scolastici Pt_3 Pt_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - La sig.ra per gli anni scolastici 2019/2020, Pt_5
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ovvero nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, e, per
l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al pagamento a tale titolo della somma di 500,00 euro per ciascun anno scolastico ovvero nella diversa misura e/o nei diversi anni scolastici ritenuti di giustizia, oltre accessori di legge.
Vinte le spese, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
Il ministero convenuto non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 07.1.2025. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
1. Le domande proposte dai ricorrenti sono parzialmente fondate per le ragioni di seguito esposte.
Invero, con sentenza pubblicata il 27.10.2023 (numero registro generale 10072/2023, numero sezionale 4090/2023, numero raccolta generale 29961/21), la Suprema Corte si è pronunciata sul
Pag. 2 di 7 procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Pag. 3 di 7 Tanto osservato, si esaminano di seguito partitamente le posizioni di ciascun ricorrente:
1. La ricorrente , attualmente inserita nel sistema delle graduatorie scolastiche Parte_1
(cfr. doc. 1 note trattazione scritta), risulta essere stata assunta negli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. doc.
1 ricorso).
2. Con riferimento alla posizione della ricorrente la stessa ha allegato e Parte_2 documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019-20 in virtù di contratto con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), (cfr. doc. 3 ricorso), nonché di essere attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche essendo transitata in ruolo in data 10.9.2021 (cfr. doc. 3 ricorso).
3. La ricorrente attualmente inserita nel sistema delle graduatorie scolastiche Parte_3
(cfr. doc.2 note di trattazione scritta), ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2022-23 in virtù di contratto con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. doc. 5 ricorso).
4. Il ricorrente attualmente inserito nel sistema delle graduatorie scolastiche (cfr. Parte_4 doc. 3 note di trattazione scritta) ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24 in virtù di contratti con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. doc. 7 ricorso).
5. Infine, la sig.ra attualmente inserita nel sistema delle graduatorie scolastiche Parte_5
(cfr. doc. 4 note di trattazione scritta), ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24 in virtù di contratti con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno) (cfr. doc. 9 ricorso). Con riferimento, invece, all'a.s. 2020-21, la ricorrente si è limitata ad allegare un documento di cui non è certa la riconducibilità del medesimo all'amministrazione convenuta, in quanto sprovvisto sia di un qualsivoglia elemento che ne attesti l'ufficialità nonché della firma delle parti interessate (cfr. doc. 9 ricorso). Ne deriva, quindi, che non sussistono i fatti costitutivi del diritto al credito di cui trattasi per l'a.s. 2020-2021.
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Pt_6 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici richiesti in ricorso e di seguito precisati:
Pag. 4 di 7 - anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Pt_1
- Giannoni: anni scolastici 2019/2020;
- Lepori: anni scolastici 2022/2023;
- Melani: anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- Tasi: anni scolastici: 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Posto che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico dei ricorrenti la somma di euro 500,00 per ciascuno anno scolastico sopra riportato, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza prevalente di parte convenuta;
tali spese sono liquidate per l'intero in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 5.201 ad euro 26.000) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Si giustifica la riduzione del compenso liquidato in misura pari al 50% attesi l'accoglimento solo parziale del ricorso e la natura seriale del contenzioso in materia di c.d. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_7 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 1.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_2 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva,
Pag. 5 di 7 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_3 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2022/2023 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto del sig. a vedersi riconoscere il beneficio economico di Parte_4 euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta e dichiara il diritto della sig.ra a vedersi riconoscere il beneficio Parte_5 economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente della metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre C.U., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
- compensa tra le parti per il restante 1/2 le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pag. 6 di 7 Pistoia, 9 gennaio 2025
Il giudice Emanuele Venzo
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