Decreto cautelare 10 aprile 2018
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 16 maggio 2019
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2019
Sentenza 18 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 18/10/2021, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 01239/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR ARncini, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
nei confronti
AN BE, UC IN non costituiti in giudizio;
Altichiero Palace S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Misino, Laura Poggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Poggi in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 8;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del permesso di costruire rep. 06.03/008915/17, prot. 334043 del 02/02/2018 avente ad oggetto “nuova costruzione con demolizione edificio esistente, costruzione, ricomposi-zione e ampliamento art. 3 comma 2° LRV 14/2009 in via Altichiero” nonché della convalida del predetto permesso di costruire datata 7 marzo 2018 (atti non conosciuti) nonché degli atti presupposti ed in particolare dei pareri propedeutici e di eventuali varianti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25.7.2018:
del permesso di costruire rep. 06.03/008915/17, prot. 334043 del 02/02/2018 avente ad oggetto “nuova costruzione con demolizione edificio esistente, costruzione, ricomposizione e ampliamento art. 3 comma 2° LRV 14/2009 in via Altichiero” nonché della convalida del predetto permesso di costruire datata 7 marzo 2018, nonché degli atti presupposti ed in particolare dei pareri propedeutici e di eventuali varianti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Altichiero Palace S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di una villetta a due piani, dell’altezza di m. 7,30 sita nel Comune di Verona e classificata dal P.I. nella categoria A.4 – “Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, e assimilabili.
Con ricorso ritualmente notificato ha impugnato il permesso di costruire rilasciato in data 02/02/2018 alla società Altichiero Palace s.r.l. con cui la società è stata autorizzata ad eseguire, sul lotto confinante alla sua proprietà, un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un preesistente edificio. L’intervento autorizzato si giova degli incrementi previsti dall’art. 3, comma 2, L.R. Veneto n. 14/2009 e si autoqualifica come intervento di “nuova costruzione con demolizione edificio esistente, costruzione, ricomposizione e ampliamento art. 3 comma 2° LRV 14/2009 in via Altichiero”.
Il ricorrente lamenta che il titolo edilizio, autorizzando un notevole ampliamento in altezza dell’edificio preesistente – peraltro, in violazione delle distanze previste dal D.M. 1444/1968 - pregiudicherebbe le condizioni di soleggiamento e di areazione dell’edificio di sua proprietà, posto sul lotto confinante, determinandone il deprezzamento.
L’edificio preesistente, infatti, avente un’altezza di m. 13,10 ed un volume di mc. 2.230 mc, sarebbe sostituito da un edificio alto m. 20,76, con un volume di oltre 3700 mc.
Con il ricorso all’esame, il ricorrente ha impugnato il titolo edilizio formulando le seguenti censure:
I Motivo: Violazione art. 3, L.R. 14/09 per mancanza del requisito del possesso del titolo abilitativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria
II Motivo: Violazione art. 7 D.M. 1444/1968 per superamento dell’indice massimo di densità fondiaria – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
III Motivo: Violazione art. 8 DM 2 aprile 1968 n. 1444 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
IV motivo: Violazione art. 9 DM 2 aprile 1968 n. 1444 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
V motivo: Violazione art. 9 DM 2 aprile 1968 n. 1444 sotto altro profilo
VI motivo: Violazione art. 102 NTO del P.I. del Comune di Verona - Allineamenti urbani: Distanze tra fabbricati con interposte strade, piazze, parcheggi pubblici e di uso pubblico in relazione alla violazione delle distanze dalle strade di cui all’art. 28 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e al capitolo 7 DM 10 gennaio 2008 in materia di costruzioni in zona sismica– Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
VII motivo: Violazione dell’indice di permeabilità del lotto dettato per le zone TCc2 – Violazione art. 105 co. 6 NTO del P.I. di Verona
VIII Motivo: Violazione art. 3 legge regionale 14/09 – Violazione del combinato disposto degli art. 8 e 184 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Verona
IX motivo: Eccesso di potere per difetto d’istruttoria – Violazione art. 889 c.c.
X motivo: Violazione del combinato disposto dell’art. 15 NTA del PAT del Comune di Verona con l’art. – Violazione della legge 6 aprile 1977, n. 184 - Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.
XI motivo: Violazione art. 3, comma 3, L.R. 14/09 e Circolare n. 1 del 13/11/2014 approvato con DGRV n. 1925 del 28/10/2014.
Con ricorso per motivi aggiunti, proposto all’esito dell’accesso agli atti, il ricorrente ha impugnato il medesimo provvedimento, deducendo, inoltre, i seguenti vizi:
I Motivo aggiunto: Violazione art. 9, L.R. 14/09 – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria.
II Motivo aggiunto: Eccesso di potere per difetto di istruttoria – illogicità manifesta – Contraddittorietà fra atti.
III Motivo aggiunto: Eccesso di potere per carenza di motivazione. Illogicità del provvedimento permissivo. Assenza dei presupposti – Difetto di istruttoria. Violazione art.8, co.1, p. 04 delle NTO del P.I. e viola-zione art. 9, p.4, L.R. 14/09.
IV Motivo aggiunto: Violazione art. 146, D. L.vo 42/2004.
V Motivo aggiunto: Violazione art. 3, L.R. 14/09 – Errata applicazione L.R.V. 21/96. Violazione del divieto del cumulo di deroghe.
In via istruttoria ha chiesto disporsi verificazione o CTU per l’accertamento dei profili tecnici dei vizi dedotti.
Si sono costituiti il Comune di Verona e la società controinteressata, controdeducendo, nel merito, su tutte le censure.
Con ordinanza collegiale del 6 dicembre 2018 il Collegio ha disposto una verificazione per decidere sul secondo, terzo, quinto e ottavo motivo del ricorso introduttivo e sul primo e quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti.
In seguito, con ordinanza collegiale n. 599 del 16 maggio 2019, il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009, essendo tale questione rilevante per la decisione del quinto motivo del ricorso introduttivo.
Riassunto il giudizio, la causa è stata discussa all’udienza pubblica del 23 giugno 2021 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ordine logico, considerata la radicalità dei vizi dedotti, devono essere prioritariamente affrontati, il primo motivo del ricorso introduttivo ed i motivi primo e secondo del ricorso per motivi aggiunti.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3, L.R. 14/09 ed il difetto di istruttoria sulla sussistenza di presupposti da esso previsti per la concessione degli incentivi volumetrici (ovvero l’assenza di un titolo abilitativo legittimante l’edificio e la prova della necessità del suo adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza).
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, lamenta la violazione dell’art. 9 L.R. 14/2009 ed il difetto di istruttoria sulla conformità dell’edificio preesistente allo stato autorizzato risultante dalla licenza edilizia n. 5874/1957 del 9 luglio 1957 rispetto al quale emergono difformità essenziali, consistenti in una maggiore altezza ed estensione orizzontale.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti è dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà fra atti. Deduce il ricorrente che, nonostante con la nota del 4 novembre 2017, l’istruttore avesse chiesto chiarimenti su una pluralità di temi (verifica della distanza di 10 metri dai fabbricati, corrispondenza tra il contenuto dell’autorizzazione paesaggistica e gli elaborati progettuali allegati, prova dell’ultimo stato assentito dell’immobile, assenza della relazione asseverata per la deroga all’I.P., assenza di attestazione asseverata circa la sufficienza delle opere di urbanizzazione), solo alcuni di essi sono stati effettivamente indagati e risolti. In particolare, sarebbero rimasti non indagati i temi relativi alla difformità tra il progetto edilizio e l’autorizzazione paesaggistica e la conformità dell’edificio preesistente rispetto ai titoli edilizi presenti in atti, sia quanto alla licenza edilizia del 1957, che alle modifiche successive (veranda e vano ascensore).
Il Comune ed il controinteressato hanno replicato affermando che il titolo originario non è stato rinvenuto agli atti dell’ufficio, ma che ad attestarne l’esistenza sia sufficiente la licenza edilizia rilasciata nel 1957 per la sopraelevazione dell’edificio. Quanto alla conformità dell’edificio preesistente al suddetto titolo hanno osservato che il progetto allegato alla licenza di sopraelevazione era inidoneo a rappresentare in modo preciso l’edificio poiché incompleto, impreciso e privo di misure, tranne che per l’altezza interna e che ad attestare la conformità dello stato di fatto a quanto autorizzato è stato ritenuto sufficiente il certificato di abitabilità rilasciato sull’edificio nel 1959. Inoltre, lo stato di fatto asseverato nel progetto è risultato conforme alle mappe catastali allegate al permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 30 novembre 1993.
Nel replicare alle difese avversarie il ricorrente ha insistito nei motivi, affermando che gli elementi presi in esame dal Comune ai fini della verifica di conformità del progetto allegato non sarebbero sufficienti, e che l’istruttoria non sarebbe stata completa, non essendo riscontrabile una piena conformità dello stato di fatto rappresentato nelle tavole allegate al permesso di costruire e i titoli agli atti, né rispetto alla licenza del 1957, né rispetto al successivo condono. Ha evidenziato, infatti, che, pur essendovi corrispondenza tra le planimetrie catastali presentate in sede di condono ed il rilievo planimetrico dello stato di fatto allegato al permesso di costruire, in esse risulta rappresentato un vano ascensore di cui non è dimostrata la legittima edificazione. Il suddetto volume, infatti, – che, peraltro, è stato considerato dal progettista ai fini del calcolo degli incrementi – non è compreso nelle opere oggetto di condono e non risulta legittimato da alcun altro titolo.
Su tutti i temi sopra compendiati si è pronunciato il verificatore, il quale, sollecitato dalle parti, ha anche provveduto ad effettuare ricerche per accertare l’esistenza del titolo legittimante il vano ascensore.
La controinteressata ha depositato in atti la licenza di esercizio relativa all’ascensore rilasciata dal Sindaco di Verona n. 2149/85-391 ed ha evidenziato che all’epoca dell’installazione, il titolo abilitativo richiesto per la realizzazione del suddetto volume era un’autorizzazione gratuita, che ai sensi dell’art. 7 D.L. 23.01.1982 n. 9, poteva perfezionarsi con silenzio assenso.
1.1 Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
1.2 Da quanto dedotto dalle parti ed accertato dal verificatore risulta che l’edificio originario è stato realizzato nel decennio compreso tra il 1920 ed il 1930, non è noto se prima o dopo l’entrata in vigore del regolamento comunale che ha imposto una “denuncia edilizia” per le nuove edificazioni. Il verificatore ha accertato che l’edificio è stato realizzato prima del 1945, come risulta da una ripresa aero-fotografica eseguita nell’immediato dopoguerra, anno in cui gli archivi del Comune di Verona sono stati distrutti da un incendio. Tale circostanza non è contestata ed è sufficiente a spiegare la materiale indisponibilità agli atti del titolo che ha autorizzato la costruzione dell’originario edificio.
La licenza edilizia n. 5874/1957 del 9 luglio 1957, che ha autorizzato la sopraelevazione, e gli ulteriori atti rilasciati dal Comune (dichiarazione di abitabilità del 2 luglio 1959 e il prodromico nulla osta dell’ingegnere di sezione dell’Ufficio Tecnico Municipale del 19 giugno 1959), costituiscono elementi sufficienti per affermare che l’edificio originario fosse stato legittimamente edificato, non essendovi motivo per ritenere che i successivi provvedimenti relativi all’immobile siano stati rilasciati su un edificio realizzato sine titulo.
Ad avviso del Collegio, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’art. 3, comma 1, L.R. n. 14 del 2009 - nella parte in cui prevede che la Regione promuove la sostituzione ed il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione di edifici legittimati da titoli abilitativi “che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza” - non richiede la prova positiva dell’inagibilità dell’edificio, ovvero di particolari condizioni di vetustà, essendo sufficiente che l’intervento consenta di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e di efficienza energetica specificati al comma 2.
Pertanto, il primo motivo del ricorso introduttivo è da respingere, non essendo provati i vizi di violazione dell’art. 3 L.R. 14/2009 e di difetto di istruttoria con esso dedotti.
1.3 I vizi di violazione dell’art. 9, comma 1, lett. e) L.R. 14 del 2009 e di difetto di istruttoria, articolati nel primo e nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, sono solo in parte fondati.
Ad avviso del Collegio la censura non è fondata nella parte in cui ritiene il permesso impugnato illegittimo poiché rilasciato nonostante l’edificio esistente sia stato realizzato in totale difformità alla licenza di sopraelevazione n. 5874 del 9 luglio 1957.
Ritiene, invece, che la censura, nei limiti del dedotto difetto d’istruttoria, sia fondata con riguardo alla verifica dei titoli legittimanti le modifiche di più recente realizzazione.
1.4 Quanto al primo profilo (conformità dello stato di fatto alla licenza di sopraelevazione), il Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenute le parti resistenti, confermate dal verificatore, secondo cui gli elaborati progettuali allegati alla licenza edilizia n. 5874 del 1957 non sono idonei a rappresentare in modo preciso la consistenza dell’edificio autorizzato e, pertanto, non costituiscono un parametro attendibile di confronto tra lo stato di fatto e quello autorizzato da cui possa desumersi la natura parzialmente abusiva dell’edificio.
Come il verificatore ha osservato - con argomentazioni che, sotto taluni aspetti, trovano immediata evidenza nel confronto con le tavole progettuali – gli elaborati grafici allegati all’istanza di licenza edilizia n. 5874/1957 “risultano lacunosi, imprecisi ed incoerenti tra di loro Lacunosi in quanto non riportano le dimensioni di nessuna misura nè in pianta nè in prospetto/sezione, fatta eccezione per la sola quota dell’altezza interna del piano in sopraelevazione; la sezione non riporta la presenza delle aperture di areazione nel sottotetto e manca la rappresentazione dello spessore del solaio inclinato di copertura. Imprecisi perché nelle sezioni è evidente una rappresentazione dello spessore dei solai intermedi che non può corrispondere al vero: i solai risultano infatti dello spessore indicativo, rapportato in scala, tutti inferiori ai 20 cm, quando le tecniche costruttive del tempo per la realizzazione di strutture orizzontali in latero-cemento comportavano spessori indicativi di 35 cm (24 cm di laterizio, 4 cm di cappa in calcestruzzo collaborante, 5 centimetri di sottofondo ai quali vanno aggiunte le finiture). Del sistema costruttivo dei solai in materiale laterocementizio vi è ancora traccia nella documentazione fotografica delle fasi demolitive del fabbricato allegata alle memorie difensive di parte controinteressata (doc. 13 memorie difensive avv. Poggi). Incoerenti tra di loro perché anche la sovrapposizione delle rappresentazioni dei prospetti e delle sezioni, eseguita con l’ausilio di strumenti informatici (autocad) presentano difformità evidenti quali: altezza al colmo differente, mancata rappresentazione delle aperture di areazione del sottotetto.”.
Tenuto conto della risalenza del titolo ad un’epoca in cui non v’era obbligo di asseverazione da parte dei progettisti, della circostanza che esso non riguarda l’intero fabbricato ma la sola sopraelevazione, che le tavole grafiche presentano le lacune ed imprecisioni evidenziate dal verificatore, pertanto, il Collegio ritiene condivisibile la valutazione di complessiva inidoneità dei disegni allegati a costituire un preciso parametro di raffronto con lo stato di fatto asseverato, ai fini della verifica della conformità dell’edificio preesistente.
1.5 La censura di difetto di istruttoria sui titoli legittimanti le opere di più recente realizzazione articolata sia nel primo che nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, è, invece, fondata.
Risulta dagli atti che l’istruttore della pratica, nella nota del 4 novembre 2017, aveva chiesto maggiori informazioni sull’ultimo stato assentito con riguardo ad alcune opere successive all’agibilità, quali la veranda ed il vano ascensore.
Il Comune afferma di aver proceduto alle verifiche relative all’ultimo stato legittimato confrontando le planimetrie catastali allegate al permesso di costruire in sanatoria (n. 4027/02/00 del 30.11.1993) e le tavole progettuali attestanti lo stato di fatto.
Emerge dagli atti che il vano ascensore era già rappresentato nelle planimetrie catastali allegate all’istanza di condono.
Tuttavia esso non fa parte delle opere condonate.
Né le parti, nè il verificatore hanno potuto rinvenire alcun titolo abilitativo della sua costruzione.
Non può ritenersi sufficiente, a tale fin, la licenza di installazione del sindaco di Verona n. 2149/85-391 rilasciata il 18 gennaio 1985, poiché essa è stata rilasciata ai sensi della legge 1415 del 1942, la quale non prevede alcuna specifica verifica di conformità edilizia del vano che è destinato ad ospitare il dispositivo, avendo ad oggetto la regolare installazione ed il regolare funzionamento dell’impianto elevatore.
L’assenza di verifiche sulla legittima edificazione di tale volume è sintomo del vizio di difetto di istruttoria.
Mentre una verifica deduttiva della legittimità del realizzato può giustificarsi per le parti delle costruzioni risalenti ad un periodo in cui la disciplina dell’attività edilizia era meno dettagliata ed in presenza di specifiche circostanze di fatto (quali quella dell’incendio dell’archivio pubblico e di elaborati imprecisi), lo stesso non può affermarsi, in linea di principio, con riguardo ad interventi di più recente realizzazione.
Pertanto, il provvedimento deve essere annullato in quanto l’omessa valutazione di tale aspetto ha inciso sulla verifica dell’applicabilità della Legge sul piano casa, poichè, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e) L.R. 14/2009, sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina speciale “gli edifici anche parzialmente abusivi”.
Per tale ragione non è sufficiente ad escludere l’annullabilità del titolo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. 241/90, l’accertamento eseguito dal verificatore sul volume astrattamente assentibile. Benchè il verificatore abbia accertato che, escludendo il vano ascensore dal computo del volume legittimo dell’edificio preesistente, il volume in astratto concedibile, ai sensi dell’art. 3 L.R. 14/2009, sarebbe superiore a quello effettivamente autorizzato con il permesso di costruire impugnato, tuttavia, non può per ciò solo affermarsi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In assenza di prova della legittima edificazione del suddetto volume, o della sua sanatoria, infatti, al rilascio del titolo osterebbe l’art. 9, comma 1, lett. e) L.R. 14/2009.
2 E’, altresì, fondato, in parte, il quarto motivo con cui sono dedotti i vizi di violazione dell’art. 9 DM 2 aprile 1968 n. 1444 e di eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
Afferma il ricorrente che il permesso di costruire impugnato ha autorizzato la sopraelevazione di 85 cm della parete perimetrale fronteggiante la sua proprietà, mediante l’inserimento di un parapetto di 85 cm posto a distanza inferiore di dieci metri. Ad avviso del ricorrente, sarebbe violato anche l’art. 9 ultimo comma del citato D.M. nella parte in cui stabilisce che “Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”.
2.1 Il motivo è fondato limitatamente alla violazione dell’art. 9 primo comma, n. 2), del D.M. 1444 del 1968.
Per giurisprudenza costante, la locuzione “nuovi edifici” per i quali trovano applicazione le distanze previste dall’art. 9, primo comma, n. 2, del D.M. 1444 del 1968, deve intendersi riferita non solo agli edifici costruiti per intero per la prima volta, ma anche alle parti o sopraelevazioni degli stessi (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 16/09/2020, n.5466).
Tale può definirsi anche un parapetto fisso, poiché è idoneo a determinare l’innalzamento del prospetto e della sagoma del fabbricato (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5763), e possiede i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione (Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 354, Consiglio di Stato sez. II, 18/05/2021, n.3883).
Non rileva, infine, ai fini di cui in disamina, la definizione di altezza dettata dall’art. 9, comma 1, punto 3 delle NTA del PI, atteso che la medesima disposizione si applica solo per le finalità espressamente stabilite dallo strumento urbanistico, come emerge dalla clausola di salvezza delle altezze massime e delle distanze minime inderogabili tra fabbricati previste dal D.M. 1444/68 contenuta nell’ultimo periodo della medesima disposizione (“Salvi i casi puntualmente disciplinati dal PI e dai PUA, resta fermo il rispetto delle altezze massime e delle distanze minime inderogabili tra fabbricati previste dal D.M. 1444/68.”).
2.2 Non è fondata, invece, la censura relativa alla violazione dell’art. 9, comma 3, del D.M. n. 1444/68, atteso che tale norma trova applicazione esclusivamente nelle zone di espansione (zone C) e non nelle zone di completamento (zone B), in cui pacificamente ricade l’edificio in esame.
3 Il ricorso, pertanto, è fondato, essendo fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, nei limiti di cui si è detto, nonché, in parte, il quarto motivo.
4 Stante la radicalità del vizio accertato, le rimanenti censure possono essere assorbite, ma, per completezza d’esame, il Collegio ritiene di esaminarle.
5 l secondo motivo del ricorso introduttivo – con cui è dedotto il vizio di violazione dell’art. 7 D.M. 1444/1968 per superamento dell’indice massimo di densità fondiaria e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria – è infondato.
Il ricorrente afferma che l’indice di densità fondiaria previsto dal D.M. 1444/68 per le zone B dei Comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti, pari a 7 mc/mq, sarebbe stato superato, poiché con l’ampliamento autorizzato l’indice di densità fondiaria ascenderebbe al valore di 8,21 mc/mq. A tale risultato il ricorrente perviene considerando il volume dell’edificio in progetto pari a 3.737,60 mc, il volume dell’edificio demolendo pari a mc. 2.230,00 e la superficie del lotto pari a ca. 455 mq.
Ad avviso del ricorrente, inoltre, l’I.F. in progetto supererebbe anche il limite maggiorato del 70% previsto dall’art. 7 D.M. 1444/68, che, partendo da un IF attuale pari a 4,71 mc/mq, sarebbe pari a 8,00 mc/mq.
Il verificatore ha ritenuto non attendibili i parametri considerati dal ricorrente, sulla scorta di valutazioni esenti da vizi logici.
Ha escluso che la superficie fondiaria del lotto sia quella indicata dal ricorrente, poiché “misurata con un non meglio precisato livello di approssimazione sulla base delle misure indicate in tavola 5 di progetto; trattasi però di quote relative alle murature perimetrali degli interrati dell’edificio progettato che non tengono conto dello spessore delle murature stesse da realizzarsi all’interno del perimetro del lotto”. Tra il valore indicato dalla controinteressata, quello desumibile dalle tavole progettuali e quello risultante dalle mappe catastali, ha utilizzato quest’ultimo, più ridotto, al fine di eseguire un calcolo cautelativo, individuando, così, la superficie fondiaria del lotto in mq 490. Il volume fabbricato esistente è stato calcolato in relazione alle misure asseverate dal progettista in 2.189,78 mc (detraendo il vano ascensore di cui manca il titolo edilizio). Ha, poi, calcolato il volume del fabbricato di progetto senza e con applicazione delle riduzioni di cui alla L.R. 21/1996 ed individuato l’indice di densità fondiaria, nel primo caso in 7,15 mc/mq e nel secondo, in 6,57 mc/mq, concludendo come segue: “il volume del fabbricato di progetto autorizzato con PdC n°06.03/008915/17 risulta nei limiti di densità di zona (B) previsti dal D.M.1444/68 solo nel caso in cui vengano considerate le detrazioni volumetriche ammesse dalla L.R.V. 21/96 e s.m.i.
Risulta invece sempre verificato che il volume dell’edificio di progetto è inferiore al volume dell’edificio preesistente implementato del 70%, come ammesso dalla deroga di cui al comma 2 articolo 7 del medesimo D.M. 144/68.”.
Entrambi i valori sono inferiori all’indice di densità fondiaria dell’edificio originario maggiorato del 70% che il ricorrente ha calcolato (sia pure considerando una minore superficie fondiaria) in 8 mc/mq e, pertanto, il motivo non è fondato.
6 Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 8 DM 2 aprile 1968 n. 1444. Il permesso di costruire prevede un’altezza dell’edificio in progetto superiore a quella degli edifici circostanti. Ad avviso del ricorrente non varrebbe ad escludere il vizio, la conformità del titolo con la previsione di cui all’art. 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009 poiché tale disposizione sarebbe incostituzionale poichè contrastante con l’art. 117, comma secondo, lett. l) e comma 3 Cost.
Stante la fondatezza del primo motivo del ricorso principale e dei motivi primo e secondo del ricorso per motivi aggiunti, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009 (comma aggiunto dall'art. 10, comma 13, L.R. 29 novembre 2013, n. 32), non può ritenersi rilevante nel presente giudizio. E, pertanto, il motivo non può ritenersi fondato, poiché non v’è contestazione che la maggiore altezza dell’edificio sia contenuta entro i limiti previsti dall’art. 9, comma 8-bis, L.R. 14/2009.
7. E’ infondato anche il quinto motivo del ricorso introduttivo con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 9, comma primo, n. 2) D.M. 1444/1968. Il permesso di costruire autorizza la ricostruzione dell’edificio alla distanza preesistente che era, tuttavia, di soli 6 metri. Poiché l’intervento di ricostruzione in progetto stravolge completamente l’aspetto originario dell’edificio demolito, determinandone un notevole ampliamento, esso sarebbe da qualificare come intervento di nuova costruzione (e non di ristrutturazione), soggetto, come tale, al rispetto delle distanze previste dall’art. 9 D.M. 1444/1968.
7.1 L’orientamento richiamato dal ricorrente è stato superato e meglio precisato dalla successiva giurisprudenza, la quale ha affermato l’irrilevanza - ai fini della verifica del rispetto delle distanze minime previste dall’art. 9 D.M. 1444/68 - della formale qualificazione dell’intervento come ristrutturazione o nuova costruzione e la necessità, invece, di verificare se l’edificio ricostruito possa ritenersi, in tutto o in parte, un “edificio nuovo”.
“Secondo questa giurisprudenza si ha ricostruzione, che segue le sorti dell'immobile originario, quando ci si contenga nei limiti preesistenti di altezza, volumetria, sagoma dell'edificio. Si ha un novum, una nuova costruzione, soggetta alle distanze vigenti, per ciò che eccede (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4728/2017).
La disposizione dell'art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 riguarda infatti "nuovi edifici", intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) "costruiti per la prima volta" e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse; invece, nel caso in cui il manufatto venga ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime, come pure consentito dall'art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso, quanto alla sua collocazione fisica, rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare, indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione, le norme sulle distanze (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 5466 del 2020).” (Consiglio di Stato, sentenza n. 6282, del 16 ottobre 2020).
Tanto premesso, occorre chiarire, ai fini che rilevano, che, riguardo all’applicazione delle distanze legali nell’ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione la giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Corte di cassazione ritiene applicabile la disciplina sulle distanze “per ciò che eccede” la mera ricostruzione (Cass. n. 9637 del 2006; Cass. n. 19287 del 2009).”.
Pertanto in caso di demolizione e ricostruzione di un precedente edificio, in cui siano distinguibili le parti eccedenti quelle originarie, solo queste sono soggette alla disciplina delle distanze, configurandosi come “nuove costruzioni”.
Nel caso di specie, emerge dagli elaborati eseguiti dal verificatore, che l’edificio ricostruito è posto su un’area di sedime coincidente in parte con quella originaria, essendone distinguibile l’ampliamento in lunghezza sul lato opposto a quello dove insiste l’edificio del ricorrente. La proiezione “verticale” dell’edificio sul lato prospettante sulla proprietà del ricorrente si pone alla distanza originaria (di sei metri) fino all’altezza dell’edificio in demolizione, mentre la parte sopraelevata (piani quarto e quinto) è posta alla distanza di m 10 dall’edificio del ricorrente. Emerge, inoltre, dalla sovrapposizione grafica dei due edifici che l’incremento di volumetria è stato in parte realizzato attraverso la sopraelevazione di due piani (come si è detto posta a distanza di dieci metri rispetto all’edificio del ricorrente) e, in parte, attraverso l’ampliamento dell’edificio sul lato opposto a quello di proprietà del ricorrente.
Può, pertanto, ritenersi che la parte ricostruita sia avvenuta nel rispetto dei preesistenti distacchi, mentre l’ampliamento è stato realizzato nel rispetto delle distanze previste per le nuove costruzioni.
2.5 Anche indipendentemente da quanto afferma l’art. 10 L.R. 14/2009 (come modificato dall’art. 11 L.R. 32/2013), invocato dalle parti resistenti, pertanto, la costruzione risulta rispettosa delle distanze legali, secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza in materia.
8 E’ infondato anche il sesto motivo, con cui è dedotta la violazione dell’art. 102 NTO del P.I. del Comune di Verona ritenuta integrativa di norme statali (in particolare, dell’art. 28 DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e del capitolo 7 DM 10 gennaio 2008 in materia di costruzioni in zona sismica) e, pertanto, inderogabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 64 L.R. 30/2016 e dall’art. 9, comma 8, L.R. 14/2009.
Contrariamente a quanto afferma il ricorrente non sussistono elementi per affermare che l’art. 102, comma 2, delle NTO del PI costituisca una disposizione integrativa di norme di emanazione statale. Ciò in quanto le disposizioni statali richiamate dal ricorrente non individuano, per gli aspetti che rilevano, alcuna disciplina inderogabile che le discipline locali siano chiamate a declinare.
Infatti, l’art. 28 D.P.R. 495/1992, nel dare attuazione all’art. 18 del D.Lgs. 285/92, stabilisce le distanze minime inderogabili dai confini stradali ai fini della sicurezza per le varie tipologie di strade, escludendo espressamente le strade di tipo E (qual è quella su cui prospetta l’edificio). Non essendo stabilite distanze minime dal confine stradale da parte della disciplina statale, ai fini della sicurezza della circolazione, non vi sono elementi per affermare che la disciplina degli allineamenti dettata dal comma 2 dell’art. 102 sia integrativa della stessa.
Per quanto concerne la disciplina antisismica, il ricorrente invoca a sostegno della propria tesi il capitolo 7.7.2 del DM 14 gennaio 2008 che stabilisce: “Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, i regolamenti e le norme definiranno la distanza minima tra la proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della strada.”.
L’art. 102, comma 2, non prevede distanze tra edifici, o tra edifici e il ciglio opposto della strada, ma la distanza degli edifici dal confine stradale che non pare rispondere direttamente ad esigenze di sicurezza sismica (le quali sono, invece, garantite, da un lato, dalle disposizioni tecnico-costruttive dettate dal D.M. in relazione ai singoli progetti e dall’altro dalla disciplina relativa alle distanze minime tra edifici contenuta al comma 1 del medesimo articolo).
Peraltro, la derogabilità delle previsioni dell’art. 102, comma 2, nei casi previsti dal comma 6 si pone in contrasto con quelle esigenze unitarie di tutela indefettibile che la clausola di salvezza prevista dall’art. 64 L.R. 30/2016 mira a preservare.
9. Sono infondati anche il settimo motivo del ricorso introduttivo, con il quale è dedotta la violazione dell’indice di permeabilità del lotto dettato per le zone TCc2, ai sensi dell’art. 105 co. 6 NTO del P.I. di Verona ed il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.
Il progetto, infatti, è stato corredato della relazione asseverata prevista dall’art. 8, punto 4 delle NTO (contenente la definizione della “Superficie permeabile fondiaria”), alla stregua del quale “l’avente titolo può richiedere, mediante asseverazione degli impedimenti tecnici o fisici all’obbligo di adempiere redatta da un professionista abilitato, la diminuzione della SPf (“Superficie permeabile fondiaria”) sulla base di un progetto di opere sostitutive e/o compensative”.
Le doglianze relative alla circostanza che non sarebbe stato presentato un progetto di opere compensative non appare fondata alla luce della lettura della relazione, che definisce le misure compensative da adottare, rinviando ad un momento successivo il dimensionamento dei punti di infiltrazione facilitata.
10. E’ infondato, per come formulato, anche l’ottavo motivo del ricorso introduttivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 3 legge regionale 14/09 e del combinato disposto degli art. 8 e 184 delle NTO del Piano degli Interventi del Comune di Verona. Il ricorrente lamenta, in modo, invero, non del tutto perspicuo, che, per determinare l’incremento concedibile ai sensi della legge sul Piano casa, sia stato utilizzato per l’intero edificio il coefficiente 3,00 previsto per le destinazioni residenziali, mentre il piano terra dell’edificio era adibito a studio professionale e, quindi, avrebbe dovuto essere utilizzato il coefficiente 3,5 previsto per i locali a destinazione direzionale/turistico.
L’art. 184 delle NTO del PI prevede, ai fini della conversione nei casi di “destinazione mista con prevalenza residenziale” il coefficiente 3. Per le destinazioni direzionali, il coefficiente è il 3,5. E’ condivisibile quanto il ricorrente afferma a proposito del fatto che il calcolo della superficie debba essere compiuto per singola unità immobiliare. Tuttavia, il ricorrente non dimostra né che l’intero pianterreno costituisse un’unica unità immobiliare, né che la destinazione di esso fosse prevalentemente direzionale. Dal condono edilizio, peraltro, risulta che la superficie per cui è stata ottenuta la modifica di destinazione d’uso è pari a mq 68,16 (mq 54,05 da precedente destinazione residenziale e mq14,10 da precedente destinazione ad autorimessa).
11. Infondata, oltrechè generica, la censura formulata al nono motivo di difetto di istruttoria e violazione dell’art. 889 c.c. per non aver il Comune valutato le possibili interferenze del parcheggio interrato con le strutture fondative dell’edificio di sua proprietà. Atteso che non sussiste una diretta violazione dell’art. 889 c.c. che definisce le distanze da “pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime”, (mentre nel caso di specie si tratta dello scavo per realizzare un parcheggio), il motivo è generico, poiché del tutto ipotetica è la lamentata interferenza con le fondazioni dell’edificio di proprietà.
12. Anche il decimo motivo con cui è dedotta la violazione del combinato disposto dell’art. 15 NTA del PAT del Comune di Verona con la legge 6 aprile 1977, n. 184 è infondato. Il ricorrente lamenta la violazione del limite massimo di 4 piani previsto dall’art. 105 delle NTO del PI per le zone del TCc2 nelle quali ricade quella oggetto dell’intervento, che è compresa nella zona “buffer” dell’area sottoposta a tutela dall’UNESCO quale Patrimonio Culturale dell’Umanità. Ad avviso del ricorrente tale norma del PI sarebbe inderogabile perché approvata in esecuzione degli obblighi di tutela derivanti dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata con legge 6 aprile 1977, n. 184. Ad escludere che l’altezza massima di quattro piani prevista per la zona TCc2 costituisca una modalità indefettibile di attuazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione del 23 novembre 1972 è sufficiente la considerazione che la Convenzione non individua misure puntuali di tutela, che sono variamente declinabili da parte degli Stati aderenti. Le finalità di tutela previste dalla pianificazione comunale in relazione alla c.d. zona cuscinetto sono, invece, da garantire mediante la verifica puntuale della inidoneità dell’intervento a compromettere “l’integrità della percezione visiva e d’insieme del centro storico tutelato, con particolare riferimento ai coni visuali originati dalle direttrici principali di accesso alla città e dal fondale panoramico collinare”, che non è oggetto di contestazione.
13. È infondato anche l’undicesimo motivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 3, comma 3, L.R. 14/09 e della Circolare n. 1 del 13/11/2014 approvata con DGRV n. 1925 del 28/10/2014 poiché il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato nonostante l’assenza di sufficienti opere di urbanizzazione. Il motivo è infondato, poiché è stata prodotta nel corso del procedimento la relazione di cui all’art. 9, comma 4, della L.R.V. n. 14/2009 che attesta la sussistenza di sufficienti opere di urbanizzazione, salvo che per le reti tecnologiche, che il progettista si è impegnato ad adeguare nel corso dei lavori. Tale precisazione appare coerente con quanto previsto dall’art. 12, comma 2, d.p.r. 380/2001, alla stregua del quale il permesso di costruire può essere rilasciato anche sulla scorta dell’impegno ad eseguire le opere di urbanizzazione “contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”.
Gli standard per i parcheggi ed il verde pubblico sono stati, invece, oggetto di monetizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 comma 6 delle NTO del PI, che la consente ove il Comune valuti l’impossibilità fisica o giuridica o l’inopportunità della loro realizzazione in base ad una relazione che risulta presentata
14. Infondati sono anche le residue censure del ricorso per motivi aggiunti.
15. Infondato è il quarto motivo con cui è dedotta la violazione dell’art. 146, D. L.vo 42/2004, in quanto il progetto approvato con il rilascio del permesso di costruire sarebbe difforme da quello approvato con l’autorizzazione paesaggistica. Esso è infondato poiché si basa sulle tavole allegate all’istanza di autorizzazione paesaggistica del 18/05/2017, che sono state sostituite in data 13 luglio. Gli elaborati sostitutivi sono da ritenersi conformi a quelli approvati con il permesso di costruire, avendo il verificatore accertato che la minore altezza di dieci centimetri indicata nelle tavole allegate all’autorizzazione paesaggistica è dovuta all’erronea individuazione della quota zero ed è, dovuta, quindi ad una mera imprecisione grafica non incidente sulle valutazioni riservate all’autorità tutoria. L’altezza indicata nella tavola allegata all’autorizzazione paesaggistica (che risulta più alta di 10 centimetri rispetto a quella indicata nel progetto edilizio) è, in realtà, conforme a quella rappresentata graficamente nelle tavole approvate con il permesso di costruire.
16. In conclusione, il ricorso è fondato. Le spese, tenuto conto dei limitati profili di fondatezza, possono essere integralmente compensate tra le parti.
17. Il compenso del verificatore, tenuto conto della difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione, in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 30 maggio 2020, è liquidato, in complessivi € 7.686,35, (dai quali va detratto l’anticipo già liquidato in € 800,00) come da nota spese depositata in atti, escludendo l’aumento richiesto ai sensi dell’art. 52 D.P.R. 115/2002, non ricorrendone i presupposti.
18. Le spese di verificazione sono poste a carico di tutte le parti, tenute in solido, nella misura di un terzo per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di verificazione, che liquida in complessivi €7.686,35, (dai quali va detratto l’anticipo già liquidato in € 800,00) a carico di tutte le parti, in solido, nella misura di un terzo per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 23 giugno 2021, 23 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO