Sentenza 22 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 01/04/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02735/2025REG.PROV.COLL.
N. 07029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7029 del 2024, proposto dalla società Trevi Cafe' a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini, Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura civica, in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 14893, pubblicata il 22 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Marina Perrelli, udito l’avvocato Andrea Ippoliti e dato atto che l'avvocato Sergio Siracusa ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante, titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale, ubicato in Roma, via del Lavatore n. 46/47, chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso la nota CA/111703/20 del 26 giugno 2020 di rigetto dell'istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente , presentata il 15 aprile 2020, nonché del piano di massima occupabilità di via del Lavatore e della relativa scheda, approvata con D.C.M. 28/2012.
1.2. La società appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990 perché il giudice di primo grado non avrebbe rilevato la violazione delle garanzie partecipative, limitandosi a richiamare che il diniego si fonda sul piano di massima occupabilità;
2) per eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, per arbitrarietà, per ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà, per disparità di trattamento perché il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare che il diniego si fonda su piano di massima occupabilità senza esaminare le censure relative alla legittimità della scheda di piano e segnatamente dell'asserito divieto di fermata per ambo i lati, imposto con ordinanza di traffico n. 678 del 1973 non più vigente.
Ad avviso dell’appellante, non sarebbe possibile comprendere la ragione per cui l’occupazione di suolo pubblico è assentita ad alcuni locali e ad altri poiché se il divieto di fermata è preclusivo e vige su tutta la via allora nessun locale potrebbe ottenere la relativa autorizzazione. Peraltro, il divieto di fermata in quanto relativo solo ai veicoli non sarebbe ostativo alla presenza di tavoli e sedie e laddove viene opposto quale ragione preclusiva alla concessione del suolo pubblico determina, secondo la costante giurisprudenza, un obbligo motivazionale aggravato in capo alla P.A..
2. Roma Capitale si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. Oggetto di controversia è la nota CA/111703/20 del 26 giugno 2020 con la quale l’amministrazione appellata ha dichiarato improcedibile l’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico permanente, presentata il 15 aprile 2020, nonché il piano di massima occupabilità di via del Lavatore e della relativa scheda, approvata con D.C.M. 28/2012.
7. Come evidenziato dal giudice di primo grado rispetto alla detta occupazione di suolo pubblico con la sentenza n. 1895 del 2022, divenuta definitiva, il medesimo T.a.r. aveva respinto il ricorso proposto avverso la disdetta dell’OSP permanente rilasciata alla società appellante con determina dirigenziale n. 27219 del 21 marzo 2013, in attuazione del predetto piano di massima occupabilità, e con la sentenza n. 13133 del 4 agosto 2023 del medesimo T.a.r. è stato respinto anche il ricorso proposto avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di OSP covid, presentata in data 28 maggio 2020, tenendo in considerazione il divieto di fermata ambo i lati disposto su via del Lavatore.
7.1. Alla luce delle predette pronunce sono infondati e da disattendere sia il primo motivo con il quale parte appellante deduce la violazione delle garanzie partecipative, sia il secondo motivo con il quale lamenta l’erroneità della decisione perché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare i precedenti senza esaminare le eccezioni relative al piano di massima occupabilità, alla relativa scheda e segnatamente al divieto di fermata per ambo i lati, imposto con l’ordinanza di traffico n. 678 del 1973 non più vigente.
E’, infatti, evidente che le precedenti pronunce del T.a.r., peraltro passate in giudicato, coprono le censure relative alla illegittimità del PMO e alla relativa scheda.
Come evidenziato dal giudice di primo grado, atteso che “medio tempore i presupposti della precedente concessione erano venuti meno, avendo l’Amministrazione disciplinato il PMO di Via del Lavatore, ne consegue che alcun rilievo può riconoscersi alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (o alla mancata indicazione del responsabile del procedimento), posto che – vigente il PMO di cui alla Deliberazione C.M. 28/2012, oggi gravata – il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso” .
7.2. Ne discende che, una volta accertata la legittimità del PMO approvato con deliberazione n. 28/2012 che non prevede alcuna possibilità di rilascio OSP per i civici nn. 46/47 di via del Lavatore in controversia, ma solo per altre tre aree diverse da quella interessata dalla società appellante in quanto sottratte alla percorribilità dei veicoli, e accertata, altresì, in via definitiva la legittimità della disdetta della precedente concessione, il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso e, pertanto, non sussiste alcuna violazione delle garanzie partecipative.
7.3. Occorre, infine, evidenziare che non colgono nel segno neanche le censure relative alla legittimità del divieto di fermata per ambo i lati, imposto con ordinanza di traffico n. 678 del 1973, asseritamente non più vigente, posto che nei precedenti richiamati risulta accertato il notevole flusso di turisti che convoglia verso l’adiacente Fontana di Trevi da via del Lavatore, che non è pedonalizzata e che è priva di marciapiede, e lo stato dei luoghi che hanno condotto all’adozione del più volte citato PMO.
7.4. Né vale a confutare le dette conclusioni la sentenza n. 2530 del 2024 di questa Sezione, richiamata dall’appellante, poiché riguarda un tratto diverso di via del Lavatore ed ha a proprio fondamento ragioni ed eccezioni differenti da quelle del presente giudizio, nel quale risulta prodotta la documentazione relativa all’imposizione del divieto di fermata per ambo i lati.
8. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Alessandro Maggio |
IL SEGRETARIO