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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1450 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. MAIDA MARIA, presso il quale elettivamente domicilia in
Nazionale n. 254, BO (CZ);
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2
a margine del ricorso, dall'avv. VISCOMI ANTONIO del foro di Catanzaro;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/09/2024, e , premettendo di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio a BO (CZ) il 6.09.1997, dal quale sono nati i figli Per_1
(25.11.2005) e (4.07.2009), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate nonché a quelle di cui all'allegato Piano genitoriale da ritenersi parte integrante del presente provvedimento, concordando che:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_3 le norme dell'affido condiviso, con abitazione e residenza principale presso la madre, il padre eserciterà il diritto di visita come meglio specificato nel piano genitoriale;
3. La casa familiare sita in BO alla via Aldo Moro, 20 resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. . CP_1
4. La IG.ra ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione sita in BO alla Parte_1
Via Ferrovia, assieme al proprio figlio minore , portando con se tutti gli Persona_3 effetti personali.
5. Le utenze domestiche relative alla casa familiare intestate alla IG.ra , quali luce – Parte_1 gas – spazzatura – acqua, resteranno ad esclusivo carico del IG. , il quale dovrà CP_1 procedere alle volture delle forniture.
6. La SI.ra avrà diritto a portare con sé il mobilio relativo alla sala da pranzo della Parte_1 casa coniugale, in quanto alla stessa regalato dai propri genitori, in occasione del matrimonio.
6. le due autovetture Golf targata DA478AF e Lancia Y targata CH844FL di proprietà della IG.ra
, rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. , il quale dovrà Pt_1 CP_1 provvedere entro un anno dalla dichiarazione di separazione, al trasferimento della proprietà a suo nome e nelle more al pagamento dei ratei delle polizze assicurative, delle spese di revisione e dei relativi bolli auto annuali;
sarà cura del IG. trasmettere tempestivamente alla IG.ra CP_1
le quietanze di pagamento delle polizze assicurative. Pt_1
7. Il IG. , per contribuire al mantenimento del figlio minore , CP_1 Persona_3 fino a quando lo stesso avrà raggiunto la maggiore età, avrà completato gli studi e raggiunto autosufficienza economica, dovrà corrispondere mensilmente alla IG.ra un assegno di Pt_1 mantenimento pari ad € 100,00, rivalutato ex lege, mediante bonifico bancario da disporsi entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla IG.ra al seguente Pt_1
IBAN: [...]. Per quanto riguarda le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Le suddette spese, salvo urgenze, dovranno essere preventivate ed espressamente approvate dall'altro genitore.
8. La IG.ra , rinuncia totalmente e definitivamente ad ogni forma di mantenimento Parte_1 personale a carico del IG. . CP_1
9. I ricorrenti dichiarano che daranno esecuzione agli accordi fin dalla data di sottoscrizione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né all'interesse del minore, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 19, parte 2, S.A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 CP_1 anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOTRICELLO (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di conIGlio il 8/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1450 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. MAIDA MARIA, presso il quale elettivamente domicilia in
Nazionale n. 254, BO (CZ);
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2
a margine del ricorso, dall'avv. VISCOMI ANTONIO del foro di Catanzaro;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/09/2024, e , premettendo di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio a BO (CZ) il 6.09.1997, dal quale sono nati i figli Per_1
(25.11.2005) e (4.07.2009), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una Per_2
insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate nonché a quelle di cui all'allegato Piano genitoriale da ritenersi parte integrante del presente provvedimento, concordando che:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori secondo Persona_3 le norme dell'affido condiviso, con abitazione e residenza principale presso la madre, il padre eserciterà il diritto di visita come meglio specificato nel piano genitoriale;
3. La casa familiare sita in BO alla via Aldo Moro, 20 resterà nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. . CP_1
4. La IG.ra ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione sita in BO alla Parte_1
Via Ferrovia, assieme al proprio figlio minore , portando con se tutti gli Persona_3 effetti personali.
5. Le utenze domestiche relative alla casa familiare intestate alla IG.ra , quali luce – Parte_1 gas – spazzatura – acqua, resteranno ad esclusivo carico del IG. , il quale dovrà CP_1 procedere alle volture delle forniture.
6. La SI.ra avrà diritto a portare con sé il mobilio relativo alla sala da pranzo della Parte_1 casa coniugale, in quanto alla stessa regalato dai propri genitori, in occasione del matrimonio.
6. le due autovetture Golf targata DA478AF e Lancia Y targata CH844FL di proprietà della IG.ra
, rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. , il quale dovrà Pt_1 CP_1 provvedere entro un anno dalla dichiarazione di separazione, al trasferimento della proprietà a suo nome e nelle more al pagamento dei ratei delle polizze assicurative, delle spese di revisione e dei relativi bolli auto annuali;
sarà cura del IG. trasmettere tempestivamente alla IG.ra CP_1
le quietanze di pagamento delle polizze assicurative. Pt_1
7. Il IG. , per contribuire al mantenimento del figlio minore , CP_1 Persona_3 fino a quando lo stesso avrà raggiunto la maggiore età, avrà completato gli studi e raggiunto autosufficienza economica, dovrà corrispondere mensilmente alla IG.ra un assegno di Pt_1 mantenimento pari ad € 100,00, rivalutato ex lege, mediante bonifico bancario da disporsi entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla IG.ra al seguente Pt_1
IBAN: [...]. Per quanto riguarda le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Le suddette spese, salvo urgenze, dovranno essere preventivate ed espressamente approvate dall'altro genitore.
8. La IG.ra , rinuncia totalmente e definitivamente ad ogni forma di mantenimento Parte_1 personale a carico del IG. . CP_1
9. I ricorrenti dichiarano che daranno esecuzione agli accordi fin dalla data di sottoscrizione”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative né all'interesse del minore, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 19, parte 2, S.A, reg. Atti Matrimonio Parte_1 CP_1 anno 1997);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOTRICELLO (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro, in camera di conIGlio il 8/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo