Art. 4.
All'onere di L. 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di L. 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere di L. 60.000.000, di cui all'articolo 2, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.