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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4197 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2398/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2398/2021 R.G. promossa da
in proprio (C.F.: ) e quale titolare di Parte_1 C.F._1 CP_1
(P. IVA: ), con sede in Nola alla Via Polveriera n. 298, E
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Bettina Palmese CP_2 C.F._2
(C.F.: ) per procura allegata al ricorso monitorio e dall'Avv. Aniello Di C.F._3
Palma (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione di ulteriore C.F._4
difensore depositata in data 9.1.2025
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: , con sede legale in Milano alla Via Vittorio Controparte_3 P.IVA_2
Betteloni n. 2, e per essa, (C.F.: ), Parte_2 P.IVA_3 con sede in San Donato Milanese (MI) alla Via dell'Unione Europea nn. 6A-6B, in persona del procuratore speciale (atto a rogito Notaio del 25.9.2020, rep. n. Controparte_4 Persona_1
22298 e racc. n. 10843), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Nappi (C.F.:
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
(P. IVA: ), con sede in Roma alla Via A. Specchi n. 16, in Controparte_5 P.IVA_4
persona del l.r.p.t.
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 798/2021 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.5.2021, , in proprio e quale titolare di Parte_1 CP_1
e proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 798/2021 che, CP_2
accogliendo parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1461/2013, li aveva condannati, in solido e previa revoca del monitorio, al pagamento della somma di euro
340.513,12, oltre agli interessi legali dal 16.11.2013 al soddisfo, in favore di Controparte_3
cessionaria del credito originariamente azionato da compensando le spese
[...] Controparte_5
processuali e ponendo quelle di c.t.u. a carico di tutti i contendenti in ugual misura.
A sostegno del gravame, deducevano che la c.t.u. svolta non forniva la reale quantificazione del dare-avere tra le parti, in quanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. era viziata dalla capitalizzazione degli interessi, dalla nullità della clausola di determinazione del tasso debitore mediante il rinvio agli usi su piazza, dall'applicazione di interessi usurari, dalla nullità della c.m.s. trimestrale e dal sistema delle valute fittizie, nonché dall'illegittimo esercizio dello ius variandi: inoltre, la condanna di , quale fideiussore, violava gli artt. 1956 e 1957 c.c. CP_2
Chiedevano, pertanto, in via preliminare, la verifica dell'esattezza dei conteggi del c.t.u., con conferimento di nuovo incarico peritale;
nel merito, l'accoglimento dell'impugnazione proposta,
con revoca del decreto ingiuntivo, e l'accertamento del saldo esigibile nei loro confronti. e per essa costituendosi, eccepiva Controparte_3 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., nonché la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
non si costituiva in giudizio. Controparte_5
All'udienza ex art. 350 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
29.11.2023, poi differita per esigenze di ruolo e per la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 7.5.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al
10.9.2025, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_5
malgrado la notifica dell'atto di appello con p.e.c. del 24.5.2021 al difensore costituito per la mandataria nel giudizio di primo grado.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 6.12.2013, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_5
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 10 settembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2398/2021 R.G. promossa da
in proprio (C.F.: ) e quale titolare di Parte_1 C.F._1 CP_1
(P. IVA: ), con sede in Nola alla Via Polveriera n. 298, E
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Bettina Palmese CP_2 C.F._2
(C.F.: ) per procura allegata al ricorso monitorio e dall'Avv. Aniello Di C.F._3
Palma (C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione di ulteriore C.F._4
difensore depositata in data 9.1.2025
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: , con sede legale in Milano alla Via Vittorio Controparte_3 P.IVA_2
Betteloni n. 2, e per essa, (C.F.: ), Parte_2 P.IVA_3 con sede in San Donato Milanese (MI) alla Via dell'Unione Europea nn. 6A-6B, in persona del procuratore speciale (atto a rogito Notaio del 25.9.2020, rep. n. Controparte_4 Persona_1
22298 e racc. n. 10843), rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Nappi (C.F.:
) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
(P. IVA: ), con sede in Roma alla Via A. Specchi n. 16, in Controparte_5 P.IVA_4
persona del l.r.p.t.
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 798/2021 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24.5.2021, , in proprio e quale titolare di Parte_1 CP_1
e proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 798/2021 che, CP_2
accogliendo parzialmente l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1461/2013, li aveva condannati, in solido e previa revoca del monitorio, al pagamento della somma di euro
340.513,12, oltre agli interessi legali dal 16.11.2013 al soddisfo, in favore di Controparte_3
cessionaria del credito originariamente azionato da compensando le spese
[...] Controparte_5
processuali e ponendo quelle di c.t.u. a carico di tutti i contendenti in ugual misura.
A sostegno del gravame, deducevano che la c.t.u. svolta non forniva la reale quantificazione del dare-avere tra le parti, in quanto la certificazione ex art. 50 T.U.B. era viziata dalla capitalizzazione degli interessi, dalla nullità della clausola di determinazione del tasso debitore mediante il rinvio agli usi su piazza, dall'applicazione di interessi usurari, dalla nullità della c.m.s. trimestrale e dal sistema delle valute fittizie, nonché dall'illegittimo esercizio dello ius variandi: inoltre, la condanna di , quale fideiussore, violava gli artt. 1956 e 1957 c.c. CP_2
Chiedevano, pertanto, in via preliminare, la verifica dell'esattezza dei conteggi del c.t.u., con conferimento di nuovo incarico peritale;
nel merito, l'accoglimento dell'impugnazione proposta,
con revoca del decreto ingiuntivo, e l'accertamento del saldo esigibile nei loro confronti. e per essa costituendosi, eccepiva Controparte_3 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c., nonché la sua infondatezza, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
non si costituiva in giudizio. Controparte_5
All'udienza ex art. 350 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al
29.11.2023, poi differita per esigenze di ruolo e per la pendenza di trattative di bonario componimento.
All'udienza del 7.5.2025 nessuno compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. al
10.9.2025, con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di non costituitasi in giudizio Controparte_5
malgrado la notifica dell'atto di appello con p.e.c. del 24.5.2021 al difensore costituito per la mandataria nel giudizio di primo grado.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto con citazione notificata il 6.12.2013, si applica l'art. 181
comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L.
6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e, quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_5
b) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
c) nulla per le spese di lite.
Napoli, 10 settembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi