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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 386/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 5 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2339/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ,impugnava la sentenza n. 2246/2024 della CGT di primo grado, che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 12401/2022 relativo all'anno 2019.
Il Comune non si è costituito nel presente grado.
Risulta soltanto un accesso temporaneo al PTT del 28.10.2025, privo di deposito di atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lappello è fondato.
1. Sulla natura del contratto e sul diritto alla riduzione IMU del 25%
Dalla documentazione prodotta dalla contribuente risultano:
-contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998 in regime transitorio;
- proroghe annuali su richiesta del conduttore;
- comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, incluse annuali conferme dell'opzione per cedolare secca;
- prova degli adempimenti fiscali richiesti.
La giurisprudenza allegata, così come le massime di legittimità, afferma che la transitorietà deriva dalla natura dell'esigenza del conduttore e non dalla mera durata di fatto del contratto;
che in presenza di proroghe documentate, l'agevolazione IMU del 25% deve essere riconosciuta;
che eventuali ricostruzioni sulla durata “complessiva” basate sulle note dell'Agenzia delle Entrate sono irrilevanti.
2. Sulla mancata costituzione del Comune.
La mancata costituzione comporta l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pienamente valido nel processo tributario.
Il mero accesso al PTT del 28.10.2025, privo di deposito di atti, non è idoneo a integrare valida costituzione né a consentire produzioni documentali.
Le spese seguiono la soccombenza anche per il primo grado di giudizio. Esse, anche in assenza di costituzione della parte appellata – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021 seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento e condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno, in favore dell'appellante, in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 386/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 5 e pubblicata il 25/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12401 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2339/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ,impugnava la sentenza n. 2246/2024 della CGT di primo grado, che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n. 12401/2022 relativo all'anno 2019.
Il Comune non si è costituito nel presente grado.
Risulta soltanto un accesso temporaneo al PTT del 28.10.2025, privo di deposito di atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lappello è fondato.
1. Sulla natura del contratto e sul diritto alla riduzione IMU del 25%
Dalla documentazione prodotta dalla contribuente risultano:
-contratto stipulato ai sensi della L. 431/1998 in regime transitorio;
- proroghe annuali su richiesta del conduttore;
- comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, incluse annuali conferme dell'opzione per cedolare secca;
- prova degli adempimenti fiscali richiesti.
La giurisprudenza allegata, così come le massime di legittimità, afferma che la transitorietà deriva dalla natura dell'esigenza del conduttore e non dalla mera durata di fatto del contratto;
che in presenza di proroghe documentate, l'agevolazione IMU del 25% deve essere riconosciuta;
che eventuali ricostruzioni sulla durata “complessiva” basate sulle note dell'Agenzia delle Entrate sono irrilevanti.
2. Sulla mancata costituzione del Comune.
La mancata costituzione comporta l'applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., pienamente valido nel processo tributario.
Il mero accesso al PTT del 28.10.2025, privo di deposito di atti, non è idoneo a integrare valida costituzione né a consentire produzioni documentali.
Le spese seguiono la soccombenza anche per il primo grado di giudizio. Esse, anche in assenza di costituzione della parte appellata – c.d. “ principio di causalità – Cassazione Ord. n. 5842 del 2021 seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento e condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate, per ciascuno, in favore dell'appellante, in complessivi E. 233,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio il 16 dicembre 2025 Il Presidente