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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16557 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 26623/2020, promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi in proprio e quali eredi di Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Trinchieri ed elettivamente Persona_1 domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Lucio Elio Seiano, 80
ATTORI contro
C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Casamonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Giovanni Bettolo, 6
CONVENUTA
e contro
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti
Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Quirino Majorana,
104
ZA TA
e contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Troncone e Maurizio
AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, viale delle Milizie,
76
ZA TA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
1 Come da note di trattazione dell'udienza del 08.07.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate dalle parti attrici in data 07.07.2025, dalla convenuta in data
04.07.2025, dalla terza chiamata in data 07.07.2025, Controparte_2 dalla terza chiamata – Ordine ospedaliero Controparte_3 CP_3 CP_3
[... in data 01.07.2025, da intendersi tutte qui integralmente riportate e Controparte_3 trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2020, e Parte_1
, in proprio e quali figli ed eredi di , evocavano in Parte_2 Persona_1 giudizio la quale titolare dell'esercizio commerciale “Supermercato Controparte_1
CTS” sito in Roma, via Cassia, 340, per sentirne accertare la responsabilità in ordine al sinistro ivi occorso all'anziana madre in data 16.01.2018.
Gli attori, infatti, rappresentavano che in tali circostanze di tempo e di luogo la donna, mentre stazionava nelle vicinanze della porta automatica di ingresso del supermercato, era caduta rovinosamente in terra a causa dell'improvvisa chiusura della porta stessa, dovuta a malfunzionamento, riportando la frattura pertrocanterica del femore destro, la frattura scomposta del polso destro e la frattura parcellare della base del I metacarpo destro.
Giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Roma, la Controparte_3 Per_1 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura del femore mediante impianto di chiodo endomidollare, oltre che riduzione ed osteosintesi con fili di K e confezionamento apparecchio gessato ABM per la frattura del polso, cui seguiva ricovero dalla data del 16.01.2018 al 02.02.2018.
Successivamente, la donna accedeva nuovamente alla ridetta struttura sanitaria per il trattamento di un'infezione della ferita operatoria all'altezza del collo del femore, con ricovero durato dal 22.02.2018 al 19.03.2018 e nuovo intervento, datato 23.02.2018, consistito in toilette della ferita chirurgica, fistolectomia e rimozione dei mezzi di sintesi del polso destro.
Inoltre, nell'atto introduttivo veniva descritta un'ulteriore caduta della avvenuta nel Per_1 bagno di casa in data 12.03.2018, dovuta alle problematiche deambulatorie conseguenti al sinistro del precedente 16.01.2018 e dalla quale scaturivano ferite lacerocontuse ed una frattura della piramide nasale, non trattata chirurgicamente per scelta dei figli della donna, in ragione delle sue precarie condizioni di salute. Difatti, la stessa decedeva in data 20.05.2018.
In conseguenza di tali evenienze, gli attori allegavano di aver sostenuto spese per le cure dell'anziana madre pari ad euro 7.841,72, di cui richiedevano il risarcimento, unitamente alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno non patrimoniale trasmesso jure hereditatis, consistente nel nocumento derivante dall'inabilità temporanea e
2 dalla sofferenza morale dovuta alla consapevolezza circa l'approssimarsi dell'esito infausto.
2. Si costituiva in giudizio la negando qualsiasi nesso di derivazione Controparte_1 causale tra i danni lamentati dagli attori ed il funzionamento delle porte automatiche di ingresso alla struttura di sua gestione, nonché contestando la stessa ricostruzione dei fatti narrati in atto di citazione, da cui si sarebbe invero desunta l'assenza di un contatto diretto fra la porta automatica e la La convenuta, inoltre, eccepiva l'interruzione di ogni Per_1 eventuale nesso eziologico in ragione della stessa condotta imprudente della danneggiata, nonché della struttura sanitaria che, con il proprio operato, aveva in effetti concorso a causare tutti i danni lamentati dagli attori. Ne derivavano, pertanto, le chiamate in manleva della
Controparte_3
e quella in garanzia propria della con la quale Controparte_2 Controparte_2 sussisteva contratto di assicurazione dei rischi correlati alla gestione del supermercato luogo di verificazione del sinistro.
3. Si costituivano, altresì, l'evocata struttura ospedaliera e l'operatore assicurativo, la prima disconoscendo qualsiasi responsabilità in relazione ai danni lamentati dagli attori, per insussistenza di elementi di riprovazione nei confronti dell'operato del proprio personale sanitario, il secondo aderendo alle tesi del proprio assicurato in ordine alla vaghezza e genericità della dinamica del sinistro, per come descritta in atto di citazione e, conseguentemente, all'infondatezza delle relative pretese.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione delle testimonianze ammesse su richiesta di parte con ordinanza del 15.0.2021 ed espletamento di consulenza medico-legale, volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riconnesse al sinistro occorso alla in data 16.01.2018, gli eventuali precedenti morbosi, Per_1 la durata della inabilità temporanea totale e parziale, il grado dell'eventuale invalidità permanente e l'efficacia causale di tali postumi in relazione al decesso della donna.
Dopo alcuni rinvii, anche dovuti al mutamento del Giudice assegnatario, le parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 08.07.2025 e la causa veniva a quella data trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Questi i fatti di causa, le domande attoree possono trovare parziale accoglimento esclusivamente nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre ricostruire la dinamica degli eventi occorsi in data 16.01.2018 presso i luoghi di causa.
Al riguardo, si osserva in via preliminare che parte convenuta e gli ulteriori terzi chiamati hanno potuto esercitare compiutamente i rispettivi diritti di difesa e che non vi è stata alcuna mutatio libelli operata da parte attrice tra la notifica dell'atto di citazione ed i successivi scritti difensivi, dal momento che l'evento dannoso oggetto di causa è stato sufficientemente
3 delineato in limine litis, con indicazione del luogo, della data e delle presunte modalità di accadimento, consistite in particolare in un difettoso svolgimento del rapporto dinamico tra la ed il movimento delle porte automatiche d'ingresso al locale commerciale (scrive, Per_1 infatti, il difensore degli odierni attori: “[…] ha subito gravi danni fisici dovuti all'improvvisa chiusura della predetta porta automatica che consente l'accesso e l'uscita dall'esercizio commerciale, dovuta al malfunzionamento della stessa” ed ancora “2. La Sig.ra infatti, conseguentemente Per_1 alla improvvisa chiusura della porta automatica, è caduta rovinosamente in terra, riportando molteplici danni fisici”, cfr. pag. 1 atto introduttivo).
Ciò posto, i testimoni escussi, e , hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 concordemente di aver assistito alla caduta della avvenuta mentre la stessa stava Per_1 attraversando le porte automatiche del supermercato, per uscirvi. Secondo il racconto di entrambi, infatti, le porte si sarebbero improvvisamente chiuse al passaggio della donna, trattenendola, per poi riaprirsi e cagionarne la caduta (cfr. verbale udienza del 19.01.2022).
Non risultano motivi per dubitare dell'attendibilità dei citati resoconti, offerti da testi che si trovavano in stretta prossimità rispetto all'ingresso del supermercato.
Per converso, i testi escussi su richiesta di parte convenuta ( e , Testimone_3 Tes_4 pur concordi nel confermare che le porte automatiche in questione non presentarono alcun malfunzionamento nella giornata d'interesse, né nei periodi immediatamente precedenti e successivi, non hanno saputo riferire in ordine allo svolgimento dei fatti che hanno interessato la (cfr. verbale udienze del 19.01.2022 e del 01.06.2022). Per_1
6. Ebbene, a mente dell'art. 2051 c.c., il gestore di un locale commerciale, in quanto custode dell'immobile e delle cose mobili ivi insistenti, è costituito responsabile verso i terzi in relazione alle potenzialità dannose insite nell'uso di tali beni (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16224 del 19/05/2022).
È noto, inoltre, che la natura dinamica della cosa influisce sulla valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità prevista dal citato art. 2051 c.c., nella misura in cui, a fronte di tale intrinseco dinamismo e dell'assenza di contributo umano alla sua esplicazione, il danneggiato può limitarsi a fornire prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria anche la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., Sez. VI-3, sent. n. 25214 del 27/11/2014; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6306 del 13/03/2013).
Ciò deriva, evidentemente, dalla riconosciuta natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, la quale trova fondamento non già nella presunzione di colpa del custode, che può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, bensì nel dato esperienziale che riconosce in via generale a qualunque res la potenzialità di cagionare danni, indipendentemente dalla sua intrinseca pericolosità (Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 20943 del 30/06/2022; con principio di diritto
4 più volte confermato e, da ultimo, da Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12663 del 09/05/2024 e Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025).
In tal senso, l'eventuale dinamismo intrinseco della cosa, ossia la sua naturale attitudine al movimento indipendentemente dall'azione umana, rileva, come detto, sulla mera distribuzione dell'onere probatorio e sul rigore della prova liberatoria del caso fortuito, che finirà con il coincidere con la sola condotta oggettivamente imprudente del danneggiato o del terzo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso di specie, la parte che si assume danneggiata ha fornito sufficiente prova del rapporto causale tra il funzionamento delle porte automatiche e l'evento dannoso, mentre
, avendo pienamente confermato il rapporto di custodia – mai contestato in Controparte_1 corso di causa – ha mancato di fornire prova dell'apporto causale riconducibile all'opera della o di terzi. Per_1
Al riguardo, non può di certo assumere rilevanza la presenza sui luoghi del soggetto identificato dal testi quale badante della danneggiata, posto che non vi è prova nella Tes_2 documentazione medica in atti che quest'ultima fosse affetta all'epoca dei fatti da problematiche di deambulazione – insorte invero solo successivamente all'evento del
16.01.2018 – tali da richiedere costante ausilio o assistenza che, qualora assente o carente, avrebbe potuto integrare l'imprudenza liberatoria di che trattasi.
Né l'assenza di segnalazioni di malfunzionamento dei meccanismi di ingresso al locale commerciale di via Cassia, 340 può valere ad escludere la responsabilità del custode convenuto, posto che, secondo quanto dapprima rammentato, la natura stessa della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. è tale per cui la potenzialità lesiva della res prescinde da un suo effettivo malfunzionamento, ricollegandosi semplicemente alla possibilità di instaurazione di un rapporto dinamico con la persona umana.
In assenza di prova liberatoria, pertanto, deve affermarsi la responsabilità del custode convenuto ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso a Controparte_1 Persona_1
in data 16.01.2018 presso il locale commerciale CTS di via Cassia, 340.
[...]
7. Passando all'esame dei danni risarcibili, non vi è dubbio che lo stesso debba sostanziarsi in primo luogo nel danno biologico temporaneo di attendere alle più importanti attività di vita, intervenuta a seguito del sinistro.
Nella vicenda de qua, tanto la relazione depositata dalla C.T.U., dott.ssa quanto Persona_2 la documentazione clinica in atti, escludono che le patologie croniche da cui era affetta la prima dell'evento del 16.01.2018 (ipertensione arteriosa, portatrice di pacemaker, BPCO Per_1 in terapia farmacologica) ne impedissero l'estrinsecazione delle attività normalmente riconducibili alla quotidianità di una persona dell'età della danneggiata.
Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni a cui è giunta la C.T.U., dott.ssa Persona_2
5 la quale ha individuato un danno biologico temporaneo a seguito del sinistro per cui è causa.
Precisamente, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 60 a decorrere dalla data del sinistro e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 75% sino alla data del decesso, intervenuto in data 20.05.2018.
7.1 Per converso, non può ammettersi al risarcimento il danno relativo ad un astratto ed ipotetico danno biologico permanente, posto che tale tipologia di nocumento assume rilevanza esclusivamente al momento della stabilizzazione dei postumi, addivenendosi altrimenti ad una duplicazione del ristoro qualora al quantum liquidato in relazione all'inabilità temporanea dovesse sommarsi l'ulteriore liquidazione del danno biologico permanente prima che si sia esaurito il periodo di vigenza del primo (vd. Cass. Civ., Sez. III, sent, n. 26897 del 19/12/2014; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7126 del 12/03/2021). Nel caso in esame, infatti, la definitiva stabilizzazione dei postumi del sinistro del 16.01.2018 è stata impedita dal prematuro intervento del decesso della danneggiata (vd. pag. 18 consulenza dott.ssa , così da impedire qualsiasi valutazione in ordine alla risarcibilità del danno Per_2 biologico permanente.
7.2 Così come non può ricondursi al sinistro per cui è causa lo stesso evento esiziale del
20.05.2018, posto che il radicale difetto di documentazione al riguardo ha non solo impedito alla C.T.U. di valutare le cause del decesso e sondarne eventuali interazioni con i fatti oggi in controversia, ma osta pure all'esame della relativa domanda da parte dello scrivente. Peraltro,
l'onere di produrre tale documentazione gravava sulle odierne parti attrici ai sensi dell'art. 2697 c.c. e non sussistono elementi desumibili aliunde – anche solo in via presuntiva – per accertare il nesso in disamina. Pertanto, devesi rigettare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti l'evento morte (danno morale cd. terminale (o da lucida agonia) e danno da perdita del rapporto parentale.
7.3 Pertanto, l'unico danno risarcibile è il danno biologico temporaneo.
8. Occorre allora considerare che, a seguito del primo intervento chirurgico per il trattamento delle fratture conseguenti alla caduta del 16.01.2018, la venne dimessa in data Per_1
02.02.2018 e riaccolta presso il medesimo nosocomio appena venti giorni dopo, in data
22.02.2018, a causa dell'emersione di un'infezione da Staphylococcus aureus nella zona chirurgica dell'anca destra.
Durante il secondo ricovero, protrattosi dal 22.02.2018 al 19.03.2018, la incorse in una Per_1 nuova caduta in data 12.03.2018 – avvenuta in ambito ospedaliero e non in ambiente domestico, come erroneamente allegato dalla difesa attorea nell'atto introduttivo – procurandosi, come detto, ferite lacerocontuse e la frattura delle ossa nasali.
Alla luce del decorso clinico appena ripercorso, è indubbio che la convenuta Controparte_1 debba rispondere integralmente del periodo di inabilità scontato dalla dalla data del Per_1
6 sinistro (16.01.2018) alla data del secondo ricovero (22.02.2018), mentre dev'essere valutata l'effettiva riconducibilità dell'inabilità riconosciuta dal C.T.U. al medesimo sinistro, in termini di derivazione causale, nel periodo compreso tra detto secondo accesso ospedaliero e la data del decesso (20.05.2018).
L'eventuale efficacia concausale della condotta del ridetto personale sanitario, pertanto, deve essere valutata ai fini della delibazione della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_3
[...]
Sul punto, si rileva innanzitutto che il concorso di cause è disciplinato dall'art. 41 c.p., a mente del quale anche i fattori sopravvenuti non escludono il nesso di causalità, se non quando siano stati da soli sufficienti a determinare l'evento. L'adesione della citata disposizione alla teoria condizionalistica impedisce di attrarre le conseguenze dannose dell'evento nella sfera di efficacia causale di uno solo dei fattori da cui dette conseguenze sono scaturite, in difetto di prova circa l'assoluta autonomia ed idoneità assorbente dell'iter di derivazione causale azionato dal fattore sopravvenuto, tale da relegare i fattori originari al livello di mere occasioni di verificazione dell'evento (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8778 del 03/04/2024; Cass.
Civ., Sez. III, n. 18094 del 12/09/2005).
Peraltro, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non può assurgere ad autonomo ed assorbente fattore causale quello prevedibile e non eccentrico rispetto al decorso causale originario, di talché è stato reiteratamente negato che l'eventuale errore medico nella prestazione delle cure possa ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'evento e le conseguenze dannose effettivamente riscontrate, poiché, anche in tale evenienza, rimane pur sempre l'evento originario ad aver reso necessario l'intervento del personale sanitario, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile o atipico (vd. da ultimo Cass. Pen., Sez. V,
n. 18396 del 04/04/2022).
Ciò deriva dallo stesso concetto di causalità sopravvenuta desumibile dall'art. 41, comma 2
c.p., ritenuta da sola idonea ad escludere il rapporto causale solo qualora si ravvisi una completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto oppure quando il primo non sia strettamente dipendente dall'altro, ma purché si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 19180 del 19/07/2018).
Ebbene, nel caso di specie devesi osservare che il materiale probatorio raccolto non consente di accertare una responsabilità del personale sanitario della terza chiamata
[...]
– Ordine ospedaliero di in ordine Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 al trattamento delle fratture occorse a seguito dell'evento lesivo del 16.01.2018.
Infatti, dagli atti di causa non è emersa l'origine nosocomiale dell'infezione con la
7 conseguenza che non si può addebitare alcuna responsabilità al nosocomio convenuto.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto secondo cui in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8778 del 03/04/2024), deve affermarsi la totale responsabilità della convenuta in ordine al danno da inabilità temporanea Controparte_1 subito dalla in conseguenza del sinistro del 16.01.2018. Per_1
9. Ordunque, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. 8580 del 2019).
Pertanto, in applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Roma, nella loro ultima versione disponibile (2025), il nocumento in esame deve essere quantificato in euro 7.815,00 per i primi 60 giorni di inabilità assoluta a decorrere dalla data del sinistro (dal 16.01.2018 al 17.03.2018, ossia euro 130,25 per singolo giorno), mentre assomma ad euro 6.154,31 per i successivi 63 giorni di inabilità temporanea relativa al
75% (dal 18.03.2018, termine dell'inabilità assoluta, al 20.05.2018, data del decesso, ossia euro
97,6875 per singolo giorno) per un ammontare complessivo di euro 13.969,31.
9.1 Al sovra citato importo sovra liquidato, deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (16.01.2018) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di euro 13.969,31 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli
8 interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(16.01.2018), giungendo alla somma di euro 11.680,03 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 15.541,47.
Su tali somme, poi, decorreranno gli interessi al tasso legale a decorrere dalla odierna liquidazione (termine iniziale a seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta, ex art. 1282 c.c.) sino all'effettivo saldo.
10. Parimenti, deve essere affermata la risarcibilità del danno patrimoniale consistente nelle spese di cura sostenute dalla de cuius in conseguenza del sinistro oggetto di causa (di cui al doc. n. 5 allegato all'atto di citazione), condividendosi sul punto la valutazione circa la fruibilità della documentazione versata in atti e il parere di congruità espresso dalla C.T.U., dott.ssa (pagg. nn. 9, 10, 11 della relazione depositata). Per_2
All'ammontare complessivo di euro 22.119,00 (euro 21.859,09 + 260,00, cfr. pag. 19 della CTU) deve essere decurtato l'importo coperto dalla compagnia assicurativa per le spese relative al periodo di ricovero dal 16.01.2018 al 02.02.2018 (Fattura (n. 585601) Osp. “S. Pietro-FBF” €
18.391,66 per “degenza dal 16/01/2018 al 02/02/2018). Infatti, in relazione alla sovra citata somma di euro 18.391,66 è emerso che l'importo di euro 15.464,22 è stato sostenuto dalla compagnia assicurativa (cfr. dichiarazioni resa a verbale di udienza del 11.07.2024).
Pertanto, l'importo rimasto effettivamente a carico della danneggiata e non coperto dall'assicurazione di quest'ultima, è pari ad euro 2.927,44 (pari alla differenza tra quanto portato dalla fattura pari ad euro 18.391,66 e la somma di euro 15.464,22 coperta dall'assicurazione).
Ne deriva un importo finale di euro 6.654,78 da rivalutare equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 6.800,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
11. I danni sovra liquidati si trasmettono in favore degli eredi istanti, quindi in favore dei due in parti uguali tra loro all'art. 561 c.c.
12. Per quanto più sopra esposto, non può accogliersi la domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata – Controparte_3 [...]
non sussistendo elementi per affermarne Controparte_3 la corresponsabilità – né tanto meno l'esclusiva responsabilità – in ordine ai danni liquidati nella presente sede.
13. Dev'essere accolta, invece, la domanda svolta da relativa alla chiamata in Controparte_1 garanzia della propria compagnia assicuratrice, la Controparte_2 quale ultima non ha contestato profili di inoperativa della polizza n. 2017.03.2286559 stipulata con effetto 15.06.2017 e invocata da parte attrice. Invero, ricorrono i presupposti
9 dell'operatività della polizza prodotta in atti (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) e dell'inerenza del danno risarcito ai rischi oggetto di copertura assicurativa.
Ne consegue, che deve essere tenuta indenne dalla terza chiamata Controparte_1 in relazione a quanto corrisposto alle odierne parti Controparte_2 attrici a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso a in data Persona_1
16.01.2018 presso il locale commerciale “Supermercato CTS” di via Cassia, 340 in Roma.
14. Le spese di lite gravano su parte convenuta, in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011) con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore della terza chiamata Controparte_3
ancora una volta in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art.
[...]
92 c.p.c.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra e terza Controparte_1 chiamata tenuto conto della mancata Controparte_2 contestazione della copertura assicurativa da parte di quest'ultima.
Sulla parte convenuta, infine, gravano definitivamente le spese di C.T.U. per come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande delle parti attrici e Parte_1
, condanna parte convenuta a pagare a Parte_2 Controparte_1
e a ciascuno per le quote di competenza ex art. Parte_1 Parte_2
566 c.c.- la somma di euro 22.341,47, oltre interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza all'effettivo saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite delle Controparte_1 parti attrici, liquidate in euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed ove dovute, nonché c.u. e marca da bollo, con distrazione in favore del loro procuratore, avv. Paolo Trinchieri, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Controparte_1
C.T.U. della presente causa;
10 - in accoglimento della domanda di garanzia formulata da parte convenuta
[...] nei confronti della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato delle somme
[...] dovute dalla struttura a parte attrice in forza dei capi precedenti della presente sentenza;
- compensa interamente le spese di lite tra e la terza chiamata Controparte_1
Controparte_2
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 terza chiamata Controparte_3
[...]
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della terza chiamata – Ordine ospedaliero di Controparte_3
liquidate in euro oltre IVA e C.P.A. come per Controparte_3 legge ed ove dovute;
Così deciso in Roma, 25.11.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. XIII CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 26623/2020, promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi in proprio e quali eredi di Parte_2 C.F._2
, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Trinchieri ed elettivamente Persona_1 domiciliati presso il suo studio sito in Roma, via Lucio Elio Seiano, 80
ATTORI contro
C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. David Casamonti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Giovanni Bettolo, 6
CONVENUTA
e contro
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Berti
Suman ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Quirino Majorana,
104
ZA TA
e contro
Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Troncone e Maurizio
AR ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, viale delle Milizie,
76
ZA TA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
1 Come da note di trattazione dell'udienza del 08.07.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate dalle parti attrici in data 07.07.2025, dalla convenuta in data
04.07.2025, dalla terza chiamata in data 07.07.2025, Controparte_2 dalla terza chiamata – Ordine ospedaliero Controparte_3 CP_3 CP_3
[... in data 01.07.2025, da intendersi tutte qui integralmente riportate e Controparte_3 trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.05.2020, e Parte_1
, in proprio e quali figli ed eredi di , evocavano in Parte_2 Persona_1 giudizio la quale titolare dell'esercizio commerciale “Supermercato Controparte_1
CTS” sito in Roma, via Cassia, 340, per sentirne accertare la responsabilità in ordine al sinistro ivi occorso all'anziana madre in data 16.01.2018.
Gli attori, infatti, rappresentavano che in tali circostanze di tempo e di luogo la donna, mentre stazionava nelle vicinanze della porta automatica di ingresso del supermercato, era caduta rovinosamente in terra a causa dell'improvvisa chiusura della porta stessa, dovuta a malfunzionamento, riportando la frattura pertrocanterica del femore destro, la frattura scomposta del polso destro e la frattura parcellare della base del I metacarpo destro.
Giunta al pronto soccorso dell'ospedale di Roma, la Controparte_3 Per_1 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura del femore mediante impianto di chiodo endomidollare, oltre che riduzione ed osteosintesi con fili di K e confezionamento apparecchio gessato ABM per la frattura del polso, cui seguiva ricovero dalla data del 16.01.2018 al 02.02.2018.
Successivamente, la donna accedeva nuovamente alla ridetta struttura sanitaria per il trattamento di un'infezione della ferita operatoria all'altezza del collo del femore, con ricovero durato dal 22.02.2018 al 19.03.2018 e nuovo intervento, datato 23.02.2018, consistito in toilette della ferita chirurgica, fistolectomia e rimozione dei mezzi di sintesi del polso destro.
Inoltre, nell'atto introduttivo veniva descritta un'ulteriore caduta della avvenuta nel Per_1 bagno di casa in data 12.03.2018, dovuta alle problematiche deambulatorie conseguenti al sinistro del precedente 16.01.2018 e dalla quale scaturivano ferite lacerocontuse ed una frattura della piramide nasale, non trattata chirurgicamente per scelta dei figli della donna, in ragione delle sue precarie condizioni di salute. Difatti, la stessa decedeva in data 20.05.2018.
In conseguenza di tali evenienze, gli attori allegavano di aver sostenuto spese per le cure dell'anziana madre pari ad euro 7.841,72, di cui richiedevano il risarcimento, unitamente alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno non patrimoniale trasmesso jure hereditatis, consistente nel nocumento derivante dall'inabilità temporanea e
2 dalla sofferenza morale dovuta alla consapevolezza circa l'approssimarsi dell'esito infausto.
2. Si costituiva in giudizio la negando qualsiasi nesso di derivazione Controparte_1 causale tra i danni lamentati dagli attori ed il funzionamento delle porte automatiche di ingresso alla struttura di sua gestione, nonché contestando la stessa ricostruzione dei fatti narrati in atto di citazione, da cui si sarebbe invero desunta l'assenza di un contatto diretto fra la porta automatica e la La convenuta, inoltre, eccepiva l'interruzione di ogni Per_1 eventuale nesso eziologico in ragione della stessa condotta imprudente della danneggiata, nonché della struttura sanitaria che, con il proprio operato, aveva in effetti concorso a causare tutti i danni lamentati dagli attori. Ne derivavano, pertanto, le chiamate in manleva della
Controparte_3
e quella in garanzia propria della con la quale Controparte_2 Controparte_2 sussisteva contratto di assicurazione dei rischi correlati alla gestione del supermercato luogo di verificazione del sinistro.
3. Si costituivano, altresì, l'evocata struttura ospedaliera e l'operatore assicurativo, la prima disconoscendo qualsiasi responsabilità in relazione ai danni lamentati dagli attori, per insussistenza di elementi di riprovazione nei confronti dell'operato del proprio personale sanitario, il secondo aderendo alle tesi del proprio assicurato in ordine alla vaghezza e genericità della dinamica del sinistro, per come descritta in atto di citazione e, conseguentemente, all'infondatezza delle relative pretese.
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione delle testimonianze ammesse su richiesta di parte con ordinanza del 15.0.2021 ed espletamento di consulenza medico-legale, volta ad accertare la natura e l'entità delle lesioni riconnesse al sinistro occorso alla in data 16.01.2018, gli eventuali precedenti morbosi, Per_1 la durata della inabilità temporanea totale e parziale, il grado dell'eventuale invalidità permanente e l'efficacia causale di tali postumi in relazione al decesso della donna.
Dopo alcuni rinvii, anche dovuti al mutamento del Giudice assegnatario, le parti venivano invitate a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 08.07.2025 e la causa veniva a quella data trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5. Questi i fatti di causa, le domande attoree possono trovare parziale accoglimento esclusivamente nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre ricostruire la dinamica degli eventi occorsi in data 16.01.2018 presso i luoghi di causa.
Al riguardo, si osserva in via preliminare che parte convenuta e gli ulteriori terzi chiamati hanno potuto esercitare compiutamente i rispettivi diritti di difesa e che non vi è stata alcuna mutatio libelli operata da parte attrice tra la notifica dell'atto di citazione ed i successivi scritti difensivi, dal momento che l'evento dannoso oggetto di causa è stato sufficientemente
3 delineato in limine litis, con indicazione del luogo, della data e delle presunte modalità di accadimento, consistite in particolare in un difettoso svolgimento del rapporto dinamico tra la ed il movimento delle porte automatiche d'ingresso al locale commerciale (scrive, Per_1 infatti, il difensore degli odierni attori: “[…] ha subito gravi danni fisici dovuti all'improvvisa chiusura della predetta porta automatica che consente l'accesso e l'uscita dall'esercizio commerciale, dovuta al malfunzionamento della stessa” ed ancora “2. La Sig.ra infatti, conseguentemente Per_1 alla improvvisa chiusura della porta automatica, è caduta rovinosamente in terra, riportando molteplici danni fisici”, cfr. pag. 1 atto introduttivo).
Ciò posto, i testimoni escussi, e , hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 concordemente di aver assistito alla caduta della avvenuta mentre la stessa stava Per_1 attraversando le porte automatiche del supermercato, per uscirvi. Secondo il racconto di entrambi, infatti, le porte si sarebbero improvvisamente chiuse al passaggio della donna, trattenendola, per poi riaprirsi e cagionarne la caduta (cfr. verbale udienza del 19.01.2022).
Non risultano motivi per dubitare dell'attendibilità dei citati resoconti, offerti da testi che si trovavano in stretta prossimità rispetto all'ingresso del supermercato.
Per converso, i testi escussi su richiesta di parte convenuta ( e , Testimone_3 Tes_4 pur concordi nel confermare che le porte automatiche in questione non presentarono alcun malfunzionamento nella giornata d'interesse, né nei periodi immediatamente precedenti e successivi, non hanno saputo riferire in ordine allo svolgimento dei fatti che hanno interessato la (cfr. verbale udienze del 19.01.2022 e del 01.06.2022). Per_1
6. Ebbene, a mente dell'art. 2051 c.c., il gestore di un locale commerciale, in quanto custode dell'immobile e delle cose mobili ivi insistenti, è costituito responsabile verso i terzi in relazione alle potenzialità dannose insite nell'uso di tali beni (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 16224 del 19/05/2022).
È noto, inoltre, che la natura dinamica della cosa influisce sulla valutazione degli elementi costitutivi della responsabilità prevista dal citato art. 2051 c.c., nella misura in cui, a fronte di tale intrinseco dinamismo e dell'assenza di contributo umano alla sua esplicazione, il danneggiato può limitarsi a fornire prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria anche la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., Sez. VI-3, sent. n. 25214 del 27/11/2014; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6306 del 13/03/2013).
Ciò deriva, evidentemente, dalla riconosciuta natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, la quale trova fondamento non già nella presunzione di colpa del custode, che può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, bensì nel dato esperienziale che riconosce in via generale a qualunque res la potenzialità di cagionare danni, indipendentemente dalla sua intrinseca pericolosità (Cass. Civ., SS.UU., ord. n. 20943 del 30/06/2022; con principio di diritto
4 più volte confermato e, da ultimo, da Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12663 del 09/05/2024 e Cass.
Civ., Sez. III, ord. n. 8450 del 31/03/2025).
In tal senso, l'eventuale dinamismo intrinseco della cosa, ossia la sua naturale attitudine al movimento indipendentemente dall'azione umana, rileva, come detto, sulla mera distribuzione dell'onere probatorio e sul rigore della prova liberatoria del caso fortuito, che finirà con il coincidere con la sola condotta oggettivamente imprudente del danneggiato o del terzo (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11152 del 27/04/2023).
Nel caso di specie, la parte che si assume danneggiata ha fornito sufficiente prova del rapporto causale tra il funzionamento delle porte automatiche e l'evento dannoso, mentre
, avendo pienamente confermato il rapporto di custodia – mai contestato in Controparte_1 corso di causa – ha mancato di fornire prova dell'apporto causale riconducibile all'opera della o di terzi. Per_1
Al riguardo, non può di certo assumere rilevanza la presenza sui luoghi del soggetto identificato dal testi quale badante della danneggiata, posto che non vi è prova nella Tes_2 documentazione medica in atti che quest'ultima fosse affetta all'epoca dei fatti da problematiche di deambulazione – insorte invero solo successivamente all'evento del
16.01.2018 – tali da richiedere costante ausilio o assistenza che, qualora assente o carente, avrebbe potuto integrare l'imprudenza liberatoria di che trattasi.
Né l'assenza di segnalazioni di malfunzionamento dei meccanismi di ingresso al locale commerciale di via Cassia, 340 può valere ad escludere la responsabilità del custode convenuto, posto che, secondo quanto dapprima rammentato, la natura stessa della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. è tale per cui la potenzialità lesiva della res prescinde da un suo effettivo malfunzionamento, ricollegandosi semplicemente alla possibilità di instaurazione di un rapporto dinamico con la persona umana.
In assenza di prova liberatoria, pertanto, deve affermarsi la responsabilità del custode convenuto ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso a Controparte_1 Persona_1
in data 16.01.2018 presso il locale commerciale CTS di via Cassia, 340.
[...]
7. Passando all'esame dei danni risarcibili, non vi è dubbio che lo stesso debba sostanziarsi in primo luogo nel danno biologico temporaneo di attendere alle più importanti attività di vita, intervenuta a seguito del sinistro.
Nella vicenda de qua, tanto la relazione depositata dalla C.T.U., dott.ssa quanto Persona_2 la documentazione clinica in atti, escludono che le patologie croniche da cui era affetta la prima dell'evento del 16.01.2018 (ipertensione arteriosa, portatrice di pacemaker, BPCO Per_1 in terapia farmacologica) ne impedissero l'estrinsecazione delle attività normalmente riconducibili alla quotidianità di una persona dell'età della danneggiata.
Appaiono pertanto condivisibili le conclusioni a cui è giunta la C.T.U., dott.ssa Persona_2
5 la quale ha individuato un danno biologico temporaneo a seguito del sinistro per cui è causa.
Precisamente, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 60 a decorrere dalla data del sinistro e un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 75% sino alla data del decesso, intervenuto in data 20.05.2018.
7.1 Per converso, non può ammettersi al risarcimento il danno relativo ad un astratto ed ipotetico danno biologico permanente, posto che tale tipologia di nocumento assume rilevanza esclusivamente al momento della stabilizzazione dei postumi, addivenendosi altrimenti ad una duplicazione del ristoro qualora al quantum liquidato in relazione all'inabilità temporanea dovesse sommarsi l'ulteriore liquidazione del danno biologico permanente prima che si sia esaurito il periodo di vigenza del primo (vd. Cass. Civ., Sez. III, sent, n. 26897 del 19/12/2014; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 7126 del 12/03/2021). Nel caso in esame, infatti, la definitiva stabilizzazione dei postumi del sinistro del 16.01.2018 è stata impedita dal prematuro intervento del decesso della danneggiata (vd. pag. 18 consulenza dott.ssa , così da impedire qualsiasi valutazione in ordine alla risarcibilità del danno Per_2 biologico permanente.
7.2 Così come non può ricondursi al sinistro per cui è causa lo stesso evento esiziale del
20.05.2018, posto che il radicale difetto di documentazione al riguardo ha non solo impedito alla C.T.U. di valutare le cause del decesso e sondarne eventuali interazioni con i fatti oggi in controversia, ma osta pure all'esame della relativa domanda da parte dello scrivente. Peraltro,
l'onere di produrre tale documentazione gravava sulle odierne parti attrici ai sensi dell'art. 2697 c.c. e non sussistono elementi desumibili aliunde – anche solo in via presuntiva – per accertare il nesso in disamina. Pertanto, devesi rigettare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti l'evento morte (danno morale cd. terminale (o da lucida agonia) e danno da perdita del rapporto parentale.
7.3 Pertanto, l'unico danno risarcibile è il danno biologico temporaneo.
8. Occorre allora considerare che, a seguito del primo intervento chirurgico per il trattamento delle fratture conseguenti alla caduta del 16.01.2018, la venne dimessa in data Per_1
02.02.2018 e riaccolta presso il medesimo nosocomio appena venti giorni dopo, in data
22.02.2018, a causa dell'emersione di un'infezione da Staphylococcus aureus nella zona chirurgica dell'anca destra.
Durante il secondo ricovero, protrattosi dal 22.02.2018 al 19.03.2018, la incorse in una Per_1 nuova caduta in data 12.03.2018 – avvenuta in ambito ospedaliero e non in ambiente domestico, come erroneamente allegato dalla difesa attorea nell'atto introduttivo – procurandosi, come detto, ferite lacerocontuse e la frattura delle ossa nasali.
Alla luce del decorso clinico appena ripercorso, è indubbio che la convenuta Controparte_1 debba rispondere integralmente del periodo di inabilità scontato dalla dalla data del Per_1
6 sinistro (16.01.2018) alla data del secondo ricovero (22.02.2018), mentre dev'essere valutata l'effettiva riconducibilità dell'inabilità riconosciuta dal C.T.U. al medesimo sinistro, in termini di derivazione causale, nel periodo compreso tra detto secondo accesso ospedaliero e la data del decesso (20.05.2018).
L'eventuale efficacia concausale della condotta del ridetto personale sanitario, pertanto, deve essere valutata ai fini della delibazione della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_3
[...]
Sul punto, si rileva innanzitutto che il concorso di cause è disciplinato dall'art. 41 c.p., a mente del quale anche i fattori sopravvenuti non escludono il nesso di causalità, se non quando siano stati da soli sufficienti a determinare l'evento. L'adesione della citata disposizione alla teoria condizionalistica impedisce di attrarre le conseguenze dannose dell'evento nella sfera di efficacia causale di uno solo dei fattori da cui dette conseguenze sono scaturite, in difetto di prova circa l'assoluta autonomia ed idoneità assorbente dell'iter di derivazione causale azionato dal fattore sopravvenuto, tale da relegare i fattori originari al livello di mere occasioni di verificazione dell'evento (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8778 del 03/04/2024; Cass.
Civ., Sez. III, n. 18094 del 12/09/2005).
Peraltro, secondo costante orientamento giurisprudenziale, non può assurgere ad autonomo ed assorbente fattore causale quello prevedibile e non eccentrico rispetto al decorso causale originario, di talché è stato reiteratamente negato che l'eventuale errore medico nella prestazione delle cure possa ritenersi causa autonoma e indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'evento e le conseguenze dannose effettivamente riscontrate, poiché, anche in tale evenienza, rimane pur sempre l'evento originario ad aver reso necessario l'intervento del personale sanitario, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile o atipico (vd. da ultimo Cass. Pen., Sez. V,
n. 18396 del 04/04/2022).
Ciò deriva dallo stesso concetto di causalità sopravvenuta desumibile dall'art. 41, comma 2
c.p., ritenuta da sola idonea ad escludere il rapporto causale solo qualora si ravvisi una completa autonomia del fattore causale prossimo rispetto a quello più remoto oppure quando il primo non sia strettamente dipendente dall'altro, ma purché si ponga al di fuori di ogni prevedibile linea di sviluppo dello stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 19180 del 19/07/2018).
Ebbene, nel caso di specie devesi osservare che il materiale probatorio raccolto non consente di accertare una responsabilità del personale sanitario della terza chiamata
[...]
– Ordine ospedaliero di in ordine Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 al trattamento delle fratture occorse a seguito dell'evento lesivo del 16.01.2018.
Infatti, dagli atti di causa non è emersa l'origine nosocomiale dell'infezione con la
7 conseguenza che non si può addebitare alcuna responsabilità al nosocomio convenuto.
Pertanto, in applicazione del principio di diritto secondo cui in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 8778 del 03/04/2024), deve affermarsi la totale responsabilità della convenuta in ordine al danno da inabilità temporanea Controparte_1 subito dalla in conseguenza del sinistro del 16.01.2018. Per_1
9. Ordunque, ritenendo i criteri equitativi introdotti dalla Tabella di questo Tribunale più congrui e più rispondenti alle esigenze del caso concreto, se ne terrà conto per la liquidazione del danno.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale e da cui la Suprema Corte, in applicazione dell'art.3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime” (Cass. 8580 del 2019).
Pertanto, in applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Roma, nella loro ultima versione disponibile (2025), il nocumento in esame deve essere quantificato in euro 7.815,00 per i primi 60 giorni di inabilità assoluta a decorrere dalla data del sinistro (dal 16.01.2018 al 17.03.2018, ossia euro 130,25 per singolo giorno), mentre assomma ad euro 6.154,31 per i successivi 63 giorni di inabilità temporanea relativa al
75% (dal 18.03.2018, termine dell'inabilità assoluta, al 20.05.2018, data del decesso, ossia euro
97,6875 per singolo giorno) per un ammontare complessivo di euro 13.969,31.
9.1 Al sovra citato importo sovra liquidato, deve aggiungersi il danno da lucro cessante
(dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi sulla somma capitale rivalutata) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (16.01.2018) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che la danneggiata avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. Un. N. 1712/1995, Cass. n. 10300/2001; n. 18445/2005).
Pertanto, l'importo di euro 13.969,31 calcolato all'attualità deve essere maggiorato degli
8 interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto
(16.01.2018), giungendo alla somma di euro 11.680,03 con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995) così pervenendo alla somma finale di euro 15.541,47.
Su tali somme, poi, decorreranno gli interessi al tasso legale a decorrere dalla odierna liquidazione (termine iniziale a seguito della conversione del debito di valore in debito di valuta, ex art. 1282 c.c.) sino all'effettivo saldo.
10. Parimenti, deve essere affermata la risarcibilità del danno patrimoniale consistente nelle spese di cura sostenute dalla de cuius in conseguenza del sinistro oggetto di causa (di cui al doc. n. 5 allegato all'atto di citazione), condividendosi sul punto la valutazione circa la fruibilità della documentazione versata in atti e il parere di congruità espresso dalla C.T.U., dott.ssa (pagg. nn. 9, 10, 11 della relazione depositata). Per_2
All'ammontare complessivo di euro 22.119,00 (euro 21.859,09 + 260,00, cfr. pag. 19 della CTU) deve essere decurtato l'importo coperto dalla compagnia assicurativa per le spese relative al periodo di ricovero dal 16.01.2018 al 02.02.2018 (Fattura (n. 585601) Osp. “S. Pietro-FBF” €
18.391,66 per “degenza dal 16/01/2018 al 02/02/2018). Infatti, in relazione alla sovra citata somma di euro 18.391,66 è emerso che l'importo di euro 15.464,22 è stato sostenuto dalla compagnia assicurativa (cfr. dichiarazioni resa a verbale di udienza del 11.07.2024).
Pertanto, l'importo rimasto effettivamente a carico della danneggiata e non coperto dall'assicurazione di quest'ultima, è pari ad euro 2.927,44 (pari alla differenza tra quanto portato dalla fattura pari ad euro 18.391,66 e la somma di euro 15.464,22 coperta dall'assicurazione).
Ne deriva un importo finale di euro 6.654,78 da rivalutare equitativamente ex art. 1226 cc in ragione del tempo degli esborsi in euro 6.800,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
11. I danni sovra liquidati si trasmettono in favore degli eredi istanti, quindi in favore dei due in parti uguali tra loro all'art. 561 c.c.
12. Per quanto più sopra esposto, non può accogliersi la domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della terza chiamata – Controparte_3 [...]
non sussistendo elementi per affermarne Controparte_3 la corresponsabilità – né tanto meno l'esclusiva responsabilità – in ordine ai danni liquidati nella presente sede.
13. Dev'essere accolta, invece, la domanda svolta da relativa alla chiamata in Controparte_1 garanzia della propria compagnia assicuratrice, la Controparte_2 quale ultima non ha contestato profili di inoperativa della polizza n. 2017.03.2286559 stipulata con effetto 15.06.2017 e invocata da parte attrice. Invero, ricorrono i presupposti
9 dell'operatività della polizza prodotta in atti (doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta) e dell'inerenza del danno risarcito ai rischi oggetto di copertura assicurativa.
Ne consegue, che deve essere tenuta indenne dalla terza chiamata Controparte_1 in relazione a quanto corrisposto alle odierne parti Controparte_2 attrici a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso a in data Persona_1
16.01.2018 presso il locale commerciale “Supermercato CTS” di via Cassia, 340 in Roma.
14. Le spese di lite gravano su parte convenuta, in ragione della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo in base ai valori medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e ss.ii.mm. in relazione al valore della controversia, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa, non già il disputatum (Cassazione sez. un. n.
19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011) con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Parte convenuta dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite anche in favore della terza chiamata Controparte_3
ancora una volta in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art.
[...]
92 c.p.c.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite tra e terza Controparte_1 chiamata tenuto conto della mancata Controparte_2 contestazione della copertura assicurativa da parte di quest'ultima.
Sulla parte convenuta, infine, gravano definitivamente le spese di C.T.U. per come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Lucia Bruni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande delle parti attrici e Parte_1
, condanna parte convenuta a pagare a Parte_2 Controparte_1
e a ciascuno per le quote di competenza ex art. Parte_1 Parte_2
566 c.c.- la somma di euro 22.341,47, oltre interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza all'effettivo saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite delle Controparte_1 parti attrici, liquidate in euro 5.077,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed ove dovute, nonché c.u. e marca da bollo, con distrazione in favore del loro procuratore, avv. Paolo Trinchieri, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di Controparte_1
C.T.U. della presente causa;
10 - in accoglimento della domanda di garanzia formulata da parte convenuta
[...] nei confronti della terza chiamata Controparte_1 Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne l'assicurato delle somme
[...] dovute dalla struttura a parte attrice in forza dei capi precedenti della presente sentenza;
- compensa interamente le spese di lite tra e la terza chiamata Controparte_1
Controparte_2
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti della Controparte_1 terza chiamata Controparte_3
[...]
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della terza chiamata – Ordine ospedaliero di Controparte_3
liquidate in euro oltre IVA e C.P.A. come per Controparte_3 legge ed ove dovute;
Così deciso in Roma, 25.11.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Lucia Bruni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gabriele Gatto, Magistrato
Ordinario in Tirocinio nominato con D.M. del 22.10.2024
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